Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1017 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA avv. Antonio Campilongo) Parte_1
appellante
E
(avv. Vincenzo Arcangelo) Controparte_1
appellato
E
Controparte_2
appellata contumace
E
(avv.ti Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli) CP_3
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Contratti di lavoro a termine.
Conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Passaggio alle dipendenze della nuova appaltatrice per effetto di clausola sociale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
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FATTO
1. ha lavorato alle dipendenze della ditta Controparte_1 Controparte_2
che lo ha adibito a mansioni di operatore ecologico nell'ambito dell'appalto di igiene
[...]
urbana commissionatole dal comune di OS. In particolare, lo ha fatto tra il 3.10.2019 e il
25.7.2020, in forza di un contratto a termine la cui scadenza è stata prorogata per 15 volte, senza che lo stesso contratto e le sue proroghe siano state giustificate.
2. Il tribunale di Castrovillari, a cui si è rivolto con ricorso del 12.10.2020, ha giudicato illegittima la ripetuta proroga acausale del rapporto a tempo determinato, per inosservanza dell'art. 21, c. 1, del d.lgs. 81/2015 e lo ha quindi convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4.1.2020, ossia a decorrere dalla quinta proroga. Gli ha inoltre riconosciuto – per quanto ancora interessa – il diritto ad essere assunto dalla società che dal 25.7.2020 è subentrata nell'appalto al quale egli era stato addetto per Parte_1 oltre 240 giorni, vantando, dunque, l'anzianità di servizio prevista dalla clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL applicato da entrambe le società appaltatrici. Ha condannato la società subentrante a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 25.7.2020, al netto dell'eventuale aliunde perceptum, e l'ha condannata altresì a versare all' la contribuzione maturata in CP_3
suo favore con a medesima decorrenza.
3. La società impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed Parte_1
esaminati, chiedendo che si neghi il diritto del ricorrente a transitare alle sue dipendenze e ad ottenere tanto le retribuzioni che il tribunale l'ha condannata a corrispondergli, tanto il versamento dei contributi in favore dell' . CP_3
4. La ditta non si è costituita. Il lavoratore Controparte_2 appellato ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato. L ha ribadito il suo CP_3
diritto a ricevere il versamento dei contributi dovuti e non prescritti. Questa Corte ha trattato l'udienza di discussione nelle forme cartolari dell'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di gravame, la società appellante denuncia, sotto un primo profilo, l'erronea applicazione della disciplina che l'art. 6 del CCNL di categoria riserva al
Pag. 2 di 6 caso di successione di imprese nella gestione del servizio che forma oggetto di un appalto pubblico, garantendo al personale addetto a quello stesso appalto per almeno 240 giorni il diritto di passare alle dipendenze della impresa subentrante. Rimarca, infatti, che l'assunzione a tempo determinato del ricorrente e le sue successive proroghe erano derivate dall'affidamento del servizio di igiene ambientale, da parte del comune di OS, con
“ordinanze contingibili ed urgenti” e non già per effetto di una “gara d'appalto”.
6.1. Il rilievo va respinto per due ordini alternativi di ragioni.
6.2. Il primo: perché le “determine” del “responsabile del settore” del comune di
OS (ben diverse dalle ordinanze contingibili ed urgenti, riservate, in ambito comunale, alla competenza del sindaco dall'art. 50, c. 5, del d.lgs. n. 267/2000) che danno atto dell'urgenza che imponeva l'affidamento diretto del servizio non mutano la natura del contratto concluso con l'impresa affidataria, il quale, sebbene non preceduto da una procedura di evidenza pubblica, è comunque un contratto di appalto avendone tutte le caratteristiche, siccome previste dall'art. 1655 c.c.: ossia l'assunzione ad opera di una parte del compito di eseguire, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il servizio commissionatole dall'altra parte.
6.3. Il secondo: perché la clausola sociale, contenuta nell'art. 6 del CCNL1, opera in presenza della mera successione di un'impresa ad un'altra nella gestione del medesimo servizio, indipendentemente dalla definizione del titolo in base al quale l'una e l'altra impresa sono chiamate a gestire, in momenti diversi, quello stesso servizio. La clausola, invero, assicura il “passaggio diretto” del “personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento”, così evidenziando l'indifferenza del titolo
(“appalto/affidamento”) in base al quale il servizio è commissionato e, dunque, l'irrilevanza delle modalità di individuazione dell'impresa assegnataria.
7. Sempre con il primo motivo di appello, sotto un secondo profilo, l'appellante lamenta che il nominativo del ricorrente non fosse tra quello dei dipendenti della ditta
[...]
che il comune di OS aveva ricompreso nell'elenco degli Controparte_2
aventi diritto da assumere alle sue dipendenze, che le aveva trasmesso il 22.7.2020.
Pag. 3 di 6 7.1. Il rilievo è inammissibile perché non si confronta con (e dunque non confuta) le argomentazioni con cui il tribunale l'ha già disatteso.
7.2. Ed è comunque infondato perché, d'accordo con quelle argomentazioni, si reputa che l'omissione dell'ente locale o della precedente impresa assegnataria del servizio possa eventualmente legittimare una pretesa risarcitoria dell'impresa subentrante nei loro confronti, ma non vale ad esonerarla dall'adempiere all'obbligo di assunzione che scaturisce dalla ridetta clausola sociale in favore dei lavoratori in possesso di determinati requisiti, tra i quali non si rinviene la preventiva identificazione ad opera dell'ente locale o dell'impresa cessante.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole, sotto un primo profilo, della condanna al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, “in assenza di qualsivoglia responsabilità” sua “nell'esecuzione dell'appalto e nella formazione della lista dei dipendenti addetti” al “cantiere di OS”. Sostiene che le conseguenze economiche poste a suo carico, in realtà, avrebbero dovuto gravare sull'impresa cessante.
8.1. Il rilievo è però infondato, in quanto, riconosciuto il diritto del ricorrente al passaggio diretto alle dipendenze della nuova aggiudicataria del servizio commissionato dal comune di OS, è nei confronti di quest'ultima che egli matura il diritto al trattamento retributivo e previdenziale di cui deve farsi carico il datore di lavoro. La sua mancata assunzione gli preclude l'accesso a quelle poste economiche che tuttavia, gli spettano a titolo risarcitorio nei confronti, per l'appunto, dell'impresa subentrante che di quella mancata assunzione va riconosciuta responsabile dalla data in cui è stata costituita in mora.
8.2. Tale effetto, nella specie, è conseguito alla diffida che il ricorrente le ha fatto pervenire già in data 22.7.2020 e che ha poi ribadito con missiva del 29.7.2020. Sin da quando è subentrata nella gestione del servizio, in data 25.7.2020, la società appellante era dunque consapevole della rivendicazione del ricorrente e, avendola disattesa, è stata correttamente condannata al pagamento di quelle utilità, di ordine retributivo e contributivo, che con la sua condotta gli ha precluso.
9. Sotto un secondo profilo, con il medesimo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver ricompreso il ricorrente nel novero degli addetti al cantiere di
OS aventi diritto al passaggio diretto alle sue dipendenze, nonostante, sostiene, egli non fosse assegnato in via ordinaria o prevalente a quel cantiere nei 240 giorni precedenti l'inizio della gestione del servizio da parte sua.
Pag. 4 di 6 9.1. Sennonché anche questo rilievo è inammissibile perché non confuta le argomentazioni con cui il tribunale l'ha già disatteso.
9.2. Ed è comunque infondato perché la circostanza che il ricorrente abbia prestato la sua attività esclusivamente nel cantiere di OS si evince dai dati probatori valorizzati dal tribunale che l'appellante non ha specificamente contraddetto. Ossia: a) dall'indicazione di quel cantiere nelle sue buste paga;
b) dall'analoga indicazione che si rinviene nel contratto di lavoro e nelle successive proroghe;
c) dalla mancata contestazione di quella circostanza da parte dell'impresa datrice di lavoro, la ditta , che non ha CP_2 Controparte_2
dedotto di aver impiegato il ricorrente su un cantiere diverso.
9.3. A nulla, poi, rileva il fatto che il ricorrente fosse stato assunto da quella stessa ditta a tempo determinato, perché – come ha già motivato il tribunale con argomentazione non censurata – il ridetto articolo 6 assicura il diritto al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore al personale “in forza” al precedente appaltatore da almeno 240 giorni, senza limitarlo ai soli lavoratori assunti, per quello stesso numero di giorni, a tempo indeterminato.
9.4. Né può ragionevolmente negarsi – come invece postula l'appellante – che gli assunti a tempo determinato rientrino nel novero del “personale addetto in via ordinaria o prevalente” al cantiere oggetto di successione, giacché tale condizione afferisce alle modalità temporali dell'impiego del lavoratore (che ordinariamente o in maniera prevalente deve essere adibito a quel cantiere e non ad altri) e non anche alle ragioni sottese all'affidamento del cantiere stesso all'impresa che lo aveva assunto (le quali ben possono essere straordinarie ed eccezionali).
10. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ragguagliate al valore indeterminabile della controversia e ai parametri del DM Giustizia n. 55/2014, attualmente vigenti.
12. Il rigetto dell'impugnazione impone la declaratoria prevista ai fini del pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 1.6.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro,
n. 684/21, pubblicata in data 1.12.2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
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2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti costituite le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 3.000 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo è il testo che il tribunale, con incensurata statuizione, ha riprodotto in sentenza: “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione",