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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12300/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (P.Iva. ), in persona del suo rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Calzolari, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio del suddetto avvocato in Modena e, quindi, presso l'indirizzo telematico del difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione Email_1
OPPONENTE E (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Ambrosoli ed Elisabetta Colonnello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte n. 68, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente: “In via Preliminare: Accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1820/2024 del 05.02.2024 RG n. 40833/2023 emesso dal Tribunale di Milano notificato in data 04.03.2024 per i motivi esposti in narrativa a cui si rinvia.
Nel merito: Accertare e dichiarare nullo/invalido/inesistente/inammissibile e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1820/2024 del 05.02.2024 RG n. 40833/2023 emesso dal Tribunale di Milano notificato in data 04.03.2024 per i motivi esposti in narrativa a cui si rinvia e per quelli che risulteranno provati in corso di causa;
In via Principale, sempre nel merito: Per tutti i motivi sopra esposti, che si ritengono qui integralmente riportati, condannare la parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale.”
Parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi o, comunque, condannarla al pagamento Parte_2 dell'importo di Euro 167.745,21, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 1, dal 24 ottobre 2023 (data del pagamento) sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ed ex art. 1284, co. 4, c.c., dall'introduzione del giudizio monitorio sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali”
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere alle società Controparte_1
il pagamento della somma complessiva di euro 167.745,21, oltre Parte_3 CP_2 interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., a titolo di regresso, in relazione alla polizza fideiussoria n.40094291003406 stipulata tra le parti in favore dell' a garanzia della Parte_4 restituzione dell'acconto da quest'ultima versato (euro 190.864,51) in favore dell' Controparte_3 costituita dalle società e in virtù di contratto di appalto
[...] Parte_1 CP_2 stipulato con l' Parte_4 Part A tal fine, la ricorrente ha sostenuto che con delibera n. 885 del 7 settembre 2022 l' aveva risolto il contratto di appalto e, con comunicazione del 7 aprile 2023, aveva escusso la garanzia;
la garante aveva eseguito il pagamento di euro 167.745,21 con bonifico del 24 ottobre 2023, maturando il diritto ad agire in regresso nei confronti delle società componenti dell CP_4
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1820/2024 del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto alle società e il pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, oltre Parte_1 CP_2 alle spese del giudizio monitorio.
1.3. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 rilevando che:
- la polizza era stata escussa dall' a seguito della risoluzione del contratto di appalto ma Parte_4
l'importo richiesto era eccessivo in quanto nel corso del contratto di appalto l'amministrazione aveva già trattenuto dalle lavorazioni eseguite dalle imprese in ATI la complessiva somma di euro 149.939,35 così Part che l'importo da restituire all' era pari ad euro 40.925,16; Part
- la richiesta di pagamento dell' era quindi palesemente illegittima;
- con comunicazione del 30 ottobre 2023 la società aveva diffidato la garante dall'eseguire il Pt_1 pagamento richiesto;
Cont
- la società attesa la prova evidente del carattere illegittimo delle somme richieste, avrebbe dovuto sollevare l'exceptio doli generalis e rifiutare il pagamento mentre il comportamento tenuto precludeva al garante la possibilità di agire in rivalsa. La difesa dell'opponente ha quindi sostenuto l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, chiedendone la revoca.
1.4 La società opposta si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, sottolineando la natura autonoma della garanzia e ribadendo la sussistenza del proprio diritto ad agire in regresso. Al riguardo, la difesa di parte opponente ha evidenziato di aver disposto il pagamento dell'importo di euro 167.745,21 a seguito della notifica, da parte dell del decreto ingiuntivo Parte_4
n. 1041/2023, emesso in data 23 agosto 2023 dal Tribunale di Pisa nei confronti della
[...]
Controparte_5
Nel merito, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione in quanto, come evincibile dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo emesso dall quest'ultima aveva effettuato un Parte_4 conteggio corretto circa l'importo dovuto dalla garante, sottraendo dall'importo originario dell'acconto (di Euro 190.845,44) sia i recuperi effettuati sulla base dei due SAL approvati per complessivi euro 36.170,46 Part sia l'importo di euro 4.264,82 per compensazione dei prezzi inerenti ai materiali di costruzione. L aveva così chiesto il pagamento di Euro 154.674,97 oltre interessi, quale ammontare non recuperato dell'acconto originario. Nessun rilievo poteva invece attribuirsi agli ulteriori crediti asseritamente vantati pagina 2 di 5 dalla società opponente per lavori eseguiti e non pagati, trattandosi di contestazioni inerenti all'esecuzione del contratto di appalto, integranti eccezioni di merito. CP_ Secondo la difesa della società non erano nemmeno configurabili i presupposti per sollevare l'exceptio doli, in assenza di una prova documentale e inconfutabile del carattere fraudolento dell'escussione e considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore -beneficiario della garanzia.
1.5. All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta non è fondata.
2.1. L' costituita dalle società e hanno pacificamente CP_4 Parte_1 CP_2 Cont stipulato con la società la polizza fideiussoria in favore dell a garanzia della restituzione Parte_4 dell'acconto di euro 190.845,44 versato alle imprese in ATI in relazione al contratto di appalto stipulato da queste ultime con l' (doc. 1 del fascicolo monitorio). Parte_4
Al riguardo, giova premettere che, nella prospettiva della prevalente funzione di garanzia perseguita con la stipula delle polizze fideiussorie, le stesse possano essere anche strutturate quali garanzie autonome come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti in ordine alla polizza oggetto di causa. Il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (così, Cass., ord., 22 novembre 2018 n. 30181). Nella fattispecie oggetto d'esame depongono in favore della natura autonoma delle garanzie le diverse previsioni con le quali il garante si è impegnato a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore, oltre che all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.. Gli elementi sopra delineati concorrono ad individuare la natura autonoma della garanzia, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo (da ultimo, Cass., 14 giugno 2016 n. 12152; già Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 e Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233). Nel caso di specie, al di là della presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, è l'intero contenuto della polizza e, in particolare, il collegamento solo formale con il rapporto sottostante che induce ad optare per la natura autonoma della garanzia. Da tale qualificazione discende che il garante poteva rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la cd. exceptio doli generalis seu praesentis - formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento fosse risultata prima facie abusiva o fraudolenta – oppure nel caso di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa. Nella stessa prospettiva, il contraente non può opporsi alla richiesta di rimborso delle somme corrisposte dal garante, allegando circostanze fattuali - quali, nel caso di specie, l'erronea determinazione degli importi escussi - idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile, eventualmente, nel rapporto principale dal debitore al creditore - beneficiario della garanzia, in pagina 3 di 5 quanto elemento caratterizzante il rapporto di garanzia è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
2.2. Ciò posto, la Compagnia di assicurazione, odierna opposta, ha provato la fonte (negoziale) del suo diritto al regresso, avendo documentato che:
- con deliberazione del 7 settembre 2022 la stazione appaltante aveva risolto il contratto di appalto per gravi inadempimenti dell e, con comunicazione del 7 aprile 2023, aveva escusso la garanzia (doc. 2-3 CP_4 del fascicolo monitorio);
- la stazione appaltante aveva ottenuto dal Tribunale di Pisa un decreto ingiuntivo (n. 1041/2023) nei confronti del garante per il pagamento dell'importo oggetto di escussione (doc. 1 del fascicolo di parte opposta);
- in data 24 ottobre 2023 la società garante aveva eseguito il pagamento in favore della e con Parte_4 successiva comunicazione del 26 ottobre 2023 aveva diffidato le imprese in ATI a corrisponderle i medesimi importi (doc.
4-5 del fascicolo monitorio). La Compagnia di assicurazione quindi, ha provato la fonte (negoziale) del diritto di Controparte_1 regresso e ha allegato l'inadempimento delle controparti, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il creditore che agisca per l'adempimento o la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass., SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533).
2.3. Parte opponente ha sostenuto l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti in considerazione dell'eccessiva e abusiva determinazione dell'importi escussi. Gli elementi allegati dalla società opponente attengono, tuttavia, a circostanze fattuali - rappresentate dalla corretta determinazione dall'importo complessivo delle trattenute effettuate dalla stazione appaltante rispetto ai lavori eseguiti dalle imprese in ATI, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto - relative al rapporto principale che sono, per le ragioni esposte, inopponibili al garante. Quanto all'ipotizzato carattere palesemente abusivo degli importi oggetto di escussione che avrebbero obbligato la garante a rifiutare il pagamento si ritiene che il motivo di opposizione non Controparte_1 sia meritevole di accoglimento in quanto:
- la società ha eseguito il pagamento di euro 167.745,21, in favore della stazione Controparte_1 appaltante tramite bonifico del 24 ottobre 2023 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- il pagamento in questione è stato disposto a seguito della notifica di decreto ingiuntivo n. 1041/2023 del 28 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Pisa;
Cont
- con comunicazione del 26 ottobre 2023, inoltrata in pari data via pec, la garante ha chiesto ad entrambe le imprese costituenti l'A.T.I. il pagamento della somma corrisposta alla stazione appaltante;
- soltanto successivamente, ossia con comunicazione recante la data del 30 ottobre 2023, il difensore dell'odierna opponente ha contestato la richiesta di pagamento, allegando elementi che avrebbero evidenziato il carattere abusivo dell'escussione (doc. 7 del fascicolo di parte opponente). L'opponente non ha quindi dimostrato né si è offerta di darne dimostrazione nel corso del giudizio di aver fornito alla garante la prova liquida e incontrovertibile del carattere abusivo dell'escussione prima del pagamento dalla stessa eseguito (in data 24 ottobre 2023) in favore dell' ciò, nonostante la Parte_4 stessa opponente fosse a conoscenza dell'avvenuta escussione della garanzia, risalente in effetti al 7 aprile 2023.
pagina 4 di 5 Secondo i consolidati principi dettati in tema di garanzia autonoma, il debitore era tenuto a fornire la prova liquida del carattere abusivo del comportamento del creditore e di aver offerto tale prova al garante al fine di consentirgli di sollevare l'exceptio doli. L'opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver trasmesso alla garante elementi concreti e incontrovertibili, ossia la cd. prova liquida, Controparte_1 dell'insussistenza del credito vantato, così da legittimare la società opposta a contestare l'escussione, eventualmente proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa. Tale prova, gravante sulla debitrice società non è stata fornita. Parte_1
Alla luce di questi rilievi, del tutto legittima è la domanda avanzata dalla società Controparte_1 nell'ambito di questo giudizio. In conclusione, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Le considerazioni che precedendo sono tali da assorbire ogni ulteriore eccezione o istanza, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività relative alla fase istruttoria e alla limitata attività della fase decisionale. Le spese vengono dunque liquidate in euro 9.142,00 pari ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiunto del Tribunale di Milano n. 1820/2024 del 5 febbraio 2024 emesso in favore della società
così provvede: Controparte_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1820/2024 del 5 febbraio 2024 emesso dal Tribunale di Milano che dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 3 giugno 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (P.Iva. ), in persona del suo rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Calzolari, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio del suddetto avvocato in Modena e, quindi, presso l'indirizzo telematico del difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione Email_1
OPPONENTE E (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Ambrosoli ed Elisabetta Colonnello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte n. 68, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente: “In via Preliminare: Accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1820/2024 del 05.02.2024 RG n. 40833/2023 emesso dal Tribunale di Milano notificato in data 04.03.2024 per i motivi esposti in narrativa a cui si rinvia.
Nel merito: Accertare e dichiarare nullo/invalido/inesistente/inammissibile e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1820/2024 del 05.02.2024 RG n. 40833/2023 emesso dal Tribunale di Milano notificato in data 04.03.2024 per i motivi esposti in narrativa a cui si rinvia e per quelli che risulteranno provati in corso di causa;
In via Principale, sempre nel merito: Per tutti i motivi sopra esposti, che si ritengono qui integralmente riportati, condannare la parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale.”
Parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi o, comunque, condannarla al pagamento Parte_2 dell'importo di Euro 167.745,21, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 1, dal 24 ottobre 2023 (data del pagamento) sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ed ex art. 1284, co. 4, c.c., dall'introduzione del giudizio monitorio sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali”
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere alle società Controparte_1
il pagamento della somma complessiva di euro 167.745,21, oltre Parte_3 CP_2 interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., a titolo di regresso, in relazione alla polizza fideiussoria n.40094291003406 stipulata tra le parti in favore dell' a garanzia della Parte_4 restituzione dell'acconto da quest'ultima versato (euro 190.864,51) in favore dell' Controparte_3 costituita dalle società e in virtù di contratto di appalto
[...] Parte_1 CP_2 stipulato con l' Parte_4 Part A tal fine, la ricorrente ha sostenuto che con delibera n. 885 del 7 settembre 2022 l' aveva risolto il contratto di appalto e, con comunicazione del 7 aprile 2023, aveva escusso la garanzia;
la garante aveva eseguito il pagamento di euro 167.745,21 con bonifico del 24 ottobre 2023, maturando il diritto ad agire in regresso nei confronti delle società componenti dell CP_4
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1820/2024 del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto alle società e il pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, oltre Parte_1 CP_2 alle spese del giudizio monitorio.
1.3. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 rilevando che:
- la polizza era stata escussa dall' a seguito della risoluzione del contratto di appalto ma Parte_4
l'importo richiesto era eccessivo in quanto nel corso del contratto di appalto l'amministrazione aveva già trattenuto dalle lavorazioni eseguite dalle imprese in ATI la complessiva somma di euro 149.939,35 così Part che l'importo da restituire all' era pari ad euro 40.925,16; Part
- la richiesta di pagamento dell' era quindi palesemente illegittima;
- con comunicazione del 30 ottobre 2023 la società aveva diffidato la garante dall'eseguire il Pt_1 pagamento richiesto;
Cont
- la società attesa la prova evidente del carattere illegittimo delle somme richieste, avrebbe dovuto sollevare l'exceptio doli generalis e rifiutare il pagamento mentre il comportamento tenuto precludeva al garante la possibilità di agire in rivalsa. La difesa dell'opponente ha quindi sostenuto l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, chiedendone la revoca.
1.4 La società opposta si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, sottolineando la natura autonoma della garanzia e ribadendo la sussistenza del proprio diritto ad agire in regresso. Al riguardo, la difesa di parte opponente ha evidenziato di aver disposto il pagamento dell'importo di euro 167.745,21 a seguito della notifica, da parte dell del decreto ingiuntivo Parte_4
n. 1041/2023, emesso in data 23 agosto 2023 dal Tribunale di Pisa nei confronti della
[...]
Controparte_5
Nel merito, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione in quanto, come evincibile dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo emesso dall quest'ultima aveva effettuato un Parte_4 conteggio corretto circa l'importo dovuto dalla garante, sottraendo dall'importo originario dell'acconto (di Euro 190.845,44) sia i recuperi effettuati sulla base dei due SAL approvati per complessivi euro 36.170,46 Part sia l'importo di euro 4.264,82 per compensazione dei prezzi inerenti ai materiali di costruzione. L aveva così chiesto il pagamento di Euro 154.674,97 oltre interessi, quale ammontare non recuperato dell'acconto originario. Nessun rilievo poteva invece attribuirsi agli ulteriori crediti asseritamente vantati pagina 2 di 5 dalla società opponente per lavori eseguiti e non pagati, trattandosi di contestazioni inerenti all'esecuzione del contratto di appalto, integranti eccezioni di merito. CP_ Secondo la difesa della società non erano nemmeno configurabili i presupposti per sollevare l'exceptio doli, in assenza di una prova documentale e inconfutabile del carattere fraudolento dell'escussione e considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore -beneficiario della garanzia.
1.5. All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta non è fondata.
2.1. L' costituita dalle società e hanno pacificamente CP_4 Parte_1 CP_2 Cont stipulato con la società la polizza fideiussoria in favore dell a garanzia della restituzione Parte_4 dell'acconto di euro 190.845,44 versato alle imprese in ATI in relazione al contratto di appalto stipulato da queste ultime con l' (doc. 1 del fascicolo monitorio). Parte_4
Al riguardo, giova premettere che, nella prospettiva della prevalente funzione di garanzia perseguita con la stipula delle polizze fideiussorie, le stesse possano essere anche strutturate quali garanzie autonome come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti in ordine alla polizza oggetto di causa. Il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (così, Cass., ord., 22 novembre 2018 n. 30181). Nella fattispecie oggetto d'esame depongono in favore della natura autonoma delle garanzie le diverse previsioni con le quali il garante si è impegnato a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore, oltre che all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.. Gli elementi sopra delineati concorrono ad individuare la natura autonoma della garanzia, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo (da ultimo, Cass., 14 giugno 2016 n. 12152; già Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 e Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233). Nel caso di specie, al di là della presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, è l'intero contenuto della polizza e, in particolare, il collegamento solo formale con il rapporto sottostante che induce ad optare per la natura autonoma della garanzia. Da tale qualificazione discende che il garante poteva rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la cd. exceptio doli generalis seu praesentis - formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento fosse risultata prima facie abusiva o fraudolenta – oppure nel caso di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa. Nella stessa prospettiva, il contraente non può opporsi alla richiesta di rimborso delle somme corrisposte dal garante, allegando circostanze fattuali - quali, nel caso di specie, l'erronea determinazione degli importi escussi - idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile, eventualmente, nel rapporto principale dal debitore al creditore - beneficiario della garanzia, in pagina 3 di 5 quanto elemento caratterizzante il rapporto di garanzia è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
2.2. Ciò posto, la Compagnia di assicurazione, odierna opposta, ha provato la fonte (negoziale) del suo diritto al regresso, avendo documentato che:
- con deliberazione del 7 settembre 2022 la stazione appaltante aveva risolto il contratto di appalto per gravi inadempimenti dell e, con comunicazione del 7 aprile 2023, aveva escusso la garanzia (doc. 2-3 CP_4 del fascicolo monitorio);
- la stazione appaltante aveva ottenuto dal Tribunale di Pisa un decreto ingiuntivo (n. 1041/2023) nei confronti del garante per il pagamento dell'importo oggetto di escussione (doc. 1 del fascicolo di parte opposta);
- in data 24 ottobre 2023 la società garante aveva eseguito il pagamento in favore della e con Parte_4 successiva comunicazione del 26 ottobre 2023 aveva diffidato le imprese in ATI a corrisponderle i medesimi importi (doc.
4-5 del fascicolo monitorio). La Compagnia di assicurazione quindi, ha provato la fonte (negoziale) del diritto di Controparte_1 regresso e ha allegato l'inadempimento delle controparti, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il creditore che agisca per l'adempimento o la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass., SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533).
2.3. Parte opponente ha sostenuto l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti in considerazione dell'eccessiva e abusiva determinazione dell'importi escussi. Gli elementi allegati dalla società opponente attengono, tuttavia, a circostanze fattuali - rappresentate dalla corretta determinazione dall'importo complessivo delle trattenute effettuate dalla stazione appaltante rispetto ai lavori eseguiti dalle imprese in ATI, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto - relative al rapporto principale che sono, per le ragioni esposte, inopponibili al garante. Quanto all'ipotizzato carattere palesemente abusivo degli importi oggetto di escussione che avrebbero obbligato la garante a rifiutare il pagamento si ritiene che il motivo di opposizione non Controparte_1 sia meritevole di accoglimento in quanto:
- la società ha eseguito il pagamento di euro 167.745,21, in favore della stazione Controparte_1 appaltante tramite bonifico del 24 ottobre 2023 (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- il pagamento in questione è stato disposto a seguito della notifica di decreto ingiuntivo n. 1041/2023 del 28 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Pisa;
Cont
- con comunicazione del 26 ottobre 2023, inoltrata in pari data via pec, la garante ha chiesto ad entrambe le imprese costituenti l'A.T.I. il pagamento della somma corrisposta alla stazione appaltante;
- soltanto successivamente, ossia con comunicazione recante la data del 30 ottobre 2023, il difensore dell'odierna opponente ha contestato la richiesta di pagamento, allegando elementi che avrebbero evidenziato il carattere abusivo dell'escussione (doc. 7 del fascicolo di parte opponente). L'opponente non ha quindi dimostrato né si è offerta di darne dimostrazione nel corso del giudizio di aver fornito alla garante la prova liquida e incontrovertibile del carattere abusivo dell'escussione prima del pagamento dalla stessa eseguito (in data 24 ottobre 2023) in favore dell' ciò, nonostante la Parte_4 stessa opponente fosse a conoscenza dell'avvenuta escussione della garanzia, risalente in effetti al 7 aprile 2023.
pagina 4 di 5 Secondo i consolidati principi dettati in tema di garanzia autonoma, il debitore era tenuto a fornire la prova liquida del carattere abusivo del comportamento del creditore e di aver offerto tale prova al garante al fine di consentirgli di sollevare l'exceptio doli. L'opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver trasmesso alla garante elementi concreti e incontrovertibili, ossia la cd. prova liquida, Controparte_1 dell'insussistenza del credito vantato, così da legittimare la società opposta a contestare l'escussione, eventualmente proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa. Tale prova, gravante sulla debitrice società non è stata fornita. Parte_1
Alla luce di questi rilievi, del tutto legittima è la domanda avanzata dalla società Controparte_1 nell'ambito di questo giudizio. In conclusione, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Le considerazioni che precedendo sono tali da assorbire ogni ulteriore eccezione o istanza, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività relative alla fase istruttoria e alla limitata attività della fase decisionale. Le spese vengono dunque liquidate in euro 9.142,00 pari ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiunto del Tribunale di Milano n. 1820/2024 del 5 febbraio 2024 emesso in favore della società
così provvede: Controparte_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1820/2024 del 5 febbraio 2024 emesso dal Tribunale di Milano che dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 3 giugno 2025
Il giudice Ada Favarolo
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