TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16205 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21006 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GASTALDI DAVIDE, giusta procura in atti;
ricorrente
e
, nato a [...] il 23/07/1971 (c.f. ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. FAZI LUCIA, giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo per separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da parte ricorrente che, premesso di aver contratto in data 26/02/2005 con matrimonio concordatario in Roma;
Controparte_1 che dall'unione coniugale era nato il figlio;
chiedeva dichiararsi la separazione Per_1 personale dei coniugi, e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendone, tuttavia, l'addebitabilità alla moglie, e chiedendo altresì l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 14/05/2025, in cui le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e successivamente di divorzio, ed hanno quindi chiesto definirsi il giudizio alle concordate condizioni:
1) il figlio (n. 29.12.2005) è maggiorenne e studente universitario, dal 15 Persona_2 ottobre 2024 ha lasciato la casa familiare e vive stabilmente con il padre, presso il quale ha anche trasferito la residenza anagrafica;
in quanto maggiorenne, vedrà la madre liberamente concordando direttamente con lei le occasioni di incontro;
2) la signora con decorrenza dal mese di giugno 2025 verserà entro il 5 di Parte_1 ogni mese in favore del marito a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 200 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1 preventivamente concordate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Roma. Per le spese universitarie, le parti hanno concordato che queste resteranno integralmente a carico del Sig. CP_1
3) ciascun coniuge è economicamente indipendente, quindi ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) la Mercedes tg EC 758 TK in comproprietà verrà trasferita dalla moglie al marito, senza corrispettivo alcuno, ed il marito sosterrà eventuali spese connesse alla cessione. Le parti si danno atto che trattasi di attribuzione patrimoniale fra coniugi, funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione della controversia, quindi anche ai fini dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987;
5) la signora dispone in maniera esclusiva della casa familiare, di sua Parte_1 esclusiva proprietà, da cui si sono allontanati sia il marito che il figlio, ormai residenti e domiciliati altrove.
6) Le parti non hanno reciprocamente nulla a pretendere per i pregressi rapporti, anche economici, connessi o connettibili al loro matrimonio.
Spese compensate.
Ritenuta la equità e congruità delle condizioni così concordate agli interessi delle parti e della prole, così omologandosi la separazione in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 11/08/1971 (c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
23/07/1971 (c.f. ), alle condizioni come integralmente riportate in parte C.F._2 motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie A01, n. 00062);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21006 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GASTALDI DAVIDE, giusta procura in atti;
ricorrente
e
, nato a [...] il 23/07/1971 (c.f. ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. FAZI LUCIA, giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo per separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da parte ricorrente che, premesso di aver contratto in data 26/02/2005 con matrimonio concordatario in Roma;
Controparte_1 che dall'unione coniugale era nato il figlio;
chiedeva dichiararsi la separazione Per_1 personale dei coniugi, e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendone, tuttavia, l'addebitabilità alla moglie, e chiedendo altresì l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 14/05/2025, in cui le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e successivamente di divorzio, ed hanno quindi chiesto definirsi il giudizio alle concordate condizioni:
1) il figlio (n. 29.12.2005) è maggiorenne e studente universitario, dal 15 Persona_2 ottobre 2024 ha lasciato la casa familiare e vive stabilmente con il padre, presso il quale ha anche trasferito la residenza anagrafica;
in quanto maggiorenne, vedrà la madre liberamente concordando direttamente con lei le occasioni di incontro;
2) la signora con decorrenza dal mese di giugno 2025 verserà entro il 5 di Parte_1 ogni mese in favore del marito a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 200 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1 preventivamente concordate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Roma. Per le spese universitarie, le parti hanno concordato che queste resteranno integralmente a carico del Sig. CP_1
3) ciascun coniuge è economicamente indipendente, quindi ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) la Mercedes tg EC 758 TK in comproprietà verrà trasferita dalla moglie al marito, senza corrispettivo alcuno, ed il marito sosterrà eventuali spese connesse alla cessione. Le parti si danno atto che trattasi di attribuzione patrimoniale fra coniugi, funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione della controversia, quindi anche ai fini dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987;
5) la signora dispone in maniera esclusiva della casa familiare, di sua Parte_1 esclusiva proprietà, da cui si sono allontanati sia il marito che il figlio, ormai residenti e domiciliati altrove.
6) Le parti non hanno reciprocamente nulla a pretendere per i pregressi rapporti, anche economici, connessi o connettibili al loro matrimonio.
Spese compensate.
Ritenuta la equità e congruità delle condizioni così concordate agli interessi delle parti e della prole, così omologandosi la separazione in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 11/08/1971 (c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
23/07/1971 (c.f. ), alle condizioni come integralmente riportate in parte C.F._2 motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie A01, n. 00062);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marta Ienzi