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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1352/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG IT US, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grrezar 14 00100 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230170058724000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 891/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando la cartella di pagamento n. 09720230170058724000, relativa a imposte richieste per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della predetta cartella in data 9 dicembre
2024. Secondo quanto dedotto in ricorso, l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente iscritto a ruolo somme a titolo di IVA, procedendo a una rettifica della liquidazione dell'imposta annuale, in quanto, nella dichiarazione IVA presentata per il periodo d'imposta 2019 (Modello IVA 2020), non sarebbe stato riconosciuto il credito IVA pari a euro 52.731,00 ivi indicato.
Tale rettifica sarebbe stata effettuata, ad avviso della ricorrente, senza preventiva comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione. La società lamenta, inoltre, la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto instaurare un confronto preventivo con il contribuente prima dell'emissione del ruolo. Sul punto, il ricorso contiene affermazioni riferite all'assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria e della giurisdizione tributaria, prospettando, in modo non puntuale, una pretesa incompatibilità del giudice tributario a conoscere della controversia.
Vengono altresì censurate: la mancata notificazione dell'avviso di liquidazione;
la notifica della cartella di pagamento oltre i termini di legge;
l'infondatezza, nel merito, della pretesa tributaria;
il vizio di notifica della cartella, che sarebbe stata effettuata senza il rispetto delle procedure e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
La ricorrente ha, inoltre, avanzato istanza di sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n. 09720230170058724000.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo che la cartella di pagamento impugnata risulta notificata a mezzo P.E.C. in data 29 luglio 2023, mentre il ricorso è stato proposto solo in data 14 gennaio 2025, oltre il termine di legge.
L'Agenzia ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che le doglianze relative ai presunti vizi di notifica della cartella e alla prescrizione della pretesa erariale sono già state oggetto di definizione giudiziale nell'ambito del ricorso iscritto al n. R.G.R. 1199/2025, concernente, tra l'altro, il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento, tra cui anche la cartella n. 09720230170058724000 oggetto del presente giudizio.
In tale procedimento, la Sezione 39ª della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, con sentenza n. 15027/39/2025, depositata in data 11 novembre 2025, ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente alla refusione delle spese di lite. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha controdedotto in ordine all'infondatezza delle censure proposte, concludendo per il rigetto del ricorso e per la non sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione. In data 11 gennaio 2026, la ricorrente ha prodotto memoria recante la richiesta di CTU, la disponibilità di fornire ulteriori documenti e chiarimenti e la “riserva di contestare in virtù delle ultime aggiornate normative”. Una ulteriore memoria con allegata documentazione è stata depositata dalla medesima parte in data 21 gennaio 2026.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva la tardività delle produzioni da ultimo versate in atti dalla parte ricorrente, essendo tale deposito avvenuto solo in data 21 gennaio 2026 e quindi il giorno antecedente alla celebrazione dell'udienza.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
È fondata l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate. L'atto impugnato risulta in atti regolarmente notificato a mezzo PEC in data 29 luglio 2023. Il ricorso introduttivo consta, invece, essere stato depositato in data 14 gennaio 2025, dunque ben oltre il termine prescritto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Deve, inoltre, rilevarsi che la medesima cartella di pagamento risulta essere stata impugnata dalla società ricorrente nell'ambito del ricorso iscritto al n. R.G.R. 1199/2025, definito dalla Sezione 39ª di questa Corte con sentenza n. 15027/39/2025, depositata in data 11 novembre 2025, con esito sfavorevole per la ricorrente.
Il Collegio, inoltre, in relazione al contenuto della memoria prodotta dalla ricorrente in data
11 gennaio 2026, rileva che nessuna delle richieste formulate è suscettibile di favorevole apprezzamento. In primo luogo, la richiesta di CTU risulta inconferente, atteso che il presente giudizio viene definito in rito, per tardività dell'impugnazione e per effetto preclusivo derivante dalla definizione del giudizio proposto anche avverso la cartella in questione. Parimenti irrilevante risulta la dichiarata disponibilità a produrre ulteriori documenti o chiarimenti, trattandosi di deduzione generica, non circostanziata e priva di indicazione circa la decisività dei documenti asseritamente producibili, che non è idonea a incidere sulle cause di inammissibilità del ricorso. Quanto alla formulata “riserva di contestazione in virtù delle ultime aggiornate normative”, la stessa si presenta del tutto indeterminata e priva di specifico contenuto giuridico, non essendo indicata alcuna norma sopravvenuta né illustrata la sua pretesa incidenza sulla fattispecie in esame. Tale riserva si risolve, pertanto, in una mera affermazione di stile, inidonea a introdurre validamente nuovi motivi di ricorso o a riaprire il contraddittorio su questioni ormai precluse. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della palese tardività del ricorso, nonché della reiterazione dell'impugnazione di un atto già in precedenza scrutinato in sede giurisdizionale
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente liquidate in €. 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG IT US, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grrezar 14 00100 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230170058724000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 891/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando la cartella di pagamento n. 09720230170058724000, relativa a imposte richieste per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della predetta cartella in data 9 dicembre
2024. Secondo quanto dedotto in ricorso, l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente iscritto a ruolo somme a titolo di IVA, procedendo a una rettifica della liquidazione dell'imposta annuale, in quanto, nella dichiarazione IVA presentata per il periodo d'imposta 2019 (Modello IVA 2020), non sarebbe stato riconosciuto il credito IVA pari a euro 52.731,00 ivi indicato.
Tale rettifica sarebbe stata effettuata, ad avviso della ricorrente, senza preventiva comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione. La società lamenta, inoltre, la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto instaurare un confronto preventivo con il contribuente prima dell'emissione del ruolo. Sul punto, il ricorso contiene affermazioni riferite all'assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria e della giurisdizione tributaria, prospettando, in modo non puntuale, una pretesa incompatibilità del giudice tributario a conoscere della controversia.
Vengono altresì censurate: la mancata notificazione dell'avviso di liquidazione;
la notifica della cartella di pagamento oltre i termini di legge;
l'infondatezza, nel merito, della pretesa tributaria;
il vizio di notifica della cartella, che sarebbe stata effettuata senza il rispetto delle procedure e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
La ricorrente ha, inoltre, avanzato istanza di sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n. 09720230170058724000.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo che la cartella di pagamento impugnata risulta notificata a mezzo P.E.C. in data 29 luglio 2023, mentre il ricorso è stato proposto solo in data 14 gennaio 2025, oltre il termine di legge.
L'Agenzia ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che le doglianze relative ai presunti vizi di notifica della cartella e alla prescrizione della pretesa erariale sono già state oggetto di definizione giudiziale nell'ambito del ricorso iscritto al n. R.G.R. 1199/2025, concernente, tra l'altro, il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento, tra cui anche la cartella n. 09720230170058724000 oggetto del presente giudizio.
In tale procedimento, la Sezione 39ª della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, con sentenza n. 15027/39/2025, depositata in data 11 novembre 2025, ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente alla refusione delle spese di lite. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha controdedotto in ordine all'infondatezza delle censure proposte, concludendo per il rigetto del ricorso e per la non sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione. In data 11 gennaio 2026, la ricorrente ha prodotto memoria recante la richiesta di CTU, la disponibilità di fornire ulteriori documenti e chiarimenti e la “riserva di contestare in virtù delle ultime aggiornate normative”. Una ulteriore memoria con allegata documentazione è stata depositata dalla medesima parte in data 21 gennaio 2026.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva la tardività delle produzioni da ultimo versate in atti dalla parte ricorrente, essendo tale deposito avvenuto solo in data 21 gennaio 2026 e quindi il giorno antecedente alla celebrazione dell'udienza.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
È fondata l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate. L'atto impugnato risulta in atti regolarmente notificato a mezzo PEC in data 29 luglio 2023. Il ricorso introduttivo consta, invece, essere stato depositato in data 14 gennaio 2025, dunque ben oltre il termine prescritto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Deve, inoltre, rilevarsi che la medesima cartella di pagamento risulta essere stata impugnata dalla società ricorrente nell'ambito del ricorso iscritto al n. R.G.R. 1199/2025, definito dalla Sezione 39ª di questa Corte con sentenza n. 15027/39/2025, depositata in data 11 novembre 2025, con esito sfavorevole per la ricorrente.
Il Collegio, inoltre, in relazione al contenuto della memoria prodotta dalla ricorrente in data
11 gennaio 2026, rileva che nessuna delle richieste formulate è suscettibile di favorevole apprezzamento. In primo luogo, la richiesta di CTU risulta inconferente, atteso che il presente giudizio viene definito in rito, per tardività dell'impugnazione e per effetto preclusivo derivante dalla definizione del giudizio proposto anche avverso la cartella in questione. Parimenti irrilevante risulta la dichiarata disponibilità a produrre ulteriori documenti o chiarimenti, trattandosi di deduzione generica, non circostanziata e priva di indicazione circa la decisività dei documenti asseritamente producibili, che non è idonea a incidere sulle cause di inammissibilità del ricorso. Quanto alla formulata “riserva di contestazione in virtù delle ultime aggiornate normative”, la stessa si presenta del tutto indeterminata e priva di specifico contenuto giuridico, non essendo indicata alcuna norma sopravvenuta né illustrata la sua pretesa incidenza sulla fattispecie in esame. Tale riserva si risolve, pertanto, in una mera affermazione di stile, inidonea a introdurre validamente nuovi motivi di ricorso o a riaprire il contraddittorio su questioni ormai precluse. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della palese tardività del ricorso, nonché della reiterazione dell'impugnazione di un atto già in precedenza scrutinato in sede giurisdizionale
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente liquidate in €. 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti