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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2531 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Piazza Alessandrini n°25, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Parete e Giuseppe Nappi, che, congiuntamente e disgiuntamente, la difendono, giusta procura allegata all'atto di citazione
attrice
CONTRO
(c. f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara, Via Conte di Ruvo n°28, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salciarini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato premesso di essere Parte_1
proprietaria di un appartamento facente parte del , premesso che in data Controparte_1
22/02/2023 si è tenuta l'assemblea condominiale, avente ad oggetto l'ordine del giorno appresso descritto (“
1. Risoluzione della controversia con la ditta per Controparte_2 il pagamento di fatture insolute, con accollo da parte dell'amministratore Dott. CP_3
di tutti gli oneri e spese legali relative alla transazione concordata;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2014 e relativo piano di riparto;
3. approvazione del bilancio consuntivo 2015 e relativo piano di riparto;
4. approvazione del bilancio consuntivo 2016 e relativo piano di riparto;
5. approvazione del bilancio consuntivo 2017 e relativo piano di riparto;
6. approvazione del bilancio consuntivo 2018 e relativo piano di riparto;
7. approvazione del bilancio consuntivo 2019 e relativo piano di riparto;
8. approvazione del bilancio consuntivo 2020 e relativo piano di riparto;
9. approvazione del bilancio consuntivo 2021 e relativo piano di riparto;
10. approvazione del bilancio straordinario
“Ristrutturazione Scale e androne 2007/2012” e piano di riparto;
11. approvazione del bilancio consuntivo 2022 e relativo piano di riparto;
12. approvazione del bilancio preventivo 2023 e relativo piano di riparto e decisione in merito alla destinazione del fondo straordinario deliberato lo scorso 20/04/2022; 13. Nomina amministratore ex art. 71 disp. att. c.c. e nomina consiglieri”), deducendo la violazione degli artt. 1130 – 1130 bis c.c. e, di conseguenza, la nullità della delibera, per essere stati approvati con un'unica delibera il bilancio consuntivo e le singole ripartizioni riguardanti gli esercizi relativi agli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, il “bilancio straordinario
«Ristrutturazione Scale e androne 2007/2012” e relativo piano di riparto”, nonché il
“bilancio preventivo 2023 e relativo piano di riparto”, in aperta violazione dell'art. 1130
c.c. che impone all'amministratore del di redigere annualmente il rendiconto CP_1 condominiale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”, deducendo che tale deliberazione conteneva debiti prescritti, deducendo inoltre, tra le altre, che i predetti rendiconti venivano redatti in maniera non chiara e comprensibile, anche in virtù dell'adozione di un criterio misto, tanto premesso, conveniva in giudizio il , per sentire accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_1 “ 1) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità della delibera adottata dal all'esito dell'assemblea del 22.02.2023, e Controparte_1 comunicata all'odierna attrice in data 06.03.2023, relativamente ai punti all'ordine del giorno dal numero 2 al numero 12, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) In subordine, previo accertamento mediante C.T.U. contabile, rideterminare le eventuali somme da corrispondere da parte della Sig.ra in favore del Parte_1 CP_1
convenuto; 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente competenze di giudizio, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre alle competenze relative all'esperita mediazione obbligatoria se ritenute di Giustizia”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il , Controparte_1 deducendo a propria volta la legittimità e/o validità dell'approvazione di più bilanci con unica decisione dell'assemblea condominiale, deducendo la infondatezza ed erroneità della tesi dell'invalidità della deliberazione impugnata in quanto contenente debiti asseritamente prescritti, deducendo la infondatezza della tesi dell'invalidità della deliberazione impugnata in quanto approvante bilanci non chiari e/o non comprensibili, tanto dedotto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “rigettare la domanda di impugnazione proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto e/o in diritto per tutte le ragioni esposte ut supra, e per l'effetto confermare e/o affermare la piena validità della deliberazione dell'assemblea condominiale del suddetto
[...]
assunta nella riunione del 22/2/23; il tutto, con vittoria di spese, diritti Controparte_4 ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
3) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza istruttoria resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/02/2025, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata all'udienza del 12/06/2025 per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali.
4) Stando al quadro normativo previsto in suddetta materia non è vietato all'assemblea del condominio approvare più rendiconti di anni precedenti in un'unica assemblea, purché ogni rendiconto sia redatto e presentato separatamente per la singola gestione annuale, sia, in altre parole, un documento contabile completo ed autonomo per la sua specifica annualità, collegato contabilmente, non essendo per converso ammesso un unico rendiconto cumulativo pluriennale, in quanto, in siffatto modo, si andrebbe a violare proprio il principio di annualità stabilito dagli artt. 1130 e 1130 bis c.c. e nel contempo non si andrebbe a garantire la continuità e trasparenza richiesta ex lege. Né peraltro è consentito al
Tribunale sindacare in merito a tale scelta discrezionale del consesso assembleare (quello di approvare più rendiconti consuntivi annuali formalmente distinti e contabilmente collegati), essendo il controllo giurisdizionale limitato ad un controllo formale di legittimità del deciso dell'assemblea del . CP_1
5) Venendo al caso in esame sono stati versati in atti, unitamente al verbale di assemblea contenente la delibera impugnata, i suddetti bilanci consuntivi redatti e presentati separatamente per la singola gestione annuale (cfr. all. 7 di parte convenuta), sicché ogni censura sollevata al riguardo dall'attrice non appare possa trovare fondamento, non essendo stato violato il principio dell'annualità previsto dall'art. 1130 c.c. Risulta del pari approvato un bilancio preventivo riguardante la gestione futura dell'anno successivo (le spese future e non quelle effettuate) e nessuna questione si pone in quanto non è plueriennale
6) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le ulteriori censure proposte.
7) Circa la prescrizione di spese effettuate, la questione proposta, oltre ad essere generica (non
è dato chiaramente intendersi quali debiti si sono prescritti), appare inconferente rispetto al thema decidendum, in quanto non pare sia stata oggetto di domanda di accertamento, avuto riguardo alle stesse conclusioni di parte attrice, ma inoltre, come eccepito dal CP_1
convenuto, nessuna attività di riscossione in tal senso è stata azionata dal convenuto.
8) Idem per quanto attiene la doglianza di redazione di tali bilanci in maniera non chiara e comprensibile, la quale appare generica, ma anche in contrasto con le risultanze documentali, visto che tali bilanci riportano, singolarmente, cronologicamente e per conto, i movimenti (entrate/uscite) della gestione condominiale.
9) Si rigetta ogni ulteriore doglianza.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminato, ma comunque non superiore ad euro
26.000, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2531 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Piazza Alessandrini n°25, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Parete e Giuseppe Nappi, che, congiuntamente e disgiuntamente, la difendono, giusta procura allegata all'atto di citazione
attrice
CONTRO
(c. f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara, Via Conte di Ruvo n°28, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salciarini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato premesso di essere Parte_1
proprietaria di un appartamento facente parte del , premesso che in data Controparte_1
22/02/2023 si è tenuta l'assemblea condominiale, avente ad oggetto l'ordine del giorno appresso descritto (“
1. Risoluzione della controversia con la ditta per Controparte_2 il pagamento di fatture insolute, con accollo da parte dell'amministratore Dott. CP_3
di tutti gli oneri e spese legali relative alla transazione concordata;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2014 e relativo piano di riparto;
3. approvazione del bilancio consuntivo 2015 e relativo piano di riparto;
4. approvazione del bilancio consuntivo 2016 e relativo piano di riparto;
5. approvazione del bilancio consuntivo 2017 e relativo piano di riparto;
6. approvazione del bilancio consuntivo 2018 e relativo piano di riparto;
7. approvazione del bilancio consuntivo 2019 e relativo piano di riparto;
8. approvazione del bilancio consuntivo 2020 e relativo piano di riparto;
9. approvazione del bilancio consuntivo 2021 e relativo piano di riparto;
10. approvazione del bilancio straordinario
“Ristrutturazione Scale e androne 2007/2012” e piano di riparto;
11. approvazione del bilancio consuntivo 2022 e relativo piano di riparto;
12. approvazione del bilancio preventivo 2023 e relativo piano di riparto e decisione in merito alla destinazione del fondo straordinario deliberato lo scorso 20/04/2022; 13. Nomina amministratore ex art. 71 disp. att. c.c. e nomina consiglieri”), deducendo la violazione degli artt. 1130 – 1130 bis c.c. e, di conseguenza, la nullità della delibera, per essere stati approvati con un'unica delibera il bilancio consuntivo e le singole ripartizioni riguardanti gli esercizi relativi agli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, il “bilancio straordinario
«Ristrutturazione Scale e androne 2007/2012” e relativo piano di riparto”, nonché il
“bilancio preventivo 2023 e relativo piano di riparto”, in aperta violazione dell'art. 1130
c.c. che impone all'amministratore del di redigere annualmente il rendiconto CP_1 condominiale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”, deducendo che tale deliberazione conteneva debiti prescritti, deducendo inoltre, tra le altre, che i predetti rendiconti venivano redatti in maniera non chiara e comprensibile, anche in virtù dell'adozione di un criterio misto, tanto premesso, conveniva in giudizio il , per sentire accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_1 “ 1) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità della delibera adottata dal all'esito dell'assemblea del 22.02.2023, e Controparte_1 comunicata all'odierna attrice in data 06.03.2023, relativamente ai punti all'ordine del giorno dal numero 2 al numero 12, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) In subordine, previo accertamento mediante C.T.U. contabile, rideterminare le eventuali somme da corrispondere da parte della Sig.ra in favore del Parte_1 CP_1
convenuto; 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente competenze di giudizio, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre alle competenze relative all'esperita mediazione obbligatoria se ritenute di Giustizia”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il , Controparte_1 deducendo a propria volta la legittimità e/o validità dell'approvazione di più bilanci con unica decisione dell'assemblea condominiale, deducendo la infondatezza ed erroneità della tesi dell'invalidità della deliberazione impugnata in quanto contenente debiti asseritamente prescritti, deducendo la infondatezza della tesi dell'invalidità della deliberazione impugnata in quanto approvante bilanci non chiari e/o non comprensibili, tanto dedotto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “rigettare la domanda di impugnazione proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto e/o in diritto per tutte le ragioni esposte ut supra, e per l'effetto confermare e/o affermare la piena validità della deliberazione dell'assemblea condominiale del suddetto
[...]
assunta nella riunione del 22/2/23; il tutto, con vittoria di spese, diritti Controparte_4 ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
3) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza istruttoria resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/02/2025, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata all'udienza del 12/06/2025 per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali.
4) Stando al quadro normativo previsto in suddetta materia non è vietato all'assemblea del condominio approvare più rendiconti di anni precedenti in un'unica assemblea, purché ogni rendiconto sia redatto e presentato separatamente per la singola gestione annuale, sia, in altre parole, un documento contabile completo ed autonomo per la sua specifica annualità, collegato contabilmente, non essendo per converso ammesso un unico rendiconto cumulativo pluriennale, in quanto, in siffatto modo, si andrebbe a violare proprio il principio di annualità stabilito dagli artt. 1130 e 1130 bis c.c. e nel contempo non si andrebbe a garantire la continuità e trasparenza richiesta ex lege. Né peraltro è consentito al
Tribunale sindacare in merito a tale scelta discrezionale del consesso assembleare (quello di approvare più rendiconti consuntivi annuali formalmente distinti e contabilmente collegati), essendo il controllo giurisdizionale limitato ad un controllo formale di legittimità del deciso dell'assemblea del . CP_1
5) Venendo al caso in esame sono stati versati in atti, unitamente al verbale di assemblea contenente la delibera impugnata, i suddetti bilanci consuntivi redatti e presentati separatamente per la singola gestione annuale (cfr. all. 7 di parte convenuta), sicché ogni censura sollevata al riguardo dall'attrice non appare possa trovare fondamento, non essendo stato violato il principio dell'annualità previsto dall'art. 1130 c.c. Risulta del pari approvato un bilancio preventivo riguardante la gestione futura dell'anno successivo (le spese future e non quelle effettuate) e nessuna questione si pone in quanto non è plueriennale
6) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le ulteriori censure proposte.
7) Circa la prescrizione di spese effettuate, la questione proposta, oltre ad essere generica (non
è dato chiaramente intendersi quali debiti si sono prescritti), appare inconferente rispetto al thema decidendum, in quanto non pare sia stata oggetto di domanda di accertamento, avuto riguardo alle stesse conclusioni di parte attrice, ma inoltre, come eccepito dal CP_1
convenuto, nessuna attività di riscossione in tal senso è stata azionata dal convenuto.
8) Idem per quanto attiene la doglianza di redazione di tali bilanci in maniera non chiara e comprensibile, la quale appare generica, ma anche in contrasto con le risultanze documentali, visto che tali bilanci riportano, singolarmente, cronologicamente e per conto, i movimenti (entrate/uscite) della gestione condominiale.
9) Si rigetta ogni ulteriore doglianza.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminato, ma comunque non superiore ad euro
26.000, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi