TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2614/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA STANGANELLI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile di cui alla L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato le patologie, pur certificate nel corso dell'ATPO. pagina1 di 3
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
I motivi di opposizione si sostanziano in una semplice diversa considerazione della gravità delle patologie accertate, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti.
Si osserva che l'art. 445 bis c.p.c. impone alla parte l'onere di specificare i motivi della contestazione, essendo, pertanto, necessario esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, dovendo tradursi “i motivi di contestazione nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione”. (da ultimo, si veda T. Roma,
29.03.2019, n. 3140)
2.1.- L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Infatti, l'Ausiliario del giudice ha evidenziato che
“Per quanto riguarda il Sig. questo risulta essere affetto da una Pt_2 spondiloartrosi della colonna vertebrale con lieve danno funzionale.
L'esame clinico evidenzia un deficit funzionale a carico della colonna vertebrale tratto lombare. Si è obiettivato solo a carico del tratto lombare una lieve riduzione del movimento di flessione di modesto significato medico-legale. Non vi sono alterazioni della forza a carico degli arti superiori e inferiori e non si sono rilevati segni di irritazione/compressione dei nervi emergenti dal rachide lombare. In relazione al lavoro del periziando, lavoro di intensità medio-pesante
pagina2 di 3
ed esposto a notevoli sbalzi termici, questo tipo di alterazioni potrebbero significare una maggiore incidenza di periodi di astensione di malattia ma non hanno le caratteristiche, la incidenza e la stabilizzazione permanente del deficit funzionale tale da ridurre significativamente la capacità di lavoro.
Per quanto attiene l'apparato respiratorio e non si sono obiettivati segni di patologie a carico dello stesso. Stesso dicasi per l'apparato cardiocircolatorio.
Non vi sono disturbi della deambulazione.
Nulla da evidenziare agli altri organi ed apparati.
All'esito dell'accertamento, il CTU ha concluso che “Il periziato non risulta avere infermità tali da determinare una permanente riduzione
a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.(legge 222 del 12.6.1984). Non invalido. Non
Inabile.”
Dette conclusioni possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
3.- Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate nella precedente fase.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 04/12/2025
Il giudice
UC OP
pagina3 di 3