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Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2023, n. 6470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6470 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11579/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro IN Commerciale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto – Sezione staccata di Verona n. 23/21/12, depositata l’8 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi - Avviso di accertamento - Questioni processuali. Civile Sent. Sez. 5 Num. 6470 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 03/03/2023 2 di 5 Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di OD EN nella qualità di ex amministratore e socio della IN Commerciale s.r.l. (allora) in fallimento (di seguito IN) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di IN ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all’amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l’atto), nonché all’ex socio e amministratore OD EN, quale presunto autore delle violazioni contestate. Invero, quest’ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) OD EN era pienamente legittimato a ricorrere avverso l’atto impositivo, essendogli stato notificato l’avviso di accertamento che, comunque, lo riguardava;
b) il metodo seguito dall’Ufficio ai fini dell’accertamento era erroneo, con conseguente riduzione dell’utile di impresa nella misura del cinque per cento dei ricavi nei confronti del solo EN. 3 di 5 2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3. IN non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 08/06/2021 questa Corte rilevava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne disponeva la rinnovazione, cui AE provvedeva tempestivamente nei confronti di IN. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere stato il ricorso di primo grado erroneamente notificato da IN Commerciale s.r.l. in fallimento in persona di OD EN, quale ex amministratore e socio. Invero, quest’ultimo sarebbe privo di legittimazione a rappresentare la società. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Come si evince anche dal fascicolo d’ufficio, al quale questa Corte ha accesso in relazione alla tipologia del vizio denunciato, il ricorso per cassazione risulta così intestato: «IN COMMERCIALE S.r.l. in fallimento, (…) e per essa il sig. OD EN in qualità di ex amministratore e socio»; analogamente, la procura a margine del ricorso risulta rilasciata da OD EN per conto di Svin Commerciale s.r.l. in fallimento;
infine, dallo stesso contesto del ricorso, si evince che l’impugnazione viene proposta dalla società contribuente in persona dell’ex amministratore e socio OD EN. 1.3. Orbene, è pacifico (in quanto risultante anche dalla sentenza impugnata) che quest’ultimo sia cessato dalla carica di amministratore di IN in data 27/04/2006 e, conseguentemente, non aveva la legittimazione ad impugnare, per conto della società, 4 di 5 l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica. 1.4. Ha, dunque, errato la CTR nel ritenere che EN abbia impugnato in proprio l’avviso di accertamento allo stesso notificato quale autore materiale della violazione, sicché la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per l’originario difetto di legittimazione in capo all’ex amministratore di IN. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 99 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimazione di OD EN in proprio ad impugnare l’avviso di accertamento notificato nei confronti di IN. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato la sentenza nei confronti di EN in proprio, pur essendo stato il ricorso proposto da IN. 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla definitività dell’avviso di accertamento per difetto di impugnazione da parte della società e del curatore fallimentare e sulla tardività dell’impugnazione proposta da OD EN, che non avrebbe potuto fare ricorso al procedimento per adesione. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR fornito una valida motivazione della decisione assunta, che risulterebbe del tutto arbitraria. 5 di 5 2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio nei confronti di società, che ha del tutto omesso il deposito della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2005. 3. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la causa non avrebbe potuto essere proposta da OD EN in nome e per conto di IN. 4.1. Le modalità di svolgimento del presente procedimento e la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi compresi i gradi di merito. Così deciso in Roma l’8 novembre 2022.
- ricorrente -
contro IN Commerciale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto – Sezione staccata di Verona n. 23/21/12, depositata l’8 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi - Avviso di accertamento - Questioni processuali. Civile Sent. Sez. 5 Num. 6470 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 03/03/2023 2 di 5 Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di OD EN nella qualità di ex amministratore e socio della IN Commerciale s.r.l. (allora) in fallimento (di seguito IN) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di IN ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all’amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l’atto), nonché all’ex socio e amministratore OD EN, quale presunto autore delle violazioni contestate. Invero, quest’ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) OD EN era pienamente legittimato a ricorrere avverso l’atto impositivo, essendogli stato notificato l’avviso di accertamento che, comunque, lo riguardava;
b) il metodo seguito dall’Ufficio ai fini dell’accertamento era erroneo, con conseguente riduzione dell’utile di impresa nella misura del cinque per cento dei ricavi nei confronti del solo EN. 3 di 5 2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3. IN non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 08/06/2021 questa Corte rilevava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne disponeva la rinnovazione, cui AE provvedeva tempestivamente nei confronti di IN. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere stato il ricorso di primo grado erroneamente notificato da IN Commerciale s.r.l. in fallimento in persona di OD EN, quale ex amministratore e socio. Invero, quest’ultimo sarebbe privo di legittimazione a rappresentare la società. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Come si evince anche dal fascicolo d’ufficio, al quale questa Corte ha accesso in relazione alla tipologia del vizio denunciato, il ricorso per cassazione risulta così intestato: «IN COMMERCIALE S.r.l. in fallimento, (…) e per essa il sig. OD EN in qualità di ex amministratore e socio»; analogamente, la procura a margine del ricorso risulta rilasciata da OD EN per conto di Svin Commerciale s.r.l. in fallimento;
infine, dallo stesso contesto del ricorso, si evince che l’impugnazione viene proposta dalla società contribuente in persona dell’ex amministratore e socio OD EN. 1.3. Orbene, è pacifico (in quanto risultante anche dalla sentenza impugnata) che quest’ultimo sia cessato dalla carica di amministratore di IN in data 27/04/2006 e, conseguentemente, non aveva la legittimazione ad impugnare, per conto della società, 4 di 5 l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica. 1.4. Ha, dunque, errato la CTR nel ritenere che EN abbia impugnato in proprio l’avviso di accertamento allo stesso notificato quale autore materiale della violazione, sicché la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per l’originario difetto di legittimazione in capo all’ex amministratore di IN. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 99 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimazione di OD EN in proprio ad impugnare l’avviso di accertamento notificato nei confronti di IN. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato la sentenza nei confronti di EN in proprio, pur essendo stato il ricorso proposto da IN. 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla definitività dell’avviso di accertamento per difetto di impugnazione da parte della società e del curatore fallimentare e sulla tardività dell’impugnazione proposta da OD EN, che non avrebbe potuto fare ricorso al procedimento per adesione. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR fornito una valida motivazione della decisione assunta, che risulterebbe del tutto arbitraria. 5 di 5 2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio nei confronti di società, che ha del tutto omesso il deposito della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2005. 3. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la causa non avrebbe potuto essere proposta da OD EN in nome e per conto di IN. 4.1. Le modalità di svolgimento del presente procedimento e la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi compresi i gradi di merito. Così deciso in Roma l’8 novembre 2022.