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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.827/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 07.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 827 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Tilotta del foro di Trapani
RICORRENTE
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
nato a [...] il [...] – rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_1
Massimo Zaccarini, dl foro di Trapani
RESISTENTE
Conclusioni come da verbale
Premetteva l'attore di essere genitore di , nata a [...] il [...], Persona_1 fidanzata sin dal 13 marzo 2011 con il sig. i quali avevano fissato il Controparte_1 giorno delle proprie nozze per il 30.06.2023; che nel dicembre 2021 avevano scelto la sala di ricevimento presso la sito in Marsala nella contrada Berbaro 138/a, CP_2 stipulando insieme apposito contratto in pari data, che prevedeva una caparra confirmatoria divisa in due acconti di € 500 ciascuno, interamente versati che prevedeva la perdita nell'ipotesi di “Se il matrimonio verrà annullato”. I nubendi avevano altresì deciso di acquistare in comproprietà la casa (che avrebbe dovuto essere coniugale), in Erice C.S. nella via G. Clemente 110 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di Erice al foglio 213,
p.lla 1010, sub. 2, zona cens. 2, cat. A2, classe 7, vani 2,5 – doc. 4), per il prezzo di € 125.000, pagato in parte mediante bonifici (€ 10.000), in parte attraverso l'estinzione del precedente mutuo gravante sull'immobile in favore di (€ 54.861,26) e in parte mediante CP_3 bonifico sul conto della parte venditrice (€ 60.138,74); stipulano un contratto di mutuo con
BA TE SA PA (n. 17872891) il cui saldo residuo era di € 121.926,45 al 26/01/2024; rappresentava altresì che i rapporti tra i nubendi si manifestavano sereni sino al 14.06.2023 giorno in cui il convenuto dichiarava di venir meno alla promessa di matrimonio.
Tale comportamento è stato causa di un danno economico che il ricorrente lamentava e quantificava complessivi € 20.780 (ventimilasettecentottanta), di cui € 15.000, per dazioni di denaro - € 13.500 mediante bonifici sul conto corrente del - e € 1.500 in contanti, CP_1 utilizzati per la ristrutturazione dell'abitazione di via Clemente 110 le cui prove documentali allegava in atti;
nonché € 1.500, quale quota del 50% del viaggio di nozze previsto a Sharm el-Sheikh; € 3.500, per l'abito da sposa presso la ditta Ferlito di Trapani;
€
780, per gli abiti da cerimonia della mamma, signora e della sorella , Persona_2 Per_3 presso la ditta Di Via di Erice C.S. , somme spese come da ricevute concludeva chiedendo la condanna ex art.81 cc del resistente alla complessiva somma sopra indicata
Si costituiva il resistente il quale eccepiva preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione attiva in quanto a mente dell'art. 81c.c., come emerge dalla sua lettura, consente alla parte che subisce la rottura del matrimonio e cioè l'ex fidanzata del signor
, di proporre l'azione e non al suo genitore;
evidenziava che la somma Persona_4 di €.15.000 era stata utilizzata per la ristrutturazione dell'immobile precedentemente acquistato e poi venduto dopo la 14.06.2023. eccepiva che la somma richiesta pari a
€.1.500,00 - del 50% del viaggio di nozze previsto a Sharm el-Sheikh- era stata interamente versata dal resistente ed a tal fine allegava gli estratti conto bancari con l'indicazione di n. 3 versamenti all'agenzia di viaggi per un importo di €. 3.493,00.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Contestava la richiesta di condanna in relazione agli abiti da cerimonia in quanto, così come si evince dalle ricevute allegate dal ricorrente il contratto di acquisto dell'abito da sposa.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda
Preliminarmente occorre sindacare sull'eccezione di carenza di legittimità attiva da parte del ricorrente, così come sollevata d parte resistente, in quanto secondo l'interpretazione da questi fornita la legittimazione attiva dell'azione risarcitoria ex art.81 cc è riferibile solamente alle parti ovvero ai nubendi e non a terzi.
A mente dell'art. 81 c.c. è attivamente legittimato all'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni non solo il promittente che si è visto opporre il rifiuto (ingiustificato) dell'altro, ma anche quello che ha manifestato il proprio rifiuto in presenza di un giustificato motivo cui ha colposamente dato causa la controparte.
Va evidenziato che, nel corso degli anni, oggetto del dibattito è l'esatta individuazione dei soggetti legittimati all'azione ex art.81 cc.
Infatti, la questio è, infatti, se l'azione sia anche esperibile da parte di quei soggetti che, pur diversi dai promittenti, abbiano effettivamente sostenuto spese o contratto obbligazioni in vista del matrimonio (genitori dei fidanzati). In tal senso ponendosi nell'ottica della responsabilità speciale ex lege si può tentare di dare al quesito una risposta all'interno dell'àmbito dell'art. 81 c.c., soffermandosi sul valore della dizione «danno cagionato all'altra parte», rimarcandone la contrapposizione rispetto al termine «promittente».
Tale soluzione, porta a considerare l'«altra parte» in senso ampio;
questa interpretazione appare maggiormente condivisibile, in quanto si deve decisamente escludere una concezione contrattuale della promessa di matrimonio che porterebbe, inevitabilmente, a considerare l'«altra parte» solo la controparte del rapporto;
una diversa interpretazione che limitasse il riconoscimento alle spese fatte dal mancato sposalizio verrebbe, nella maggior parte dei casi, a togliere significato concreto alla norma, in quanto molto spesso sono proprio i genitori coloro che sopportano gli esborsi prematrimoniali. Al riguardo, la giurisprudenza, tra l'altro anche risalente nel tempo, appare divisa, ed in senso positivo è possibile richiamare la sentenza n 9052 del giudice di legittimità del 15 aprile 2010 che in una fattispecie analoga, nulla ha osservato, nel senso che parte nel giudizio era il terzo e non il promittente.
Ritenuta pertanto la legittimazione attiva del ricorrente, va scrutinata la domanda risarcitoria del ricorrente.
Non è oggetto di contestazione tra le parti né la sacralità della promessa di matrimonio né la responsabilità del resistente in ordina al rifiuto alla celebrazione del matrimonio.
Pertanto, deve accogliersi la domanda principale di parte attrice e ritenersi accertata la sua responsabilità ex art. 81 c.c..
Alla luce della giurisprudenza prevalente, possono essere considerate risarcibili, ai sensi dell'art. 81 c.c. non soltanto le spese strettamente connesse alla celebrazione del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
matrimonio, ma anche tutte quelle che si sostengono in vista dello stesso e che sono legate ad essa da un nesso eziologico (cfr. Cass.15.10.2015, n.20889).
Il preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale ha altresì escluso la risarcibilità di danni ulteriori e, segnatamente, di carattere morale, esistenziale, alla salute o comunque non patrimoniali. La Suprema Corte pone il fondamento dell'obbligo risarcitorio, non nell'inadempimento ad una promessa vincolante, bensì in un comportamento lesivo delle aspettative di buona fede che nascono tra i fidanzati, che consegue, ex lege, all'esercizio dell'ingiusto rifiuto alle nozze;
tale comportamento non può configurarsi come illecito extracontrattuale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti;
si tratta di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giusto motivo che “
..configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità che non si possono considerare lecite o giuridicamente rilevanti”(cfr. Cass. Civ.Sez.VI, sent. 2 gennaio 2012 n.9).
Le ragioni della specialità e di un regime risarcitorio più restrittivo devono essere individuate nell'esigenza di garantire la piena ed assoluta libertà nel compimento di un atto personalissimo, come il matrimonio, e di limitare l'ambito delle conseguenze risarcitorie di un rifiuto che il legislatore ha voluto mantenere sino all'ultimo momento possibile e liberamente opponibile (cfr. in termini, Cass. 15.04.2010, n.9052).
Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto privo di ristorno.
Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato secondo la motivazione della
Suprema Corte meritevole di riproposizione nel presente giudizio - la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte, quanto meno, l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.
Parzialmente fondata, quindi, la domanda di ristoro dei danni patrimoniali.
Sul punto, verificata in dettaglio la documentazione relativa agli esborsi compiuti strictu senso in funzione del matrimonio, emerge che le voci di spesa, puntualmente indicate in ricorso, risultano parzialmente provate, avendo la medesima fornito prova documentale allegata.
Va esclusa la domanda risarcitoria relativa alla somma di € 15.000, per dazioni di denaro -
€.13.500,00 mediante bonifici sul conto corrente del - e € 1.500,00 in contanti CP_1 finalizzati alla ristrutturazione della casa coniugale acquistata in Erice C.S. nella via G.
Clemente 110 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di Erice al foglio 213, p.lla 1010, sub. 2, zona cens. 2, cat. A2, classe 7, vani 2,5 e successivamente venduta, il cui ricavato è stato diviso tra le parti, circostanza non contesta da entrambe le parti.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Va esclusa la domanda risarcitoria in ordine all'acquisto da parte del ricorrente del viaggio di nozze in quanto risulta documentalmente provato l'intero pagamento del viaggio di nozze da parte del resistente, con l'allegazione degli estratti conto bancario da cui risultano i bonifici a favore dell'agenzia di viaggio. Documenti non specificatamente contestati da parte resistente, ex art 155 cpc, il quale è tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Al contrario risultano risarcibili le restanti voci e cioè quelle relative all'abito da sposa e da cerimonia dei prossimi congiunti in quanto eziologicamente riconducibili al matrimonio non celebrato;
pertanto, parte resistente andrà condannato al ristorno pari a €.3.500,00 per l'abito da sposa presso la ditta Ferlito di Trapani e € 780,00 per gli abiti da cerimonia della madre, signora e della sorella , presso la ditta Di Via di Erice C.S. Persona_2 Per_3
Le spese di lite andranno compensate tra le parti stante la particolarità della questione in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1 al pagamento a favore del ricorrente della somma di €.4.280,00 oltre Controparte_1 interessi dalla data della domanda sino a soddisfo;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.827/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 07.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 827 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Tilotta del foro di Trapani
RICORRENTE
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
nato a [...] il [...] – rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_1
Massimo Zaccarini, dl foro di Trapani
RESISTENTE
Conclusioni come da verbale
Premetteva l'attore di essere genitore di , nata a [...] il [...], Persona_1 fidanzata sin dal 13 marzo 2011 con il sig. i quali avevano fissato il Controparte_1 giorno delle proprie nozze per il 30.06.2023; che nel dicembre 2021 avevano scelto la sala di ricevimento presso la sito in Marsala nella contrada Berbaro 138/a, CP_2 stipulando insieme apposito contratto in pari data, che prevedeva una caparra confirmatoria divisa in due acconti di € 500 ciascuno, interamente versati che prevedeva la perdita nell'ipotesi di “Se il matrimonio verrà annullato”. I nubendi avevano altresì deciso di acquistare in comproprietà la casa (che avrebbe dovuto essere coniugale), in Erice C.S. nella via G. Clemente 110 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di Erice al foglio 213,
p.lla 1010, sub. 2, zona cens. 2, cat. A2, classe 7, vani 2,5 – doc. 4), per il prezzo di € 125.000, pagato in parte mediante bonifici (€ 10.000), in parte attraverso l'estinzione del precedente mutuo gravante sull'immobile in favore di (€ 54.861,26) e in parte mediante CP_3 bonifico sul conto della parte venditrice (€ 60.138,74); stipulano un contratto di mutuo con
BA TE SA PA (n. 17872891) il cui saldo residuo era di € 121.926,45 al 26/01/2024; rappresentava altresì che i rapporti tra i nubendi si manifestavano sereni sino al 14.06.2023 giorno in cui il convenuto dichiarava di venir meno alla promessa di matrimonio.
Tale comportamento è stato causa di un danno economico che il ricorrente lamentava e quantificava complessivi € 20.780 (ventimilasettecentottanta), di cui € 15.000, per dazioni di denaro - € 13.500 mediante bonifici sul conto corrente del - e € 1.500 in contanti, CP_1 utilizzati per la ristrutturazione dell'abitazione di via Clemente 110 le cui prove documentali allegava in atti;
nonché € 1.500, quale quota del 50% del viaggio di nozze previsto a Sharm el-Sheikh; € 3.500, per l'abito da sposa presso la ditta Ferlito di Trapani;
€
780, per gli abiti da cerimonia della mamma, signora e della sorella , Persona_2 Per_3 presso la ditta Di Via di Erice C.S. , somme spese come da ricevute concludeva chiedendo la condanna ex art.81 cc del resistente alla complessiva somma sopra indicata
Si costituiva il resistente il quale eccepiva preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione attiva in quanto a mente dell'art. 81c.c., come emerge dalla sua lettura, consente alla parte che subisce la rottura del matrimonio e cioè l'ex fidanzata del signor
, di proporre l'azione e non al suo genitore;
evidenziava che la somma Persona_4 di €.15.000 era stata utilizzata per la ristrutturazione dell'immobile precedentemente acquistato e poi venduto dopo la 14.06.2023. eccepiva che la somma richiesta pari a
€.1.500,00 - del 50% del viaggio di nozze previsto a Sharm el-Sheikh- era stata interamente versata dal resistente ed a tal fine allegava gli estratti conto bancari con l'indicazione di n. 3 versamenti all'agenzia di viaggi per un importo di €. 3.493,00.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Contestava la richiesta di condanna in relazione agli abiti da cerimonia in quanto, così come si evince dalle ricevute allegate dal ricorrente il contratto di acquisto dell'abito da sposa.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda
Preliminarmente occorre sindacare sull'eccezione di carenza di legittimità attiva da parte del ricorrente, così come sollevata d parte resistente, in quanto secondo l'interpretazione da questi fornita la legittimazione attiva dell'azione risarcitoria ex art.81 cc è riferibile solamente alle parti ovvero ai nubendi e non a terzi.
A mente dell'art. 81 c.c. è attivamente legittimato all'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni non solo il promittente che si è visto opporre il rifiuto (ingiustificato) dell'altro, ma anche quello che ha manifestato il proprio rifiuto in presenza di un giustificato motivo cui ha colposamente dato causa la controparte.
Va evidenziato che, nel corso degli anni, oggetto del dibattito è l'esatta individuazione dei soggetti legittimati all'azione ex art.81 cc.
Infatti, la questio è, infatti, se l'azione sia anche esperibile da parte di quei soggetti che, pur diversi dai promittenti, abbiano effettivamente sostenuto spese o contratto obbligazioni in vista del matrimonio (genitori dei fidanzati). In tal senso ponendosi nell'ottica della responsabilità speciale ex lege si può tentare di dare al quesito una risposta all'interno dell'àmbito dell'art. 81 c.c., soffermandosi sul valore della dizione «danno cagionato all'altra parte», rimarcandone la contrapposizione rispetto al termine «promittente».
Tale soluzione, porta a considerare l'«altra parte» in senso ampio;
questa interpretazione appare maggiormente condivisibile, in quanto si deve decisamente escludere una concezione contrattuale della promessa di matrimonio che porterebbe, inevitabilmente, a considerare l'«altra parte» solo la controparte del rapporto;
una diversa interpretazione che limitasse il riconoscimento alle spese fatte dal mancato sposalizio verrebbe, nella maggior parte dei casi, a togliere significato concreto alla norma, in quanto molto spesso sono proprio i genitori coloro che sopportano gli esborsi prematrimoniali. Al riguardo, la giurisprudenza, tra l'altro anche risalente nel tempo, appare divisa, ed in senso positivo è possibile richiamare la sentenza n 9052 del giudice di legittimità del 15 aprile 2010 che in una fattispecie analoga, nulla ha osservato, nel senso che parte nel giudizio era il terzo e non il promittente.
Ritenuta pertanto la legittimazione attiva del ricorrente, va scrutinata la domanda risarcitoria del ricorrente.
Non è oggetto di contestazione tra le parti né la sacralità della promessa di matrimonio né la responsabilità del resistente in ordina al rifiuto alla celebrazione del matrimonio.
Pertanto, deve accogliersi la domanda principale di parte attrice e ritenersi accertata la sua responsabilità ex art. 81 c.c..
Alla luce della giurisprudenza prevalente, possono essere considerate risarcibili, ai sensi dell'art. 81 c.c. non soltanto le spese strettamente connesse alla celebrazione del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
matrimonio, ma anche tutte quelle che si sostengono in vista dello stesso e che sono legate ad essa da un nesso eziologico (cfr. Cass.15.10.2015, n.20889).
Il preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale ha altresì escluso la risarcibilità di danni ulteriori e, segnatamente, di carattere morale, esistenziale, alla salute o comunque non patrimoniali. La Suprema Corte pone il fondamento dell'obbligo risarcitorio, non nell'inadempimento ad una promessa vincolante, bensì in un comportamento lesivo delle aspettative di buona fede che nascono tra i fidanzati, che consegue, ex lege, all'esercizio dell'ingiusto rifiuto alle nozze;
tale comportamento non può configurarsi come illecito extracontrattuale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti;
si tratta di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giusto motivo che “
..configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità che non si possono considerare lecite o giuridicamente rilevanti”(cfr. Cass. Civ.Sez.VI, sent. 2 gennaio 2012 n.9).
Le ragioni della specialità e di un regime risarcitorio più restrittivo devono essere individuate nell'esigenza di garantire la piena ed assoluta libertà nel compimento di un atto personalissimo, come il matrimonio, e di limitare l'ambito delle conseguenze risarcitorie di un rifiuto che il legislatore ha voluto mantenere sino all'ultimo momento possibile e liberamente opponibile (cfr. in termini, Cass. 15.04.2010, n.9052).
Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto privo di ristorno.
Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato secondo la motivazione della
Suprema Corte meritevole di riproposizione nel presente giudizio - la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte, quanto meno, l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.
Parzialmente fondata, quindi, la domanda di ristoro dei danni patrimoniali.
Sul punto, verificata in dettaglio la documentazione relativa agli esborsi compiuti strictu senso in funzione del matrimonio, emerge che le voci di spesa, puntualmente indicate in ricorso, risultano parzialmente provate, avendo la medesima fornito prova documentale allegata.
Va esclusa la domanda risarcitoria relativa alla somma di € 15.000, per dazioni di denaro -
€.13.500,00 mediante bonifici sul conto corrente del - e € 1.500,00 in contanti CP_1 finalizzati alla ristrutturazione della casa coniugale acquistata in Erice C.S. nella via G.
Clemente 110 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di Erice al foglio 213, p.lla 1010, sub. 2, zona cens. 2, cat. A2, classe 7, vani 2,5 e successivamente venduta, il cui ricavato è stato diviso tra le parti, circostanza non contesta da entrambe le parti.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Va esclusa la domanda risarcitoria in ordine all'acquisto da parte del ricorrente del viaggio di nozze in quanto risulta documentalmente provato l'intero pagamento del viaggio di nozze da parte del resistente, con l'allegazione degli estratti conto bancario da cui risultano i bonifici a favore dell'agenzia di viaggio. Documenti non specificatamente contestati da parte resistente, ex art 155 cpc, il quale è tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Al contrario risultano risarcibili le restanti voci e cioè quelle relative all'abito da sposa e da cerimonia dei prossimi congiunti in quanto eziologicamente riconducibili al matrimonio non celebrato;
pertanto, parte resistente andrà condannato al ristorno pari a €.3.500,00 per l'abito da sposa presso la ditta Ferlito di Trapani e € 780,00 per gli abiti da cerimonia della madre, signora e della sorella , presso la ditta Di Via di Erice C.S. Persona_2 Per_3
Le spese di lite andranno compensate tra le parti stante la particolarità della questione in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1 al pagamento a favore del ricorrente della somma di €.4.280,00 oltre Controparte_1 interessi dalla data della domanda sino a soddisfo;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile