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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg n. 685/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA in composizione Collegiale e composto dai Sig.ri Magistrati
Dott. Elio Bongrazio – Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio – Giudice rel. e est.
Dott.ssa Daniela Angelozzi – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 685 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale procuratore del Sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), entrambi eredi del defunto Parte_2 CodiceFiscale_2 Persona_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Pizzi; CodiceFiscale_3
- attore -
Contro
n. 3679/2000 (C.F. Controparte_1
, in persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso P.IVA_1 Controparte_2 dall'Avv. Fabrizio Di Carlo;
- Convenuto -
Oggetto: dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, il Sig. anche quale procuratore Parte_1
del fratello entrambi eredi del defunto ha chiesto Parte_2 Persona_1
l'ammissione al passivo del fallimento della n. Controparte_1
3679/2000 e dei soci illimitatamente responsabili, per l'importo complessivo di € 288.607,00, in rango privilegiato ipotecario.
Pag. 1 a 4 1. 1. Il credito è fondato su decreto ingiuntivo n. 585/1999, emesso dal Tribunale di Pescara e notificato al debitore con successiva iscrizione di ipoteca giudiziale in data 19 Controparte_1
giugno 1999 (Reg. Gen. 7012 – Reg. Part. 1538), su beni immobili poi confluiti nell'attivo fallimentare.
2. All'udienza dell'11 marzo 2025, innanzi al Giudice Delegato, il Curatore Dott. CP_2
è comparso personalmente, contestando l'ammissione del credito per la mancata
[...]
rivendicazione da parte del de cuius, sebbene informato delle vendite in corso, e per l'avvenuta alienazione di parte dei beni ipotecati. Il difensore dei ricorrenti ha rappresentato di aver avuto conoscenza della procedura solo in epoca recente. Il Giudice Delegato ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., concedendo alle parti termini perentori per il deposito di memorie e repliche e fissando l'udienza del 22/05/2025 h. 11.30 per il prosieguo.
2. 1. La Curatela ha depositato comparsa di costituzione in data 26 marzo 2025, sollevando eccezioni di nullità del ricorso, prescrizione del credito, e inefficacia dell'ipoteca ex art. 67 L.F., chiedendo il rigetto della domanda.
2. 2. In data 31 marzo 2025, i ricorrenti hanno depositato osservazioni difensive, sostenendo: la natura contenziosa originaria del procedimento ex art. 101 L.F. ante riforma e dunque la tardività delle eccezioni della Curatela, non proposte nella prima difesa utile;
la validità formale del ricorso, conforme agli artt. 125 c.p.c. e 93 L.F.; la definitività del decreto ingiuntivo, per mancata riassunzione del giudizio di opposizione interrotto;
l'interruzione della prescrizione per effetto degli avvisi di vendita notificati dalla Curatela;
l'inammissibilità della revocatoria in via di eccezione, nel regime ante riforma;
la legittimità dell'insinuazione tardiva, non essendo concluse le operazioni di riparto.
2. 3. La Curatela ha replicato con memoria depositata il 9 aprile 2025, contestando la pretesa conoscenza del credito e la validità del titolo monitorio, ritenuto non definitivo e non opponibile;
deducendo la possibilità di proporre la revocatoria in via di eccezione e la non idoneità degli avvisi di vendita a interrompere la prescrizione;
ed eccependo la limitazione dell'insinuazione al solo socio Controparte_1
3. All'udienza del 22 maggio 2025, come da verbale, le parti sono comparse con i rispettivi difensori. Il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art.127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusive.
3. 1. I ricorrenti hanno depositato le proprie note conclusive il 13 settembre 2025, ribadendo le argomentazioni già svolte e chiedendo l'ammissione del credito in privilegio ipotecario, o in subordine in via chirografaria.
Pag. 2 a 4 3. 2. Anche la Curatela ha depositato le proprie note scritte riportandosi alle precedenti difese ed eccezioni e confidando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. 3. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni.
4. Tanto premesso, la domanda, come in atti proposta, va rigettata per i motivi che seguono, ritenuti assorbenti rispetto a tutte le prospettazioni delle parti in causa.
4. 1. Il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria è un decreto ingiuntivo opposto dal debitore, il cui giudizio di opposizione è stato interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento e non riassunto.
4. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recente (Cass. civ., Sez. I, n. 22125/2024), il decreto ingiuntivo opposto è opponibile alla massa fallimentare solo se il provvedimento che definisce l'opposizione (sentenza di rigetto o ordinanza di estinzione) è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento.
4. 3. La Corte ha precisato che non rileva:
- se il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- se sia stato pronunciato il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. dopo l'apertura della procedura concorsuale.
4. 5. In sostanza, ciò che conta è che il titolo monitorio sia definitivo prima del fallimento. Se il giudizio di opposizione è stato interrotto per effetto del fallimento e non riassunto, il decreto ingiuntivo non può considerarsi opponibile alla massa, anche se formalmente esecutivo (in tal senso si erano già espresse, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3401; 3 gennaio 2013, n. 38; 13 febbraio 2012, n.
2032; ord. 23 dicembre 2011, n. 28553; 5 novembre 2010, n. 22549; 13 agosto 2008, n. 21565; 20 marzo 2006, n. 6098, caso di l.c.a.; 1 aprile 2005, n. 6918; 23 marzo 2004, n. 5727; 23 luglio 1998,
n. 7221; 22 settembre 1997, n. 9346; 25 marzo 1995, n. 3580; 1 dicembre 1994, n. 10260; 8 giugno
1988, n. 3885).
4. 6. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il diritto reale di garanzia (come l'ipoteca giudiziale) segue le sorti del titolo: se il titolo non è opponibile, non lo è neppure la garanzia che su di esso si fonda.
4. 7. Pertanto, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa riproposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare, con i conseguenti oneri probatori
5. Nel caso di specie, il giudizio di opposizione è stato interrotto e non è stato riassunto, né risulta intervenuto alcun provvedimento definitivo prima della dichiarazione di fallimento. Pertanto, il decreto ingiuntivo non è opponibile alla Curatela, né può fondare l'ammissione automatica del credito al passivo.
Pag. 3 a 4 6. La documentazione prodotta (decreto ingiuntivo, nota di iscrizione ipotecaria, visura ipotecaria) non consente di ritenere provata con sufficiente certezza la sussistenza del credito nei confronti della massa fallimentare, né la validità della garanzia ipotecaria, in assenza di un titolo giudiziale definitivo e opponibile.
6. 1. In conclusione, ritenuto privo di effetti, rispetto ai creditori del
[...]
n. 3679/2000 e dei soci illimitatamente responsabili, il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 585/1999, la domanda come in atti proposta dai ricorrenti va rigettata anche in considerazione della circostanza che il creditore non ha fornito la prova del credito e della sua consistenza con gli ordinari mezzi di prova.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione di valori intermedi tra minimo e medio di fase in considerazione della non particolare complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso per insinuazione tardiva al passivo fallimentare proposto da (C.F. ), anche quale Parte_1 CodiceFiscale_1
procuratore del Sig. (C.F. ), entrambi eredi del Parte_2 CodiceFiscale_2
defunto (C.F. ), così provvede: Persona_1 CodiceFiscale_3
RIGETTA la domanda di ammissione al passivo del fallimento della Controparte_1
(C.F. ) e dei soci illimitatamente responsabili, per l'importo
[...] P.IVA_1
complessivo di € 288.607,00, avanzata dai ricorrenti in rango privilegiato ipotecario e, in via subordinata, in rango chirografario.
CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della curatela che si liquidano in € 3.800,00, oltre 15% sp. forf. ed oltre Cap ed Iva.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 13/10/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA in composizione Collegiale e composto dai Sig.ri Magistrati
Dott. Elio Bongrazio – Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio – Giudice rel. e est.
Dott.ssa Daniela Angelozzi – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 685 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale procuratore del Sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), entrambi eredi del defunto Parte_2 CodiceFiscale_2 Persona_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Pizzi; CodiceFiscale_3
- attore -
Contro
n. 3679/2000 (C.F. Controparte_1
, in persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso P.IVA_1 Controparte_2 dall'Avv. Fabrizio Di Carlo;
- Convenuto -
Oggetto: dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, il Sig. anche quale procuratore Parte_1
del fratello entrambi eredi del defunto ha chiesto Parte_2 Persona_1
l'ammissione al passivo del fallimento della n. Controparte_1
3679/2000 e dei soci illimitatamente responsabili, per l'importo complessivo di € 288.607,00, in rango privilegiato ipotecario.
Pag. 1 a 4 1. 1. Il credito è fondato su decreto ingiuntivo n. 585/1999, emesso dal Tribunale di Pescara e notificato al debitore con successiva iscrizione di ipoteca giudiziale in data 19 Controparte_1
giugno 1999 (Reg. Gen. 7012 – Reg. Part. 1538), su beni immobili poi confluiti nell'attivo fallimentare.
2. All'udienza dell'11 marzo 2025, innanzi al Giudice Delegato, il Curatore Dott. CP_2
è comparso personalmente, contestando l'ammissione del credito per la mancata
[...]
rivendicazione da parte del de cuius, sebbene informato delle vendite in corso, e per l'avvenuta alienazione di parte dei beni ipotecati. Il difensore dei ricorrenti ha rappresentato di aver avuto conoscenza della procedura solo in epoca recente. Il Giudice Delegato ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., concedendo alle parti termini perentori per il deposito di memorie e repliche e fissando l'udienza del 22/05/2025 h. 11.30 per il prosieguo.
2. 1. La Curatela ha depositato comparsa di costituzione in data 26 marzo 2025, sollevando eccezioni di nullità del ricorso, prescrizione del credito, e inefficacia dell'ipoteca ex art. 67 L.F., chiedendo il rigetto della domanda.
2. 2. In data 31 marzo 2025, i ricorrenti hanno depositato osservazioni difensive, sostenendo: la natura contenziosa originaria del procedimento ex art. 101 L.F. ante riforma e dunque la tardività delle eccezioni della Curatela, non proposte nella prima difesa utile;
la validità formale del ricorso, conforme agli artt. 125 c.p.c. e 93 L.F.; la definitività del decreto ingiuntivo, per mancata riassunzione del giudizio di opposizione interrotto;
l'interruzione della prescrizione per effetto degli avvisi di vendita notificati dalla Curatela;
l'inammissibilità della revocatoria in via di eccezione, nel regime ante riforma;
la legittimità dell'insinuazione tardiva, non essendo concluse le operazioni di riparto.
2. 3. La Curatela ha replicato con memoria depositata il 9 aprile 2025, contestando la pretesa conoscenza del credito e la validità del titolo monitorio, ritenuto non definitivo e non opponibile;
deducendo la possibilità di proporre la revocatoria in via di eccezione e la non idoneità degli avvisi di vendita a interrompere la prescrizione;
ed eccependo la limitazione dell'insinuazione al solo socio Controparte_1
3. All'udienza del 22 maggio 2025, come da verbale, le parti sono comparse con i rispettivi difensori. Il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art.127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusive.
3. 1. I ricorrenti hanno depositato le proprie note conclusive il 13 settembre 2025, ribadendo le argomentazioni già svolte e chiedendo l'ammissione del credito in privilegio ipotecario, o in subordine in via chirografaria.
Pag. 2 a 4 3. 2. Anche la Curatela ha depositato le proprie note scritte riportandosi alle precedenti difese ed eccezioni e confidando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. 3. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni.
4. Tanto premesso, la domanda, come in atti proposta, va rigettata per i motivi che seguono, ritenuti assorbenti rispetto a tutte le prospettazioni delle parti in causa.
4. 1. Il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria è un decreto ingiuntivo opposto dal debitore, il cui giudizio di opposizione è stato interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento e non riassunto.
4. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recente (Cass. civ., Sez. I, n. 22125/2024), il decreto ingiuntivo opposto è opponibile alla massa fallimentare solo se il provvedimento che definisce l'opposizione (sentenza di rigetto o ordinanza di estinzione) è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento.
4. 3. La Corte ha precisato che non rileva:
- se il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- se sia stato pronunciato il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. dopo l'apertura della procedura concorsuale.
4. 5. In sostanza, ciò che conta è che il titolo monitorio sia definitivo prima del fallimento. Se il giudizio di opposizione è stato interrotto per effetto del fallimento e non riassunto, il decreto ingiuntivo non può considerarsi opponibile alla massa, anche se formalmente esecutivo (in tal senso si erano già espresse, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3401; 3 gennaio 2013, n. 38; 13 febbraio 2012, n.
2032; ord. 23 dicembre 2011, n. 28553; 5 novembre 2010, n. 22549; 13 agosto 2008, n. 21565; 20 marzo 2006, n. 6098, caso di l.c.a.; 1 aprile 2005, n. 6918; 23 marzo 2004, n. 5727; 23 luglio 1998,
n. 7221; 22 settembre 1997, n. 9346; 25 marzo 1995, n. 3580; 1 dicembre 1994, n. 10260; 8 giugno
1988, n. 3885).
4. 6. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il diritto reale di garanzia (come l'ipoteca giudiziale) segue le sorti del titolo: se il titolo non è opponibile, non lo è neppure la garanzia che su di esso si fonda.
4. 7. Pertanto, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa riproposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare, con i conseguenti oneri probatori
5. Nel caso di specie, il giudizio di opposizione è stato interrotto e non è stato riassunto, né risulta intervenuto alcun provvedimento definitivo prima della dichiarazione di fallimento. Pertanto, il decreto ingiuntivo non è opponibile alla Curatela, né può fondare l'ammissione automatica del credito al passivo.
Pag. 3 a 4 6. La documentazione prodotta (decreto ingiuntivo, nota di iscrizione ipotecaria, visura ipotecaria) non consente di ritenere provata con sufficiente certezza la sussistenza del credito nei confronti della massa fallimentare, né la validità della garanzia ipotecaria, in assenza di un titolo giudiziale definitivo e opponibile.
6. 1. In conclusione, ritenuto privo di effetti, rispetto ai creditori del
[...]
n. 3679/2000 e dei soci illimitatamente responsabili, il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 585/1999, la domanda come in atti proposta dai ricorrenti va rigettata anche in considerazione della circostanza che il creditore non ha fornito la prova del credito e della sua consistenza con gli ordinari mezzi di prova.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione di valori intermedi tra minimo e medio di fase in considerazione della non particolare complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso per insinuazione tardiva al passivo fallimentare proposto da (C.F. ), anche quale Parte_1 CodiceFiscale_1
procuratore del Sig. (C.F. ), entrambi eredi del Parte_2 CodiceFiscale_2
defunto (C.F. ), così provvede: Persona_1 CodiceFiscale_3
RIGETTA la domanda di ammissione al passivo del fallimento della Controparte_1
(C.F. ) e dei soci illimitatamente responsabili, per l'importo
[...] P.IVA_1
complessivo di € 288.607,00, avanzata dai ricorrenti in rango privilegiato ipotecario e, in via subordinata, in rango chirografario.
CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della curatela che si liquidano in € 3.800,00, oltre 15% sp. forf. ed oltre Cap ed Iva.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 13/10/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 4 a 4