Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 857/2023 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Gianfranco Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Giulio Bazzoni n 3 ATTORE contro
C.F. , con sede a Torino, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Daniele Cutolo CONVENUTA CONCLUSIONI Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
- in via istruttoria, si ritiene completo il quadro istruttorio e la causa documentale, pertanto solo in caso di ulteriori provvedimenti istruttori si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche a prova contraria, con contestuale rigetto delle richieste avversarie, in quanto inammissibili e infondate;
- in via principale, per i motivi tutti esposti in atti, accogliere la domanda formulata da parte attrice e accertare la pretesa creditoria del e Parte_1 per l'effetto condannare (C.F.- P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pr legale in Tori o Regio Parco n. pagina 1 di 7
in persona del curatore e legale rappresentante pro-tempore, dell'importo P.IVA_1 di € 1.045.458,80, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi fino al soddisfo, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- in ogni caso, rigettare e respingere ogni contraria domanda ed eccezione, anche di compensazione, svolta da parte della convenuta in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la convenuta:
“In via preliminare: a) accertare e dichiarare la competenza funzionale e territoriale ex art. 24 L.F. del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare;
Nel merito: b) in via principale, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti negli atti di causa l'infondatezza in fatto e in diritto del credito vantato e/o la mancata prova dello stesso per inidoneità e/o insufficienza della prova documentale allegata e per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza delle somme a qualsivoglia titolo richieste;
c) in via subordinata al rigetto integrale della domanda, accertare e dichiarare l'estinzione - totale o parziale - del credito vantato per intervenuto pagamento da parte di delle somme precisate nel corso del giudizio, pari a 704.175,35 euro (133.571,00 CP_1
+ 4 + 277.821,92 + 236.279,19 + 8.374,70 euro) come dedotto e documentato in particolare nella prima e nella seconda memoria istruttoria depositate telematicamente rispettivamente il 26 maggio 2023 e il 23 giugno 2023, o altra minore o superiore somma che la giudice adita riterrà di giustizia;
d) in via ulteriormente subordinata, effettuare una compensazione tra quanto versato da
, pari a 704.175,35 euro (133.571,00 + 48.128,54 + 277.821,92 + 236.279,19 + 8.374,70 CP_1 ome dedotto e documentato in particolare nella prima e nella seconda memoria istruttoria depositate telematicamente rispettivamente il 26 maggio 2023 e il 23 giugno 2023, o altra minore o superiore somma che risulterà provata a seguito dell'espletanda istruttorie e il credito eventualmente accertato;
e) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre gli interessi in applicazione del tasso Euribor come contrattualmente previsto all'art. 5.1.3; In via istruttoria, si chiede che la Giudice voglia ordinare al Fallimento ex art. 210 c.p.c. il deposito di tutta la documentazione societaria e/o contabile utile a giustificare le pretese creditorie relative alle fatture allegate e voglia disporre CTU avente ad oggetto pagina 2 di 7 la verifica contabile, attraverso l'accesso ai libri societari e in ogni caso a tutta la documentazione utile, delle eventuali partite di debito/credito pendenti tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 es so ai lavori di sostituzione città di Roma in forza di un contratto di appalto stipulato tra le parti il 6.2.2017, - l'importo massimo per i lavori è stato stimato in € 4.093.000,00 per i primi due anni, con possibilità di rinnovarlo per un terzo anno per ulteriori € 2.337.000,00, corrisposti sulla base di SAL mensili approvati dalla committente;
- è stata stabilita la corresponsione di un acconto per ogni fattura, pari al 92% e del 100% dell'IVA, con una trattenuta a garanzia del residuo 8% da svincolare entro 15 giorni dalla data del verbale intermedio di verifica di fine anno e la restante parte da svincolare alla fine dei lavori sancita dal verbale finale;
- il contratto è stato oggetto di quattro revisioni, con durata sino al 5.2.2020; - le attività del primo anno di esecuzione del contratto sono state regolarmente eseguite e saldate per intero da parte della committente, che, invece, nel secondo anno di vigenza del contratto, pur avendo disposto lo svincolo per € 178.209,65, ha pagato soltanto € 29.768,98, per cui residua un credito di € 148.443,61 a titolo di trattenute in garanzia;
- l'appaltatrice in bonis ha regolarmente eseguito anche le attività del terzo anno;
- il Tribunale di Roma in data 12.12.2019 ha dichiarato il fallimento di;
- in pendenza del verbale di verifica finale, oltre Parte_1 al saldo dei lavori eseguiti (e a fronte della fatturazione di € 4.234.890,72) residua ancora a credito del l'importo di € 48.128,53 a titolo di Controparte_2 svincolo delle trattenute in garanzia;
- l'attore in data 29.7.2022 ha inviato la diffida per la riscossione degli importi dovuti, pari ad € 1.045.458,00 di cui € 950.158,50 a titolo di saldo e svincolo delle ritenute in garanzia e € 95.300,30 a titolo di oneri di sicurezza, oltre agli interessi di mora. Il Curatore del ha, quindi, instaurato il presente giudizio, chiedendo al Parte_1
Tribunale di Mil rtare la pretesa creditoria e condannare al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 1.045.458,80, oltre rivalutazione, interessi di mora ex d.lgs 231/02 e spese di causa. si è costituita eccependo l'incompetenza funzionale e territoriale del Controparte_1
favore del Tribunale di Roma ex art. 24 Legge Fallimentare;
nel merito ha contestato la valenza probatoria delle fatture in quanto atti unilaterali di provenienza del debitore;
ha allegato che il contratto stipulato in data 6.2.2017 in qualità di committente era per un importo totale di € 6.430.000,00; ha contestato i seguenti importi: € 48.128,54 a titolo di ritenute in garanzia, € 133.571,00 + € 95.300,30 per costi pagina 3 di 7 di sicurezza;
ha rilevato di essersi insinuata al passivo per € 183.329,69, pari ai pagamenti in favore di ex dipendenti dell'appaltatrice e di aver pagato € 236.279,19 a seguito dei pignoramenti eseguiti presso di lei dai dipendenti di;
ha Parte_1 evidenziato di aver, ancora prima della dichiarazione di fallimento di
[...]
, sollevato dette contestazioni. Parte_1
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Milano di dichiarare la competenza del Tribunale fallimentare di Roma;
ove non accolta l'eccezione, nel merito di accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato e la non debenza delle somme richieste;
di ridurre gli interessi in applicazione del tasso Euribor contrattualmente concordato e, in ogni caso, di compensare la somma eventualmente dovuta con il suo controcredito pari a complessivi € 419.608,88. In sede di prima udienza sono stati concessi alle parti i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183.6 n.1,2,3 c.p.c. Nella prima e nella seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c., parte convenuta ha modificato la propria domanda indicando in € 277.821,92 la somma per cui si è insinuata al passivo;
ha chiesto in via subordinata di accertare e dichiarare l'estinzione del credito per intervenuto pagamento di € 704.175,35 e, in via ulteriormente subordinata, di effettuare la compensazione con il credito eventualmente accertato. Con ordinanza dell'8.11.2023 e per le ragioni ivi espresse e qui richiamate, attesa la reiterazione delle istanze istruttorie, sono state rigettate le richieste istruttorie della convenuta;
precisate le conclusioni, la causa è entrata nella fase decisionale.
Ciò premesso, va respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella, funzionale e territoriale, del Tribunale di Roma (che ha dichiarato il fallimento) perchè l'azione è promossa dal verso la debitrice;
l'invocato art Parte_1
24 LF, infatti, opera con riferimento all'ipotesi dell'accertamento del credito vantato nei confronti del fallimento nell'ambito della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 93 e ss L. Fall. (Cass sez 1 -, Ordinanza n. 28833 del 30/11/2017; Cass. 24 novembre 2011, n. 24847; Cass. 10640/2012). Dunque, l'art 49 del capitolato generale d'appalto (prodotto sub doc 1.1 e 4 rispettivamente da attore e convenuta) così recita: “La definizione delle controversie che non siano risolte in via amichevole verrà rimessa al giudizio ordinario. Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano”. Ne consegue la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, cui spetta di conoscere le controversie inerenti al contratto di appalto e, dunque, anche la presente, che attiene al pagamento del saldo prezzo, comprese le ritenute di garanzia e gli oneri di sicurezza del contratto di appalto inter partes (per l'ampiezza della portata della clausola cfr. Cassazione civile, Sez. III, 3, Ordinanza n. 24869 del 9 dicembre 2010: La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie pagina 4 di 7 inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.” conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8548 del 31/03/2017). Quanto al merito, è documentale che abbia sottoscritto i SAL fino al Controparte_1
30.11.2019 e i verbali di verifica intermedia dei lavori realizzati da Parte_1
in bonis nei primi due anni di vigenza del contratto di appalto siglato tra le parti il
[...]
6.2.2017 (docc.7,8,9,12 attore); dette produzioni unitamente alle fatture e agli estratti conto consentono di concludere che l'impresa in bonis ha eseguito opere per complessivi
€ 4.234.890,72, ha effettuato pagamenti per € 3.284.732,23 per cui Controparte_1 residua un credi in capo all'attore, incluso lo svincolo per ritenute a titolo di garanzia (doc 13 attore) che la convenuta trattiene invocando, quanto a € 48.128,54, gli artt. 15.4 e 15.5 delle CSC, senza darne però una giustificazione in concreto (docc.
1.5 attore = 7 convenuta); a ciò si aggiunge il saldo dei costi della sicurezza previsti dall'art 89 dell'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto (docc.
1.6 attore = 8 convenuta) pari, relativamente al terzo anno di esecuzione del contratto, a € 95.300,30; a questo riguardo oltre a contestare la debenza della somma riferita al Controparte_1 terzo anno, assume che debba essere detratto dalla ricostruzione contabile dell'attore anche l'importo di € 133.571,00, pagato nei primi due anni di esecuzione del contratto, invocando gli artt. 13.2 CSC e 89100 dell'estratto elenco prezzi;
basti dire al riguardo che la prima norma si riferisce ai costi di eventuali interferenze che nulla hanno a che vedere con i costi della sicurezza, la seconda, diversamente da quanto sostiene la convenuta, non richiede che siano necessariamente contemplati nel PSC;
del resto è significativo che la committente abbia pagato/iscritto in contabilità i costi della sicurezza relativamente a primi due anni, nulla abbia eccepito in punto assenza di PSC o violazione di regole di sicurezza per poi sollevare contestazioni sul fondamento stesso di detta voce senza nemmeno indicarne la motivazione (docc 9,10,11 convenuta). Relativamente a € 236.279,19, pari alla somma versata da in qualità di debitor CP_1 debitoris a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi radicate da dipendenti di che la convenuta vorrebbe portare in detrazione Parte_1
, ne ha dato soltanto parziale evidenza Controparte_1 documentale (doc. 22 convenuta) per € 68.888,31; è domanda nuova perché formulata nella memoria ex art 183.6 n 1) c.p.c. e dunque inammissibile quella di vedersi riconoscere il pagamento di € 8.374,70 eseguito in favore di una fornitrice terza a titolo di garanzia contrattuale. Quanto all'eccezione di compensazione con il controcredito di € 183.329,69 -poi modificato in € 277.821,92 in sede di memoria ex art 183.6 n 1) c.p.c. - pagato ex artt 1676 pagina 5 di 7 c.c. e 29 d.lgs 276/2003 agli ex dipendenti dell'appaltatrice in sede giuslavoristica e insinuati al passivo, giova ricordare che: “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024; cfr anche Cass Sez. 1, Sentenza n. 15562 del 14/07/2011). L'eccezione merita accoglimento nel limite di € 39.398,84 + 79.834,00 + 49.233,45 adeguatamente comprovato da ammissione al passivo e pagamenti (docc. 14,16 all. 2,3,4,5 convenuta). Infine, è tema tardivo e non oggetto di richiesta quello relativo all'esposizione debitoria di erso l' Pt_1 Controparte_3 CP_4
In orea in parte, accoglimento per cui, effettuata la compensazione, la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, di € 808.104,20 oltre interessi al tasso di cui all'art 5.1.3 delle Condizioni Generali di Contratto dalla scadenza delle fatture al saldo (doc 1.3 attore = 6 convenuta), esclusi ulteriori interessi perché non specificati i ritardi nei pagamenti ed esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno, oltre che in forza della stessa previsione contrattuale. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 e 147/22, applicando la massima riduzione al valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività ivi effettivamente espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza respinta, definitivamente pronunziando, effettuata la compensazione, condanna a pagare, in favore del Controparte_1 di o del prezzo dei lavori Parte_1 realizzati in esecuzione del contratto di appalto stipulato il 6.2.2017 tra le parti, oltre interessi al tasso di cui all'art 5.1.3 delle Condizioni Generali di Contratto dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali liquidate in € 1.713,00 pagina 6 di 7 per spese ed € 22.426,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 17 marzo 2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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