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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CO MI Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2580 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] c.f. Parte_1
e nato in AK (BANGLADESH) in [...] C.F._1 Parte_2
01/02/1968, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via G. C.F._2
Galilei n. 9, presso lo studio dell'Avv. CACIOPPO ANTONINO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in AK (BANGLADESH), in [...] Controparte_1
28/09/1999 (C.F. ; C.F._3
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/11/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il solo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , nato Controparte_1 in AK (BANGLADESH), in data 28/09/1999, regolarmente citato e non costituito in giudizio.
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 e espo- Parte_1 Parte_2 nendo che il figlio è portatore di handicap grave, disabile fisi- Controparte_1 co e mentale e soggetto con impedite capacità motorie permanenti, chiedevano dichiararsi l'interdizione nonché di nominare quale tutore dell'interdicendo Parte_2
Esaminato l'interdicendo, sentiti i ricorrenti, nonché i familiari interessati ed analizzata la documentazione in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
27/11/2025.
***
Nel merito deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordina- mento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazio- ne, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformula- zione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apporta- te dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pone al centro dell'attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di con- tenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le fun- zioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento in-
- 2 - tegralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limi- tata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del princi- pio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L.
n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limitazione possibile della capacità di agire».
Tale criterio, secondo una recente pronuncia della Cassazione, «rappresenta la "stella po- lare" destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con ri- guardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di prote- zione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama» (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
D'altro canto già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legit- timità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indica- zione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla in- terdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capaci- tà del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del
2005).
La Corte di Cassazione, nella pronuncia del giugno 2006, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla “massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in diffi- coltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divie- to, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uo- mo”.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in parti-
- 3 - colare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla prote- zione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento me- ramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficarlo dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicu- rare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaio- no idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmen- te, a provvedere ai propri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patri- moniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concreta- mente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sem- bra, di per sè solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'ammini- strazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).
Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto all'esame del Col- legio.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa altera- Controparte_1 zione delle facoltà fisiche e mentali da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma
- 4 - anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
All'udienza del 15/10/2025, l'interdicendo, sottoposto ad esame dal Giudice Istruttore, non è risultato in condizione di fornire alcuna risposta né di sostenere alcun colloquio.
Era altresì presente lo zio materno dell'interdicendo Persona_1 il quale, confermata la circostanza, si associava alla richiesta di interdizione.
L'interdicendo è figlio unico e tutti i parenti risiedono in Bangladesh.
Orbene, parte resistente risulta, infatti, affetto da «grave quadro di tetraparesi spastica e deficit cognitivo», secondo quanto è dato riscontrare nelle valutazioni diagnostiche espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 04 febbraio
2008, all'esito della relativa visita collegiale che ha accertato, in seno al verbale di verifica, la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità di Persona_2
(cfr. allegato certificazione sanitaria, in atti).
[...]
A causa di tali condizioni psicofisiche l'odierno interdicendo risulta aver necessità di as- sistenza continuativa da parte di terzi, non essendo risultato in grado di compiere gli ordi- nari atti della vita.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la sua pronunzia di interdizione, in quanto la medesima presenta un'alterazione delle facoltà mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri inte- ressi.
In particolare, la rilevante gravità delle patologie summenzionate, la loro natura eminen- temente degenerativa, che induce a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una pos- sibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa del convenuto, inducono a ritenere im- praticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pro- nunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, anche in considerazione della possibilità non remota di dover esprimere consensi per la sottoposizione a terapie mediche.
Per come emerge anche dallo stesso esame diretto dell'interdicendo ad opera del giudice istruttore, lo stesso è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalla cronicità della patologia che lo affligge, dall'incoscienza della stessa e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accol- ta.
Sussistono i presupposti di legge, attesa la particolarità della situazione esaminata, per di- chiarare irripetibili le spese del presente giudizio.
- 5 -
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando nella contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nato a [...]- Controparte_1
DESH), in data 28/09/1999; nomina a titolo provvisorio nato in [...] il [...], c.f. Parte_2
quale tutore provvisorio, il quale presterà giuramento dinanzi al C.F._2
Giudice Tutelare;
dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 15/12/2025.
Il Presidente
CO MI
Il relatore
TA D'NO
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CO MI Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2580 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] c.f. Parte_1
e nato in AK (BANGLADESH) in [...] C.F._1 Parte_2
01/02/1968, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via G. C.F._2
Galilei n. 9, presso lo studio dell'Avv. CACIOPPO ANTONINO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in AK (BANGLADESH), in [...] Controparte_1
28/09/1999 (C.F. ; C.F._3
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/11/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il solo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , nato Controparte_1 in AK (BANGLADESH), in data 28/09/1999, regolarmente citato e non costituito in giudizio.
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 e espo- Parte_1 Parte_2 nendo che il figlio è portatore di handicap grave, disabile fisi- Controparte_1 co e mentale e soggetto con impedite capacità motorie permanenti, chiedevano dichiararsi l'interdizione nonché di nominare quale tutore dell'interdicendo Parte_2
Esaminato l'interdicendo, sentiti i ricorrenti, nonché i familiari interessati ed analizzata la documentazione in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
27/11/2025.
***
Nel merito deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordina- mento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazio- ne, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformula- zione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apporta- te dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pone al centro dell'attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di con- tenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le fun- zioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento in-
- 2 - tegralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limi- tata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del princi- pio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L.
n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limitazione possibile della capacità di agire».
Tale criterio, secondo una recente pronuncia della Cassazione, «rappresenta la "stella po- lare" destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con ri- guardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di prote- zione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama» (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
D'altro canto già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legit- timità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indica- zione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla in- terdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capaci- tà del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del
2005).
La Corte di Cassazione, nella pronuncia del giugno 2006, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla “massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in diffi- coltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divie- to, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uo- mo”.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in parti-
- 3 - colare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla prote- zione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento me- ramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficarlo dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicu- rare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaio- no idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmen- te, a provvedere ai propri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patri- moniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concreta- mente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sem- bra, di per sè solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'ammini- strazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).
Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto all'esame del Col- legio.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa altera- Controparte_1 zione delle facoltà fisiche e mentali da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma
- 4 - anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
All'udienza del 15/10/2025, l'interdicendo, sottoposto ad esame dal Giudice Istruttore, non è risultato in condizione di fornire alcuna risposta né di sostenere alcun colloquio.
Era altresì presente lo zio materno dell'interdicendo Persona_1 il quale, confermata la circostanza, si associava alla richiesta di interdizione.
L'interdicendo è figlio unico e tutti i parenti risiedono in Bangladesh.
Orbene, parte resistente risulta, infatti, affetto da «grave quadro di tetraparesi spastica e deficit cognitivo», secondo quanto è dato riscontrare nelle valutazioni diagnostiche espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 04 febbraio
2008, all'esito della relativa visita collegiale che ha accertato, in seno al verbale di verifica, la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità di Persona_2
(cfr. allegato certificazione sanitaria, in atti).
[...]
A causa di tali condizioni psicofisiche l'odierno interdicendo risulta aver necessità di as- sistenza continuativa da parte di terzi, non essendo risultato in grado di compiere gli ordi- nari atti della vita.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la sua pronunzia di interdizione, in quanto la medesima presenta un'alterazione delle facoltà mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri inte- ressi.
In particolare, la rilevante gravità delle patologie summenzionate, la loro natura eminen- temente degenerativa, che induce a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una pos- sibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa del convenuto, inducono a ritenere im- praticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pro- nunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, anche in considerazione della possibilità non remota di dover esprimere consensi per la sottoposizione a terapie mediche.
Per come emerge anche dallo stesso esame diretto dell'interdicendo ad opera del giudice istruttore, lo stesso è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalla cronicità della patologia che lo affligge, dall'incoscienza della stessa e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accol- ta.
Sussistono i presupposti di legge, attesa la particolarità della situazione esaminata, per di- chiarare irripetibili le spese del presente giudizio.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando nella contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nato a [...]- Controparte_1
DESH), in data 28/09/1999; nomina a titolo provvisorio nato in [...] il [...], c.f. Parte_2
quale tutore provvisorio, il quale presterà giuramento dinanzi al C.F._2
Giudice Tutelare;
dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 15/12/2025.
Il Presidente
CO MI
Il relatore
TA D'NO
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