Versione
10 marzo 1992
10 marzo 1992
Art. 5. 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento,di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
"La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - Il consiglio dell'ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento,di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Udine, sentenza 28/05/2024, n. 628Provvedimento: […] Particolari del contratto di locazione finanziaria (leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 245065/03 e del punto 7 del verbale di consegna di data 05.08.2004, sussiste la mancanza ovvero l'errata indicazione del tasso, sia come tasso nominale (quanto al contratto di locazione finanziaria condizionato) che come tasso leasing effettivo (quanto al verbale di consegna) sulla base delle istruzioni di vigilanza della Org_1 , in violazione degli artt. 1 e 4 della legge n.154/1992 e degli artt. 117, comma 4, e 161, comma 2, TUB e comunque per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che detto tasso è comunque nullo per indeterminatezza e indeterminabilità, e che ciò comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 5 della leggeLeggi di più...
- ripetizione indebito·
- abbandono domanda·
- indicizzazione canone·
- prescrizione·
- interessi di mora·
- indeterminatezza clausola·
- tasso leasing·
- locazione finanziaria·
- spese di CTU·
- art. 117 TUB