TRIB
Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII sezione civile
Codice CUI 047SDPT
Codice VESTANET CE12673
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 5.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 3587 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Pietro Parte_1
Nicolò e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Aversa (CE) alla via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domic Controparte_3
di Case
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.2.2020, regolarmente notificato al convenuto ed al PM, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1 Controparte_3
su precisata con il quale era stata rigettata la domanda di
[...]
Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, in via principale, la protezione internazionale, in via subordinata, la protezione 1 sussidiaria, in via ulteriormente gradata, la protezione umanitaria ovvero l'asilo costituzionale. Il convenuto non si costituiva in giudizio. Il PM sebbene notiziato non formulava alcun parere. Preliminarmente il ricorrente rilevava di aver avuto conoscenza del provvedimento di diniego emesso nei suoi confronti solo in data 21.1.2020 allorchè ritirava l'atto impugnato presso l'Ufficio della Commissione territoriale, il quale vi apponeva il timbro “il rilascio della presente copia non equivale a notifica”. Nel caso di specie, secondo parte attrice, non si conosce l'iter percorso dal decreto, spedito a mezzo posta ma mai pervenuto al domicilio del ricorrente. Rilevava che il ricorrente diligentemente, si recava personalmente in Commissione al fine di conoscere l'esito della procedura ed estraeva copia del decreto, che entrava nella sfera della piena conoscenza in data 21.1.2020 come da data apposta a penna dal personale della di Caserta. Controparte_3
Continuava rilevando che per quanto concerne il momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 143, la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività poste a suo carico (di regola, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché l'atto raggiunga la sua sfera di conoscibilità. Deduceva, pertanto la mancanza di validità della notifica effettuata e pertanto la decorrenza del termine per impugnare dalla data del 21.1.2020, ovvero data nella quale il richiedente ha avuto materialmente conoscenza della esistenza dell'atto, recandosi personalmente presso la sede della di Caserta. Controparte_3
Il ricorso deve ritenersi tempestivo. Il ricorrente ha allegato di aver ricevuto il provvedimento impugnato con la consegna di copia del provvedimento datata 21.1.2020, sostenendo, condivisibilmente, di aver avuto solo da tale momento effettiva conoscenza del diniego. Rilevato come, stante la contumacia del , fosse onere di parte resistente fornire CP_1 prova in ordine all'effettiva e anteceden del provvedimento impugnato ed alla sua formale ritualità. In applicazione del principio di vicinanza della prova, era, infatti, onere dell'Amministrazione allegare e provare che la notifica del provvedimento impugnato era stata correttamente effettuata prima del 21.1.2020, a mezzo raccomandata presso il domicilio indicato dal ricorrente in sede di formulazione della domanda di protezione internazionale. Considerato, pertanto, come nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova in ordine all'effettiva notifica ed alla sua correttezza procedurale, il Tribunale non può che ritenere che il ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del provvedimento in data 21.1.2020, allorquando lo stesso veniva rilasciato in copia semplice su richiesta del ricorrente, sicché il ricorso, depositato in data 12.2.2020, deve ritenersi tempestivo.
All'udienza del 5.3.2025 si rimetteva al Collegio la decisione della causa. La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25. 2 Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese;
lo “status di protezione sussidiaria” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione. Il “danno grave” viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda;
tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate 3 congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale
“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione” (Cass., ord.
9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I , 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale “questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla Controparte_3 protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”). Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, nella seduta del 29.11.2019, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino indiano, nato e cresciuto a Lal Pur, nel distretto di Nawanshahr, Stato del Punjab;
di appartenere all'etnia jat sikh e di professare la religione sikh; di parlare, oltre all'hindi, anche il punjabi e un po' di italiano;
di aver frequentato la scuola per dieci anni e di aver lavorato come agricoltore nel proprio Paese d'origine.
Quanto alla sua famiglia, ha dichiarato di avere entrambi i genitori in vita, un fratello e una sorella;
di non essere sposato né di avere figli;
di mantenere i contatti con i propri familiari che vivono in India. Relativamente ai motivi dell'espatrio, ha raccontato che, dopo aver concluso la scuola secondaria, lavorò come agricoltore con suo padre. Iniziò anche a frequentare un ragazzo che tuttavia, esercitò una cattiva influenza sul ricorrente, indicendolo ad un sempre maggiore consumo di sostanze alcooliche e stupefacenti. L'amico, inoltre faceva capo ad un partito politico e, insieme ad altre persone del proprio villaggio, era solito intimidire gli elettori per ottenere voti. La famiglia del ricorrente, preoccupata per le sue sorti, gli proibì di frequentare il ragazzo che si oppose a tale decisione, prelevando il ricorrente contro la volontà dei suoi familiari. Questi ultimi decisero di farlo espatriare. Lasciò l'India il 20 luglio 2008, giungendo in Italia. Il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rimpatrio, che il ragazzo che frequentava possa continuare ad esercitare pressioni su di lui, influenzando nuovamente la sua vita in maniera negativa. La Commissione ha rigettato la domanda di protezione internazionale, reputando credibili i soli elementi relativi alla cittadinanza, all'etnia ed alla fede religiosa del ricorrente;
ha ritenuto, al contrario, non credibili le dichiarazioni inerenti alla vicenda posta alla base dell'espatrio, fondata su motivazioni essenzialmente di carattere personale, conseguentemente, non ha individuato alcun legame con la sussistenza dei presupposti integranti il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007. Ha escluso, altresì, che nella regione del Punjab in India, zona di origine e di abituale residenza del richiedente, vi fosse a quel momento una situazione di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. (c) d.lgs. 251 cit., non riconoscendo, pertanto, la relativa 4 forma di protezione e neppure la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere la protezione speciale. Il Collegio condivide la decisione adottata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza di elementi fondanti la protezione internazionale nelle sue forme maggiori, sia pure non escludendo la verosimiglianza di quanto accaduto, ma reputando che, comunque, il timore palesato non evidenzi il rischio effettivo né di subire persecuzioni, né di essere esposto al pericolo di danno grave. Con il ricorso l'istante ha censurato la decisione della p.a. senza aggiungere fatti ulteriori, neppure circostanziali, al racconto già compiuto. L'esaustività dell'esame condotto dalla p.a., l'assenza di modifiche o di integrazioni alle vicende personali già narrate, che la parte ben avrebbe potuto apportare nel presente giudizio, nonché l'evidente insussistenza di elementi integranti la protezione internazionale nelle vicende riportate, hanno reso del tutto superfluo procedere al libero interrogatorio del ricorrente, peraltro neppure richiesto dallo stesso. Questo Collegio, infatti, ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, secondo la quale
“E' pur vero che l'omessa audizione del richiedente asilo da parte dell'organo giurisdizionale trova il suo presupposto normativo, prima ancora che logico, nell'obbligo di videoregistrazione del suo interpello dinanzi alla ma è parimenti ius receptum presso questa Corte, anche alla luce degli Controparte_3 inseg nza sovranazionale, quello secondo cui tale obbligo (ove non adempiuto) non si pone come necessariamente speculare a quello dell'audizione dinanzi al Tribunale e/o alla Corte di appello investiti del ricorso, qualora il contenuto del verbale formato dinanzi alla Commissione territoriale appaia completo ed esaustivo di tutti gli aspetti della vicenda personale narrata dal ricorrente. Ne consegue che il principio tradizionale, cui il collegio intende dare continuità, deve essere in parte qua specificato nel senso che, al fine di ritenere legittimamente predicabile un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, è necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all'organo giurisdizionale, evidenzi specificamente i motivi per i quali la nuova audizione si renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell'interprete, la necessità di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza da parte della Controparte_3
l'omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l'omes dei componenti della di domande altrettanto decisive perchè funzionali ad una miglior CP_3 comprensione e val contenuto dell'audizione stessa).” (cass. 20336\2020; cass. 21584\2020, secondo cui “ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente - che sono poi state poste dalla a fondamento del giudizio di Controparte_3 inattendibilità del suo racconto - non siano s o nell'immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l'opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso. Quest'ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell'esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015), e, dall'altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall'abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione.
2.5.6. E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che 5 lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici.”; cfr. anche cass. 33858\19, cass. 16925\2020, cass. 15318\2020). L'esame complessivo delle dichiarazioni rese in sede amministrativa conduce il Collegio ad escludere che la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente possa essere accolta perché, concordando con quanto ritenuto dalla Commissione, la medesima si fonda solo ed esclusivamente su ragioni di carattere personale, avendo l'istante abbandonato il proprio Paese di origine spinto dalla preoccupazione della propria famiglia, la quale intese allontanarlo dalla “cattiva strada” intrapresa negli anni immediatamente successivi al conseguimento del diploma di maturità. Sebbene, infatti, la narrazione del richiedente, così come gli elementi relativi alla nazionalità ed alla provenienza dall'India, siano apparsi credibili, la vicenda esposta appare integralmente sprovvista di elementi di pregio in relazione ad aspetti centrali dell'istanza di protezione internazionale. Invero, la rappresentata apprensione dei suoi genitori contribuisce a rendere evidente che il motivo sotteso all'espatrio del ricorrente sia stato esclusivamente quello di sottrarsi alla cattiva influenza che l'amico esercitò su di lui. Lo stesso timore espresso dal ricorrente per il caso di rimpatrio, ovvero di ricevere pressioni e di essere negativamente influenzato dalla persona che frequentava in India, appare connesso esclusivamente ad elementi afferenti la sfera privata e non anche ad un reale rischio di persecuzione o di subire un grave danno ai sensi della normativa sopra richiamata, non avendo il richiedente allegato alcun elemento atto a fondare una sua personale esposizione a qualsivoglia genere di pericolo, passato o futuro, se non quello di essere sottoposto ad un eventuale condizionamento ad opera di persone aduse a stili di vita corrotti. Del resto, lo stesso richiedente ha espresso un timore soltanto generico rispetto alle conseguenze cui andrebbe incontro in caso di un eventuale rifiuto di frequentare nuovamente il suo amico. In ogni caso, occorre rilevare che si tratta di un timore non più attuale se solo si considera il lungo lasso di tempo occorso dai fatti narrati in assenza di episodi intimidatori significativi, sia precedenti che successivi all'espatrio del ricorrente (cfr. dichiarazioni a pag. 6 del verbale: D. perché lei pensa che dopo 10 anni questa persona potrebbe tornare a contattarla se lei dovesse tornare in India? R. quando sono venuto qui lui continuò a chiedere di me alla mia famiglia. D. lei non ha provato a dire a questo ragazzo che non lo voleva più frequentare? R. quando i miei genitori hanno iniziato ad andare contro a questa amicizia io gli ho detto che i miei genitori erano contrari ma lui mi ha detto che ormai facevo parte di loro, perché lui collaborava anche con altre persone che erano più forti. D. in che cosa collaborava con queste altre persone? R. sostenevano il partito che si chiama Akali dal e spesso venivano coinvolti in liti tra partiti politici. Quando c'erano le votazioni loro giravano per il paese e minacciavano le persone chiedendo di votare per il loro partito). Alla luce di quanto evidenziato, questo Collegio ritiene che non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951, e che le motivazioni addotte non diano luogo ai presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di rifugiato.
6 Passando all'esame dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non si ravvisa la concreta sussistenza dei rischi di cui all'art. 14, lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007 in quanto il ricorrente, né in base agli elementi forniti nel corso della procedura né nel ricorso è riuscito a giustificare adeguatamente l'esistenza del rischio di un danno grave e l'attualità dello stesso in caso di rientro. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato o sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto al rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena capitale di cui all'art. 14 lett. a). Dalla vicenda posta alla base della domanda non emerge neanche l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua situazione specifica, ai sensi dell'art. 14 lett. b), tenuto conto che il racconto del richiedente non è idoneo a integrare tale rischio in relazione alla posizione individuale del soggetto in questione.
Né si configura la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. 251 cit.
L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). La provincia del Punjab è situata nella parte nord-occidentale del subcontinente. Confina a nord con il territorio dell'unione di e a nord-est con lo Stato CP_4 Per_1 dell'Himachal Pradesh, a sud e sud-est co o d a sud-ovest con lo Stato CP_5 del Rajasthan e a ovest con il . In tale provinci ltano atti di violenza tali CP_6 da assurgere a violenza indis , così come richiesto dalla normativa in materia di protezione sussidiaria lett. c). Gli atti di violenza verificatesi nella regione ineriscono esclusivamente determinate categorie di soggetti cui, di certo, non appartiene l'odierno ricorrente. Le fonti consultate, infatti, riportano tra gli eventi considerati violenti, i seguenti episodi: “Nel febbraio 2022 sono stati registrati degli attacchi nei confronti di decine di studenti seguito della vittoria della squadra di cricket pakistana su quella indiana Per_2 in un to tosi negli Emirati Arabi (Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, 21 February 2022, Briefing Note, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Bri efingNotes/2022/briefingnotes-kw08-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2); “Nello stesso mese, in occasione dello svolgimento delle elezioni per l'assemblea legislativa - si sono verificati molteplici scontri che hanno coinvolto sostenitori del Controparte_7
[...] [...]
dello (SAD), del
[...] Persona_3 Controparte_8 del e dell' provocando almeno un morto”. Controparte_9 Controparte_10
(A view nistan, 19-25 February 2022, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-19- 25-february-2022/). “A fine maggio 2022, ignoti assalitori hanno sparato e ucciso un leader del Congresso e un cantante nel distretto di Mansa, contribuendo all'aumento del 100% della violenza in Punjab nell'ultima settimana rispetto al mese precedente” (ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 28 May – 3 June 2022, https://acleddata.com/2022/06/09/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-28- may-3-june-2022/). “Nello stesso periodo sono state segnalate proteste ad opera di sindacati degli insegnanti e dei disoccupati contro le politiche del governo” (The Times of India, Protests intensify, Punjab education minister's Barnala residence fortified by police, 30 May 2022, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91883359.cms?utm_source=contentofi nterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst). Per quanto concerne la minaccia terroristica, dall'inizio dell'anno 2023 la fonte SATP (South Asia Terrorism Portal) ha registrato 15 incidenti legati al terrorismo nel Punjab indiano, di cui 10 solo nel mese di gennaio. Nell'arco dell'intero anno 2022 sono stati registrati 33 incidenti legati al terrorismo (SATP - South Asia Terrorism Portal, Datasheet Punjab, 2022 – 2023, ultimo aggiornamento al 20 aprile 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/india-punjab.). Quanto alla capacità statale di contrastare la minaccia terroristica, solo tra marzo e dicembre 2022, la polizia del Punjab ha neutralizzato 140 nuclei criminali e arrestato 555 persone uccidendone due, rinvenendo 510 armi e 129 veicoli utilizzati per le attività criminali. Durante lo stesso arco di tempo, la polizia del Punjab ha neutralizzato 26 gruppo e arrestato 163 terroristi, dimostrando di possedere la capacità di intraprendere CP_11 ttive contro l'attività terroristica in Punjab (SATP – South Asia Terrorism Portal, Punjab terrorism Assessment 2023, 20 aprile 2023, https://www.satp.org/datasheetterrorist-attack/fatalities/india-punjab). Non risultano sfollamenti legati a conflitti e violenze nel Punjab indiano. (IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, India, https://www.internaldisplacement.org/countries/india). Alla luce delle fonti summenzionate, è possibile escludere che l'India, ed in particolar modo la regione del Punjab, zona da cui proviene il ricorrente, sia interessata da violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale tale da consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla disciplina dettata dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07. Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione c.d. umanitaria. Sul punto occorre premettere che la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d-l 113\2018, convertito con modificazioni nella legge 132\18, che aveva abrogato l'art. 5, comma 6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998), nella parte in cui prevedeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato. Inoltre, la Commissione Territoriale su indicata si è pronunciata prima del 22.10.2020, data da cui è entrato in vigore il decreto-legge 21 8 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per Controparte_3 il rilascio di un permesso di soggiorno per protez cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un Controparte_3 permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto alla protezione umanitaria, invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di 9 merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, CP_12
c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e 10 familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Sul piano oggettivo, in India dalle fonti consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che l'economia indiana è di importanza globale. Negli ultimi anni è stata una delle grandi economie in più rapida crescita al mondo. Dal 2000, l'India ha compiuto progressi significativi nella riduzione della povertà assoluta, anche se i guadagni derivanti dalla crescita economica e dalla riduzione della povertà restano disomogenei (Per una analisi tecnica di dettaglio sull'economia indiana, si vd, tra gli altri India un Persona_4 lungo test elettorale per modi;
, India, se ioca entrambi Persona_5 Per_6 https://www.ispionline.it/it/p india-un- st-elettorale-modi-33049). Inoltre, sebbene il governo non abbia adottato politiche adeguate per fronteggiare i disastri e rispondere in modo efficace alle inondazioni ed all'inquinamento atmosferico, lo Stato del Punjab non risulta colpito da alcun evento gravemente significativo negli ultimi anni (cfr. Per un approfondimento sulle conseguenze in termini di discriminazioni e di impatto sulle minoranze del cambiamento climatico si vd. IIED – International Institute for Environment and Development (Author), published by ReliefWeb - India, Report on climate change and its impact on the humanitarian, economic and social situation of women. Women paying the cost of the climate crisis with their wombs: quantifying loss and damage faced by women battling drought, debt and migration in https://www.ecoi.net/en/document- search/?content=india&country%5B%5D=ind&page=2). Prendendo in considerazione la specifica situazione del Punjab, si tratta di uno stato prevalentemente agricolo, molto fertile, dove le acque sotterranee stanno raggiungendo livelli critici di consumo. Il Punjab Municipal Services Improvement Project sta supportando due grandi città a passare a fonti di acqua di superficie, come i canali locali. Si prevede che i miglioramenti nell'approvvigionamento idrico andranno a beneficio di oltre 3 milioni di persone entro il 2025 e di circa 5 milioni di abitanti entro il 2055 (cfr. World Bank, How is India addressing its water needs?, 21 February 2023, https://reliefweb.int/report/india/how-indiaaddressing-its-water-needs). A contrastare questo fenomeno, insieme al progetto già citato, la Banca Mondiale supporta il governo statale a sperimentare un programma innovativo per la conservazione delle falde. Il programma "Paani Bachao, Paisa Kamao" (Risparmia acqua, guadagna denaro) incentiva gli agricoltori a ridurre l'utilizzo delle acque sotterranee. A circa 300 agricoltori iscritti sono stati dati incentivi in denaro per risparmiare l'elettricità utilizzata per l'irrigazione, ottenendo un risparmio idrico tra il 6 e il 25% senza alcun effetto negativo sulla resa (ibid.). Gli ampi investimenti in infrastrutture per l'irrigazione e l'elettricità e i sussidi governativi per il consumo di acqua ed energia, hanno permesso di dimenticare il fatto che 11 il Punjab un tempo era un'area desertica. Mentre il 42% della superficie indiana sta attualmente affrontando una siccità, secondo uno studio del 2018 pubblicato sul Journal of Hydrology l'88,11% dei distretti del Punjab e il 76,02% di quelli dell' sono CP_5 resistenti alla siccità. Secondo uno studio del 2018 della Banca Nazionale p ltura e lo Sviluppo Rurale (NABARD) e del Consiglio Indiano per la Ricerca sulle Relazioni Economiche Internazionali (ICRIER), spostare la maggior parte della produzione di riso negli Stati centrali e orientali dell'India, come e Jharkhand, incoraggiando al CP_13 contempo la coltivazione del grano attrave ione sostenibile nelle regioni risicole del Punjab e dell potrebbe aiutare l'India a prevenire un'imminente crisi CP_5 idrica entro il 2030 (cfr. , Punjab CP_14 Controparte_15
& Haryana To t 2019, https://www.indiaspend.com/shifting-rice-cultivation-east-from-punjab-haryana-will- reduce-groundwatera-stress/). Sul piano soggettivo, l'istante non ha rappresentato un quadro di grave deprivazione dei suoi diritti fondamentali. Il ricorrente è adulto e non ha in Italia alcun legame familiare, né ha dimostrato di aver avviato una seria ed effettiva forma di integrazione. In particolare, il ricorrente, giunto in Italia nel 2008 si è limitato a produrre in giudizio documentazione lavorativa relativa al mese di dicembre 2019, gennaio/luglio 2020 (cfr. Comunicazione obbligatoria Unilav e comunicazioni di assunzione quale operaio agricolo presso FA AO dal 10.12.2019 al 31.1.2020 e dal 1.2.2020 al 31.7.2020), senza più fornire aggiornamenti in ordine alla sua attuale condizione professionale e reddituale. Nulla è stato prodotto che possa far ritenere una sua integrazione sul piano sociale e culturale. Nè sono stati rappresentati problemi di salute del richiedente. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. è rimasta contumace;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
12 13
XIII sezione civile
Codice CUI 047SDPT
Codice VESTANET CE12673
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 5.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 3587 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Pietro Parte_1
Nicolò e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Aversa (CE) alla via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domic Controparte_3
di Case
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.2.2020, regolarmente notificato al convenuto ed al PM, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1 Controparte_3
su precisata con il quale era stata rigettata la domanda di
[...]
Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, in via principale, la protezione internazionale, in via subordinata, la protezione 1 sussidiaria, in via ulteriormente gradata, la protezione umanitaria ovvero l'asilo costituzionale. Il convenuto non si costituiva in giudizio. Il PM sebbene notiziato non formulava alcun parere. Preliminarmente il ricorrente rilevava di aver avuto conoscenza del provvedimento di diniego emesso nei suoi confronti solo in data 21.1.2020 allorchè ritirava l'atto impugnato presso l'Ufficio della Commissione territoriale, il quale vi apponeva il timbro “il rilascio della presente copia non equivale a notifica”. Nel caso di specie, secondo parte attrice, non si conosce l'iter percorso dal decreto, spedito a mezzo posta ma mai pervenuto al domicilio del ricorrente. Rilevava che il ricorrente diligentemente, si recava personalmente in Commissione al fine di conoscere l'esito della procedura ed estraeva copia del decreto, che entrava nella sfera della piena conoscenza in data 21.1.2020 come da data apposta a penna dal personale della di Caserta. Controparte_3
Continuava rilevando che per quanto concerne il momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 143, la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività poste a suo carico (di regola, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché l'atto raggiunga la sua sfera di conoscibilità. Deduceva, pertanto la mancanza di validità della notifica effettuata e pertanto la decorrenza del termine per impugnare dalla data del 21.1.2020, ovvero data nella quale il richiedente ha avuto materialmente conoscenza della esistenza dell'atto, recandosi personalmente presso la sede della di Caserta. Controparte_3
Il ricorso deve ritenersi tempestivo. Il ricorrente ha allegato di aver ricevuto il provvedimento impugnato con la consegna di copia del provvedimento datata 21.1.2020, sostenendo, condivisibilmente, di aver avuto solo da tale momento effettiva conoscenza del diniego. Rilevato come, stante la contumacia del , fosse onere di parte resistente fornire CP_1 prova in ordine all'effettiva e anteceden del provvedimento impugnato ed alla sua formale ritualità. In applicazione del principio di vicinanza della prova, era, infatti, onere dell'Amministrazione allegare e provare che la notifica del provvedimento impugnato era stata correttamente effettuata prima del 21.1.2020, a mezzo raccomandata presso il domicilio indicato dal ricorrente in sede di formulazione della domanda di protezione internazionale. Considerato, pertanto, come nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova in ordine all'effettiva notifica ed alla sua correttezza procedurale, il Tribunale non può che ritenere che il ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del provvedimento in data 21.1.2020, allorquando lo stesso veniva rilasciato in copia semplice su richiesta del ricorrente, sicché il ricorso, depositato in data 12.2.2020, deve ritenersi tempestivo.
All'udienza del 5.3.2025 si rimetteva al Collegio la decisione della causa. La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25. 2 Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese;
lo “status di protezione sussidiaria” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione. Il “danno grave” viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda;
tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate 3 congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale
“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione” (Cass., ord.
9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I , 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale “questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla Controparte_3 protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”). Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, nella seduta del 29.11.2019, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino indiano, nato e cresciuto a Lal Pur, nel distretto di Nawanshahr, Stato del Punjab;
di appartenere all'etnia jat sikh e di professare la religione sikh; di parlare, oltre all'hindi, anche il punjabi e un po' di italiano;
di aver frequentato la scuola per dieci anni e di aver lavorato come agricoltore nel proprio Paese d'origine.
Quanto alla sua famiglia, ha dichiarato di avere entrambi i genitori in vita, un fratello e una sorella;
di non essere sposato né di avere figli;
di mantenere i contatti con i propri familiari che vivono in India. Relativamente ai motivi dell'espatrio, ha raccontato che, dopo aver concluso la scuola secondaria, lavorò come agricoltore con suo padre. Iniziò anche a frequentare un ragazzo che tuttavia, esercitò una cattiva influenza sul ricorrente, indicendolo ad un sempre maggiore consumo di sostanze alcooliche e stupefacenti. L'amico, inoltre faceva capo ad un partito politico e, insieme ad altre persone del proprio villaggio, era solito intimidire gli elettori per ottenere voti. La famiglia del ricorrente, preoccupata per le sue sorti, gli proibì di frequentare il ragazzo che si oppose a tale decisione, prelevando il ricorrente contro la volontà dei suoi familiari. Questi ultimi decisero di farlo espatriare. Lasciò l'India il 20 luglio 2008, giungendo in Italia. Il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rimpatrio, che il ragazzo che frequentava possa continuare ad esercitare pressioni su di lui, influenzando nuovamente la sua vita in maniera negativa. La Commissione ha rigettato la domanda di protezione internazionale, reputando credibili i soli elementi relativi alla cittadinanza, all'etnia ed alla fede religiosa del ricorrente;
ha ritenuto, al contrario, non credibili le dichiarazioni inerenti alla vicenda posta alla base dell'espatrio, fondata su motivazioni essenzialmente di carattere personale, conseguentemente, non ha individuato alcun legame con la sussistenza dei presupposti integranti il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007. Ha escluso, altresì, che nella regione del Punjab in India, zona di origine e di abituale residenza del richiedente, vi fosse a quel momento una situazione di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. (c) d.lgs. 251 cit., non riconoscendo, pertanto, la relativa 4 forma di protezione e neppure la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere la protezione speciale. Il Collegio condivide la decisione adottata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza di elementi fondanti la protezione internazionale nelle sue forme maggiori, sia pure non escludendo la verosimiglianza di quanto accaduto, ma reputando che, comunque, il timore palesato non evidenzi il rischio effettivo né di subire persecuzioni, né di essere esposto al pericolo di danno grave. Con il ricorso l'istante ha censurato la decisione della p.a. senza aggiungere fatti ulteriori, neppure circostanziali, al racconto già compiuto. L'esaustività dell'esame condotto dalla p.a., l'assenza di modifiche o di integrazioni alle vicende personali già narrate, che la parte ben avrebbe potuto apportare nel presente giudizio, nonché l'evidente insussistenza di elementi integranti la protezione internazionale nelle vicende riportate, hanno reso del tutto superfluo procedere al libero interrogatorio del ricorrente, peraltro neppure richiesto dallo stesso. Questo Collegio, infatti, ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, secondo la quale
“E' pur vero che l'omessa audizione del richiedente asilo da parte dell'organo giurisdizionale trova il suo presupposto normativo, prima ancora che logico, nell'obbligo di videoregistrazione del suo interpello dinanzi alla ma è parimenti ius receptum presso questa Corte, anche alla luce degli Controparte_3 inseg nza sovranazionale, quello secondo cui tale obbligo (ove non adempiuto) non si pone come necessariamente speculare a quello dell'audizione dinanzi al Tribunale e/o alla Corte di appello investiti del ricorso, qualora il contenuto del verbale formato dinanzi alla Commissione territoriale appaia completo ed esaustivo di tutti gli aspetti della vicenda personale narrata dal ricorrente. Ne consegue che il principio tradizionale, cui il collegio intende dare continuità, deve essere in parte qua specificato nel senso che, al fine di ritenere legittimamente predicabile un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, è necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all'organo giurisdizionale, evidenzi specificamente i motivi per i quali la nuova audizione si renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell'interprete, la necessità di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza da parte della Controparte_3
l'omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l'omes dei componenti della di domande altrettanto decisive perchè funzionali ad una miglior CP_3 comprensione e val contenuto dell'audizione stessa).” (cass. 20336\2020; cass. 21584\2020, secondo cui “ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente - che sono poi state poste dalla a fondamento del giudizio di Controparte_3 inattendibilità del suo racconto - non siano s o nell'immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l'opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso. Quest'ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell'esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015), e, dall'altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall'abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione.
2.5.6. E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che 5 lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici.”; cfr. anche cass. 33858\19, cass. 16925\2020, cass. 15318\2020). L'esame complessivo delle dichiarazioni rese in sede amministrativa conduce il Collegio ad escludere che la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente possa essere accolta perché, concordando con quanto ritenuto dalla Commissione, la medesima si fonda solo ed esclusivamente su ragioni di carattere personale, avendo l'istante abbandonato il proprio Paese di origine spinto dalla preoccupazione della propria famiglia, la quale intese allontanarlo dalla “cattiva strada” intrapresa negli anni immediatamente successivi al conseguimento del diploma di maturità. Sebbene, infatti, la narrazione del richiedente, così come gli elementi relativi alla nazionalità ed alla provenienza dall'India, siano apparsi credibili, la vicenda esposta appare integralmente sprovvista di elementi di pregio in relazione ad aspetti centrali dell'istanza di protezione internazionale. Invero, la rappresentata apprensione dei suoi genitori contribuisce a rendere evidente che il motivo sotteso all'espatrio del ricorrente sia stato esclusivamente quello di sottrarsi alla cattiva influenza che l'amico esercitò su di lui. Lo stesso timore espresso dal ricorrente per il caso di rimpatrio, ovvero di ricevere pressioni e di essere negativamente influenzato dalla persona che frequentava in India, appare connesso esclusivamente ad elementi afferenti la sfera privata e non anche ad un reale rischio di persecuzione o di subire un grave danno ai sensi della normativa sopra richiamata, non avendo il richiedente allegato alcun elemento atto a fondare una sua personale esposizione a qualsivoglia genere di pericolo, passato o futuro, se non quello di essere sottoposto ad un eventuale condizionamento ad opera di persone aduse a stili di vita corrotti. Del resto, lo stesso richiedente ha espresso un timore soltanto generico rispetto alle conseguenze cui andrebbe incontro in caso di un eventuale rifiuto di frequentare nuovamente il suo amico. In ogni caso, occorre rilevare che si tratta di un timore non più attuale se solo si considera il lungo lasso di tempo occorso dai fatti narrati in assenza di episodi intimidatori significativi, sia precedenti che successivi all'espatrio del ricorrente (cfr. dichiarazioni a pag. 6 del verbale: D. perché lei pensa che dopo 10 anni questa persona potrebbe tornare a contattarla se lei dovesse tornare in India? R. quando sono venuto qui lui continuò a chiedere di me alla mia famiglia. D. lei non ha provato a dire a questo ragazzo che non lo voleva più frequentare? R. quando i miei genitori hanno iniziato ad andare contro a questa amicizia io gli ho detto che i miei genitori erano contrari ma lui mi ha detto che ormai facevo parte di loro, perché lui collaborava anche con altre persone che erano più forti. D. in che cosa collaborava con queste altre persone? R. sostenevano il partito che si chiama Akali dal e spesso venivano coinvolti in liti tra partiti politici. Quando c'erano le votazioni loro giravano per il paese e minacciavano le persone chiedendo di votare per il loro partito). Alla luce di quanto evidenziato, questo Collegio ritiene che non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951, e che le motivazioni addotte non diano luogo ai presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di rifugiato.
6 Passando all'esame dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non si ravvisa la concreta sussistenza dei rischi di cui all'art. 14, lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007 in quanto il ricorrente, né in base agli elementi forniti nel corso della procedura né nel ricorso è riuscito a giustificare adeguatamente l'esistenza del rischio di un danno grave e l'attualità dello stesso in caso di rientro. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato o sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto al rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena capitale di cui all'art. 14 lett. a). Dalla vicenda posta alla base della domanda non emerge neanche l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua situazione specifica, ai sensi dell'art. 14 lett. b), tenuto conto che il racconto del richiedente non è idoneo a integrare tale rischio in relazione alla posizione individuale del soggetto in questione.
Né si configura la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. 251 cit.
L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). La provincia del Punjab è situata nella parte nord-occidentale del subcontinente. Confina a nord con il territorio dell'unione di e a nord-est con lo Stato CP_4 Per_1 dell'Himachal Pradesh, a sud e sud-est co o d a sud-ovest con lo Stato CP_5 del Rajasthan e a ovest con il . In tale provinci ltano atti di violenza tali CP_6 da assurgere a violenza indis , così come richiesto dalla normativa in materia di protezione sussidiaria lett. c). Gli atti di violenza verificatesi nella regione ineriscono esclusivamente determinate categorie di soggetti cui, di certo, non appartiene l'odierno ricorrente. Le fonti consultate, infatti, riportano tra gli eventi considerati violenti, i seguenti episodi: “Nel febbraio 2022 sono stati registrati degli attacchi nei confronti di decine di studenti seguito della vittoria della squadra di cricket pakistana su quella indiana Per_2 in un to tosi negli Emirati Arabi (Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, 21 February 2022, Briefing Note, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Bri efingNotes/2022/briefingnotes-kw08-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2); “Nello stesso mese, in occasione dello svolgimento delle elezioni per l'assemblea legislativa - si sono verificati molteplici scontri che hanno coinvolto sostenitori del Controparte_7
[...] [...]
dello (SAD), del
[...] Persona_3 Controparte_8 del e dell' provocando almeno un morto”. Controparte_9 Controparte_10
(A view nistan, 19-25 February 2022, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-19- 25-february-2022/). “A fine maggio 2022, ignoti assalitori hanno sparato e ucciso un leader del Congresso e un cantante nel distretto di Mansa, contribuendo all'aumento del 100% della violenza in Punjab nell'ultima settimana rispetto al mese precedente” (ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 28 May – 3 June 2022, https://acleddata.com/2022/06/09/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-28- may-3-june-2022/). “Nello stesso periodo sono state segnalate proteste ad opera di sindacati degli insegnanti e dei disoccupati contro le politiche del governo” (The Times of India, Protests intensify, Punjab education minister's Barnala residence fortified by police, 30 May 2022, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91883359.cms?utm_source=contentofi nterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst). Per quanto concerne la minaccia terroristica, dall'inizio dell'anno 2023 la fonte SATP (South Asia Terrorism Portal) ha registrato 15 incidenti legati al terrorismo nel Punjab indiano, di cui 10 solo nel mese di gennaio. Nell'arco dell'intero anno 2022 sono stati registrati 33 incidenti legati al terrorismo (SATP - South Asia Terrorism Portal, Datasheet Punjab, 2022 – 2023, ultimo aggiornamento al 20 aprile 2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/india-punjab.). Quanto alla capacità statale di contrastare la minaccia terroristica, solo tra marzo e dicembre 2022, la polizia del Punjab ha neutralizzato 140 nuclei criminali e arrestato 555 persone uccidendone due, rinvenendo 510 armi e 129 veicoli utilizzati per le attività criminali. Durante lo stesso arco di tempo, la polizia del Punjab ha neutralizzato 26 gruppo e arrestato 163 terroristi, dimostrando di possedere la capacità di intraprendere CP_11 ttive contro l'attività terroristica in Punjab (SATP – South Asia Terrorism Portal, Punjab terrorism Assessment 2023, 20 aprile 2023, https://www.satp.org/datasheetterrorist-attack/fatalities/india-punjab). Non risultano sfollamenti legati a conflitti e violenze nel Punjab indiano. (IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, India, https://www.internaldisplacement.org/countries/india). Alla luce delle fonti summenzionate, è possibile escludere che l'India, ed in particolar modo la regione del Punjab, zona da cui proviene il ricorrente, sia interessata da violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale tale da consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla disciplina dettata dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07. Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione c.d. umanitaria. Sul punto occorre premettere che la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d-l 113\2018, convertito con modificazioni nella legge 132\18, che aveva abrogato l'art. 5, comma 6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998), nella parte in cui prevedeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato. Inoltre, la Commissione Territoriale su indicata si è pronunciata prima del 22.10.2020, data da cui è entrato in vigore il decreto-legge 21 8 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per Controparte_3 il rilascio di un permesso di soggiorno per protez cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un Controparte_3 permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto alla protezione umanitaria, invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di 9 merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, CP_12
c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e 10 familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Sul piano oggettivo, in India dalle fonti consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che l'economia indiana è di importanza globale. Negli ultimi anni è stata una delle grandi economie in più rapida crescita al mondo. Dal 2000, l'India ha compiuto progressi significativi nella riduzione della povertà assoluta, anche se i guadagni derivanti dalla crescita economica e dalla riduzione della povertà restano disomogenei (Per una analisi tecnica di dettaglio sull'economia indiana, si vd, tra gli altri India un Persona_4 lungo test elettorale per modi;
, India, se ioca entrambi Persona_5 Per_6 https://www.ispionline.it/it/p india-un- st-elettorale-modi-33049). Inoltre, sebbene il governo non abbia adottato politiche adeguate per fronteggiare i disastri e rispondere in modo efficace alle inondazioni ed all'inquinamento atmosferico, lo Stato del Punjab non risulta colpito da alcun evento gravemente significativo negli ultimi anni (cfr. Per un approfondimento sulle conseguenze in termini di discriminazioni e di impatto sulle minoranze del cambiamento climatico si vd. IIED – International Institute for Environment and Development (Author), published by ReliefWeb - India, Report on climate change and its impact on the humanitarian, economic and social situation of women. Women paying the cost of the climate crisis with their wombs: quantifying loss and damage faced by women battling drought, debt and migration in https://www.ecoi.net/en/document- search/?content=india&country%5B%5D=ind&page=2). Prendendo in considerazione la specifica situazione del Punjab, si tratta di uno stato prevalentemente agricolo, molto fertile, dove le acque sotterranee stanno raggiungendo livelli critici di consumo. Il Punjab Municipal Services Improvement Project sta supportando due grandi città a passare a fonti di acqua di superficie, come i canali locali. Si prevede che i miglioramenti nell'approvvigionamento idrico andranno a beneficio di oltre 3 milioni di persone entro il 2025 e di circa 5 milioni di abitanti entro il 2055 (cfr. World Bank, How is India addressing its water needs?, 21 February 2023, https://reliefweb.int/report/india/how-indiaaddressing-its-water-needs). A contrastare questo fenomeno, insieme al progetto già citato, la Banca Mondiale supporta il governo statale a sperimentare un programma innovativo per la conservazione delle falde. Il programma "Paani Bachao, Paisa Kamao" (Risparmia acqua, guadagna denaro) incentiva gli agricoltori a ridurre l'utilizzo delle acque sotterranee. A circa 300 agricoltori iscritti sono stati dati incentivi in denaro per risparmiare l'elettricità utilizzata per l'irrigazione, ottenendo un risparmio idrico tra il 6 e il 25% senza alcun effetto negativo sulla resa (ibid.). Gli ampi investimenti in infrastrutture per l'irrigazione e l'elettricità e i sussidi governativi per il consumo di acqua ed energia, hanno permesso di dimenticare il fatto che 11 il Punjab un tempo era un'area desertica. Mentre il 42% della superficie indiana sta attualmente affrontando una siccità, secondo uno studio del 2018 pubblicato sul Journal of Hydrology l'88,11% dei distretti del Punjab e il 76,02% di quelli dell' sono CP_5 resistenti alla siccità. Secondo uno studio del 2018 della Banca Nazionale p ltura e lo Sviluppo Rurale (NABARD) e del Consiglio Indiano per la Ricerca sulle Relazioni Economiche Internazionali (ICRIER), spostare la maggior parte della produzione di riso negli Stati centrali e orientali dell'India, come e Jharkhand, incoraggiando al CP_13 contempo la coltivazione del grano attrave ione sostenibile nelle regioni risicole del Punjab e dell potrebbe aiutare l'India a prevenire un'imminente crisi CP_5 idrica entro il 2030 (cfr. , Punjab CP_14 Controparte_15
& Haryana To t 2019, https://www.indiaspend.com/shifting-rice-cultivation-east-from-punjab-haryana-will- reduce-groundwatera-stress/). Sul piano soggettivo, l'istante non ha rappresentato un quadro di grave deprivazione dei suoi diritti fondamentali. Il ricorrente è adulto e non ha in Italia alcun legame familiare, né ha dimostrato di aver avviato una seria ed effettiva forma di integrazione. In particolare, il ricorrente, giunto in Italia nel 2008 si è limitato a produrre in giudizio documentazione lavorativa relativa al mese di dicembre 2019, gennaio/luglio 2020 (cfr. Comunicazione obbligatoria Unilav e comunicazioni di assunzione quale operaio agricolo presso FA AO dal 10.12.2019 al 31.1.2020 e dal 1.2.2020 al 31.7.2020), senza più fornire aggiornamenti in ordine alla sua attuale condizione professionale e reddituale. Nulla è stato prodotto che possa far ritenere una sua integrazione sul piano sociale e culturale. Nè sono stati rappresentati problemi di salute del richiedente. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. è rimasta contumace;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
12 13