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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4528/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalla'Avv.to Franchini Stefania;
RICORRENTE
E
, nata il 13/05/1970 in NOCERA INFERIORE (SA) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Pacchiarotti C.F._2
Daniele;
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2023, rappresentava di aver contratto Parte_1 in data 28.04.1999 matrimonio concordatario in Nocera Inferiore (SA) con , dal Controparte_1 quale sono nati i due figli (2002) e (2004), entrambi maggiorenni. Chiedeva, Per_1 Per_2 relativamente ai provvedimenti economici assunti, di non disporre nulla in relazione alla casa coniugale e all'affidamento dei figli, stante la maggiore età degli stessi nonché la collocazione presso il padre e di disporre a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore dei figli.
2. La resistente, regolarmente citata in giudizio, si costituiva, richiedendo anch'essa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, eccependo che la figlia era tornata a vivere con la Per_2 madre, dopo una breve parentesi di convivenza presso il padre, e richiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia nonché dell'assegno divorzile in suo favore, anche in considerazione del peggioramento delle relative condizioni economiche dalla separazione.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il 1.3.2024, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo che ciascuno dei genitori avrebbe provveduto al mantenimento del figlio collocato presso di sé, salva integrazione del mantenimento di , Per_2 in considerazione del diverso tenore di vita dei genitori, e nulla disponendo a titolo di mantenimento per la Rinviava, ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza P_ del 2.12.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
4. In data 20 novembre 2024, il ricorrente depositava istanza ai sensi dell'art. 473bis.23 c.p.c. per la modifica dei provvedimenti, in considerazione dei nuovi fatti sopravvenuti, ritenendo che la figlia non coabitasse con la madre. Lette le note depositate per l'udienza del 2.12.2024, la Per_2 causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Dall'unione sono nati i due figli, entrambi maggiorenni, (n. 13.03.2002) e (n. Per_1 Per_2
20.04.2004).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di
3 provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
4 Nel caso di specie, risulta pacifico ed incontestato tra le parti che il figlio sia impegnato in Per_1 un percorso universitario, in quanto studente di Scienze Chimiche, pur svolgendo lavori saltuari in costanza di studio, e che al suo mantenimento provveda il padre.
Viceversa, il ricorrente afferma che la figlia , diplomatasi nel 2023, sarebbe divenuta Per_2 autosufficiente sotto il profilo economico, allegando in atti plurime relazioni investigative, e contestando che la stessa viva ancora con la madre, la quale, in base alle asserzioni del , Pt_1 avrebbe iniziato una convivenza con il nuovo compagno in Napoli.
Ebbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che si è precedentemente illustrata
(cfr. più recentemente, Cass. civ. 4.4.2024, n. 8892 “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”), incombe sul genitore che chieda la revoca del mantenimento l'onere di provare che il figlio maggiorenne sia addivenuto ad una condizione di piena autosufficienza economica: nel caso di specie, le allegazioni del consterebbero nell'eventualità che abbia Pt_1 Per_2 svolto attività di assistente bagnante nel periodo estivo e lavori attualmente in una pasticceria, circostanza desunta dalla relazione investigativa in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche considerando gli assunti di suddetta relazione, va evidenziato che non è possibile evincere che sia oramai inserita in modo stabile nel mondo del lavoro, dal momento che nulla Per_2 viene inferito in ordine al quantum di retribuzione percepito o al tipo di contratto che Per_2 avrebbe, onde evincerne una propria autonoma collocazione nel mondo del lavoro.
Piuttosto, dalle suddette relazioni emerge che svolga allo stato lavori saltuari del tutto Per_2 diversi l'uno dall'altro (quello di assistente bagnante, peraltro, stagionale per sua stessa definizione), non risultando la stessa ancora del tutto inserita in un contesto lavorativo definito.
Le relazioni investigative prodotte in atti, peraltro, risultano inconferenti rispetto alla collocazione di presso la madre, le quali si limitano a fotografare la circostanza per la quale la Per_2 per un breve periodo estivo è stata in Napoli, facendo poi rientro in Nettuno. Tanto P_ premesso, non è contestato che viva presso la casa materna e ciò è sufficiente per Per_2 riconoscere che l'integrazione del mantenimento venga versata alla P_
Per quanto esposto, anche in considerazione del breve tempo dal raggiungimento della maggiore età e dal conseguimento del diploma, in mancanza di una collocazione lavorativa stabile, il
Collegio ritiene di confermare i provvedimenti già adottati ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., per
5 cui ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio collocato presso di sé ma il Pt_1 dovrà integrare il mantenimento di , fino al raggiungimento della comprovata Per_2 autosufficienza economica, al mantenimento di versando a la somma Per_2 Controparte_1 di € 200,00 e partecipando alle spese straordinarie per il 50% ove documentate e giustificate.
3) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
6 Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
7 Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene nel caso di specie di non riconoscere l'assegno divorzile richiesto dalla P_
In primo luogo, quanto alle condizioni reddituali degli ex coniui, occorre osservare che, pur essendovi un divario reddituale (cfr. dichiarazioni dei redditi del per il 2022 € 41.137,08; Pt_1 per il 2024 € 46.310,00; viceversa, i redditi della sono pari ad € 13.561,00 nel 2024; € P_
9.828 nel 2023 e nel 2022), il è divenuto proprietario esclusivo della casa coniugale sita in Pt_1
Nettuno a seguito dell'acquisto della quota di comproprietà della resistente per la somma di €
60.000,00 avendo la percepito dallo stesso la liquidazione della sua parte di proprietà in P_ adempimento a quanto previsto in sede di separazione (cfr. sentenza del Tribunale di Velletri n.
372 del 21.2.2022), per il quale acquisto il deduce di aver contratto un finanziamento. Pt_1
Nulla, questo Tribunale, può inferire in ordine alla quantificazione del prezzo dell'immobile, oggetto di accordo recepito nella suddetta sentenza e già oggetto di vaglio del Tribunale di
Velletri.
8 Infine, occorre considerare che entrambi sono titolari di proprietà immobiliari site in Nettuno, avendo il acquistato la quota di comproprietà della in ossequio a quanto previsto Pt_1 P_ in sede di separazione, corrispondendo alla € 60.000,00, oltre ad un contributo una P_ tantum a titolo di mantenimento per la resistente di € 10.000,00.
Tanto premesso, pur sussistendo un divario reddituale, non può in primo luogo riconoscersi la componente compensativa in quanto la resistente non ha compiutamente provato che, nel corso del matrimonio, ha rinunciato a specifiche e realistiche opportunità lavorative, con un sacrificio delle proprie aspettative professionali ed economiche.
In particolare, la deduce di aver abbandonato la propria carriera per seguire il marito P_
(militare nell'accademia aeronautica), essendosi licenziata dal proprio luogo di lavoro in Nocera
Inferiore, contribuendo alla realizzazione professionale dell'ex coniuge nonché all'incremento del relativo patrimonio. La stessa, a riprova di quanto detto, si limita a depositare in atti il proprio estratto contributivo dal quale è possibile evincere che la stessa ha, salvo brevi periodi di disoccupazione, sempre avuto un impiego anche in costanza di matrimonio, considerando che il procedimento di separazione ha avuto origine nel 2016, non allegando né provando a quali specifiche e realistiche opportunità di carriera abbia rinunciato. Difetta, dunque, qualsivoglia prova in ordine a realistiche prospettive di carriera che la avrebbe perduto in P_ considerazione del proprio contributo al ménage familiare.
Con riferimento alla componente assistenziale, la stessa, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere riconosciuta nell'ipotesi in cui la resistente sia priva di adeguati redditi propri idonei ad assicurarle un dignitoso tenore di vita. Ebbene, nel caso in esame, non è possibile ritenere che sussista in capo alla ricorrente un'incapacità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive in quanto la resistente nulla prova in ordine ad una concreta attivazione per il reperimento di un'occupazione negli anni successivi alla separazione, non essendo a ciò sufficiente le candidature inviate mediante Linkedin.
In definitiva, occorre quindi valutare i seguenti elementi: in primo luogo la durata della convivenza matrimoniale (dal 1999 al 2016, anno di inizio della separazione giudiziale), l'età della al momento della cessazione della convivenza (anni 46), le esperienze lavorative, anche P_ in costanza di matrimonio, indicative di un'attitudine lavorativa eterogenea e costante e di un inserimento nel mondo del lavoro, già durante la convivenza matrimoniale.
E, dunque, pur in presenza di un divario reddituale, non è possibile riconoscere un assegno divorzile all'istante in base ai criteri perequativo/assistenziale. Né vi è prova di un una rinuncia ad
9 esperienze lavorative né di un contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge.
Per quanto considerato, il Collegio ritiene di rigettare la richiesta di assegno divorzile.
4) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nocera Inferiore in data 28.04.1999 da , nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e nata il 13/05/1970 in NOCERA C.F._1 Controparte_1
INFERIORE (SA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Nocera Inferiore al n. 7 parte I, Vol. 1, anno 1999;
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio collocato presso di sé e che integri il mantenimento di versando, entro il 5 di ogni mese, Parte_1 Per_2
a la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento Controparte_1
ISTAT;
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al 50% del pagamento delle spese straordinarie per i figli, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il
Tribunale di Nola;
➢ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla P_
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4528/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalla'Avv.to Franchini Stefania;
RICORRENTE
E
, nata il 13/05/1970 in NOCERA INFERIORE (SA) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Pacchiarotti C.F._2
Daniele;
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2023, rappresentava di aver contratto Parte_1 in data 28.04.1999 matrimonio concordatario in Nocera Inferiore (SA) con , dal Controparte_1 quale sono nati i due figli (2002) e (2004), entrambi maggiorenni. Chiedeva, Per_1 Per_2 relativamente ai provvedimenti economici assunti, di non disporre nulla in relazione alla casa coniugale e all'affidamento dei figli, stante la maggiore età degli stessi nonché la collocazione presso il padre e di disporre a carico della resistente un assegno di mantenimento in favore dei figli.
2. La resistente, regolarmente citata in giudizio, si costituiva, richiedendo anch'essa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, eccependo che la figlia era tornata a vivere con la Per_2 madre, dopo una breve parentesi di convivenza presso il padre, e richiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia nonché dell'assegno divorzile in suo favore, anche in considerazione del peggioramento delle relative condizioni economiche dalla separazione.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il 1.3.2024, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo che ciascuno dei genitori avrebbe provveduto al mantenimento del figlio collocato presso di sé, salva integrazione del mantenimento di , Per_2 in considerazione del diverso tenore di vita dei genitori, e nulla disponendo a titolo di mantenimento per la Rinviava, ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza P_ del 2.12.2024, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
4. In data 20 novembre 2024, il ricorrente depositava istanza ai sensi dell'art. 473bis.23 c.p.c. per la modifica dei provvedimenti, in considerazione dei nuovi fatti sopravvenuti, ritenendo che la figlia non coabitasse con la madre. Lette le note depositate per l'udienza del 2.12.2024, la Per_2 causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Dall'unione sono nati i due figli, entrambi maggiorenni, (n. 13.03.2002) e (n. Per_1 Per_2
20.04.2004).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di
3 provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
4 Nel caso di specie, risulta pacifico ed incontestato tra le parti che il figlio sia impegnato in Per_1 un percorso universitario, in quanto studente di Scienze Chimiche, pur svolgendo lavori saltuari in costanza di studio, e che al suo mantenimento provveda il padre.
Viceversa, il ricorrente afferma che la figlia , diplomatasi nel 2023, sarebbe divenuta Per_2 autosufficiente sotto il profilo economico, allegando in atti plurime relazioni investigative, e contestando che la stessa viva ancora con la madre, la quale, in base alle asserzioni del , Pt_1 avrebbe iniziato una convivenza con il nuovo compagno in Napoli.
Ebbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che si è precedentemente illustrata
(cfr. più recentemente, Cass. civ. 4.4.2024, n. 8892 “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”), incombe sul genitore che chieda la revoca del mantenimento l'onere di provare che il figlio maggiorenne sia addivenuto ad una condizione di piena autosufficienza economica: nel caso di specie, le allegazioni del consterebbero nell'eventualità che abbia Pt_1 Per_2 svolto attività di assistente bagnante nel periodo estivo e lavori attualmente in una pasticceria, circostanza desunta dalla relazione investigativa in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche considerando gli assunti di suddetta relazione, va evidenziato che non è possibile evincere che sia oramai inserita in modo stabile nel mondo del lavoro, dal momento che nulla Per_2 viene inferito in ordine al quantum di retribuzione percepito o al tipo di contratto che Per_2 avrebbe, onde evincerne una propria autonoma collocazione nel mondo del lavoro.
Piuttosto, dalle suddette relazioni emerge che svolga allo stato lavori saltuari del tutto Per_2 diversi l'uno dall'altro (quello di assistente bagnante, peraltro, stagionale per sua stessa definizione), non risultando la stessa ancora del tutto inserita in un contesto lavorativo definito.
Le relazioni investigative prodotte in atti, peraltro, risultano inconferenti rispetto alla collocazione di presso la madre, le quali si limitano a fotografare la circostanza per la quale la Per_2 per un breve periodo estivo è stata in Napoli, facendo poi rientro in Nettuno. Tanto P_ premesso, non è contestato che viva presso la casa materna e ciò è sufficiente per Per_2 riconoscere che l'integrazione del mantenimento venga versata alla P_
Per quanto esposto, anche in considerazione del breve tempo dal raggiungimento della maggiore età e dal conseguimento del diploma, in mancanza di una collocazione lavorativa stabile, il
Collegio ritiene di confermare i provvedimenti già adottati ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., per
5 cui ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio collocato presso di sé ma il Pt_1 dovrà integrare il mantenimento di , fino al raggiungimento della comprovata Per_2 autosufficienza economica, al mantenimento di versando a la somma Per_2 Controparte_1 di € 200,00 e partecipando alle spese straordinarie per il 50% ove documentate e giustificate.
3) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
6 Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
7 Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene nel caso di specie di non riconoscere l'assegno divorzile richiesto dalla P_
In primo luogo, quanto alle condizioni reddituali degli ex coniui, occorre osservare che, pur essendovi un divario reddituale (cfr. dichiarazioni dei redditi del per il 2022 € 41.137,08; Pt_1 per il 2024 € 46.310,00; viceversa, i redditi della sono pari ad € 13.561,00 nel 2024; € P_
9.828 nel 2023 e nel 2022), il è divenuto proprietario esclusivo della casa coniugale sita in Pt_1
Nettuno a seguito dell'acquisto della quota di comproprietà della resistente per la somma di €
60.000,00 avendo la percepito dallo stesso la liquidazione della sua parte di proprietà in P_ adempimento a quanto previsto in sede di separazione (cfr. sentenza del Tribunale di Velletri n.
372 del 21.2.2022), per il quale acquisto il deduce di aver contratto un finanziamento. Pt_1
Nulla, questo Tribunale, può inferire in ordine alla quantificazione del prezzo dell'immobile, oggetto di accordo recepito nella suddetta sentenza e già oggetto di vaglio del Tribunale di
Velletri.
8 Infine, occorre considerare che entrambi sono titolari di proprietà immobiliari site in Nettuno, avendo il acquistato la quota di comproprietà della in ossequio a quanto previsto Pt_1 P_ in sede di separazione, corrispondendo alla € 60.000,00, oltre ad un contributo una P_ tantum a titolo di mantenimento per la resistente di € 10.000,00.
Tanto premesso, pur sussistendo un divario reddituale, non può in primo luogo riconoscersi la componente compensativa in quanto la resistente non ha compiutamente provato che, nel corso del matrimonio, ha rinunciato a specifiche e realistiche opportunità lavorative, con un sacrificio delle proprie aspettative professionali ed economiche.
In particolare, la deduce di aver abbandonato la propria carriera per seguire il marito P_
(militare nell'accademia aeronautica), essendosi licenziata dal proprio luogo di lavoro in Nocera
Inferiore, contribuendo alla realizzazione professionale dell'ex coniuge nonché all'incremento del relativo patrimonio. La stessa, a riprova di quanto detto, si limita a depositare in atti il proprio estratto contributivo dal quale è possibile evincere che la stessa ha, salvo brevi periodi di disoccupazione, sempre avuto un impiego anche in costanza di matrimonio, considerando che il procedimento di separazione ha avuto origine nel 2016, non allegando né provando a quali specifiche e realistiche opportunità di carriera abbia rinunciato. Difetta, dunque, qualsivoglia prova in ordine a realistiche prospettive di carriera che la avrebbe perduto in P_ considerazione del proprio contributo al ménage familiare.
Con riferimento alla componente assistenziale, la stessa, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere riconosciuta nell'ipotesi in cui la resistente sia priva di adeguati redditi propri idonei ad assicurarle un dignitoso tenore di vita. Ebbene, nel caso in esame, non è possibile ritenere che sussista in capo alla ricorrente un'incapacità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive in quanto la resistente nulla prova in ordine ad una concreta attivazione per il reperimento di un'occupazione negli anni successivi alla separazione, non essendo a ciò sufficiente le candidature inviate mediante Linkedin.
In definitiva, occorre quindi valutare i seguenti elementi: in primo luogo la durata della convivenza matrimoniale (dal 1999 al 2016, anno di inizio della separazione giudiziale), l'età della al momento della cessazione della convivenza (anni 46), le esperienze lavorative, anche P_ in costanza di matrimonio, indicative di un'attitudine lavorativa eterogenea e costante e di un inserimento nel mondo del lavoro, già durante la convivenza matrimoniale.
E, dunque, pur in presenza di un divario reddituale, non è possibile riconoscere un assegno divorzile all'istante in base ai criteri perequativo/assistenziale. Né vi è prova di un una rinuncia ad
9 esperienze lavorative né di un contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge.
Per quanto considerato, il Collegio ritiene di rigettare la richiesta di assegno divorzile.
4) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nocera Inferiore in data 28.04.1999 da , nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e nata il 13/05/1970 in NOCERA C.F._1 Controparte_1
INFERIORE (SA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Nocera Inferiore al n. 7 parte I, Vol. 1, anno 1999;
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio collocato presso di sé e che integri il mantenimento di versando, entro il 5 di ogni mese, Parte_1 Per_2
a la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento Controparte_1
ISTAT;
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al 50% del pagamento delle spese straordinarie per i figli, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il
Tribunale di Nola;
➢ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla P_
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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