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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 07/08/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 984 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), in proprio nonché nella qualità di eredi Parte_4 C.F._4 della sig.ra , rappresentati e difesi dall'Avv.to CHIMISSO PASQUALE, Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campomarino, via Luigi De Simone n.7, giusta procura in atti;
- ATTORI -
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to BARILE GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare Di Stabia, Via G. Marconi n. 95, posta elettronica certificata:
giusta procura in atti;
Email_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via principale: - accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1218
e 1228 c.c., la responsabilità dell' ella causazione del contagio e del successivo decesso della sig.ra CP_1 pagina 1 di 9 per l'effetto condannare L' in favore degli attori al risarcimento dei danni Persona_1 CP_1 patrimoniali subiti come conseguenza del contagio e del decesso della sig.ra quantificati nella misura di PE
€ 4.825,98; - condannare altresì L' in favore degli attori al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali subiti e richiesti iure proprio come conseguenza del contagio e del decesso della sig.ra in PE misura non inferiore di € 274.587,60 in favore del sig. € 264.780,90 in favore del sig. Parte_1 [...]
€ 274.587,60 in favore del sig. nonché € 235.360,80 in favore del sig. Parte_2 Parte_3
ovvero nella misura maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì Parte_4
L' in favore degli attori al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e richiesti iure CP_1 hereditatis, come conseguenza del contagio e del decesso della sig.ra nella misura che sarà ritenuta di PE giustizia;
- con vittoria di spese e competenze dell'odierno procedimento nonché delle spese relative al tentativo obbligatorio di mediazione, tenuto conto in ogni caso del rifiuto di controparte a partecipare alla stessa, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010. In via subordinata: - accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e/o comunque ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c., la responsabilità dell' nella causazione del contagio da Sars- Controparte_2
Cov-2 della de cuius e quindi delle lesioni personali e del c.d. “danno tanatologico” patito dalla Persona_1 medesima e, per l'effetto, condannare L' n favore degli attori al risarcimento dei relativi danni non CP_1 patrimoniali subiti e richiesti iure hereditatis, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese
e competenze nella misura che si riterrà di giustizia;
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree: - Compensare le spese e le competenze di lite ai sensi dell'art. 92, comma, 2 c.p.c.
e dell'art. 12 bis D.Lgs 28/2010, tenuto conto della delicatezza, della complessità tecnica e della assoluta novità della questione trattata nonché dell'ingiustificato rifiuto di controparte a partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione”; per parte convenuta: “I.- Accogliere le eccezioni preliminari in rito e nel merito rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
II.- Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e titolarità attiva degli istanti, e per effetto rigettare le relative domande;
III.- Nel merito, rigettare la domanda così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta struttura ospedaliera perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
IV.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. come per legge, in favore del concludente procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , e , in proprio e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
rispettivamente moglie e madre degli attori, hanno convenuto in giudizio Persona_1
pagina 2 di 9 l' esponendo che: Controparte_3
− in data 11.2.2021, a seguito di un malore, veniva trasferita presso il Reparto di Persona_1
Cardiologia dell'Ospedale “San Timoteo” di Temoli per insufficienza respiratoria;
− prima di accedere al predetto Ospedale, la NE veniva sottoposta al test molecolare Sars-
Cov-2 (tenuto conto che, in quel periodo, il territorio del Comune di Termoli era stato indicato come “Zona Rossa”, visto l'aumento dei contagi da coronavirus), con esito negativo;
− ricoverata quindi presso il reparto di Cardiologia, alla NE veniva somministrata una trasfusione di sangue, avendo la paziente l'emoglobina bassa, e il giorno seguente, una volta stabilizzatasi, veniva trasferita presso il reparto di Medicina Generale del medesimo presidio ospedaliero, presentando le sue condizioni un lieve miglioramento, tanto che il sig.
[...]
, i giorni 25 e 27 febbraio, riusciva a mettersi in contatto con la madre Parte_2 tramite video chiamata;
− dalla data del ricovero, il personale ospedaliero non provvedeva a misurare con costanza la saturimetria della paziente, né tantomeno effettuava dei tamponi di controllo sulla medesima;
− in data 28.2.2021, la saturimetria della sig.ra veniva misurata al 88% e in seguito si PE assisteva ad un graduale e inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche della stessa, che presentava una grave dispnea (saturazione 68%) e acidosi;
ciononostante la paziente non veniva trasferita in terapia intensiva;
− in data 1.3.2021, la paziente si aggravava ulteriormente e decedeva;
− non essendo apparse chiare le cause del decesso della denunciava i PE Parte_2 fatti al commissariato di polizia di Termoli;
ricevuta la notizia di reato, il PM in sede disponeva esame autoptico sulla defunta e, all'esito, veniva riscontrato che la sig.ra PE decedeva per insufficienza multi-organica, di tipo cronico (respiratoria, renale e metabolica)
e che la stessa aveva contratto il Covid 19 – essendo l'esito del tampone effettuato post mortem risultato “positivo”; d'altronde, nel periodo del decesso della sig.ra all'interno PE del reparto di medicina, si erano verificati numerosi casi di infezione da Sars-Cov-2.
Tali i fatti, secondo gli attori, l'infezione da Coronavirus, che la NE aveva contratto all'interno della struttura ospedaliera, ha verosimilmente contribuito all'exitus della medesima,
o comunque le chances di sopravvivenza della paziente sarebbero state maggiori se il personale medico avesse effettuato adeguati controlli, diagnosi e terapie. Difatti, “se si fosse pagina 3 di 9 misurata con costanza o maggior frequenza la saturazione o fosse stata riscontrata la positività al virus “per tempo”, il personale medico avrebbe trasferito la paziente in terapia intensiva o l'avrebbe sottoposta alle cure necessarie che avrebbero impedito il decesso o aumentato le chances di sopravvivenza”.
Essendo risultate vane tutte le richieste di risarcimento inoltrate stragiudizialmente all' , gli attori hanno agito in giudizio al fine di accertare l'inadempimento contrattuale CP_1 della struttura sanitaria e ila sua condanna al conseguente risarcimento del danno sia iure proprio, per perdita cioè del rapporto parentale con il proprio congiunto, sia iure hereditatis, con riguardo al danno da “ingiusta sofferenza” patito dalla sig.ra nel lasso di Persona_1 tempo intercorrente dalla data del ricovero sino all'effettivo decesso, oltre al danno patrimoniale consistente nelle spese funerarie.
2. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda siccome infondata. CP_1
La convenuta, infatti, eccepita in limine la nullità dell'atto di citazione e la mancata prova della legittimazione e titolarità dell'azione degli attori, ha contestato ogni addebito di inadempimento professionale, evidenziando in fatto che: 63 anni all'epoca dei Persona_1 fatti, a causa di stato soporoso persistente accompagnato da insufficienza respiratoria e crisi ipertensiva, accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Termoli in data 11.2.2021; la paziente, già dal primo accesso, risultava portatrice di un quadro clinico complesso, in quanto affetta da “insufficienza renale cronica, diabete mellito di tipo 2, obesità severa, disturbo bipolare in trattamento dall'adolescenza e parkinsonismo iatrogeno con disturbo alla mobilità dei quattro arti diagnosticato nel 2017”; a seguito del ricovero gli operatori, constatata una importante anemia della paziente, sottoponevano la stessa ad emotrasfusione, poi ripetuta anche in data 12.02.21 oltre che a terapia antibiotica;
successivamente la veniva quindi PE sottoposta a stretto monitoraggio dei parametri vitali, ematochimici ed emogasanalitici, oltre che a monitoraggio della diuresi;
il giorno 22.02.21 veniva eseguito RX di controllo dal quale era possibile rilevare un lieve miglioramento delle condizioni polmonari ma, nella medesima giornata, previa consulenza nefrologica, si accertava la riacutizzazione della pre-esistente insufficienza renale cronica;
il periodo seguente trascorreva con un quadro clinico piuttosto grave, seppur stazionario, sino all'1.3.2021, quando, a causa dell'ingravescente dispnea nonché di insorgente acidosi, la decedeva a seguito di arresto cardiaco, nonostante le manovre PE rianimatorie.
Così ricostruiti i fatti, l ha richiamato l'esito dell'esame autoptico disposto dalla CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, dal quale era emersa l'assenza di ogni pagina 4 di 9 correlazione causale tra il decesso della e il virus Covid-19, tant'è che veniva accolta la PE richiesta di archiviazione presentata dal PM da parte del GIP in sede. Ad ogni modo, la convenuta, ferma l'assorbenza della mancata prova del nesso causale da parte degli attori, anche in ragione della natura di mera allegazione della consulenza di parte, ha dedotto che il presidio ospedaliero aveva adottato e rispettato tutti i protocolli di prevenzione del contagio, sicché, anche sotto il profilo colposo, alcun addebito le sarebbe rimproverabile. Infine, ha contestato il quantum risarcitorio richiesto dagli attori, siccome esorbitante e non provato.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova orale e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre ctu, richiesta dagli attori, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Successivamente, la causa è pervenuta allo scrivente Magistrato, in virtù di decreto presidenziale del 2.4.2025, e così trattenuta in decisione con provvedimento del 22.4.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dalla convenuta è del tutto infondata, stante anche la genericità dell'argomentazione ad essa sottesa, di mero stile: l'atto di citazione, infatti, espone sufficientemente le ragioni in fatto e in diritto del diritto asseritamente leso, risultando senz'altro possibile per la controparte predisporre le proprie difese- come difatti ha potuto compiutamente fare, senza lamentare alcun vulnus-, di talché la stessa va senz'altro rigettata.
Del pari, alla luce del deposito tempestivo della documentazione effettuata dall'attore (cfr. certificati allegati alla memoria n. 2 art. 183, co. 6 c.p.c.), defatigatoria è l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità dell'azione in capo agli attori, riproposta dalla convenuta negli scritti conclusivi: anche al riguardo, l'eccezione, oltre che meramente ripetitiva, non si confronta con la documentazione prodotta dagli attori, certamente idonea a provare la relazione parentale che giustifica la proposizione della domanda da parte degli attori, di talché deve essere senz'altro respinta.
5. Venendo al merito, la domanda va rigettata, non avendo gli attori assolto all'onere, sugli stessi gravante, di dimostrare la sussistenza di un valido nesso di correlazione causale tra il decesso della propria congiunta e la contrazione del virus Covid-19.
5.1. Giova premettere che la responsabilità diretta della , già da tempo Controparte_4
inquadrata a titolo contrattuale, è stata così recepita dal legislatore all'art. 7 della legge n. 24 del
2017, applicabile al caso di specie, secondo cui “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o pagina 5 di 9 privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Da tale inquadramento, in punto di riparto dell'onere della prova, consegue, secondo un insegnamento giurisprudenziale ormai consolidato, che “in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, il danno-evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (v. Sez. 3, Sentenza n. 4864 del 23/2/2021; Sez. 3, Ordinanza n.
11599 del 15/6/2020; Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Sez. 3, Sentenza n.
24073 del 13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008; più di recente v. Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21511: “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili”).
Quanto all'accertamento del nesso causale, basti solo qui rammentare che, in ambito civile, esso va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Venendo al caso di specie, quindi, grava sugli attori, che hanno lamentato l'inadempimento dei sanitari che ebbero in cura la loro congiunta -e da qui, della struttura-, la prova che tale pagina 6 di 9 inadempimento era stato causa del danno e cioè che la è morta a causa della condotta PE dei sanitari e che la condotta alternativa lecita avrebbe potuto scongiurare quella morte. Solo ove questo onere della prova sia assolto, cioè solo ove i danneggiati abbiano dimostrato che l'inadempimento è causa del danno, allora grava sul convenuto, ossia sulla parte dichiarata come inadempiente, la prova che l'inadempimento non è stato causa del danno e che quest'ultimo si è verificato per ragioni diverse e non imputabili al convenuto stesso.
5.2. Reputa il Tribunale che, nella fattispecie in esame, l'onere probatorio così delineato non sia stato assolto dagli odierni attori.
Invero, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, di fondamentale ausilio – poiché è da essa che muove la stessa consulenza di parte, posta a fondamento degli assunti attorei- si palesa la perizia redatta dal consulente Prof. , disposta dalla Procura della Repubblica Persona_2 presso il Tribunale di Larino nel corso delle indagini preliminari sui medesimi fatti per cui è qui causa, perizia pienamente utilizzabile ai fini del convincimento del Giudice civile, trattandosi, come noto, di prova atipica (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. III, 02/07/2010,
n.15714), ed attesa l'estrema puntualità e completezza dell'elaborato in questione.
Dalla relazione peritale è emerso che la causa delle morte della è da ascrivere ad PE
“insufficienza multiorgano respiratoria, renale e metabolica, in soggetto allettato affetto da insufficienza renale cronica, diabete mellito scompensato, obesità severa, disturbo bipolare ed encefalopatia multifattoriale”.
Tanto pacificamente assunto anche dagli attori, gli stessi hanno prodotto propria perizia nella quale il consulente ha concluso nel senso che sul substrato delle gravi patologie già presenti in capo alla NE “si è instaurata una infezione da SARS-Covid-19 (come documentato in atti), che ha verosimilmente contribuito all'exitus della paziente”. Difatti, il consulente ha spiegato che
“il dato morfologico derivante dall'esame autoptico ha documentato un quadro polmonare caratterizzato dalla presenza di una base enfisematosa, di tipo cronico, riferibile ad aspetti di BPCO con sovrapposto edema polmonare a distribuzione focale con segni precoci di una flogosi dell'interstizio polmonare, pur se limitati di estensione e confinati a pochi campi, compatibili con il dato analitico di positività al tampone per la ricerca al virus SARS-CoV-2, effettuato post-mortem”.
E allora, prendendo in esame proprio il dato morfologico riportato nella perizia del Prof.
, si legge sul punto che “l'esame autoptico, unitamente all'osservazione microscopica dei prelievi Per_2 di organi e tessuti effettuati … ha consentito di documentare un quadro polmonare caratterizzato dalla presenza di un substrato enfisematoso di tipo cronico riferibile ad aspetti di BPCO con sovrapposto edema polmonare (peraltro con distribuzione focale) e di documentare i segni precoci di un'infiammazione dell'interstizio polmonare (peraltro limitati di estensione e confinati a pochi campi) compatibile con il dato pagina 7 di 9 analitico di positività al tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, senza che tuttavia fossero evidenti i segni di un danno d'organo (danno alveolare diffuso) tale da suggerirne rilevanza causale nel determinismo dell'exitus del paziente. Appare dunque ragionevole ipotizzare che, nel caso di specie, il quadro broncopneumotico rilevato sin dalle primissime fasi del ricovero ospedaliero, rappresentava il primum movens di una cascata di eventi fisiopatologici che innescavano, su un substrato di gravi comorbidità,
l'attivazione di una cascata di citochine infiammatorie ed una risposta infiammatoria sistemica cui ricondurre il danno renale acuto (su cronico) che ne caratterizzava la degenza ed il giudizio prognostico ed, in ultima analisi, il quadro di insufficienza multiorgano che ne determinava l'exitus. A conforto di tali considerazioni si ripropone il contributo di autorevolissima letteratura scientifica ...”. Pertanto, il perito nominato dal PM concludeva nel senso che “gli odierni accertamenti permettono di escludere qualsivoglia relazione causale (e concausale) fra la sopraggiunta infezione da virus SARS-CoV- 2 e l'exitus della paziente, attesa l'assenza di reperti morfologici riferibili ad un danno d'organo
Covid 19 correlato”.
Orbene, le considerazioni tecniche che precedono non risultano in alcun modo vagliate e poi confutate nella relazione medico-legale prodotta dagli attori, la quale si è limitata a raccogliere il solo rilievo in sé della positività al virus della paziente, assumendone la
“verosimile” incidenza causale sull'exitus ma senza spiegarne le ragioni e senza confrontarsi con i puntuali rilievi svolti dal perito del PM in ordine all'irrilevanza causale ai fini del decesso della de cuius, avendo il medico legale appurato che alcun danno correlato al virus era evincibile e, dunque, conseguentemente imputabile causalmente al decesso della PE
In questo quadro, è di tutta evidenza che l'eventuale consulenza d'ufficio avrebbe avuto un carattere certamente esplorativo, volta a supplire la manifesta lacuna probatoria sul nesso causale, prova disattesa dagli attori. Né di qualche utilità si sono palesate le prove orali, le quali si sono incentrate unicamente sulla dimostrazione della mancata adozione di precauzioni, da parte dei sanitari, volte a contrastare la diffusione, all'interno del Nosocomio, del virus;
tuttavia, l'accertamento della colpa – che peraltro è presunta nella responsabilità contrattuale- è logicamente successiva alla preliminare dimostrazione del nesso causale, che, per quanto visto, nel caso di specie è del tutto mancata.
Ne deriva, allora, che la domanda attorea non può che essere respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 succ. agg. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_4 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− respinge la domanda;
− condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_4 favore della , delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Giovanni Barile dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 984 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), in proprio nonché nella qualità di eredi Parte_4 C.F._4 della sig.ra , rappresentati e difesi dall'Avv.to CHIMISSO PASQUALE, Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campomarino, via Luigi De Simone n.7, giusta procura in atti;
- ATTORI -
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to BARILE GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare Di Stabia, Via G. Marconi n. 95, posta elettronica certificata:
giusta procura in atti;
Email_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via principale: - accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1218
e 1228 c.c., la responsabilità dell' ella causazione del contagio e del successivo decesso della sig.ra CP_1 pagina 1 di 9 per l'effetto condannare L' in favore degli attori al risarcimento dei danni Persona_1 CP_1 patrimoniali subiti come conseguenza del contagio e del decesso della sig.ra quantificati nella misura di PE
€ 4.825,98; - condannare altresì L' in favore degli attori al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali subiti e richiesti iure proprio come conseguenza del contagio e del decesso della sig.ra in PE misura non inferiore di € 274.587,60 in favore del sig. € 264.780,90 in favore del sig. Parte_1 [...]
€ 274.587,60 in favore del sig. nonché € 235.360,80 in favore del sig. Parte_2 Parte_3
ovvero nella misura maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì Parte_4
L' in favore degli attori al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e richiesti iure CP_1 hereditatis, come conseguenza del contagio e del decesso della sig.ra nella misura che sarà ritenuta di PE giustizia;
- con vittoria di spese e competenze dell'odierno procedimento nonché delle spese relative al tentativo obbligatorio di mediazione, tenuto conto in ogni caso del rifiuto di controparte a partecipare alla stessa, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010. In via subordinata: - accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e/o comunque ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c., la responsabilità dell' nella causazione del contagio da Sars- Controparte_2
Cov-2 della de cuius e quindi delle lesioni personali e del c.d. “danno tanatologico” patito dalla Persona_1 medesima e, per l'effetto, condannare L' n favore degli attori al risarcimento dei relativi danni non CP_1 patrimoniali subiti e richiesti iure hereditatis, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese
e competenze nella misura che si riterrà di giustizia;
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree: - Compensare le spese e le competenze di lite ai sensi dell'art. 92, comma, 2 c.p.c.
e dell'art. 12 bis D.Lgs 28/2010, tenuto conto della delicatezza, della complessità tecnica e della assoluta novità della questione trattata nonché dell'ingiustificato rifiuto di controparte a partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione”; per parte convenuta: “I.- Accogliere le eccezioni preliminari in rito e nel merito rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
II.- Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e titolarità attiva degli istanti, e per effetto rigettare le relative domande;
III.- Nel merito, rigettare la domanda così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta struttura ospedaliera perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
IV.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. come per legge, in favore del concludente procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , e , in proprio e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
rispettivamente moglie e madre degli attori, hanno convenuto in giudizio Persona_1
pagina 2 di 9 l' esponendo che: Controparte_3
− in data 11.2.2021, a seguito di un malore, veniva trasferita presso il Reparto di Persona_1
Cardiologia dell'Ospedale “San Timoteo” di Temoli per insufficienza respiratoria;
− prima di accedere al predetto Ospedale, la NE veniva sottoposta al test molecolare Sars-
Cov-2 (tenuto conto che, in quel periodo, il territorio del Comune di Termoli era stato indicato come “Zona Rossa”, visto l'aumento dei contagi da coronavirus), con esito negativo;
− ricoverata quindi presso il reparto di Cardiologia, alla NE veniva somministrata una trasfusione di sangue, avendo la paziente l'emoglobina bassa, e il giorno seguente, una volta stabilizzatasi, veniva trasferita presso il reparto di Medicina Generale del medesimo presidio ospedaliero, presentando le sue condizioni un lieve miglioramento, tanto che il sig.
[...]
, i giorni 25 e 27 febbraio, riusciva a mettersi in contatto con la madre Parte_2 tramite video chiamata;
− dalla data del ricovero, il personale ospedaliero non provvedeva a misurare con costanza la saturimetria della paziente, né tantomeno effettuava dei tamponi di controllo sulla medesima;
− in data 28.2.2021, la saturimetria della sig.ra veniva misurata al 88% e in seguito si PE assisteva ad un graduale e inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche della stessa, che presentava una grave dispnea (saturazione 68%) e acidosi;
ciononostante la paziente non veniva trasferita in terapia intensiva;
− in data 1.3.2021, la paziente si aggravava ulteriormente e decedeva;
− non essendo apparse chiare le cause del decesso della denunciava i PE Parte_2 fatti al commissariato di polizia di Termoli;
ricevuta la notizia di reato, il PM in sede disponeva esame autoptico sulla defunta e, all'esito, veniva riscontrato che la sig.ra PE decedeva per insufficienza multi-organica, di tipo cronico (respiratoria, renale e metabolica)
e che la stessa aveva contratto il Covid 19 – essendo l'esito del tampone effettuato post mortem risultato “positivo”; d'altronde, nel periodo del decesso della sig.ra all'interno PE del reparto di medicina, si erano verificati numerosi casi di infezione da Sars-Cov-2.
Tali i fatti, secondo gli attori, l'infezione da Coronavirus, che la NE aveva contratto all'interno della struttura ospedaliera, ha verosimilmente contribuito all'exitus della medesima,
o comunque le chances di sopravvivenza della paziente sarebbero state maggiori se il personale medico avesse effettuato adeguati controlli, diagnosi e terapie. Difatti, “se si fosse pagina 3 di 9 misurata con costanza o maggior frequenza la saturazione o fosse stata riscontrata la positività al virus “per tempo”, il personale medico avrebbe trasferito la paziente in terapia intensiva o l'avrebbe sottoposta alle cure necessarie che avrebbero impedito il decesso o aumentato le chances di sopravvivenza”.
Essendo risultate vane tutte le richieste di risarcimento inoltrate stragiudizialmente all' , gli attori hanno agito in giudizio al fine di accertare l'inadempimento contrattuale CP_1 della struttura sanitaria e ila sua condanna al conseguente risarcimento del danno sia iure proprio, per perdita cioè del rapporto parentale con il proprio congiunto, sia iure hereditatis, con riguardo al danno da “ingiusta sofferenza” patito dalla sig.ra nel lasso di Persona_1 tempo intercorrente dalla data del ricovero sino all'effettivo decesso, oltre al danno patrimoniale consistente nelle spese funerarie.
2. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda siccome infondata. CP_1
La convenuta, infatti, eccepita in limine la nullità dell'atto di citazione e la mancata prova della legittimazione e titolarità dell'azione degli attori, ha contestato ogni addebito di inadempimento professionale, evidenziando in fatto che: 63 anni all'epoca dei Persona_1 fatti, a causa di stato soporoso persistente accompagnato da insufficienza respiratoria e crisi ipertensiva, accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Termoli in data 11.2.2021; la paziente, già dal primo accesso, risultava portatrice di un quadro clinico complesso, in quanto affetta da “insufficienza renale cronica, diabete mellito di tipo 2, obesità severa, disturbo bipolare in trattamento dall'adolescenza e parkinsonismo iatrogeno con disturbo alla mobilità dei quattro arti diagnosticato nel 2017”; a seguito del ricovero gli operatori, constatata una importante anemia della paziente, sottoponevano la stessa ad emotrasfusione, poi ripetuta anche in data 12.02.21 oltre che a terapia antibiotica;
successivamente la veniva quindi PE sottoposta a stretto monitoraggio dei parametri vitali, ematochimici ed emogasanalitici, oltre che a monitoraggio della diuresi;
il giorno 22.02.21 veniva eseguito RX di controllo dal quale era possibile rilevare un lieve miglioramento delle condizioni polmonari ma, nella medesima giornata, previa consulenza nefrologica, si accertava la riacutizzazione della pre-esistente insufficienza renale cronica;
il periodo seguente trascorreva con un quadro clinico piuttosto grave, seppur stazionario, sino all'1.3.2021, quando, a causa dell'ingravescente dispnea nonché di insorgente acidosi, la decedeva a seguito di arresto cardiaco, nonostante le manovre PE rianimatorie.
Così ricostruiti i fatti, l ha richiamato l'esito dell'esame autoptico disposto dalla CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, dal quale era emersa l'assenza di ogni pagina 4 di 9 correlazione causale tra il decesso della e il virus Covid-19, tant'è che veniva accolta la PE richiesta di archiviazione presentata dal PM da parte del GIP in sede. Ad ogni modo, la convenuta, ferma l'assorbenza della mancata prova del nesso causale da parte degli attori, anche in ragione della natura di mera allegazione della consulenza di parte, ha dedotto che il presidio ospedaliero aveva adottato e rispettato tutti i protocolli di prevenzione del contagio, sicché, anche sotto il profilo colposo, alcun addebito le sarebbe rimproverabile. Infine, ha contestato il quantum risarcitorio richiesto dagli attori, siccome esorbitante e non provato.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova orale e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre ctu, richiesta dagli attori, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Successivamente, la causa è pervenuta allo scrivente Magistrato, in virtù di decreto presidenziale del 2.4.2025, e così trattenuta in decisione con provvedimento del 22.4.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dalla convenuta è del tutto infondata, stante anche la genericità dell'argomentazione ad essa sottesa, di mero stile: l'atto di citazione, infatti, espone sufficientemente le ragioni in fatto e in diritto del diritto asseritamente leso, risultando senz'altro possibile per la controparte predisporre le proprie difese- come difatti ha potuto compiutamente fare, senza lamentare alcun vulnus-, di talché la stessa va senz'altro rigettata.
Del pari, alla luce del deposito tempestivo della documentazione effettuata dall'attore (cfr. certificati allegati alla memoria n. 2 art. 183, co. 6 c.p.c.), defatigatoria è l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità dell'azione in capo agli attori, riproposta dalla convenuta negli scritti conclusivi: anche al riguardo, l'eccezione, oltre che meramente ripetitiva, non si confronta con la documentazione prodotta dagli attori, certamente idonea a provare la relazione parentale che giustifica la proposizione della domanda da parte degli attori, di talché deve essere senz'altro respinta.
5. Venendo al merito, la domanda va rigettata, non avendo gli attori assolto all'onere, sugli stessi gravante, di dimostrare la sussistenza di un valido nesso di correlazione causale tra il decesso della propria congiunta e la contrazione del virus Covid-19.
5.1. Giova premettere che la responsabilità diretta della , già da tempo Controparte_4
inquadrata a titolo contrattuale, è stata così recepita dal legislatore all'art. 7 della legge n. 24 del
2017, applicabile al caso di specie, secondo cui “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o pagina 5 di 9 privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Da tale inquadramento, in punto di riparto dell'onere della prova, consegue, secondo un insegnamento giurisprudenziale ormai consolidato, che “in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, il danno-evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (v. Sez. 3, Sentenza n. 4864 del 23/2/2021; Sez. 3, Ordinanza n.
11599 del 15/6/2020; Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Sez. 3, Sentenza n.
24073 del 13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008; più di recente v. Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21511: “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili”).
Quanto all'accertamento del nesso causale, basti solo qui rammentare che, in ambito civile, esso va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Venendo al caso di specie, quindi, grava sugli attori, che hanno lamentato l'inadempimento dei sanitari che ebbero in cura la loro congiunta -e da qui, della struttura-, la prova che tale pagina 6 di 9 inadempimento era stato causa del danno e cioè che la è morta a causa della condotta PE dei sanitari e che la condotta alternativa lecita avrebbe potuto scongiurare quella morte. Solo ove questo onere della prova sia assolto, cioè solo ove i danneggiati abbiano dimostrato che l'inadempimento è causa del danno, allora grava sul convenuto, ossia sulla parte dichiarata come inadempiente, la prova che l'inadempimento non è stato causa del danno e che quest'ultimo si è verificato per ragioni diverse e non imputabili al convenuto stesso.
5.2. Reputa il Tribunale che, nella fattispecie in esame, l'onere probatorio così delineato non sia stato assolto dagli odierni attori.
Invero, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, di fondamentale ausilio – poiché è da essa che muove la stessa consulenza di parte, posta a fondamento degli assunti attorei- si palesa la perizia redatta dal consulente Prof. , disposta dalla Procura della Repubblica Persona_2 presso il Tribunale di Larino nel corso delle indagini preliminari sui medesimi fatti per cui è qui causa, perizia pienamente utilizzabile ai fini del convincimento del Giudice civile, trattandosi, come noto, di prova atipica (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. III, 02/07/2010,
n.15714), ed attesa l'estrema puntualità e completezza dell'elaborato in questione.
Dalla relazione peritale è emerso che la causa delle morte della è da ascrivere ad PE
“insufficienza multiorgano respiratoria, renale e metabolica, in soggetto allettato affetto da insufficienza renale cronica, diabete mellito scompensato, obesità severa, disturbo bipolare ed encefalopatia multifattoriale”.
Tanto pacificamente assunto anche dagli attori, gli stessi hanno prodotto propria perizia nella quale il consulente ha concluso nel senso che sul substrato delle gravi patologie già presenti in capo alla NE “si è instaurata una infezione da SARS-Covid-19 (come documentato in atti), che ha verosimilmente contribuito all'exitus della paziente”. Difatti, il consulente ha spiegato che
“il dato morfologico derivante dall'esame autoptico ha documentato un quadro polmonare caratterizzato dalla presenza di una base enfisematosa, di tipo cronico, riferibile ad aspetti di BPCO con sovrapposto edema polmonare a distribuzione focale con segni precoci di una flogosi dell'interstizio polmonare, pur se limitati di estensione e confinati a pochi campi, compatibili con il dato analitico di positività al tampone per la ricerca al virus SARS-CoV-2, effettuato post-mortem”.
E allora, prendendo in esame proprio il dato morfologico riportato nella perizia del Prof.
, si legge sul punto che “l'esame autoptico, unitamente all'osservazione microscopica dei prelievi Per_2 di organi e tessuti effettuati … ha consentito di documentare un quadro polmonare caratterizzato dalla presenza di un substrato enfisematoso di tipo cronico riferibile ad aspetti di BPCO con sovrapposto edema polmonare (peraltro con distribuzione focale) e di documentare i segni precoci di un'infiammazione dell'interstizio polmonare (peraltro limitati di estensione e confinati a pochi campi) compatibile con il dato pagina 7 di 9 analitico di positività al tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, senza che tuttavia fossero evidenti i segni di un danno d'organo (danno alveolare diffuso) tale da suggerirne rilevanza causale nel determinismo dell'exitus del paziente. Appare dunque ragionevole ipotizzare che, nel caso di specie, il quadro broncopneumotico rilevato sin dalle primissime fasi del ricovero ospedaliero, rappresentava il primum movens di una cascata di eventi fisiopatologici che innescavano, su un substrato di gravi comorbidità,
l'attivazione di una cascata di citochine infiammatorie ed una risposta infiammatoria sistemica cui ricondurre il danno renale acuto (su cronico) che ne caratterizzava la degenza ed il giudizio prognostico ed, in ultima analisi, il quadro di insufficienza multiorgano che ne determinava l'exitus. A conforto di tali considerazioni si ripropone il contributo di autorevolissima letteratura scientifica ...”. Pertanto, il perito nominato dal PM concludeva nel senso che “gli odierni accertamenti permettono di escludere qualsivoglia relazione causale (e concausale) fra la sopraggiunta infezione da virus SARS-CoV- 2 e l'exitus della paziente, attesa l'assenza di reperti morfologici riferibili ad un danno d'organo
Covid 19 correlato”.
Orbene, le considerazioni tecniche che precedono non risultano in alcun modo vagliate e poi confutate nella relazione medico-legale prodotta dagli attori, la quale si è limitata a raccogliere il solo rilievo in sé della positività al virus della paziente, assumendone la
“verosimile” incidenza causale sull'exitus ma senza spiegarne le ragioni e senza confrontarsi con i puntuali rilievi svolti dal perito del PM in ordine all'irrilevanza causale ai fini del decesso della de cuius, avendo il medico legale appurato che alcun danno correlato al virus era evincibile e, dunque, conseguentemente imputabile causalmente al decesso della PE
In questo quadro, è di tutta evidenza che l'eventuale consulenza d'ufficio avrebbe avuto un carattere certamente esplorativo, volta a supplire la manifesta lacuna probatoria sul nesso causale, prova disattesa dagli attori. Né di qualche utilità si sono palesate le prove orali, le quali si sono incentrate unicamente sulla dimostrazione della mancata adozione di precauzioni, da parte dei sanitari, volte a contrastare la diffusione, all'interno del Nosocomio, del virus;
tuttavia, l'accertamento della colpa – che peraltro è presunta nella responsabilità contrattuale- è logicamente successiva alla preliminare dimostrazione del nesso causale, che, per quanto visto, nel caso di specie è del tutto mancata.
Ne deriva, allora, che la domanda attorea non può che essere respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 succ. agg. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_4 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− respinge la domanda;
− condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_4 favore della , delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Giovanni Barile dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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