Art. 10.
Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521 , possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facolta' di riscatto delle annualita' di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal predetto articolo 18.
La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179 , e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521 .
Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521 , possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facolta' di riscatto delle annualita' di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal predetto articolo 18.
La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179 , e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521 .