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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3079/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 Parte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO, CP_1 C.F._1
129 74100 TARANTO presso lo studio dell'avv. PASANISI BERNARDINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 13 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Milano, n.
3757/2023, rigettando le domande proposte dall'attrice in primo grado ed affermando che l' Parte_1 ha diritto a riscuotere dalla IG.ra , in quanto occupante dell'immobile di Milano
[...] CP_1 via dei Chiostri 1, anche ai sensi dell'art 1, comma 274, della legge 311/2004, il compenso per l'occupazione di detto immobile dalla data in cui l'immobile è stato confiscato e dunque lo Stato è divenuto proprietario del medesimo (21.7.2014) fino alla data dell'effettivo rilascio (14.5.2018), il tutto maggiorato degli interessi dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
PER CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita:
Rigettare l'appello principale;
Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che non ha subito alcun danno per l'occupazione dell'immobile da Parte_1
parte di e non è pertanto titolare di alcun diritto risarcitorio;
CP_1
Condannare alla rifusione delle spese del doppio grado. Parte_1
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il fatto e il giudizio di primo grado.
I.1. conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Milano per CP_1 Parte_1 vedere accertata l'insussistenza delle pretese creditorie della stessa, contenute negli atti (il primo del
02.11.2017, il secondo del 02.03.2018) con i quali le era stato intimato il pagamento di € 210.002,15 e, successivamente, di ulteriori € 32.750,90, per avere occupato abusivamente una unità immobiliare assoggettata a confisca, sita in via dei Chiostri n. 1 a Milano, per il periodo compreso tra il 21.7.14 ed il
30.9.17. In subordine, l'attrice domandava che il diritto dell' venisse circoscritto Parte_1
al periodo successivo alla trascrizione della confisca nei registri immobiliari (25.5.2017) ovvero, in ulteriore subordine, alla data di definitività della confisca (27.9.2016).
I.2. L'immobile in questione, abitato dalla , era stato oggetto di sequestro finalizzato alla CP_1 confisca per equivalente nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'ex coniuge, , CP_2 imputato del reato di truffa ai danni dello Stato per un importo di circa € 90.000.000,00, sequestro tramutatosi in confisca per equivalente con la sentenza di condanna del Tribunale di Milano, pronunciata in data 21.07.2014 e divenuta definitiva il 27.09.2016 a seguito di pronunzia della
Cassazione.
L' , divenuto l'immobile di proprietà demaniale, aveva proceduto ad intimare alla Parte_1
il pagamento delle somme dovute per l'occupazione, ai sensi della legge 311/2004, il cui art 1, CP_1 al comma 274 prevede testualmente: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo a qualsiasi titolo di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione dell'Agenzia del Demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
pagina 3 di 13 I.3. Nel giudizio di primo grado -per quanto ancora di interesse in questa sede- l'attrice rappresentava che l'occupazione dell'immobile non era stata illegittima, e pertanto nessuna obbligazione risarcitoria era sorta a suo carico, dato che la stessa era iniziata nel 2004 in forza di un regolare contratto di comodato, stipulato con il nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali che aveva CP_2
accompagnato la separazione e poi il divorzio. La non aveva mai ricevuto notizia del CP_1
provvedimento di confisca, non aveva ricevuto alcuna diffida o invito ovvero alcun recesso dal contratto di comodato, e la prima comunicazione che le era stata inviata da era Parte_1 quella del 02.11.17 con cui le era stato chiesto di pagare la somma di € 210.002,15 a titolo di indennizzo di occupazione per il periodo 21.7.14 – 30.9.17 (oltre a quella di € 5.473,50 per ogni mese di protratta occupazione, per il periodo successivo). In ogni caso, rilevava, l'occupazione illecita, quand'anche avvenuta, non sarebbe stata di per sé sufficiente a far sorgere la pretesa risarcitoria, in mancanza della deduzione e della prova, sia pure presuntiva, di un danno conseguenza: l' Parte_1
in altre parole, avrebbe dovuto dedurre e provare di avere perso, a causa dell'occupazione
[...] asseritamente abusiva dell'attrice, utili occasioni di locazione al canone coincidente con la pretesa indennità da occupazione abusiva, il che non aveva fatto.
I.4. L' , costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in Parte_1 particolare sottolineando l'inopponibilità del contratto di comodato allo Stato, che aveva acquistato l'immobile per effetto della confisca divenuta definitiva, nonché l'inverosimiglianza della tesi difensiva dell'attrice, fondata sulla sconoscenza della confisca, atteso il clamore mediatico che era stato suscitato dalla vicenda processuale dell'ex coniuge La convenuta domandava il rigetto delle CP_2 Pt_1 domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento delle dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile a decorrere dal 21.7.2014 e nella misura come determinata, o in subordine nella diversa misura ritenuta, oltre interessi.
I.5. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, pronunciava sentenza con la quale dichiarava la tenuta a corrispondere ad l'indennità di occupazione dell'immobile sito in CP_1 Parte_1
Milano, Via dei Chiostri n. 1, per il periodo dal 2.3.2018 al 14.5.2018, e condannava la stessa a pagare all'attrice, a tale titolo, la somma di € 13.136,35 oltre interessi legali fino al saldo, compensando tra le parti le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale così motivava:
pagina 4 di 13 ➢ l' aveva sostenuto che il proprio diritto di ottenere il pagamento di Parte_1 un'indennità di occupazione, calcolata a partire dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado contenente il provvedimento di confisca, discendeva dal comma 274 dell'art. 1 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), mentre doveva ritenersi che la norma non fosse attributiva di diritti, bensì si limitasse a disciplinare le modalità di riscossione di < dovute>>, già certe, liquide ed esigibili: essa, in altre parole, attiene al quomodo dell'esazione di crediti esistenti, ma non all'an (e neppure al quantum) di essi;
➢ l'opponibilità alla dell'intervenuta confisca non poteva essere collocata in data anteriore CP_1
a quella della trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari: sia perché, in linea di principio, doveva ritenersi che la confisca si esegue mediante la trascrizione, sia perché nella fattispecie non aveva né dedotto né provato di avere portato in data Parte_1 anteriore a conoscenza dell'attrice l'acquisizione del bene immobile da parte dello Stato, né aveva allegato elementi che consentissero di far risalire la consapevolezza della di CP_1
occupare un bene confiscato a un preciso momento precedente quello della trascrizione;
➢ la confisca penale realizzava un acquisto del bene a titolo derivativo: solo la misura di prevenzione di cui alla speciale disciplina antimafia, contenuta nel D.lgs. 159/2011, dava luogo ad un acquisto a titolo originario, e tale disciplina non era suscettibile di applicazione analogica a confische di diversa tipologia, per le quali valeva il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri (Cass. 10.12.2020 n. 28242);
➢ non poteva dunque trovare applicazione, nella fattispecie, il disposto dell'art. 52 co. 4° del
D.lgs. 159/2011, secondo cui “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”;
➢ attesa dunque la natura derivativa dell'acquisto dell'immobile di Via dei Chiostri 1 da parte dello Stato e l'inapplicabilità alla fattispecie della summenzionata disciplina antimafia, doveva ritenersi che la parte convenuta, acquisendo il bene, fosse subentrata al nella posizione di CP_2
comodante, e, poiché il comodato era senza determinazione di durata, deve altresì ritenersi che il nuovo proprietario, al fine di far cessare il rapporto, avesse l'onere, ex art. 1810 c.c., di chiedere la restituzione della cosa;
pagina 5 di 13 ➢ poiché tale richiesta era stata avanzata, per la prima volta, con la nota datata 02.03.2018 di
, solo da tale data doveva ritenersi venuto meno il titolo abilitante la Parte_1
PREO al godimento dell'immobile, di tal ché l'occupazione non più sorretta da titolo decorreva dalla data stessa e sino alla (non controversa) data di restituzione ovvero sino al 14.05.2018;
➢ per 73 giorni di occupazione sine titulo di un immobile avente quelle caratteristiche, secondo i valori della perizia tecnico-estimativa dell'ottobre 2017 prodotta dall'Agenzia, che appariva metodologicamente corretta e perciò recepibile, l'indennizzo che si rivelava dovuto dalla CP_1 era pari ad € 13.136,35, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
➢ quanto al danno, era da escludere che questo potesse ritenersi sussistente in re ipsa nel caso di occupazione abusiva di immobile, e che, al contrario, trattandosi di un danno-conseguenza, doveva ritenersene necessaria la prova, seppur fornita anche solo mediante presunzioni, gravi, precise e concordanti, come affermato dalla Cassazione (infatti, per Cass. Sez. III, 17.6.2013 n.
15111, il proprietario danneggiato era “tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti”: nel caso di specie, avuto riguardo alle caratteristiche ed all'ubicazione dell'immobile, sito in un'area cittadina centrale ed ambita, e tenuto conto del fatto che l'Ente proprietario non avrebbe potuto esimersi dal mettere a reddito il bene conseguito, era altamente probabile che Agenzia del Demanio avesse “non solo l'intenzione, ma anche il dovere concreto di trarre frutti dal bene e che da esso avrebbe ricavato, attese le condizioni del mercato, non meno dell'importo di € 5.473,50 mensili (valore locativo tenuto conto nella determinazione dell'indennizzo).”
II. Il giudizio di appello.
II.1. Avverso questa decisione ha proposto appello l' , affidandosi a due motivi, Parte_1
come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
pagina 6 di 13
1. Erroneità della pronunzia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il contratto di comodato a titolo gratuito stipulato fra , usufruttuario dell'immobile, e sia opponibile CP_2 CP_1 all' , il cui acquisto del bene per effetto della confisca sarebbe “ a titolo Parte_1 derivativo”, per il che l' pure a seguito della confisca sarebbe subentrata nel Parte_1
comodato gratuito, cessato solo per effetto della richiesta di restituzione del bene da parte dell' stessa. Parte_1
Con questo motivo l' censura la sentenza per aver affermato che l'acquisto della proprietà del Pt_1
bene da parte dello Stato sia avvenuto a titolo derivativo: nel far ciò il Tribunale si sarebbe pronunciato oltre le domande dell'attrice, che aveva solo sostenuto in atti la legittimità dell'occupazione, ed oltre la sua stessa competenza, risultando questa del giudice penale, ed in ispecie della Corte di Appello in sede di incidente di esecuzione ex art. 655 c.p.p.. Difatti, allorché la società Parte_2
in persona dell'Amministratore aveva inteso far valere il proprio diritto di nuda
[...] CP_3 proprietà dell'immobile oggetto del presente giudizio, aveva proposto incidente d'esecuzione in Corte
d'Appello penale, poi conclusosi in Cassazione con sentenza che aveva affermato che l'oggetto del sequestro e della successiva confisca per equivalente ai danni di era non già l'intera CP_2
proprietà del bene, ma il solo usufrutto: in egual modo la , ove avesse inteso opporre un proprio CP_1 preteso diritto sul bene, avrebbe dovuto proporre incidente d'esecuzione penale. Il giudice civile, in altri termini, non poteva con proprio provvedimento andare ad incidere su una confisca, peraltro definitiva. Inoltre, il Tribunale aveva operato una inconferente distinzione tra confisca antimafia e confisca “di altra tipologia”, contando solo il fatto che il comodato non costituisce alcun diritto reale sull'immobile (tant'è che non avrebbe neppure potuto essere trascritto e, difatti, non fu trascritto), ma esclusivamente un rapporto di natura obbligatoria fra il comodante ed il comodatario, che si estingue con la stessa cessazione del diritto del comodante sul bene oggetto di sequestro e di successiva confisca. Errata era poi la sentenza laddove aveva ritenuto non convincentemente allegato che la CP_1 avesse potuto ignorare la confisca prima della sua trascrizione, attesi, a parte l'eco mediatica della vicenda, i rapporti con il confiscato e con la figlia, , nominata custode del bene. CP_3
pagina 7 di 13
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui interpreta l'art. 1, comma 274 della legge 311/2004 ritenendo che la stessa “non sia attributiva del diritto” dell' ad ottenere il Parte_1 compenso per l'occupazione a qualsiasi titolo, ed anche al titolo di occupazione di fatto gli immobili demaniali, ma si limiti a disciplinarne le modalità di riscossione.
La appellante rappresenta che la norma in questione recita “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo a qualsiasi titolo di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di Parte_1
pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”, di tal ché, sottolinea, appare chiarissimo il diritto dell' di essere compensata da parte di terzi per l'utilizzo di Parte_1
beni immobili di proprietà dello Stato, a qualsiasi titolo occupati ed anche a titolo di occupazione di fatto.
Conseguentemente, per la appellante la sentenza sarebbe errata laddove esonera la dal CP_1 pagamento per tutto il periodo di occupazione precedente alla richiesta di liberare l'immobile, anziché confermare la “legittimità delle richieste dell' per tutto il periodo intercorrente Parte_1 dalla data in cui lo Stato è divenuto proprietario dell'immobile e quindi dalla data della pronunzia del
Tribunale di Milano della sentenza n. 8250/2014 del 21.07.2014, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, intervenuto il 14.5.2018.”.
II.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto sostenuto ex adverso e proponendo CP_1
appello incidentale per i seguenti motivi, così rubricati e chi si riassumono in sintesi:
1) PRIMO MOTIVO (SULLA INSUSSISTENZA DI UNA OCCUPAZIONE SINE TITULO).
La appellante incidentale lamenta che il Tribunale non abbia considerato “il testo della missiva con la richiesta di rilascio entro sessanta giorni”: l'occupazione sarebbe divenuta sine titulo solo successivamente al termine fissato dall'Agenzia per il rilascio.
Inoltre, dal verbale di rilascio emergeva che la data del 14.05.18 era stata fissata dalla stessa
[...]
, ma che la sarebbe stata pronta sin dal 04.05.18. Parte_1 CP_1
pagina 8 di 13 2) SECONDO MOTIVO (SULLA INSUSSISTENZA DI DANNO CONSEGUENZA).
Con questo motivo la appellante lamenta che il Tribunale, nello sviluppare il ragionamento inferenziale che lo ha condotto a ritenere altamente probabile che l' avrebbe locato l'immobile, se non Pt_1
occupato, per ricavarne reddito, abbia trascurato il fatto che era già patrimonio documentale del giudizio il bando, pubblicato dall' sul proprio sito istituzionale, con il quale l'intera proprietà Pt_1 del bene era stata posta in vendita mediante gara pubblica, ciò dimostrando che l' non aveva Pt_1
mai inteso addivenire ad una locazione. La già pacifica circostanza trovava ulteriore conferma nel nuovo bando di vendita, pubblicato il 28.2.22, relativo al solo usufrutto dell'unità immobiliare
(documento che la appellante incidentale ha depositato in questo grado poiché “sopravvenuto allo spirare dei termini di preclusione in primo grado”).
II.3 La causa, all'udienza del 05.02.2025, depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali nei termini in precedenza assegnati, è stata rimessa al collegio, dal Consigliere istruttore, per la decisione, ed è stata discussa in pari data in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. I due motivi di appello della , e gli stessi motivi dell'appello incidentale, Parte_1
ruotando intorno a diverse sfaccettature delle medesime questioni, appaiono suscettibili di una trattazione unitaria.
III.2. La Corte rileva che non appare contestabile il diritto dell'Amministrazione statale, a seguito della definitività del provvedimento di confisca, di gestire il bene e trarne profitto, cosicché l'utilizzo, che del bene sia fatto da terzi, postula il pagamento di un corrispettivo.
L'art. 1, comma 274 della legge 311/2004, già citato in premessa, prevede testualmente che:
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo a qualsiasi titolo di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione dell' ovvero Parte_1
degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
pagina 9 di 13 Il Tribunale ha ritenuto che tale norma “non sia attributiva di diritti, ma si limiti a disciplinare le modalità di riscossione di <>, già certe, liquide ed esigibili: essa, in altre parole, attiene al quomodo dell'esazione di crediti esistenti, ma non all'an (e neppure al quantum) di essi ”
(così a pag. 7 della sentenza impugnata), ma, se può condividersi l'assunto che con essa il legislatore abbia inteso disciplinare il quomodo dell'esazione, non altrettanto può condividersi il dubbio, che pure parrebbe trasparire dal citato passaggio motivazionale, sul diritto dello Stato di riscuotere un corrispettivo per l'utilizzo di immobili di sua proprietà.
È semmai dirimente stabilire da che momento lo Stato possa dirsi proprietario del bene confiscato, e, ad avviso della Corte, questo momento deve essere individuato nel passaggio in giudicato della sentenza penale che ha ordinato la confisca. Non nella data di emissione della sentenza, non essendone ancora definitive le statuizioni, ma nemmeno nella sua data di trascrizione, avendo quest'ultima, come pacifico, una funzione non costitutiva, bensì meramente dichiarativa e di pubblicità.
Peraltro, è vero ciò che rileva l' , e cioè che “dalla trascrizione risulta Parte_1 chiaramente che il titolo del passaggio in proprietà all'Erario è la sentenza del Tribunale di Milano del 21.7.2014”, non potendosi mettere in dubbio che il titolo dell'avvenuto passaggio proprietario sia da ravvisare nella sentenza: ciò, però, una volta che la stessa sia divenuta definitiva, tant'è che, non a caso, la trascrizione è stata effettuata solo il 27.05.2017, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.
È, del resto, criterio generale, che le conseguenze della confisca discendano dalla sua definitività: come accennato dal primo giudice nell'argomentare sul titolo derivativo od originario dell'acquisto, l'art. 52, co. 4°, del D.lgs. 159/2011, seppur specifico sulla confisca di prevenzione, recita “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”. Dunque, la cessazione dei vincoli e dei pesi gravanti sull'immobile confiscato, ovvero ciò che ne provoca l'acquisto a titolo originario da parte dello Stato, segue alla definitività della misura ablatoria, non è anticipato al momento genetico della stessa e nemmeno attende la successiva trascrizione nei pubblici registri.
Ciò posto, venendo proprio al tema appena citato, non può ritenersi che l'acquisto del bene a titolo derivativo (dato che l'acquisto a titolo originario è tipico solo della confisca di prevenzione, di cui alla disciplina antimafia contenuta nel citato D.lgs. 159/2011) abbia comportato il subentro dello Stato nella posizione del comodante, ex coniuge, . CP_2
pagina 10 di 13 La Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 664/2016) si è espressa in tema di trasferimento della proprietà di beni oggetto di comodato, sancendo il principio per cui “Il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 15 maggio 1991, n. 5454)”. Ne consegue che, anche con riferimento ad una parte privata, una volta trasferita la proprietà dell'immobile, la non avrebbe avuto alcun titolo per pretendere di rimanervi a titolo di CP_1
comodato, e, dunque, gratuitamente, in forza di una (inesistente) successione naturale del nuovo proprietario a quello precedente nel rapporto obbligatorio.
Essendo il pagamento dovuto per ogni giorno di utilizzo del bene di proprietà demaniale, l'appello principale è fondato laddove ritiene erronea la decisione del primo giudice di ancorare la decorrenza del debito della alla data della nota, Prot. 3169/2018, con cui l' ha invitato la occupante CP_1 Pt_1
al rilascio. Le argomentazioni in ordine alla buona fede della medesima , che non avrebbe avuto CP_1 modo di apprendere già in precedenza dell'esistenza della confisca, sono infondate, atteso che la misura ablatoria è stata preceduta dal propedeutico sequestro preventivo dell'immobile, trascritto, con effetto di pubblicità verso terzi, sin dal 06.02.2014 (v. doc. 7 della appellante), e che proprio la figlia della
, in ragione del sequestro, è stata nominata custode giudiziario. CP_1
L'appello incidentale è d'altra parte infondato nel primo motivo, ove si duole del fatto che il Tribunale non abbia posposto la decorrenza del debito alla cessazione dei 60 giorni concessi per il rilascio, argomentando sul fatto che l'occupazione sarebbe divenuta sine titulo solo successivamente. La Corte condivide l'osservazione dell' appellante, per cui “Tutte le argomentazioni svolte da Pt_1 controparte relativamente alla liceità dell'occupazione dell'immobile sono del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della presente causa, che riguarda la remunerazione dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 274, l. 311/2004 per le occupazioni a qualsiasi titolo, anche di mero fatto, di beni demaniali, il che prescinde da ogni considerazione sulla liceità o meno dell'occupazione.” La appellante incidentale insiste nel focalizzarsi sull'esistenza o meno di un titolo per l'occupazione, quando l' Parte_1 ha richiesto il pagamento di quanto per legge dovuto a titolo di corrispettivo per l'utilizzo
[...]
(anche a titolo di occupazione di fatto: art. 1, comma 274 della legge 311/2004, cit.).
pagina 11 di 13 Proprio perché il debito di , a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non ha natura CP_1
risarcitoria, resta poi assorbito il secondo motivo dell'appello incidentale, incentrato sull'inesistenza del danno conseguenza.
III.3. In conclusione:
l'appello principale di è fondato, sia pur con la precisazione che il diritto a Parte_1 percepire il corrispettivo per l'occupazione e l'utilizzo dell'immobile è sorto a decorrere dalla definitività della sentenza del Tribunale di Milano che ha ordinato la confisca, e cioè dal 27.09.2016
(data della sentenza della Corte di Cassazione). La somma dovuta dalla appellata è dunque pari al corrispettivo giornaliero, già determinato in primo grado con statuizione non oggetto in questa sede di specifica censura, pari ad € 179,95, moltiplicato per i 594 giorni che intercorrono tra il 27.09.2016 ed il
14.05.2018, ovvero pari a complessivi € 106.890,30. Su questa somma sono dovuti dalla appellata gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data della domanda stragiudiziale
(02.03.2018) alla data della domanda giudiziale (domanda riconvenzionale di del Parte_1
08.09.2018) e al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
L'appello incidentale è invece infondato e va respinto.
IV. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della appellata/appellante incidentale, e si liquidano in dispositivo, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio1, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore del decisum, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante incidentale, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3757/23 pubblicata il 09.05.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_1 Parte_1
-106.890,30, oltre interessi come da motivazione.
2. Respinge l'appello incidentale.
3. Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, del CP_1 Parte_1 primo e del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 24.094,00 per compensi (di cui € 14.103,00 per il primo ed € 9.991,00 per il presente grado), oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3079/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 Parte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO, CP_1 C.F._1
129 74100 TARANTO presso lo studio dell'avv. PASANISI BERNARDINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 13 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Milano, n.
3757/2023, rigettando le domande proposte dall'attrice in primo grado ed affermando che l' Parte_1 ha diritto a riscuotere dalla IG.ra , in quanto occupante dell'immobile di Milano
[...] CP_1 via dei Chiostri 1, anche ai sensi dell'art 1, comma 274, della legge 311/2004, il compenso per l'occupazione di detto immobile dalla data in cui l'immobile è stato confiscato e dunque lo Stato è divenuto proprietario del medesimo (21.7.2014) fino alla data dell'effettivo rilascio (14.5.2018), il tutto maggiorato degli interessi dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
PER CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita:
Rigettare l'appello principale;
Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che non ha subito alcun danno per l'occupazione dell'immobile da Parte_1
parte di e non è pertanto titolare di alcun diritto risarcitorio;
CP_1
Condannare alla rifusione delle spese del doppio grado. Parte_1
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il fatto e il giudizio di primo grado.
I.1. conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Milano per CP_1 Parte_1 vedere accertata l'insussistenza delle pretese creditorie della stessa, contenute negli atti (il primo del
02.11.2017, il secondo del 02.03.2018) con i quali le era stato intimato il pagamento di € 210.002,15 e, successivamente, di ulteriori € 32.750,90, per avere occupato abusivamente una unità immobiliare assoggettata a confisca, sita in via dei Chiostri n. 1 a Milano, per il periodo compreso tra il 21.7.14 ed il
30.9.17. In subordine, l'attrice domandava che il diritto dell' venisse circoscritto Parte_1
al periodo successivo alla trascrizione della confisca nei registri immobiliari (25.5.2017) ovvero, in ulteriore subordine, alla data di definitività della confisca (27.9.2016).
I.2. L'immobile in questione, abitato dalla , era stato oggetto di sequestro finalizzato alla CP_1 confisca per equivalente nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'ex coniuge, , CP_2 imputato del reato di truffa ai danni dello Stato per un importo di circa € 90.000.000,00, sequestro tramutatosi in confisca per equivalente con la sentenza di condanna del Tribunale di Milano, pronunciata in data 21.07.2014 e divenuta definitiva il 27.09.2016 a seguito di pronunzia della
Cassazione.
L' , divenuto l'immobile di proprietà demaniale, aveva proceduto ad intimare alla Parte_1
il pagamento delle somme dovute per l'occupazione, ai sensi della legge 311/2004, il cui art 1, CP_1 al comma 274 prevede testualmente: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo a qualsiasi titolo di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione dell'Agenzia del Demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
pagina 3 di 13 I.3. Nel giudizio di primo grado -per quanto ancora di interesse in questa sede- l'attrice rappresentava che l'occupazione dell'immobile non era stata illegittima, e pertanto nessuna obbligazione risarcitoria era sorta a suo carico, dato che la stessa era iniziata nel 2004 in forza di un regolare contratto di comodato, stipulato con il nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali che aveva CP_2
accompagnato la separazione e poi il divorzio. La non aveva mai ricevuto notizia del CP_1
provvedimento di confisca, non aveva ricevuto alcuna diffida o invito ovvero alcun recesso dal contratto di comodato, e la prima comunicazione che le era stata inviata da era Parte_1 quella del 02.11.17 con cui le era stato chiesto di pagare la somma di € 210.002,15 a titolo di indennizzo di occupazione per il periodo 21.7.14 – 30.9.17 (oltre a quella di € 5.473,50 per ogni mese di protratta occupazione, per il periodo successivo). In ogni caso, rilevava, l'occupazione illecita, quand'anche avvenuta, non sarebbe stata di per sé sufficiente a far sorgere la pretesa risarcitoria, in mancanza della deduzione e della prova, sia pure presuntiva, di un danno conseguenza: l' Parte_1
in altre parole, avrebbe dovuto dedurre e provare di avere perso, a causa dell'occupazione
[...] asseritamente abusiva dell'attrice, utili occasioni di locazione al canone coincidente con la pretesa indennità da occupazione abusiva, il che non aveva fatto.
I.4. L' , costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in Parte_1 particolare sottolineando l'inopponibilità del contratto di comodato allo Stato, che aveva acquistato l'immobile per effetto della confisca divenuta definitiva, nonché l'inverosimiglianza della tesi difensiva dell'attrice, fondata sulla sconoscenza della confisca, atteso il clamore mediatico che era stato suscitato dalla vicenda processuale dell'ex coniuge La convenuta domandava il rigetto delle CP_2 Pt_1 domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento delle dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile a decorrere dal 21.7.2014 e nella misura come determinata, o in subordine nella diversa misura ritenuta, oltre interessi.
I.5. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, pronunciava sentenza con la quale dichiarava la tenuta a corrispondere ad l'indennità di occupazione dell'immobile sito in CP_1 Parte_1
Milano, Via dei Chiostri n. 1, per il periodo dal 2.3.2018 al 14.5.2018, e condannava la stessa a pagare all'attrice, a tale titolo, la somma di € 13.136,35 oltre interessi legali fino al saldo, compensando tra le parti le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale così motivava:
pagina 4 di 13 ➢ l' aveva sostenuto che il proprio diritto di ottenere il pagamento di Parte_1 un'indennità di occupazione, calcolata a partire dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado contenente il provvedimento di confisca, discendeva dal comma 274 dell'art. 1 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), mentre doveva ritenersi che la norma non fosse attributiva di diritti, bensì si limitasse a disciplinare le modalità di riscossione di < dovute>>, già certe, liquide ed esigibili: essa, in altre parole, attiene al quomodo dell'esazione di crediti esistenti, ma non all'an (e neppure al quantum) di essi;
➢ l'opponibilità alla dell'intervenuta confisca non poteva essere collocata in data anteriore CP_1
a quella della trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari: sia perché, in linea di principio, doveva ritenersi che la confisca si esegue mediante la trascrizione, sia perché nella fattispecie non aveva né dedotto né provato di avere portato in data Parte_1 anteriore a conoscenza dell'attrice l'acquisizione del bene immobile da parte dello Stato, né aveva allegato elementi che consentissero di far risalire la consapevolezza della di CP_1
occupare un bene confiscato a un preciso momento precedente quello della trascrizione;
➢ la confisca penale realizzava un acquisto del bene a titolo derivativo: solo la misura di prevenzione di cui alla speciale disciplina antimafia, contenuta nel D.lgs. 159/2011, dava luogo ad un acquisto a titolo originario, e tale disciplina non era suscettibile di applicazione analogica a confische di diversa tipologia, per le quali valeva il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri (Cass. 10.12.2020 n. 28242);
➢ non poteva dunque trovare applicazione, nella fattispecie, il disposto dell'art. 52 co. 4° del
D.lgs. 159/2011, secondo cui “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”;
➢ attesa dunque la natura derivativa dell'acquisto dell'immobile di Via dei Chiostri 1 da parte dello Stato e l'inapplicabilità alla fattispecie della summenzionata disciplina antimafia, doveva ritenersi che la parte convenuta, acquisendo il bene, fosse subentrata al nella posizione di CP_2
comodante, e, poiché il comodato era senza determinazione di durata, deve altresì ritenersi che il nuovo proprietario, al fine di far cessare il rapporto, avesse l'onere, ex art. 1810 c.c., di chiedere la restituzione della cosa;
pagina 5 di 13 ➢ poiché tale richiesta era stata avanzata, per la prima volta, con la nota datata 02.03.2018 di
, solo da tale data doveva ritenersi venuto meno il titolo abilitante la Parte_1
PREO al godimento dell'immobile, di tal ché l'occupazione non più sorretta da titolo decorreva dalla data stessa e sino alla (non controversa) data di restituzione ovvero sino al 14.05.2018;
➢ per 73 giorni di occupazione sine titulo di un immobile avente quelle caratteristiche, secondo i valori della perizia tecnico-estimativa dell'ottobre 2017 prodotta dall'Agenzia, che appariva metodologicamente corretta e perciò recepibile, l'indennizzo che si rivelava dovuto dalla CP_1 era pari ad € 13.136,35, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
➢ quanto al danno, era da escludere che questo potesse ritenersi sussistente in re ipsa nel caso di occupazione abusiva di immobile, e che, al contrario, trattandosi di un danno-conseguenza, doveva ritenersene necessaria la prova, seppur fornita anche solo mediante presunzioni, gravi, precise e concordanti, come affermato dalla Cassazione (infatti, per Cass. Sez. III, 17.6.2013 n.
15111, il proprietario danneggiato era “tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti”: nel caso di specie, avuto riguardo alle caratteristiche ed all'ubicazione dell'immobile, sito in un'area cittadina centrale ed ambita, e tenuto conto del fatto che l'Ente proprietario non avrebbe potuto esimersi dal mettere a reddito il bene conseguito, era altamente probabile che Agenzia del Demanio avesse “non solo l'intenzione, ma anche il dovere concreto di trarre frutti dal bene e che da esso avrebbe ricavato, attese le condizioni del mercato, non meno dell'importo di € 5.473,50 mensili (valore locativo tenuto conto nella determinazione dell'indennizzo).”
II. Il giudizio di appello.
II.1. Avverso questa decisione ha proposto appello l' , affidandosi a due motivi, Parte_1
come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
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1. Erroneità della pronunzia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il contratto di comodato a titolo gratuito stipulato fra , usufruttuario dell'immobile, e sia opponibile CP_2 CP_1 all' , il cui acquisto del bene per effetto della confisca sarebbe “ a titolo Parte_1 derivativo”, per il che l' pure a seguito della confisca sarebbe subentrata nel Parte_1
comodato gratuito, cessato solo per effetto della richiesta di restituzione del bene da parte dell' stessa. Parte_1
Con questo motivo l' censura la sentenza per aver affermato che l'acquisto della proprietà del Pt_1
bene da parte dello Stato sia avvenuto a titolo derivativo: nel far ciò il Tribunale si sarebbe pronunciato oltre le domande dell'attrice, che aveva solo sostenuto in atti la legittimità dell'occupazione, ed oltre la sua stessa competenza, risultando questa del giudice penale, ed in ispecie della Corte di Appello in sede di incidente di esecuzione ex art. 655 c.p.p.. Difatti, allorché la società Parte_2
in persona dell'Amministratore aveva inteso far valere il proprio diritto di nuda
[...] CP_3 proprietà dell'immobile oggetto del presente giudizio, aveva proposto incidente d'esecuzione in Corte
d'Appello penale, poi conclusosi in Cassazione con sentenza che aveva affermato che l'oggetto del sequestro e della successiva confisca per equivalente ai danni di era non già l'intera CP_2
proprietà del bene, ma il solo usufrutto: in egual modo la , ove avesse inteso opporre un proprio CP_1 preteso diritto sul bene, avrebbe dovuto proporre incidente d'esecuzione penale. Il giudice civile, in altri termini, non poteva con proprio provvedimento andare ad incidere su una confisca, peraltro definitiva. Inoltre, il Tribunale aveva operato una inconferente distinzione tra confisca antimafia e confisca “di altra tipologia”, contando solo il fatto che il comodato non costituisce alcun diritto reale sull'immobile (tant'è che non avrebbe neppure potuto essere trascritto e, difatti, non fu trascritto), ma esclusivamente un rapporto di natura obbligatoria fra il comodante ed il comodatario, che si estingue con la stessa cessazione del diritto del comodante sul bene oggetto di sequestro e di successiva confisca. Errata era poi la sentenza laddove aveva ritenuto non convincentemente allegato che la CP_1 avesse potuto ignorare la confisca prima della sua trascrizione, attesi, a parte l'eco mediatica della vicenda, i rapporti con il confiscato e con la figlia, , nominata custode del bene. CP_3
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2. Erroneità della sentenza nella parte in cui interpreta l'art. 1, comma 274 della legge 311/2004 ritenendo che la stessa “non sia attributiva del diritto” dell' ad ottenere il Parte_1 compenso per l'occupazione a qualsiasi titolo, ed anche al titolo di occupazione di fatto gli immobili demaniali, ma si limiti a disciplinarne le modalità di riscossione.
La appellante rappresenta che la norma in questione recita “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo a qualsiasi titolo di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di Parte_1
pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”, di tal ché, sottolinea, appare chiarissimo il diritto dell' di essere compensata da parte di terzi per l'utilizzo di Parte_1
beni immobili di proprietà dello Stato, a qualsiasi titolo occupati ed anche a titolo di occupazione di fatto.
Conseguentemente, per la appellante la sentenza sarebbe errata laddove esonera la dal CP_1 pagamento per tutto il periodo di occupazione precedente alla richiesta di liberare l'immobile, anziché confermare la “legittimità delle richieste dell' per tutto il periodo intercorrente Parte_1 dalla data in cui lo Stato è divenuto proprietario dell'immobile e quindi dalla data della pronunzia del
Tribunale di Milano della sentenza n. 8250/2014 del 21.07.2014, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, intervenuto il 14.5.2018.”.
II.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto sostenuto ex adverso e proponendo CP_1
appello incidentale per i seguenti motivi, così rubricati e chi si riassumono in sintesi:
1) PRIMO MOTIVO (SULLA INSUSSISTENZA DI UNA OCCUPAZIONE SINE TITULO).
La appellante incidentale lamenta che il Tribunale non abbia considerato “il testo della missiva con la richiesta di rilascio entro sessanta giorni”: l'occupazione sarebbe divenuta sine titulo solo successivamente al termine fissato dall'Agenzia per il rilascio.
Inoltre, dal verbale di rilascio emergeva che la data del 14.05.18 era stata fissata dalla stessa
[...]
, ma che la sarebbe stata pronta sin dal 04.05.18. Parte_1 CP_1
pagina 8 di 13 2) SECONDO MOTIVO (SULLA INSUSSISTENZA DI DANNO CONSEGUENZA).
Con questo motivo la appellante lamenta che il Tribunale, nello sviluppare il ragionamento inferenziale che lo ha condotto a ritenere altamente probabile che l' avrebbe locato l'immobile, se non Pt_1
occupato, per ricavarne reddito, abbia trascurato il fatto che era già patrimonio documentale del giudizio il bando, pubblicato dall' sul proprio sito istituzionale, con il quale l'intera proprietà Pt_1 del bene era stata posta in vendita mediante gara pubblica, ciò dimostrando che l' non aveva Pt_1
mai inteso addivenire ad una locazione. La già pacifica circostanza trovava ulteriore conferma nel nuovo bando di vendita, pubblicato il 28.2.22, relativo al solo usufrutto dell'unità immobiliare
(documento che la appellante incidentale ha depositato in questo grado poiché “sopravvenuto allo spirare dei termini di preclusione in primo grado”).
II.3 La causa, all'udienza del 05.02.2025, depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali nei termini in precedenza assegnati, è stata rimessa al collegio, dal Consigliere istruttore, per la decisione, ed è stata discussa in pari data in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. I due motivi di appello della , e gli stessi motivi dell'appello incidentale, Parte_1
ruotando intorno a diverse sfaccettature delle medesime questioni, appaiono suscettibili di una trattazione unitaria.
III.2. La Corte rileva che non appare contestabile il diritto dell'Amministrazione statale, a seguito della definitività del provvedimento di confisca, di gestire il bene e trarne profitto, cosicché l'utilizzo, che del bene sia fatto da terzi, postula il pagamento di un corrispettivo.
L'art. 1, comma 274 della legge 311/2004, già citato in premessa, prevede testualmente che:
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo a qualsiasi titolo di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione dell' ovvero Parte_1
degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
pagina 9 di 13 Il Tribunale ha ritenuto che tale norma “non sia attributiva di diritti, ma si limiti a disciplinare le modalità di riscossione di <
(così a pag. 7 della sentenza impugnata), ma, se può condividersi l'assunto che con essa il legislatore abbia inteso disciplinare il quomodo dell'esazione, non altrettanto può condividersi il dubbio, che pure parrebbe trasparire dal citato passaggio motivazionale, sul diritto dello Stato di riscuotere un corrispettivo per l'utilizzo di immobili di sua proprietà.
È semmai dirimente stabilire da che momento lo Stato possa dirsi proprietario del bene confiscato, e, ad avviso della Corte, questo momento deve essere individuato nel passaggio in giudicato della sentenza penale che ha ordinato la confisca. Non nella data di emissione della sentenza, non essendone ancora definitive le statuizioni, ma nemmeno nella sua data di trascrizione, avendo quest'ultima, come pacifico, una funzione non costitutiva, bensì meramente dichiarativa e di pubblicità.
Peraltro, è vero ciò che rileva l' , e cioè che “dalla trascrizione risulta Parte_1 chiaramente che il titolo del passaggio in proprietà all'Erario è la sentenza del Tribunale di Milano del 21.7.2014”, non potendosi mettere in dubbio che il titolo dell'avvenuto passaggio proprietario sia da ravvisare nella sentenza: ciò, però, una volta che la stessa sia divenuta definitiva, tant'è che, non a caso, la trascrizione è stata effettuata solo il 27.05.2017, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.
È, del resto, criterio generale, che le conseguenze della confisca discendano dalla sua definitività: come accennato dal primo giudice nell'argomentare sul titolo derivativo od originario dell'acquisto, l'art. 52, co. 4°, del D.lgs. 159/2011, seppur specifico sulla confisca di prevenzione, recita “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”. Dunque, la cessazione dei vincoli e dei pesi gravanti sull'immobile confiscato, ovvero ciò che ne provoca l'acquisto a titolo originario da parte dello Stato, segue alla definitività della misura ablatoria, non è anticipato al momento genetico della stessa e nemmeno attende la successiva trascrizione nei pubblici registri.
Ciò posto, venendo proprio al tema appena citato, non può ritenersi che l'acquisto del bene a titolo derivativo (dato che l'acquisto a titolo originario è tipico solo della confisca di prevenzione, di cui alla disciplina antimafia contenuta nel citato D.lgs. 159/2011) abbia comportato il subentro dello Stato nella posizione del comodante, ex coniuge, . CP_2
pagina 10 di 13 La Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 664/2016) si è espressa in tema di trasferimento della proprietà di beni oggetto di comodato, sancendo il principio per cui “Il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 15 maggio 1991, n. 5454)”. Ne consegue che, anche con riferimento ad una parte privata, una volta trasferita la proprietà dell'immobile, la non avrebbe avuto alcun titolo per pretendere di rimanervi a titolo di CP_1
comodato, e, dunque, gratuitamente, in forza di una (inesistente) successione naturale del nuovo proprietario a quello precedente nel rapporto obbligatorio.
Essendo il pagamento dovuto per ogni giorno di utilizzo del bene di proprietà demaniale, l'appello principale è fondato laddove ritiene erronea la decisione del primo giudice di ancorare la decorrenza del debito della alla data della nota, Prot. 3169/2018, con cui l' ha invitato la occupante CP_1 Pt_1
al rilascio. Le argomentazioni in ordine alla buona fede della medesima , che non avrebbe avuto CP_1 modo di apprendere già in precedenza dell'esistenza della confisca, sono infondate, atteso che la misura ablatoria è stata preceduta dal propedeutico sequestro preventivo dell'immobile, trascritto, con effetto di pubblicità verso terzi, sin dal 06.02.2014 (v. doc. 7 della appellante), e che proprio la figlia della
, in ragione del sequestro, è stata nominata custode giudiziario. CP_1
L'appello incidentale è d'altra parte infondato nel primo motivo, ove si duole del fatto che il Tribunale non abbia posposto la decorrenza del debito alla cessazione dei 60 giorni concessi per il rilascio, argomentando sul fatto che l'occupazione sarebbe divenuta sine titulo solo successivamente. La Corte condivide l'osservazione dell' appellante, per cui “Tutte le argomentazioni svolte da Pt_1 controparte relativamente alla liceità dell'occupazione dell'immobile sono del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della presente causa, che riguarda la remunerazione dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 274, l. 311/2004 per le occupazioni a qualsiasi titolo, anche di mero fatto, di beni demaniali, il che prescinde da ogni considerazione sulla liceità o meno dell'occupazione.” La appellante incidentale insiste nel focalizzarsi sull'esistenza o meno di un titolo per l'occupazione, quando l' Parte_1 ha richiesto il pagamento di quanto per legge dovuto a titolo di corrispettivo per l'utilizzo
[...]
(anche a titolo di occupazione di fatto: art. 1, comma 274 della legge 311/2004, cit.).
pagina 11 di 13 Proprio perché il debito di , a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non ha natura CP_1
risarcitoria, resta poi assorbito il secondo motivo dell'appello incidentale, incentrato sull'inesistenza del danno conseguenza.
III.3. In conclusione:
l'appello principale di è fondato, sia pur con la precisazione che il diritto a Parte_1 percepire il corrispettivo per l'occupazione e l'utilizzo dell'immobile è sorto a decorrere dalla definitività della sentenza del Tribunale di Milano che ha ordinato la confisca, e cioè dal 27.09.2016
(data della sentenza della Corte di Cassazione). La somma dovuta dalla appellata è dunque pari al corrispettivo giornaliero, già determinato in primo grado con statuizione non oggetto in questa sede di specifica censura, pari ad € 179,95, moltiplicato per i 594 giorni che intercorrono tra il 27.09.2016 ed il
14.05.2018, ovvero pari a complessivi € 106.890,30. Su questa somma sono dovuti dalla appellata gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data della domanda stragiudiziale
(02.03.2018) alla data della domanda giudiziale (domanda riconvenzionale di del Parte_1
08.09.2018) e al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
L'appello incidentale è invece infondato e va respinto.
IV. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della appellata/appellante incidentale, e si liquidano in dispositivo, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio1, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore del decisum, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante incidentale, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3757/23 pubblicata il 09.05.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_1 Parte_1
-106.890,30, oltre interessi come da motivazione.
2. Respinge l'appello incidentale.
3. Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, del CP_1 Parte_1 primo e del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 24.094,00 per compensi (di cui € 14.103,00 per il primo ed € 9.991,00 per il presente grado), oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18)