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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4879 / 2022 promossa da:
con l'Avv. Alessandro Bartolini Parte_1
- Attore contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Rossana Benvenuti
- Convenuto
e contro
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con l'Avv. Marzia Danesi e con l'Avv. Sandra Cenci
- Convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024, ovvero come da atto di citazione (cfr. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - accertare il diritto di parte attrice ad essere risarcita dai convenuti in solido tra loro per le ragioni suesposte, in relazione a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio verificatosi in data 23.05.2018.
- Per l'effetto voglia condannare il (C.F. e P.IVA Controparte_1
) e l' (C.F. e P.IVA C.F. ), in solido tra P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 13 loro, al pagamento in favore del Sig. ai sensi dell'art. 2052 c.c. e/o 2051 c.c., o, in Parte_1 via subordinata dell'art. 2043 c.c., della somma di euro 5.168,00, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, il tutto così come meglio precisato e dedotto in narrativa;
- Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23/05/18 sino al soddisfo (e con tasso degli interessi legali di cui all'art 1284/4cc dal dì della domanda giudiziale); - Voglia altresì condannare i convenuti, ai sensi dell'art 96/3 cpc, al pagamento di un ulteriore importo equitativamente determinato, tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto di stipulare convenzione di negoziazione assistita, nonché della complessiva condotta serbata dalla stessa nella fase stragiudiziale della controversia, come descritta in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi legali sia della fase stragiudiziale che di quella giudiziale, da liquidarsi in favore del difensore antistatario”).
Per il convenuto come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024 (cfr. CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta in tesi respingere le domande tutte da chiunque avanzate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ipotesi nel caso di accoglimento anche parziale
[...] delle domande formulate dal Signor limitare la condanna dell'Ente convenuto al pagamento Pt_1 della sola somma che risulterà provata e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, e comunque inferiore a quanto richiesto;
In ogni caso rigettare la domanda di manleva e / o di regresso avanzate dall' Parte_2
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione delle ulteriori prove orali come richieste da parte del
Signor e/o di per tutti i motivi già esposti nella memoria ex art. 183 co. 6 Pt_1 Controparte_2
n. 3 c.p.c., già depositata in atti. Vittoria di spese ed onorari di giudizio”)
Per la convenuta come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024 CP_2
(cfr.”1)In via preliminare a) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la tardiva iscrizione
a ruolo della causa in epigrafe per fatto imputabile a parte attrice e per l'effetto accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale azionata dal Signor con ogni consequenziale Pt_1 pronuncia. b) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nel presente giudizio e per l'effetto accertare Parte_2
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di quest'ultima, con ogni consequenziale pronuncia. 2) Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare infondata nel merito e comunque non provata la domanda attorea per i motive di cui in narrativa e per
l'effetto respingerla integralmente. 3) Nei confronti del : domanda Controparte_1 riconvenzionale Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere, in tutto o in parte,
pagina 2 di 13 meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Sig.re nei confronti dell' Pt_1 [...]
, in via riconvenzionale si chiede che: a) in tesi, Voglia l'Ill.mo Giudice condannare il Parte_2
Cont
a manlevare la comparente da ogni somma e/o qualsivoglia Controparte_1 pregiudizio economico che quest'ultima sarà eventualmente tenuta a corrispondere a parte attrice, con ogni consequenziale pronuncia. b) in ipotesi, Voglia l'Ill.mo Giudice condannare in via di regresso ex art. 1299 c.c. il a restituire in favore della comparente Controparte_1 [...]
tutte le somme che quest'ultima sarà eventualmente tenuta a corrispondere all'attore. Parte_2
c) in denegatissima ipotesi, Voglia l'Ill.mo Giudice condannare il , Controparte_1
sempre in via di regresso ex art. 1299 c.c., a restituire alla comparente Parte_2 la somma che quest'ultima sarà eventualmente tenuta a corrispondere a parte attrice, parametrando tale somma oggetto di restituzione in modo proporzionale al grado e misura di responsabilità Cont eventualmente accertata a carico della stessa In via istruttoria: insiste nelle prove per testi già capitolate nella memoria 2 ex Art. 183 comma 2 cpc. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”).
In fatto ed in diritto
In fatto
Il IG. ha convenuto in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
per sentire accertare il suo diritto ad essere risarcito dai medesimi, in solido tra loro, ai CP_2 sensi dell'art. 2052 c.c. e / o 2051 c.c. o, in via subordinata dell'art. 2043 c.c. in relazione a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione dell'evento verificatosi in data 23.05.2018.
Il IG. ha dedotto, infatti, che in tale data, egli percorreva la Via Nazionale in Loc. Le Pt_1
Maschere, di Mugello (FI), in direzione dell'Autostrada A1, alla guida dell'autovettura Audi CP_1
A6 di proprietà del IG. quando, alle ore 12:20 circa, in prossimità del Ristorante Le Persona_1
Maschere, effettuava una sosta ai bordi della strada per prendere una boccata d'aria e, dopo aver fatto pochi passi, veniva aggredito brutalmente da un pastore maremmano bianco randagio o, comunque vacante.
Il IG. ha altresì precisato che, mentre cercava invano di liberarsi dal cane, cadeva a terra e Pt_1 veniva morso ripetutamente dallo stesso al polpaccio, all'avambraccio ed al palmo della mano sinistri, riportando numerose ferite.
Sulla scorta di tale rappresentazione, il IG. ha assunto la responsabilità per il verificarsi Pt_1 dell'evento sia del che dell' locale, ai sensi della Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 13 Legge Quadro Nazionale del 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regione Toscana del 20 ottobre
2009, n. 59.
Si è costituito in giudizio il per chiedere al Tribunale di Firenze il Controparte_1
rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto evidenziando in primo luogo come nel caso di specie non vi sarebbe prova alcuna circa la materialità dell'evento e l'aggressione da parte di un cane randagio.
Il ha declinato la propria responsabilità sia ai sensi dell'art. 2052 c.c. sia dell'art. 2043 c.c. CP_1
evidenziando che, laddove dovessero essere ritenuti sussistenti dei danni in capo al IG , la Pt_1
responsabilità per gli stessi dovrebbe porsi esclusivamente a carico della Controparte_2
considerati i compiti di gestione del randagismo alla stessa rimessi in esecuzione di quanto previsto dalla vigente normativa regionale, la L. R. 20.10.2009 n. 59.
Si è costituita l' eccependo in via preliminare l'improcedibilità del Controparte_2
giudizio stante la tardiva iscrizione a ruolo della causa nonché la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la normativa di settore vigente (precisamente l'art. 29 della Legge Regionale Cont Toscana del 20.10.2009, n. 59) e gli accordi tra Amministrazioni coinvolte (v. Convenzione –
anno 2012 ; Determina n. 279 del 28.12.2017 ) Controparte_1 Controparte_1 escluderebbero, in capo a quest'ultima, ogni e qualsivoglia obbligo evocato da parte attrice, prevedendo, al contrario, un ruolo attivo per i fenomeni di randagismo e accalappiaggio in capo ai
Comuni.
Nel merito, inoltre, l' convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avanzata da parte attrice Pt_2 poiché infondata e non provata ed ha contestato l'applicazione nella fattispecie per cui è causa dell'art. 2052 c.c. richiamato da parte attrice anziché dell'art. 2043 c.c..
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice e di CTU medico legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 5 dicembre 2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In diritto
In via preliminare deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per la tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore per come sollevata dall' Parte_2
in quanto rinunciata dalla medesima all'udienza del 27 ottobre 2022.
pagina 4 di 13 Passando al merito, il IG. ha promosso il presente giudizio convenendo il Pt_1 Controparte_4
e l' sul presupposto che i predetti enti siano responsabili
[...] Controparte_2 dell'aggressione da lui subita in data 23.05.2018, alle ore 12.20 circa, ad opera di un cane randagio e/o vacante di grossa taglia, per aver gli stessi omesso di adottare le più elementari cautele di prevenzione e controllo al fine di evitare che gli animali randagi presenti nel territorio di propria competenza circolassero liberamente creando danni.
Sulla scorta di tale rappresentazione il IG. ha rilevato che il comportamento degli enti integri Pt_1 un fatto illecito ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, quanto meno colposo, ai sensi dell'art 2043 c.c. che obbliga, quindi, colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno.
La disciplina normativa richiamata dalla difesa attorea postula un previo esame dell'art. 2052 c.c., e del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e l'art. 2043 c.c., per verificare quale disciplina sia in realtà applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
I requisiti richiesti per l'operatività della suddetta disposizione sono quindi due: la qualità di proprietario (o utilizzatore) in capo a chi è chiamato a rispondere dell'illecito ed il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il danno dalla stessa prodotto, chiaramente indicato dal verbo “cagionati”.
Dalla lettera della disposizione si evince immediatamente che costituisce un caso, di responsabilità oggettiva, difatti, “… il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. […] Responsabile del danno cagionato dall'animale è colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dello stesso … Sempre dalla lettera dell'art. 2052 c.c. emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile … (il termine
(“Responsabile”) non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa e quindi non rileva la violazione di detto obbligo), ma dall'animale, per cui detto comportamento è irrilevante … (Cass. civ. Sez. III sent. 28.07.2014, n. 17091, pag. 7); […] solo lo stato di fatto, e non
l'obbligo di vigilanza, può assumere rilievo nella fattispecie” (Cass. civ. Sez. III, sent. 28.07.2014, n.
17091, pag. 6).
Sempre per la giurisprudenza di legittimità “Non si tratta, quindi, di un caso di presunzione di colpa, ma di responsabilità e, quindi, di responsabilità oggettiva …” e per questo motivo il caso fortuito che pagina 5 di 13 costituisce “il limite della responsabilità” è dato “(dal) l' intervento di un fattore che attiene … al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi” (Cass. civ.
Sez. III 28.07.2014, n. 17091 pag. 8).
Si intende quindi che, con riferimento all'onere della prova, all'attore – danneggiato compete provare l'esistenza del suddetto nesso di causa tra l'animale e l'evento lesivo subito, il convenuto proprietario, invece, per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'intervento del caso fortuito inteso come
“fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. civ.
Sez. III 28.07.2014, n. 17091 pag. 8) e che nulla ha a che fare con la violazione di un obbligo di vigilanza da parte sua.
Evidenziata la centralità del nesso eziologico tra l'evento di danno e l'animale per l'operatività della disposizione in esame, altrettanto deve dirsi con riferimento al requisito della “proprietà” (o dell'utilizzo) dell'animale in capo al responsabile.
Secondo l'art. 2052 c.c., infatti, essenzialmente, il mero rapporto intercorrente con l'animale, a prescindere da un obbligo di vigilanza, in presenza del nesso di causa, fa sorgere la responsabilità per i danni dallo stesso causati.
Il primo requisito acquista un rilievo decisivo per escluderne l'operatività in concreto nel caso oggetto di questo giudizio anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che: “…le regole di cui all'art. 2052 c.c. … non sono applicabili
- così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici
(ex plurimis: Cass. 25 novembre 2005 n. 24895; 24 aprile 2014 n. 9276; 10 novembre 2015 n. 22886)
– (nella responsabilità per i danni causati dagli animali randagi) - in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo …”
(Cass. civ. Sez. III 31.07.2017, n. 18954 pag. 4).
Inoltre, dettando un principio di diritto, è stato precisato che: “…la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e
pagina 6 di 13 la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)» (Cass. civ. Sez. III 31.07.2017, n. 18954 pag. 6).
Tanto premesso, seppur questo Tribunale ritenga che vi siano elementi sufficienti atti a provare l'avvenuta aggressione ai danni dell'attore da parte di un cane, attesa la testimonianza resa dalla IG.ra e da quanto si legge nel referto medico del pronto soccorso in cui vengono descritte le ferite Tes_1 sul corpo dell'attore compatibili con i morsi di un cane di grossa taglia, non è stata raggiunta la prova che il cane fosse randagio.
Dall'esame degli atti, difatti, si evince che il carattere randagio “o comunque vagante” (pag. 1 citaz.) dell'animale è stato desunto dall'attore “(dal)l'aspetto visibilmente trasandato con il pelo sporco e
l'assenza di collari visibili” (pag. 1 citazione.), dal fatto che “ … non vi (fosse) nessuno nelle vicinanze … (che) in esito all'aggressione, nessuna persona terza si avvicinava” (mem. 183 n. 1, pag.
2) e dal fatto che “gli abitanti della zona interessata non fossero stati in grado di fornirgli alcuna indicazione al riguardo” (pag. 2 citaz.).
Le suddette circostanze non sono, tuttavia sufficienti, a fare ritenere dimostrato tale assunto.
Dall'esame della dichiarazione testimoniale olografa della IG.ra (doc. 2 attore), che si trovava Tes_1 con l'attore al momento del fatto, emerge che, mentre il IG. si allontanava di poco dall'auto Pt_1
“per prendere un po' d'aria”, ella “aspettava in macchina giocando col cellulare” e che sentendo l'attore urlare, si girava di scatto e si accorgeva di “un cane di taglia grande bianco (sporco) (che) lo stava aggredendo” ma niente di più dal momento che ella rimaneva in macchina perché “spaventata” finché il riusciva a scappare e a tornare all'interno dell'auto. Pt_1
In particolare nulla dichiara la IG.ra in relazione al se il cane avesse o meno un collare. Tes_1
La IG.ra escussa quale testimone all'udienza del 5 ottobre 2023, interrogata sul capitolo n. 3 Tes_1 confermava che il IG. , dopo avere accostato l'automobile, “si allontanava di qualche metro Pt_1
(per un bisogno fisiologico accanto a una boscaglia), lì è stato aggredito da un cane che lo ha buttato in terra dove lui poi ha cercato di difendersi con pugni”; interrogata sul cap. n. 6, che si trattasse di un cane “grande e sporco (che) sembrava randagio” e, diversamente da quanto fatto in sede di dichiarazione olografa, interrogata sul cap. n. 6 , dichiarava “Non ho visto alcun collare”.
pagina 7 di 13 Quest'ultima dichiarazione, tuttavia, non può che destare perplessità. Dalle dichiarazioni della Tes_1 emerge infatti che al momento dell'aggressione da parte del pastore maremmano ella si trovasse “in Testi macchina con il cellulare” (cap. 3), “distratta dal cellulare” (cap. 13 e che lì sia rimasta anche durante l'aggressione, “(andando) nel panico …(senza) pensa(re) né a scattare una foto né a suonare il clacson” e fino al termine della stessa dopo che il cane si era allontanato nella boscaglia;
senza scendere dall'abitacolo per prestare i primi socccorsi al IG (v. capp. 8 e 9) in quanto “non Pt_1
appena il cane si è allontanato è corso in macchina (ed io sono passata alla guida accompagnandolo in ospedale)”.
Ebbene non è credibile che nelle condizioni psicologiche di panico completo che le impediva qualunque reazione, per sua stessa ammissione, al punto che non pensava nemmeno a suonare il clacson per spaventare l'animale, potesse avere visto e affermare in udienza con certezza (mentre non lo aveva fatto nella dichiarazione redatta nell'immediatezza dell'evento) che il cane aggressore non avesse alcun collare.
Tale dichiarazione “Non ho visto alcun collare” andrebbe più verosimilmente intesa nel senso letterale
“Non ho visto”, ovvero “non posso dire nulla a riguardo”, in coerenza con quanto emerge dalla dichiarazione testimoniale precedente (doc. 2 attore).
Sicuramente l'aspetto “trasandato” del cane (v. pag. 1 citaz.) derivante dal fatto che il pelo bianco fosse sporco (v. cap. 3 e 6) non è sufficiente da solo a dimostrare la randagità dello stesso.
Ugualmente inadeguato a dimostrare la natura randagia dell'animale aggressore è il riferito vano tentativo da parte del IG. di ottenere informazioni sulla proprietà del cane recandosi presso le Pt_1 abitazioni e / o gli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'evento.
Di tanto non vi è prova in atti né sul punto l'attore ha formulato istanze istruttorie..
Tale circostanza risulta solo allegata negli atti di causa (cfr. “Successivamente l'odierno attore apprendeva che il cane “aggressore” era randagio e quindi privo di un proprietario atteso che gli abitanti della zona interessata non erano stati in grado di fornirgli alcuna indicazione al riguardo.
…” citaz. pag. 2); “L'odierno attore si adoperava personalmente e successivamente andando a chiedere ad alcuni abitanti della zona circa il cane in questione ma gli stessi non erano stati in grado di fornirgli alcuna indicazione al riguardo” mem. 183 n.1 pag. 3).
Non risulta prodotta in atti, infatti, alcuna dichiarazione degli abitanti e/ o degli esercenti a cui il IG.
assume di aver chiesto informazioni sulla proprietà dell'animale. Pt_1
pagina 8 di 13 L'allegazione non può ritenersi provata neanche sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla testimone, IG.ra , che, interrogata sul capitolo n. 12 della seconda memoria istruttoria, (cfr. “12) D.C.V.: Tes_1 che il Signor si recava dagli abitanti della zona limitrofa all'aggressione per chiedere Pt_1 informazioni riguardo alla proprietà del cane oggetto dei fatti del 23 maggio 2018”), rispondeva:
“Confermo ma perché me lo ha riferito lui”.
Invero da tale dichiarazione emerge che la testimone non aveva diretta cognizione della circostanza e, pertanto, la sua deposizione deve considerarsi una testimonianza “de relato ex parte” dalla rilevanza inevitabilmente minima.
Secondo la giurisprudenza “La deposizione "de relato ex parte" … qualora verta su circostanze apprese dalle parti, …ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento” (Cass. civ. Sez. III.
Ord. 08.04.2020, n. 7746).
Infatti mentre “ … i testimoni "de relato" in genere … depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, … i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ., Sez. I, sent. 15.01.2015, n. 569).
A questo proposito si rammenta, peraltro, che l'evento per cui è causa è avvenuto nel Comune di
, lungo la Via Nazionale in località Le Maschere, in prossimità del Ristorante Le Controparte_1
Maschere.
Si tratta di una zona non boschiva né di aperta campagna ma che si trova lungo una strada che attraversa l'abitato, in cui sono presenti abitazioni e attività commerciali, motivo per cui è dato credere che l'eventuale presenza di un cane randagio sarebbe stata verosimilmente notata e segnalata dagli abitanti agli enti competenti.
Il e l' hanno dichiarato che “… per Controparte_1 Parte_2
quanto a conoscenza della comparente Amministrazione, né i gestori del ristorante Le Maschere, posto nelle immediate vicinanze del luogo nel quale si sarebbe verificato il fatto, né gli abitanti della zona avrebbero riferito la presenza di cani randagi, tantomeno bianchi e/o maremmani” (comparsa pagina 9 di 13 pag. 4; mem. 183 n. 1 Comune, pag. 2); “nel territorio del il fenomeno del CP_1 CP_1 randagismo è pressoché inesistente, tant'è che non si rinvengono in quel periodo e né negli anni successivi, casi analoghi a quello asserito da parte attrice e/o altre segnalazioni di “manifesta Cont pericolosità” (comparsa pag. 7), “…non esistono, certamente non all' Parte_2
, segnalazioni di animali randagi in quel territorio nei giorni/mesi precedenti al 23.05.2018” (
[...]
Cont comparsa pag. 12).
Tali dichiarazioni delle Autorità competenti devono essere date per certe considerato che l'attore non ha prodotto documenti da cui risulti il contrario.
Peraltro, l'unico documento pertinente prodotto dalla difesa attorea risulta essere la denuncia inoltrata al Servizio veterinario dell' dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San CP_5
Lorenzo in occasione dell'accesso in sede il giorno del sinistro (doc. 1 attore), quando l'evento era ormai avvenuto e che logicamente non può offrire alcuna informazione in relazione alla presenza di cani vaganti nei giorni precedenti al 23.05.2018 nelle strade e nelle zone limitrofe al CP_1
convenuto.
Né risulta dagli atti che l'attore abbia effettuato la segnalazione dell'evento alla Polizia Municipale di
, contrariamente a quanto conIGliato dai sanitari (che avrebbe potuto attivare le Controparte_1 procedure di controllo, da parte delle autorità competenti, in relazione all'eventuale, improvvisa e infausta comparsa di un cane effettivamente randagio/vagante).
Il IG. ha, invece, atteso fino all'anno successivo quando a mezzo del proprio difensore, inviava Pt_1
a mezzo pec in data 08.02.2019, lettera di intervento contestualmente sia al che Controparte_1 all' . Parte_2
In definitiva sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve concludersi che verosimilmente e quasi certamente il IG. è stato aggredito da un cane non randagio ma “padronale”, che Parte_1
uscito in qualche modo dalla casa del proprio padrone, se ne era allontanato brevemente e vagava in libertà nei pressi dell'abitato.
E' risaputo, del resto, che nel luogo in cui è avvenuta l'aggressione, che è zona di campagna, spesso gli abitanti ospitano tali animali da compagnia nelle proprie case.
La circostanza che il cane fosse, se non randagio, comunque “vagante”, e cioè scomparso o smarrito dal proprietario, sarebbe comunque circostanza del tutto irrilevante, in quanto anche nel caso in cui l'animale fosse fuggito o smarrito la responsabilità è sempre da imputare al proprietario, e non certo agli Enti a cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo del randagismo. Infatti l'art. 2052 c.c.
pagina 10 di 13 prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
In conclusione nella fattispecie non si può fare applicazione della disposizione dell'art. 2052 c.c. invocata dall'attore né nei confronti del né nei confronti dell' Controparte_1 [...]
considerato che soltanto “il proprietario” o chi si serve dell'animale smarrito o Parte_2 fuggito è destinatario dell'obbligazione di risarcimento dalla stessa prevista.
Il proprietario del cane aggressore non è stato individuato ma tale qualifica non può certo per questo attribuirsi tout court a carico dei convenuti semplicemente in forza degli obblighi di prevenzione e controllo del randagismo posti a loro carico della normativa di settore (Legge Quadro nazionale
14.08.1991, n. 281; L.R. Toscana 20.10.2009, n. 59), mancando a carico degli stessi “ il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali” (v.
Cass. civ. Sez. III, 11.12.2018, n. 31957)1.
L'assenza di prova in merito al coinvolgimento di un cane randagio e, dunque, di un obbligo di intervento da parte degli Enti convenuti, esclude ogni tipo di responsabilità di questi rispetto ai danni subiti dall'attore.
La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui gli enti sono chiamati a rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un loro fatto colposo (Cass. civ. n. 31957/2018; Cass. civ. n. 18954/2017).
Tale dimostrazione implica, preliminarmente, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte dei convenuti quale danneggianti e, quindi, in via preliminare, la prova che il cane fosse randagio, prova che nel caso di specie manca del tutto, essendo emersi elementi di segno contrario.
In conclusione nessuna responsabilità può addebitarsi a carico del e Controparte_1 dell' per le lesioni riportate da in mancanza della prova Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 13 del requisito della randagità del cane e dell'assenza di qualsiasi segnalazione della presenza di un cane vagante precedente al fatto, presupposto indispensabile che, ove eventualmente e tempestivamente effettuata, avrebbe potuto fare scattare la procedura prevista dalla normativa di settore ed i servizi di cattura ed eventuale canile sanitario relativamente alla mancata attivazione dei quali avrebbe potuto attribuirsi a loro carico la responsabilità per l'evento del 23.05.2018.
Su tali presupposti la domanda di parte attrice, deve essere rigettata.
In applicazione del principio della 'ragione più liquida', la carenza di prova del presupposto inerente la natura randagia del cane aggressore consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione, ed in particolare quella inerente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
.
[...]
La domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” dell' (nei confronti Parte_2
del ). Controparte_1
L'esito del giudizio con il rigetto integrale della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale di manleva formulata (in tesi) dall'Azienda convenuta nei confronti del da ogni pregiudizio economico derivante a carico della stessa in Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) della domanda risarcitoria proposta dall'attore.
L'esito del giudizio comporta, inoltre, l'assorbimento della domanda riconvenzionale di regresso ex art. 1299 c.c. formulata (in ipotesi) dall' convenuta nei confronti del Pt_2 Controparte_1
per qualsiasi somma essa fosse condannata a corrispondere in favore del IG. quale
[...] Pt_1
coobbligata in solido.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento delle stesse è posto a carico dell'unica parte soccombente (art. 91 c.p.c.); la predetta regola generale conosce un'eccezione, consistente nella compensazione totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
Nel caso di specie, poiché la controversia viene decisa in base all'applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, in considerazione della particolare complessità di quest'ultimo che grava sul danneggiato nelle cause di risarcimento per danni provocati da cani randagi, in relazione proprio alla particolare situazione da cui discende la natura randagia dell'animale, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
pagina 12 di 13 Le spese di ctu sono poste, di contro, a carico dell'attore.
Si rigetta, inoltre, la richiesta formulata dall'attore di condanna di entrambi i convenuti ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento di un ulteriore importo equitativamente determinato in ragione della condotta complessivamente tenuta nella fase stragiudiziale della controversia e dell'ingiustificato rifiuto di stipulare convenzione di negoziazione assistita non essendo emersi elementi da cui desumere il dolo o la colpa grave né a carico del né a carico dell' Controparte_1 [...]
e attesa la palese infondatezza della domanda attorea. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore Parte_1
2) Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di manleva (in tesi) e di regresso (in ipotesi) proposta dalla convenuta nei confronti del convenuto Parte_2 [...]
Controparte_1
3) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. formulata dall'attore nei confronti dell' e del Parte_2 Controparte_1
4) Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa
5) Pone le spese di CTU interamente a carico dell'attore.
Così deciso in Firenze, lì 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ … è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica — violazione del precetto — ma anche generica, in quanto postulante
l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto, questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova della eIGibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. … esemplificando … il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla Con e al rimaste inevase” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11.12.2018, n. 31957, pag. 5). CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4879 / 2022 promossa da:
con l'Avv. Alessandro Bartolini Parte_1
- Attore contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Rossana Benvenuti
- Convenuto
e contro
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con l'Avv. Marzia Danesi e con l'Avv. Sandra Cenci
- Convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024, ovvero come da atto di citazione (cfr. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - accertare il diritto di parte attrice ad essere risarcita dai convenuti in solido tra loro per le ragioni suesposte, in relazione a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio verificatosi in data 23.05.2018.
- Per l'effetto voglia condannare il (C.F. e P.IVA Controparte_1
) e l' (C.F. e P.IVA C.F. ), in solido tra P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 13 loro, al pagamento in favore del Sig. ai sensi dell'art. 2052 c.c. e/o 2051 c.c., o, in Parte_1 via subordinata dell'art. 2043 c.c., della somma di euro 5.168,00, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, il tutto così come meglio precisato e dedotto in narrativa;
- Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23/05/18 sino al soddisfo (e con tasso degli interessi legali di cui all'art 1284/4cc dal dì della domanda giudiziale); - Voglia altresì condannare i convenuti, ai sensi dell'art 96/3 cpc, al pagamento di un ulteriore importo equitativamente determinato, tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto di stipulare convenzione di negoziazione assistita, nonché della complessiva condotta serbata dalla stessa nella fase stragiudiziale della controversia, come descritta in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi legali sia della fase stragiudiziale che di quella giudiziale, da liquidarsi in favore del difensore antistatario”).
Per il convenuto come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024 (cfr. CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta in tesi respingere le domande tutte da chiunque avanzate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ipotesi nel caso di accoglimento anche parziale
[...] delle domande formulate dal Signor limitare la condanna dell'Ente convenuto al pagamento Pt_1 della sola somma che risulterà provata e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, e comunque inferiore a quanto richiesto;
In ogni caso rigettare la domanda di manleva e / o di regresso avanzate dall' Parte_2
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione delle ulteriori prove orali come richieste da parte del
Signor e/o di per tutti i motivi già esposti nella memoria ex art. 183 co. 6 Pt_1 Controparte_2
n. 3 c.p.c., già depositata in atti. Vittoria di spese ed onorari di giudizio”)
Per la convenuta come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024 CP_2
(cfr.”1)In via preliminare a) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la tardiva iscrizione
a ruolo della causa in epigrafe per fatto imputabile a parte attrice e per l'effetto accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale azionata dal Signor con ogni consequenziale Pt_1 pronuncia. b) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nel presente giudizio e per l'effetto accertare Parte_2
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di quest'ultima, con ogni consequenziale pronuncia. 2) Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare infondata nel merito e comunque non provata la domanda attorea per i motive di cui in narrativa e per
l'effetto respingerla integralmente. 3) Nei confronti del : domanda Controparte_1 riconvenzionale Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere, in tutto o in parte,
pagina 2 di 13 meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Sig.re nei confronti dell' Pt_1 [...]
, in via riconvenzionale si chiede che: a) in tesi, Voglia l'Ill.mo Giudice condannare il Parte_2
Cont
a manlevare la comparente da ogni somma e/o qualsivoglia Controparte_1 pregiudizio economico che quest'ultima sarà eventualmente tenuta a corrispondere a parte attrice, con ogni consequenziale pronuncia. b) in ipotesi, Voglia l'Ill.mo Giudice condannare in via di regresso ex art. 1299 c.c. il a restituire in favore della comparente Controparte_1 [...]
tutte le somme che quest'ultima sarà eventualmente tenuta a corrispondere all'attore. Parte_2
c) in denegatissima ipotesi, Voglia l'Ill.mo Giudice condannare il , Controparte_1
sempre in via di regresso ex art. 1299 c.c., a restituire alla comparente Parte_2 la somma che quest'ultima sarà eventualmente tenuta a corrispondere a parte attrice, parametrando tale somma oggetto di restituzione in modo proporzionale al grado e misura di responsabilità Cont eventualmente accertata a carico della stessa In via istruttoria: insiste nelle prove per testi già capitolate nella memoria 2 ex Art. 183 comma 2 cpc. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”).
In fatto ed in diritto
In fatto
Il IG. ha convenuto in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
per sentire accertare il suo diritto ad essere risarcito dai medesimi, in solido tra loro, ai CP_2 sensi dell'art. 2052 c.c. e / o 2051 c.c. o, in via subordinata dell'art. 2043 c.c. in relazione a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione dell'evento verificatosi in data 23.05.2018.
Il IG. ha dedotto, infatti, che in tale data, egli percorreva la Via Nazionale in Loc. Le Pt_1
Maschere, di Mugello (FI), in direzione dell'Autostrada A1, alla guida dell'autovettura Audi CP_1
A6 di proprietà del IG. quando, alle ore 12:20 circa, in prossimità del Ristorante Le Persona_1
Maschere, effettuava una sosta ai bordi della strada per prendere una boccata d'aria e, dopo aver fatto pochi passi, veniva aggredito brutalmente da un pastore maremmano bianco randagio o, comunque vacante.
Il IG. ha altresì precisato che, mentre cercava invano di liberarsi dal cane, cadeva a terra e Pt_1 veniva morso ripetutamente dallo stesso al polpaccio, all'avambraccio ed al palmo della mano sinistri, riportando numerose ferite.
Sulla scorta di tale rappresentazione, il IG. ha assunto la responsabilità per il verificarsi Pt_1 dell'evento sia del che dell' locale, ai sensi della Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 13 Legge Quadro Nazionale del 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regione Toscana del 20 ottobre
2009, n. 59.
Si è costituito in giudizio il per chiedere al Tribunale di Firenze il Controparte_1
rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto evidenziando in primo luogo come nel caso di specie non vi sarebbe prova alcuna circa la materialità dell'evento e l'aggressione da parte di un cane randagio.
Il ha declinato la propria responsabilità sia ai sensi dell'art. 2052 c.c. sia dell'art. 2043 c.c. CP_1
evidenziando che, laddove dovessero essere ritenuti sussistenti dei danni in capo al IG , la Pt_1
responsabilità per gli stessi dovrebbe porsi esclusivamente a carico della Controparte_2
considerati i compiti di gestione del randagismo alla stessa rimessi in esecuzione di quanto previsto dalla vigente normativa regionale, la L. R. 20.10.2009 n. 59.
Si è costituita l' eccependo in via preliminare l'improcedibilità del Controparte_2
giudizio stante la tardiva iscrizione a ruolo della causa nonché la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la normativa di settore vigente (precisamente l'art. 29 della Legge Regionale Cont Toscana del 20.10.2009, n. 59) e gli accordi tra Amministrazioni coinvolte (v. Convenzione –
anno 2012 ; Determina n. 279 del 28.12.2017 ) Controparte_1 Controparte_1 escluderebbero, in capo a quest'ultima, ogni e qualsivoglia obbligo evocato da parte attrice, prevedendo, al contrario, un ruolo attivo per i fenomeni di randagismo e accalappiaggio in capo ai
Comuni.
Nel merito, inoltre, l' convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avanzata da parte attrice Pt_2 poiché infondata e non provata ed ha contestato l'applicazione nella fattispecie per cui è causa dell'art. 2052 c.c. richiamato da parte attrice anziché dell'art. 2043 c.c..
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice e di CTU medico legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 5 dicembre 2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In diritto
In via preliminare deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per la tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore per come sollevata dall' Parte_2
in quanto rinunciata dalla medesima all'udienza del 27 ottobre 2022.
pagina 4 di 13 Passando al merito, il IG. ha promosso il presente giudizio convenendo il Pt_1 Controparte_4
e l' sul presupposto che i predetti enti siano responsabili
[...] Controparte_2 dell'aggressione da lui subita in data 23.05.2018, alle ore 12.20 circa, ad opera di un cane randagio e/o vacante di grossa taglia, per aver gli stessi omesso di adottare le più elementari cautele di prevenzione e controllo al fine di evitare che gli animali randagi presenti nel territorio di propria competenza circolassero liberamente creando danni.
Sulla scorta di tale rappresentazione il IG. ha rilevato che il comportamento degli enti integri Pt_1 un fatto illecito ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, quanto meno colposo, ai sensi dell'art 2043 c.c. che obbliga, quindi, colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno.
La disciplina normativa richiamata dalla difesa attorea postula un previo esame dell'art. 2052 c.c., e del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e l'art. 2043 c.c., per verificare quale disciplina sia in realtà applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
I requisiti richiesti per l'operatività della suddetta disposizione sono quindi due: la qualità di proprietario (o utilizzatore) in capo a chi è chiamato a rispondere dell'illecito ed il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il danno dalla stessa prodotto, chiaramente indicato dal verbo “cagionati”.
Dalla lettera della disposizione si evince immediatamente che costituisce un caso, di responsabilità oggettiva, difatti, “… il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. […] Responsabile del danno cagionato dall'animale è colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dello stesso … Sempre dalla lettera dell'art. 2052 c.c. emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile … (il termine
(“Responsabile”) non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa e quindi non rileva la violazione di detto obbligo), ma dall'animale, per cui detto comportamento è irrilevante … (Cass. civ. Sez. III sent. 28.07.2014, n. 17091, pag. 7); […] solo lo stato di fatto, e non
l'obbligo di vigilanza, può assumere rilievo nella fattispecie” (Cass. civ. Sez. III, sent. 28.07.2014, n.
17091, pag. 6).
Sempre per la giurisprudenza di legittimità “Non si tratta, quindi, di un caso di presunzione di colpa, ma di responsabilità e, quindi, di responsabilità oggettiva …” e per questo motivo il caso fortuito che pagina 5 di 13 costituisce “il limite della responsabilità” è dato “(dal) l' intervento di un fattore che attiene … al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi” (Cass. civ.
Sez. III 28.07.2014, n. 17091 pag. 8).
Si intende quindi che, con riferimento all'onere della prova, all'attore – danneggiato compete provare l'esistenza del suddetto nesso di causa tra l'animale e l'evento lesivo subito, il convenuto proprietario, invece, per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'intervento del caso fortuito inteso come
“fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. civ.
Sez. III 28.07.2014, n. 17091 pag. 8) e che nulla ha a che fare con la violazione di un obbligo di vigilanza da parte sua.
Evidenziata la centralità del nesso eziologico tra l'evento di danno e l'animale per l'operatività della disposizione in esame, altrettanto deve dirsi con riferimento al requisito della “proprietà” (o dell'utilizzo) dell'animale in capo al responsabile.
Secondo l'art. 2052 c.c., infatti, essenzialmente, il mero rapporto intercorrente con l'animale, a prescindere da un obbligo di vigilanza, in presenza del nesso di causa, fa sorgere la responsabilità per i danni dallo stesso causati.
Il primo requisito acquista un rilievo decisivo per escluderne l'operatività in concreto nel caso oggetto di questo giudizio anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che: “…le regole di cui all'art. 2052 c.c. … non sono applicabili
- così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici
(ex plurimis: Cass. 25 novembre 2005 n. 24895; 24 aprile 2014 n. 9276; 10 novembre 2015 n. 22886)
– (nella responsabilità per i danni causati dagli animali randagi) - in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo …”
(Cass. civ. Sez. III 31.07.2017, n. 18954 pag. 4).
Inoltre, dettando un principio di diritto, è stato precisato che: “…la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e
pagina 6 di 13 la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)» (Cass. civ. Sez. III 31.07.2017, n. 18954 pag. 6).
Tanto premesso, seppur questo Tribunale ritenga che vi siano elementi sufficienti atti a provare l'avvenuta aggressione ai danni dell'attore da parte di un cane, attesa la testimonianza resa dalla IG.ra e da quanto si legge nel referto medico del pronto soccorso in cui vengono descritte le ferite Tes_1 sul corpo dell'attore compatibili con i morsi di un cane di grossa taglia, non è stata raggiunta la prova che il cane fosse randagio.
Dall'esame degli atti, difatti, si evince che il carattere randagio “o comunque vagante” (pag. 1 citaz.) dell'animale è stato desunto dall'attore “(dal)l'aspetto visibilmente trasandato con il pelo sporco e
l'assenza di collari visibili” (pag. 1 citazione.), dal fatto che “ … non vi (fosse) nessuno nelle vicinanze … (che) in esito all'aggressione, nessuna persona terza si avvicinava” (mem. 183 n. 1, pag.
2) e dal fatto che “gli abitanti della zona interessata non fossero stati in grado di fornirgli alcuna indicazione al riguardo” (pag. 2 citaz.).
Le suddette circostanze non sono, tuttavia sufficienti, a fare ritenere dimostrato tale assunto.
Dall'esame della dichiarazione testimoniale olografa della IG.ra (doc. 2 attore), che si trovava Tes_1 con l'attore al momento del fatto, emerge che, mentre il IG. si allontanava di poco dall'auto Pt_1
“per prendere un po' d'aria”, ella “aspettava in macchina giocando col cellulare” e che sentendo l'attore urlare, si girava di scatto e si accorgeva di “un cane di taglia grande bianco (sporco) (che) lo stava aggredendo” ma niente di più dal momento che ella rimaneva in macchina perché “spaventata” finché il riusciva a scappare e a tornare all'interno dell'auto. Pt_1
In particolare nulla dichiara la IG.ra in relazione al se il cane avesse o meno un collare. Tes_1
La IG.ra escussa quale testimone all'udienza del 5 ottobre 2023, interrogata sul capitolo n. 3 Tes_1 confermava che il IG. , dopo avere accostato l'automobile, “si allontanava di qualche metro Pt_1
(per un bisogno fisiologico accanto a una boscaglia), lì è stato aggredito da un cane che lo ha buttato in terra dove lui poi ha cercato di difendersi con pugni”; interrogata sul cap. n. 6, che si trattasse di un cane “grande e sporco (che) sembrava randagio” e, diversamente da quanto fatto in sede di dichiarazione olografa, interrogata sul cap. n. 6 , dichiarava “Non ho visto alcun collare”.
pagina 7 di 13 Quest'ultima dichiarazione, tuttavia, non può che destare perplessità. Dalle dichiarazioni della Tes_1 emerge infatti che al momento dell'aggressione da parte del pastore maremmano ella si trovasse “in Testi macchina con il cellulare” (cap. 3), “distratta dal cellulare” (cap. 13 e che lì sia rimasta anche durante l'aggressione, “(andando) nel panico …(senza) pensa(re) né a scattare una foto né a suonare il clacson” e fino al termine della stessa dopo che il cane si era allontanato nella boscaglia;
senza scendere dall'abitacolo per prestare i primi socccorsi al IG (v. capp. 8 e 9) in quanto “non Pt_1
appena il cane si è allontanato è corso in macchina (ed io sono passata alla guida accompagnandolo in ospedale)”.
Ebbene non è credibile che nelle condizioni psicologiche di panico completo che le impediva qualunque reazione, per sua stessa ammissione, al punto che non pensava nemmeno a suonare il clacson per spaventare l'animale, potesse avere visto e affermare in udienza con certezza (mentre non lo aveva fatto nella dichiarazione redatta nell'immediatezza dell'evento) che il cane aggressore non avesse alcun collare.
Tale dichiarazione “Non ho visto alcun collare” andrebbe più verosimilmente intesa nel senso letterale
“Non ho visto”, ovvero “non posso dire nulla a riguardo”, in coerenza con quanto emerge dalla dichiarazione testimoniale precedente (doc. 2 attore).
Sicuramente l'aspetto “trasandato” del cane (v. pag. 1 citaz.) derivante dal fatto che il pelo bianco fosse sporco (v. cap. 3 e 6) non è sufficiente da solo a dimostrare la randagità dello stesso.
Ugualmente inadeguato a dimostrare la natura randagia dell'animale aggressore è il riferito vano tentativo da parte del IG. di ottenere informazioni sulla proprietà del cane recandosi presso le Pt_1 abitazioni e / o gli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'evento.
Di tanto non vi è prova in atti né sul punto l'attore ha formulato istanze istruttorie..
Tale circostanza risulta solo allegata negli atti di causa (cfr. “Successivamente l'odierno attore apprendeva che il cane “aggressore” era randagio e quindi privo di un proprietario atteso che gli abitanti della zona interessata non erano stati in grado di fornirgli alcuna indicazione al riguardo.
…” citaz. pag. 2); “L'odierno attore si adoperava personalmente e successivamente andando a chiedere ad alcuni abitanti della zona circa il cane in questione ma gli stessi non erano stati in grado di fornirgli alcuna indicazione al riguardo” mem. 183 n.1 pag. 3).
Non risulta prodotta in atti, infatti, alcuna dichiarazione degli abitanti e/ o degli esercenti a cui il IG.
assume di aver chiesto informazioni sulla proprietà dell'animale. Pt_1
pagina 8 di 13 L'allegazione non può ritenersi provata neanche sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla testimone, IG.ra , che, interrogata sul capitolo n. 12 della seconda memoria istruttoria, (cfr. “12) D.C.V.: Tes_1 che il Signor si recava dagli abitanti della zona limitrofa all'aggressione per chiedere Pt_1 informazioni riguardo alla proprietà del cane oggetto dei fatti del 23 maggio 2018”), rispondeva:
“Confermo ma perché me lo ha riferito lui”.
Invero da tale dichiarazione emerge che la testimone non aveva diretta cognizione della circostanza e, pertanto, la sua deposizione deve considerarsi una testimonianza “de relato ex parte” dalla rilevanza inevitabilmente minima.
Secondo la giurisprudenza “La deposizione "de relato ex parte" … qualora verta su circostanze apprese dalle parti, …ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento” (Cass. civ. Sez. III.
Ord. 08.04.2020, n. 7746).
Infatti mentre “ … i testimoni "de relato" in genere … depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, … i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ., Sez. I, sent. 15.01.2015, n. 569).
A questo proposito si rammenta, peraltro, che l'evento per cui è causa è avvenuto nel Comune di
, lungo la Via Nazionale in località Le Maschere, in prossimità del Ristorante Le Controparte_1
Maschere.
Si tratta di una zona non boschiva né di aperta campagna ma che si trova lungo una strada che attraversa l'abitato, in cui sono presenti abitazioni e attività commerciali, motivo per cui è dato credere che l'eventuale presenza di un cane randagio sarebbe stata verosimilmente notata e segnalata dagli abitanti agli enti competenti.
Il e l' hanno dichiarato che “… per Controparte_1 Parte_2
quanto a conoscenza della comparente Amministrazione, né i gestori del ristorante Le Maschere, posto nelle immediate vicinanze del luogo nel quale si sarebbe verificato il fatto, né gli abitanti della zona avrebbero riferito la presenza di cani randagi, tantomeno bianchi e/o maremmani” (comparsa pagina 9 di 13 pag. 4; mem. 183 n. 1 Comune, pag. 2); “nel territorio del il fenomeno del CP_1 CP_1 randagismo è pressoché inesistente, tant'è che non si rinvengono in quel periodo e né negli anni successivi, casi analoghi a quello asserito da parte attrice e/o altre segnalazioni di “manifesta Cont pericolosità” (comparsa pag. 7), “…non esistono, certamente non all' Parte_2
, segnalazioni di animali randagi in quel territorio nei giorni/mesi precedenti al 23.05.2018” (
[...]
Cont comparsa pag. 12).
Tali dichiarazioni delle Autorità competenti devono essere date per certe considerato che l'attore non ha prodotto documenti da cui risulti il contrario.
Peraltro, l'unico documento pertinente prodotto dalla difesa attorea risulta essere la denuncia inoltrata al Servizio veterinario dell' dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San CP_5
Lorenzo in occasione dell'accesso in sede il giorno del sinistro (doc. 1 attore), quando l'evento era ormai avvenuto e che logicamente non può offrire alcuna informazione in relazione alla presenza di cani vaganti nei giorni precedenti al 23.05.2018 nelle strade e nelle zone limitrofe al CP_1
convenuto.
Né risulta dagli atti che l'attore abbia effettuato la segnalazione dell'evento alla Polizia Municipale di
, contrariamente a quanto conIGliato dai sanitari (che avrebbe potuto attivare le Controparte_1 procedure di controllo, da parte delle autorità competenti, in relazione all'eventuale, improvvisa e infausta comparsa di un cane effettivamente randagio/vagante).
Il IG. ha, invece, atteso fino all'anno successivo quando a mezzo del proprio difensore, inviava Pt_1
a mezzo pec in data 08.02.2019, lettera di intervento contestualmente sia al che Controparte_1 all' . Parte_2
In definitiva sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve concludersi che verosimilmente e quasi certamente il IG. è stato aggredito da un cane non randagio ma “padronale”, che Parte_1
uscito in qualche modo dalla casa del proprio padrone, se ne era allontanato brevemente e vagava in libertà nei pressi dell'abitato.
E' risaputo, del resto, che nel luogo in cui è avvenuta l'aggressione, che è zona di campagna, spesso gli abitanti ospitano tali animali da compagnia nelle proprie case.
La circostanza che il cane fosse, se non randagio, comunque “vagante”, e cioè scomparso o smarrito dal proprietario, sarebbe comunque circostanza del tutto irrilevante, in quanto anche nel caso in cui l'animale fosse fuggito o smarrito la responsabilità è sempre da imputare al proprietario, e non certo agli Enti a cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo del randagismo. Infatti l'art. 2052 c.c.
pagina 10 di 13 prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
In conclusione nella fattispecie non si può fare applicazione della disposizione dell'art. 2052 c.c. invocata dall'attore né nei confronti del né nei confronti dell' Controparte_1 [...]
considerato che soltanto “il proprietario” o chi si serve dell'animale smarrito o Parte_2 fuggito è destinatario dell'obbligazione di risarcimento dalla stessa prevista.
Il proprietario del cane aggressore non è stato individuato ma tale qualifica non può certo per questo attribuirsi tout court a carico dei convenuti semplicemente in forza degli obblighi di prevenzione e controllo del randagismo posti a loro carico della normativa di settore (Legge Quadro nazionale
14.08.1991, n. 281; L.R. Toscana 20.10.2009, n. 59), mancando a carico degli stessi “ il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali” (v.
Cass. civ. Sez. III, 11.12.2018, n. 31957)1.
L'assenza di prova in merito al coinvolgimento di un cane randagio e, dunque, di un obbligo di intervento da parte degli Enti convenuti, esclude ogni tipo di responsabilità di questi rispetto ai danni subiti dall'attore.
La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui gli enti sono chiamati a rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un loro fatto colposo (Cass. civ. n. 31957/2018; Cass. civ. n. 18954/2017).
Tale dimostrazione implica, preliminarmente, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte dei convenuti quale danneggianti e, quindi, in via preliminare, la prova che il cane fosse randagio, prova che nel caso di specie manca del tutto, essendo emersi elementi di segno contrario.
In conclusione nessuna responsabilità può addebitarsi a carico del e Controparte_1 dell' per le lesioni riportate da in mancanza della prova Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 13 del requisito della randagità del cane e dell'assenza di qualsiasi segnalazione della presenza di un cane vagante precedente al fatto, presupposto indispensabile che, ove eventualmente e tempestivamente effettuata, avrebbe potuto fare scattare la procedura prevista dalla normativa di settore ed i servizi di cattura ed eventuale canile sanitario relativamente alla mancata attivazione dei quali avrebbe potuto attribuirsi a loro carico la responsabilità per l'evento del 23.05.2018.
Su tali presupposti la domanda di parte attrice, deve essere rigettata.
In applicazione del principio della 'ragione più liquida', la carenza di prova del presupposto inerente la natura randagia del cane aggressore consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione, ed in particolare quella inerente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
.
[...]
La domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” dell' (nei confronti Parte_2
del ). Controparte_1
L'esito del giudizio con il rigetto integrale della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale di manleva formulata (in tesi) dall'Azienda convenuta nei confronti del da ogni pregiudizio economico derivante a carico della stessa in Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) della domanda risarcitoria proposta dall'attore.
L'esito del giudizio comporta, inoltre, l'assorbimento della domanda riconvenzionale di regresso ex art. 1299 c.c. formulata (in ipotesi) dall' convenuta nei confronti del Pt_2 Controparte_1
per qualsiasi somma essa fosse condannata a corrispondere in favore del IG. quale
[...] Pt_1
coobbligata in solido.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento delle stesse è posto a carico dell'unica parte soccombente (art. 91 c.p.c.); la predetta regola generale conosce un'eccezione, consistente nella compensazione totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
Nel caso di specie, poiché la controversia viene decisa in base all'applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, in considerazione della particolare complessità di quest'ultimo che grava sul danneggiato nelle cause di risarcimento per danni provocati da cani randagi, in relazione proprio alla particolare situazione da cui discende la natura randagia dell'animale, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
pagina 12 di 13 Le spese di ctu sono poste, di contro, a carico dell'attore.
Si rigetta, inoltre, la richiesta formulata dall'attore di condanna di entrambi i convenuti ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento di un ulteriore importo equitativamente determinato in ragione della condotta complessivamente tenuta nella fase stragiudiziale della controversia e dell'ingiustificato rifiuto di stipulare convenzione di negoziazione assistita non essendo emersi elementi da cui desumere il dolo o la colpa grave né a carico del né a carico dell' Controparte_1 [...]
e attesa la palese infondatezza della domanda attorea. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore Parte_1
2) Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di manleva (in tesi) e di regresso (in ipotesi) proposta dalla convenuta nei confronti del convenuto Parte_2 [...]
Controparte_1
3) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. formulata dall'attore nei confronti dell' e del Parte_2 Controparte_1
4) Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa
5) Pone le spese di CTU interamente a carico dell'attore.
Così deciso in Firenze, lì 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ … è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica — violazione del precetto — ma anche generica, in quanto postulante
l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto, questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova della eIGibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. … esemplificando … il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla Con e al rimaste inevase” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11.12.2018, n. 31957, pag. 5). CP_1