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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_4 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_5 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_6
TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE contro
Pag. 1 di 5 Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino Persona_1 italiano, nato ad [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 13/10/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_1 fosse loro avo e quindi hanno allegato e rappresentato il seguente albero
[...] genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con Persona_2
La coppia ha avuto una figlia, (o , nata il
[...] Persona_3 Persona_4
04.04.1917.
- ha contratto matrimonio con . La coppia Persona_4 Persona_5
ha avuto due figlie, , nata in [...] il [...] e Persona_6
, nata in [...] il [...]. Persona_7
- ha contratto matrimonio con . Per_6 Per_6 Persona_5 Persona_8
- La coppia ha avuto due figli, , nato in [...] il [...] e Parte_3
, nato in [...] il [...] (odierni ricorrenti). Parte_6
- ha contratto matrimonio con IL. La coppia ha Parte_3 Persona_9
avuto due figli, entrambi odierni ricorrenti, , nato in [...] il Parte_4
12/07/1991 e , nata in [...] il [...]. Parte_5
- ha contratto matrimonio con assumendo Persona_7 Persona_10
così il nome di La coppia ha avuto una figlia, Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], odierna ricorrente.
[...]
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione, in data 16.04.2025 i ricorrenti sono stati invitati a produrre
Pag. 2 di 5 documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso, mediante posta elettronica certificata, all'amministrazione resistente;
quindi in data 17.04.2025, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Altamura (BA) ed allegato al ricorso, avere origini di questo Comune.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
inoltre, rileva la pronuncia n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità
Pag. 3 di 5 costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. I giudici delle leggi hanno ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al
Pag. 4 di 5 ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DI , nata il [...] in [...], Parte_1
nata il [...] in [...], Parte_2
, nato il [...] in [...], Parte_3 [...]
, nato il [...] in [...], Parte_4 [...]
, nata il [...] in [...] Parte_5 Parte_6
, nato il [...] in [...], CITTADINI ITALIANI,
[...] ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari2, il giorno 19/05/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 2 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_4 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_5 dall'Avv. TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_6
TROYA BRUNO
PARTE ATTRICE contro
Pag. 1 di 5 Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino Persona_1 italiano, nato ad [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 13/10/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_1 fosse loro avo e quindi hanno allegato e rappresentato il seguente albero
[...] genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con Persona_2
La coppia ha avuto una figlia, (o , nata il
[...] Persona_3 Persona_4
04.04.1917.
- ha contratto matrimonio con . La coppia Persona_4 Persona_5
ha avuto due figlie, , nata in [...] il [...] e Persona_6
, nata in [...] il [...]. Persona_7
- ha contratto matrimonio con . Per_6 Per_6 Persona_5 Persona_8
- La coppia ha avuto due figli, , nato in [...] il [...] e Parte_3
, nato in [...] il [...] (odierni ricorrenti). Parte_6
- ha contratto matrimonio con IL. La coppia ha Parte_3 Persona_9
avuto due figli, entrambi odierni ricorrenti, , nato in [...] il Parte_4
12/07/1991 e , nata in [...] il [...]. Parte_5
- ha contratto matrimonio con assumendo Persona_7 Persona_10
così il nome di La coppia ha avuto una figlia, Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], odierna ricorrente.
[...]
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione, in data 16.04.2025 i ricorrenti sono stati invitati a produrre
Pag. 2 di 5 documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso, mediante posta elettronica certificata, all'amministrazione resistente;
quindi in data 17.04.2025, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Altamura (BA) ed allegato al ricorso, avere origini di questo Comune.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
inoltre, rileva la pronuncia n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità
Pag. 3 di 5 costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. I giudici delle leggi hanno ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al
Pag. 4 di 5 ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DI , nata il [...] in [...], Parte_1
nata il [...] in [...], Parte_2
, nato il [...] in [...], Parte_3 [...]
, nato il [...] in [...], Parte_4 [...]
, nata il [...] in [...] Parte_5 Parte_6
, nato il [...] in [...], CITTADINI ITALIANI,
[...] ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari2, il giorno 19/05/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 2 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.