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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14864 /2024
Segue verbale di udienza del 27/03/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14864/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAURIERO PAOLA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. LA GATTA CARMELINA CP_1
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.12.2024, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c. promosso per l'accertamento delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
È utile richiamare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., a mente del quale:
“
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”.
Tanto premesso, si disponeva che il CTU nominato nella fase di ATP rendesse chiarimenti anche sulla scorta della documentazione sanitaria di cui all'allegato sub 1 al fascicolo di parte ricorrente, di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali della fase di ATP.
Ebbene, il CTU, all'udienza del 27.03.2025, esaminata la relazione geriatrica e l'ulteriore documentazione di cui all'allegato sub 1 al fascicolo di parte ricorrente, non rilevando la sussistenza di alcun aggravamento, riconfermava “il giudizio di invalidità espresso pari al 100%” e le conclusioni già espresse.
Per il resto, si osserva come la parte istante, con l'atto introduttivo del giudizio, si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP ed adeguatamente valutata dal consulente nella pregressa fase (v. elaborato peritale). L'istante, nell'atto introduttivo del giudizio, ha omesso di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Invero, parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, si è profusa nella mera (ri-)elencazione delle patologie e condizioni sanitarie affliggenti l'istante già analizzate e valutate dal ctu.
Quanto, poi, alla documentazione sanitaria di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali, si rileva, in via assorbente, che le relative risultanze non vengono comunque idoneamente rapportate ai motivi di ricorso ovvero alla effettiva sopravvenienza di un aggravamento utile a beneficiare della prestazione dedotta in ricorso.
In ogni caso, con riferimento alla documentazione sanitaria di cui all'allegato sub 1 del fascicolo di parte ricorrente, le cui risultanze vengono meramente testualmente trascritte nell'atto introduttivo del giudizio a (ritenuto) supporto della prospettazione attorea (tra le quali, v. pag. 4 del ricorso: “Ed ancora, con visita effettuata in data 10.7.2024 ... , specialista geriatra presso l'Ospedale Miulli di
Acquaviva delle Fonti, veniva certificato alla sig.ra che risulta affetto da: “decadimento Pt_1 cognitivo di verosimile tipo misto (degenerativo e vascolare) caratterizzato da turbe dell'attenzione selettiva e della memoria di fissazione da disorientamento temporale e deficit della memoria dichiarativa di tipo recente[…] la sig.ra non è in grado di svolgere Parte_1 automaticamente sia alcune comuni attività della vita quotidiana sia alcune comuni attività strumentali della vita quotidiana. La sig.ra necessiterebbe, pertanto, di Parte_1 assistenza e supervisione da parte di una terza persona nell'organizzazione delle attività sociali e domestiche”), vale la pena di rimarcare che la prestazione dedotta in ricorso dell'indennità di accompagnamento compete ai soggetti che, oltre a riportare un'invalidità pari al 100%, siano pure impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di assistenza continua.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
La presenza di dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il Parte_1 CP_1
04.12.2024, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
Segue verbale di udienza del 27/03/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14864/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAURIERO PAOLA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. LA GATTA CARMELINA CP_1
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.12.2024, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c. promosso per l'accertamento delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
È utile richiamare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., a mente del quale:
“
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”.
Tanto premesso, si disponeva che il CTU nominato nella fase di ATP rendesse chiarimenti anche sulla scorta della documentazione sanitaria di cui all'allegato sub 1 al fascicolo di parte ricorrente, di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali della fase di ATP.
Ebbene, il CTU, all'udienza del 27.03.2025, esaminata la relazione geriatrica e l'ulteriore documentazione di cui all'allegato sub 1 al fascicolo di parte ricorrente, non rilevando la sussistenza di alcun aggravamento, riconfermava “il giudizio di invalidità espresso pari al 100%” e le conclusioni già espresse.
Per il resto, si osserva come la parte istante, con l'atto introduttivo del giudizio, si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP ed adeguatamente valutata dal consulente nella pregressa fase (v. elaborato peritale). L'istante, nell'atto introduttivo del giudizio, ha omesso di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Invero, parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, si è profusa nella mera (ri-)elencazione delle patologie e condizioni sanitarie affliggenti l'istante già analizzate e valutate dal ctu.
Quanto, poi, alla documentazione sanitaria di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali, si rileva, in via assorbente, che le relative risultanze non vengono comunque idoneamente rapportate ai motivi di ricorso ovvero alla effettiva sopravvenienza di un aggravamento utile a beneficiare della prestazione dedotta in ricorso.
In ogni caso, con riferimento alla documentazione sanitaria di cui all'allegato sub 1 del fascicolo di parte ricorrente, le cui risultanze vengono meramente testualmente trascritte nell'atto introduttivo del giudizio a (ritenuto) supporto della prospettazione attorea (tra le quali, v. pag. 4 del ricorso: “Ed ancora, con visita effettuata in data 10.7.2024 ... , specialista geriatra presso l'Ospedale Miulli di
Acquaviva delle Fonti, veniva certificato alla sig.ra che risulta affetto da: “decadimento Pt_1 cognitivo di verosimile tipo misto (degenerativo e vascolare) caratterizzato da turbe dell'attenzione selettiva e della memoria di fissazione da disorientamento temporale e deficit della memoria dichiarativa di tipo recente[…] la sig.ra non è in grado di svolgere Parte_1 automaticamente sia alcune comuni attività della vita quotidiana sia alcune comuni attività strumentali della vita quotidiana. La sig.ra necessiterebbe, pertanto, di Parte_1 assistenza e supervisione da parte di una terza persona nell'organizzazione delle attività sociali e domestiche”), vale la pena di rimarcare che la prestazione dedotta in ricorso dell'indennità di accompagnamento compete ai soggetti che, oltre a riportare un'invalidità pari al 100%, siano pure impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di assistenza continua.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
La presenza di dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il Parte_1 CP_1
04.12.2024, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella