Articolo 5 della Legge 10 febbraio 1992, n. 152
Articolo 4Articolo 6
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10 marzo 1992
Art. 5. 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente:

"La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Nota all'art. 5:

- Il testo dell' art. 10 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento,di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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