Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 30/2025 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N.1116 del 15.7.2024
Oggetto: accertamento accredito contributivo;
condanna alla restituzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 30.2025 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alessandro Parte 1
Costa, domiciliatario
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa, per procura in atti dall'avv. Giampiero Controparte_1
Proia, domiciliatario;
APPELLATA
E
Controparte_2
Contumace
All'udienza del 14.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 Parte 1 , dipendente della ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, compensate le
(ovvero di accertamento della provvista contributiva dell'onerata Spa, in esecuzione della sentenza inter partes 2114.2006 del Tribunale di Brindisi, e, per la negativa, di condanna della CP_3 alla restituzione delle differenze fra l'importo ricevuto da esso lavoratore, sempre in esecuzione della cit. sentenza, e quello che quest'ultimo, in sede di conciliazione, si era obbligato a corrispondere alla datrice di lavoro) e resistita dalla
CP 1
Il giudice, per quel che qui rileva ed esaminata la transazione inter partes, non ha ravvisato alcun obbligo datoriale giuridicamente vincolante e per la richiesta di accertamento dell'obbligo contributivo e per la richiesta di condanna alla restituzione di importi, a dire della parte privi di causa solvendi.
L'appellante, reiterando le richieste già formulata con il ricorso del 25.3.2021, con vittoria di spese del doppio grado, ha dedotto l'erroneità del decisum perché il giudice:
a) ha omesso di dar pronunciarsi sulla domanda di accertamento "...dell'avvenuto o meno versamento contributivo da parte di Controparte_4 dalla corresponsione delle retribuzioni riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n.2114/2006..."
b) non ha considerato che la somma indicata al punto 13 del verbale di conciliazione in sede sindacale (con obbligo di restituzione del lavoratore dell'importo di € 36.280,43 alla non corrispondeva, in quanto superiore;
a quella (€ 21.735) effettivamente percepita, dal lavoratore, in esecuzione della predetta sentenza
2114.2006
L'epigrafata tempestivamente costituitasi in giudizio, ha chiesto, con vittoria di spese, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata;
l' CP_2 litisconsorte processuale, nonostante rituale vocatio, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento perché del tutto infondato.
Giova premettere che l'odierna parte appellante ha avuto con la CP_3 un contenzioso conclusosi con una sentenza ove, previa declaratoria della nullità del termine apposto al contratto inter partes, la è stata condannata alla riammissione in servizio con ripristino del rapporto di lavoro e pagamento delle retribuzioni;
in forza di ciò la soccombente ha corrisposto al lavoratore € 21.735.
-il 28.1.2009 in pendenza del termine per l'impugnativa della predetta Successivamente
fra le medesime parti è intervenuto un verbale di conciliazione in sede sentenza-
sindacale espressamente qualificato accordo transattivo, generale e novativo ove, per quel che qui rileva, il Sig. Pt 1 ha rinunciato “..agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio..." ha accettato "..le modalità ed i termini di riammissione in servizio a suo tempo adottati dalla società....e con riferimento al rapporto di lavoro intercorso di fatto con la società, per effetto della riammissione in servizio e fino alla data di sottoscrizione del presente verbale "ha formulato "..espressa e generale rinuncia ad ogni altro diritto credito e/o pretesa
...
anche di carattere risarcitorio derivante o comunque connesso /a alle modalità e termini di riammissione;
dal 28.1.2009 il Sig. Pt 1 è stato assunto a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 15.2.2007 e “...trasferimento in capo alla posizione ammnistrativa
-
conseguente alla nuova costituzione del nuovo rapporto di lavoro del TFR delle ferie e di ogni altra
-
competenza/spettanza maturate nel quadro del rapporto intercorso di fatto con l'azienda alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo individuale..."
Sul primo motivo d'appello.
La parte lamenta l'omesso accertamento, da parte del giudice, dell'ottemperanza o meno del datore di lavoro al versamento, a beneficio del Pt 1 , degli oneri previdenziali dall'11.4.2005 al 15.2.2007 (in esecuzione della cit. sentenza 2114.2006); la censura,
all'evidenza, dimostra una lettura frettolosa e superficiale della motivazione della gravata sentenza.
In essa il giudice, proprio in forza di ciò che è avvenuto dopo la sentenza di cui è menzione, segnatamente del nuovo assetto negoziale dato in piena libertà dalle parti al loro pregresso rapporto lavorativo ed agli esiti del contenzioso in essere, ha correttamente ravvisato l'inesistenza, in саро alla di ogni obbligo conseguente alla menzionata decisione giudiziale, superata dalla transazione generale e novativa cit.
Il pregresso rapporto, cioè ante assunzione a tempo indeterminato è stato qualificato di fatto, con rinunzia del Sig. Pt 1 agli effetti giuridici ed economici della sentenza 2114 cit. con spettanza di competenze, e ogni altro incombente riguardante la posizione amministrativa del lavoratore "...dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa avvenuta in data 15.2.2007..."
Il giudice dunque ha escluso per la l'esistenza di un vincolo giuridico che l'obbligasse al versamento degli oneri previdenziali per un periodo non menzionato dalla transazione, ha pertanto acclarato l'inesistenza del presupposto alla genesi della contribuzione previdenziale e conseguentemente ha statuito che “..la domanda rassegnata al punto 1 delle conclusioni non può trovare accoglimento..."
Rileva la Corte che la suddetta domanda è proprio quella di accertamento della quale si lamenta, erroneamente, l'omessa pronuncia;
dunque non è affatto vero che il giudice sia incorso in una omissione obliterando la prima domanda di cui al ricorso.
Sul secondo motivo d'appello.
Anch'esso è da ritenersi totalmente infondato. La parte, fuori da ogni previsione negoziale sul punto (cfr cit. transazione ove si elide ogni rapporto con il pregresso rapporto lavorativo, con le statuizioni della sentenza, con ogni conseguente rapporto dare/avere che non rientri nelle espresse pattuizioni del negozio) assume, in ultima analisi un arricchimento di CP_1 perché fra il corrisposto al lavoratore (€ 21.735) e quanto dalla ricevuto in restituzione giusta la transazione in atti (€ 36.280,43 “..il sig,
Pt 1 ....si obbliga a restituire alla società gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati pari a 36.280, 43 euro...") vi sarebbe un differenza in danno del lavoratore priva di causa solvendi.
La tesi dell'appellante non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che il cit. verbale di conciliazione ha natura di accordo transattivo e novativo: le parti hanno manifestato il loro consenso a definire l'assetto dei contrapposti interessi, che vengono pertanto regolati sulle base delle disposizioni ivi contenute.
- appare chiaro nel suo Il verbale di conciliazione non impugnato dal sig. Pt 1
tenore letterale e non consente interpretazioni diverse ove stabilisce l'obbligo del lavoratore di corrispondere al datore di lavoro la complessiva somma di € 36.280,43 con la rateizzazione concordata - -La transazione novativa tale espressamente qualificata dalle parti è idonea a determinare un mutamento del titolo delle ragioni di credito e di debito e le obbligazioni reciprocamente assunte devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti;
con la transazione novativa l'intento delle parti è quello di mutare il rapporto obbligatorio sottostante.
La causa solvendi, che l'appellante assume inesistente, é nella transazione medesima e nella mancata previsione in essa di ogni e qualsiasi collegamento con gli importi già corrisposti al lavoratore in esecuzione della sentenza (ai cui effetti giuridici ed economici la parte ha rinunciato).
L'appello è dunque rigettato. Le spese di giudizio del grado seguono la soccombenza, sono parametrate al valore della causa dato dal credito rivendicato, e si liquidano come appresso
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14.1.2025 da
; CP 2 avverso la Parte 1 nei confronti di Controparte_1
sentenza del 15.7.2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede: rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata costituita, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce 14.5.2025
Il Presidente