Art. 5. 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento,di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
"La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento,di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".