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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1439/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
( , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 PartitaIVA_1
E AR ROBERTA, pec: alermo. Email_1 Pt_1
appellante contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. GALANTE SALVATORE, pec:
Email_3 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata n. 1459/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo, sezione quinta civile, in data 19.03.2019, e in accoglimento del presente atto di
Pag. 1 di 9 appello, annullarla nella parte in cui non ha riconosciuto la natura solidale dell'obbligazione e, quindi, respingere perché inammissibili e infondate le domande tute avversarie spiegate con opposizione ad ingiunzione amministrativa.
Confermare, conseguentemente, l'Ordinanza Sindacale del 09.10.2017 di ingiunzione di pagamento e quindi condannare e/o riconoscere il diritto i credito del nei Parte_1 confronti dei sig.ri e in via solidale, al pagamento CP_1 CP_2 dell'importo complessivo di €28.904,00 (€36.055,83 - €7.151,03), oltre interessi legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, confermando, del resto, il diritto di credito dell'Amministrazione per il minor importo di €7.151,03, accertato dal primo giudice.
Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
Per gli appellati
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa,
Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta per violazione dell'art.
342 e dell'art. 348 bis c.p.c;
- sempre preliminarmente ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1459/2019 emessa dal Tribunale civile di Palermo, per i motivi superiormente esposti;
- per l'effetto confermare interamente la sentenza n.1459/2019 emessa dal Tribunale civile di
Palermo nel giudizio iscritto al n. RG. 20627/2017;
- Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore il quale dichiara di averle anticipate.
Con ogni riserva e salvezza nella forma più ampia e generale di controdedurre in ordine all'azione difensiva di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1459/19, pubblicata il 20.03.2019, il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione proposta da e avverso CP_1 CP_2
l'ordinanza ingiunzione emessa nei loro confronti dal il quale Parte_1
Pag. 2 di 9 reclamava il pagamento dell'importo di € 35.055,83, oltre interessi, a titolo di rimborso per i lavori urgenti di messa in sicurezza eseguiti dallo stesso ente sullo stabile di vicolo
Stalluzza n. 13, in forza dell'ordinanza di necessità e urgenza ex art. 54, comma 4, TUEL.
Per l'effetto, il Tribunale revocava l'ordinanza di ingiunzione impugnata e accertava l'obbligo solidale dei suddetti opponenti di corrispondere al la Pt_1 Parte_1 minor somma di € 7.151,03, compensando tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale decisione, il , con atto depositato il 10.07.2019, ha Parte_1 proposto appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3. A sostegno dell'impugnazione, l'Amministrazione appellante ha premesso che:
- con ordinanza sindacale n. 28 del 2009, il disponeva – anche nei confronti Pt_1 degli odierni appellati – l'immediata esecuzione di opere edili urgenti e indifferibili, volte alla messa in sicurezza dell'immobile sito in vicolo Stalluzza, individuato catastalmente al foglio n. 126 e alla particella n. 420, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, eliminando il potenziale pericolo derivante dallo stato di forte degrado, tanto dei prospetti quanto delle strutture interne, onde evitare cedimenti strutturali;
- accertata l'inottemperanza all'ordinanza n. 28/2009, il Sindaco, con successiva ordinanza n. 384/2009, proponeva l'esecuzione in via sostitutiva dei lavori di messa in sicurezza dei ruderi dell'immobile, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
- in data 21.09.2009, l'Amministrazione comunale convocava i proprietari dell'immobile, al fine di addivenire a una soluzione bonaria. In tale occasione,
e dichiaravano la CP_1 CP_2 CP_3 Persona_1 propria impossibilità a eseguire i lavori richiesti, delegando l'Amministrazione a procedere direttamente. In quella sede, l'Arch. informava i Controparte_4 presenti che l'intervento in danno avrebbe comportato il recupero delle somme spese a carico dei proprietari, oltre alle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
Nessuna stima preventiva dei lavori veniva, tuttavia, comunicata;
- in data 23.05.2016, l'Amministrazione, all'esito dell'intervento, diffidava tutti i comproprietari al pagamento solidale dell'importo di euro 35.985,83;
- in data 9.10.2017, il Comune ingiungeva ai proprietari dell'immobile sito in Vicolo
Stalluzza catastalmente identificato al Fg. 126, p.lla 420, il pagamento di euro
Pag. 3 di 9 36.055,83 (somma comprensiva delle spese di notifica), al fine di recuperare l'intero ammontare;
- in data 21.12.2017, l'Amministrazione respingeva l'offerta di e CP_1 di versare l'importo parziale di € 8.996,45, a titolo satisfattivo della CP_2 pretesa comunale;
- in data 19.12.2017, gli odierni appellati notificavano ricorso al avverso Pt_1
l'ingiunzione di pagamento, chiedendone l'annullamento e, in subordine, la condanna al pagamento della minor somma di € 7.151,03 (al netto dell'acconto di €
1.845,42, già versato);
- il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Pt_1 dell'ordinanza ingiuntiva impugnata.
4. Instauratosi il contradittorio, e hanno eccepito CP_1 CP_5 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'Amministrazione appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
5. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 5.02.2025, le parti hanno depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame del sollevata da e in relazione alle Parte_1 CP_1 CP_2 previsioni di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
7. In particolare, l'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 c.p.c. non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III, 10916/17).
8. L'atto di appello risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo
Pag. 4 di 9 giudice e le relative modifiche. L'appello consente, quindi, di comprendere, con sufficiente chiarezza, le doglianze specifiche rivolte alla decisione di primo grado, sicché ne va dichiarata l'ammissibilità.
9. Analogamente, non può accogliersi l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c., atteso che la norma ha finalità deflattive e si applica nella fase preliminare del giudizio di appello, affidando al giudice un esame sommario volto a verificare la manifesta infondatezza della domanda.
10. Nella presente fattispecie, il Collegio ha ritenuto di esaminare compiutamente le censure sollevate dall'appellante, che, per contenuto e articolazione, non apparivano manifestamente infondate né prive di rilievo giuridico, sicché non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, che deve essere, dunque esaminato nel merito.
11. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
12. Con l'unico motivo di gravame, il chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la natura solidale dell'obbligazione, chiedendo la conferma dell'Ordinanza sindacale del.
9.10.2017 di ingiunzione di pagamento e la conseguente condanna degli appellati al pagamento, in via solidale, dell'importo complessivo di € 28.904,00 (somma determinata dalla differenza tra l'originario importo richiesto di € 36.055,83 e quello già versato dagli appellati di €
7.151,03), oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, confermando il diritto di credito dell'Amministrazione per il minor importo di € 7.151,03, accertato dal primo giudice.
13. In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia errato nel fondare la decisione su presupposti normativi non corretti, trascurando che la fonte dell'obbligazione è rappresentata dall'ordinanza sindacale n. 28/2009, rivolta indistintamente a tutti i proprietari dell'immobile, il cui inadempimento ha legittimato l'intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione.
14. Ne consegue, secondo l'appellante, l'applicazione del principio della solidarietà passiva, ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c., posto che i debitori sono obbligati per la medesima prestazione, tanto in forza della legge (art. 54, TUEL), quanto del titolo
(ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 28/2009). Pertanto, l'omessa esecuzione dell'ordine legittimamente impartito dall'Amministrazione fa scaturire una
Pag. 5 di 9 responsabilità solidale per inadempimento e il conseguente obbligo di rimborso in capo a tutti i soggetti obbligati.
15. Il motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
16. Il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione rilevando che la posizione degli odierni appellati sia sussumibile a quella dei condomini di un edificio, rispetto ai quali sussiste la responsabilità parziaria e non già solidale.
17. Ritiene il Collegio di non poter condividere una simile impostazione.
18. Nel caso di specie, infatti, le obbligazioni oggetto di controversia non scaturiscono da una responsabilità condominiale in senso proprio, bensì trovano origine nella titolarità comune di una specifica unità immobiliare.
19. La corretta qualificazione giuridica della fattispecie impone, quindi, di circoscrivere l'ambito soggettivo dell'obbligazione ai comproprietari dell'unità oggetto dell'intervento, i quali, in quanto destinatari dell'utilità generata dai lavori effettuati dal
, ne rispondono solidalmente ai sensi dell'art. 1294 c.c. Pt_1 Parte_1
20. La norma richiamata, come noto, esprime il principio generale secondo cui le obbligazioni assunte da più debitori in relazione ad un medesimo rapporto avente ad oggetto una prestazione di carattere pecuniario si presumono solidali, salvo che risulti una diversa volontà delle parti o una diversa previsione normativa.
21. Detta presunzione risponde all'esigenza di assicurare una più efficace tutela al creditore, consentendogli di esigere l'intero pagamento da uno qualunque dei debitori, senza dover preventivamente accertare o suddividere le rispettive quote di obbligazione.
Si tratta, dunque, di un meccanismo volto a rafforzare l'effettività del credito e a semplificare l'azione esecutiva, secondo una logica di cooperazione e responsabilità collettiva dei debitori.
22. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di obbligazioni restitutorie derivanti da interventi sostitutivi dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 54 TUEL, ove l'Amministrazione comunale, in caso di inadempienza da parte dei privati, abbia sostenuto spese necessarie e indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, agendo poi in rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.
23. Al riguardo è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che, qualora il
Sindaco ordini interventi contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL a carico di più soggetti in relazione a un bene comune o a una fonte di pericolo indivisibile, l'obbligazione che ne
Pag. 6 di 9 deriva è solidale e non richiede una preventiva ripartizione in quote tra i destinatari. E ancora, “l'ordinanza costituisce in capo ai proprietari un'obbligazione solidale (…) che dovrà regolarsi secondo il titolo”, con la conseguenza che l'ente creditore può esigere l'intera prestazione da ciascuno degli obbligati, salva la rivalsa interna sulla base delle rispettive quote di proprietà o di responsabilità (cfr. Cons. Stato 8.01.2025 n. 128, ove si legge: “Su tale ultima questione il tribunale ha, in particolare, affermato che 'Quando il Sindaco ordina ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 determinati interventi contingibili ed urgenti a carico di più destinatari ed in relazione ad un bene o una fonte di pericolo che è comune a tutti, salvo che la natura dei luoghi o dell'intervento non lo esiga o non lo renda opportuno, non è tenuto ad indicare o prescrivere la suddivisione della misura in quote per ciascun destinatario, perché l'ordinanza costituisce in capo ai proprietari una obbligazione solidale che, quindi, dovrà regolarsi secondo il titolo', con la conseguenza che 'ogni questione inerente le modalità applicative o esecutive, l'effettuazione di scavi o sondaggi, la redazione di perizie o studi, l'approntamento di misure di messa in sicurezza o lavori di consolidamento (e l'individuazione dei soggetti a carico dei quali essi vanno realizzati, come ad esempio nella perizia del 2012 depositata dal ricorrente), nonché, infine, la specifica ripartizione tra i destinatari tenuti alla prestazione (per interventi o quote e quali tra esse), seguirà le regole proprie della solidarietà, potendosi esigere da parte dell'Ente l'adempimento a carico di ciascuno di essi, salva rivalsa secondo i titoli di proprietà (o di responsabilità nell'aver cagionato il pericolo, a seconda dei casi); e fermo restando che, laddove in caso di inottemperanza, sarà l'Ente ad intervenire (intervento che può rivelarsi doveroso quando il pericolo non consenta l'indugio), i relativi costi saranno recuperati, ancora una volta, a carico di tutti i condebitori a seconda della natura della prestazione (se unitaria, come risulta nel caso di specie, o frazionabile) e le regole generali'”).
24. Anche in presenza di un'obbligazione per sua natura divisibile, come quella avente ad oggetto il rimborso di somme di denaro, può, dunque, configurarsi solidarietà passiva quando la prestazione sia unica, indivisibile quanto alla causa e destinata a produrre un'utilità comune, come nel caso di interventi su un immobile in comproprietà finalizzati alla tutela della pubblica sicurezza (cfr. in tema di condominio Cass. n.
21907/2011, che ha chiarito che nei confronti del terzo creditore che ha eseguito spese urgenti o necessarie a tutela della cosa comune o altrui, i coobbligati rispondono
Pag. 7 di 9 solidalmente, i quanto la prestazione è unica e il creditore è legittimato ad agire nei confronti di uno qualsiasi dei debitori)
25. Nel caso di specie, l'intervento d'urgenza effettuato dal – Parte_1 volto a rimuovere una condizione di grave pericolo per l'incolumità pubblica determinata dal degrado strutturale dell'immobile sito in Vicolo Stalluzza (Foglio 126 particella 420), di cui gli appellati risultano comproprietari – ha avuto carattere sostitutivo e indifferibile.
26. Difatti, come detto, il con ordinanza n. 28/2009, aveva intimato ai Pt_1 proprietari dell'immobile di “provvedere all'esecuzione immediata di tutte le opere urgenti e indifferibili necessarie per la salvaguardia delle persone”; a seguito dell'inottemperanza all'ordine impartito, l'Amministrazione aveva disposto, con successiva ordinanza n.
384/2009, l'esecuzione dei lavori in danno e, infine, emetteva l'ordinanza di ingiunzione di pagamento (prot. n. 1477404 del 9.10.2017) nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile.
27. È, dunque, pienamente legittima la pretesa dell'Amministrazione comunale di ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute, potendo agire nei confronti di ciascun proprietario in via solidale, in quanto destinatari di un'utilità indivisibile e titolari di un'obbligazione originata da un'unica causa. Resta, naturalmente, salva la facoltà di regresso tra gli obbligati, secondo le rispettive quote di proprietà.
28. Conclusivamente, la sentenza impugnata va riformata, dovendosi respingere l'opposizione avverso l'Ordinanza sindacale prot. del 9.10.2017 proposta da CP_1
e con la conseguenza che questi sono tenuti al pagamento in via
[...] CP_2 solidale della restante somma dovuta pari a € 28.904,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza n. n. 1459/2019 del Tribunale di Palermo, publicata il 19.03.2019 proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_1
e e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza
[...] CP_2 ingiunzione emessa dal in data 9.10.2017; Parte_1
Pag. 8 di 9 - Condanna e alla rifusione delle spese di lite che CP_1 CP_2 si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 10 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della
Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1439/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
( , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 PartitaIVA_1
E AR ROBERTA, pec: alermo. Email_1 Pt_1
appellante contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. GALANTE SALVATORE, pec:
Email_3 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata n. 1459/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo, sezione quinta civile, in data 19.03.2019, e in accoglimento del presente atto di
Pag. 1 di 9 appello, annullarla nella parte in cui non ha riconosciuto la natura solidale dell'obbligazione e, quindi, respingere perché inammissibili e infondate le domande tute avversarie spiegate con opposizione ad ingiunzione amministrativa.
Confermare, conseguentemente, l'Ordinanza Sindacale del 09.10.2017 di ingiunzione di pagamento e quindi condannare e/o riconoscere il diritto i credito del nei Parte_1 confronti dei sig.ri e in via solidale, al pagamento CP_1 CP_2 dell'importo complessivo di €28.904,00 (€36.055,83 - €7.151,03), oltre interessi legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, confermando, del resto, il diritto di credito dell'Amministrazione per il minor importo di €7.151,03, accertato dal primo giudice.
Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
Per gli appellati
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa,
Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta per violazione dell'art.
342 e dell'art. 348 bis c.p.c;
- sempre preliminarmente ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1459/2019 emessa dal Tribunale civile di Palermo, per i motivi superiormente esposti;
- per l'effetto confermare interamente la sentenza n.1459/2019 emessa dal Tribunale civile di
Palermo nel giudizio iscritto al n. RG. 20627/2017;
- Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore il quale dichiara di averle anticipate.
Con ogni riserva e salvezza nella forma più ampia e generale di controdedurre in ordine all'azione difensiva di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1459/19, pubblicata il 20.03.2019, il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione proposta da e avverso CP_1 CP_2
l'ordinanza ingiunzione emessa nei loro confronti dal il quale Parte_1
Pag. 2 di 9 reclamava il pagamento dell'importo di € 35.055,83, oltre interessi, a titolo di rimborso per i lavori urgenti di messa in sicurezza eseguiti dallo stesso ente sullo stabile di vicolo
Stalluzza n. 13, in forza dell'ordinanza di necessità e urgenza ex art. 54, comma 4, TUEL.
Per l'effetto, il Tribunale revocava l'ordinanza di ingiunzione impugnata e accertava l'obbligo solidale dei suddetti opponenti di corrispondere al la Pt_1 Parte_1 minor somma di € 7.151,03, compensando tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale decisione, il , con atto depositato il 10.07.2019, ha Parte_1 proposto appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3. A sostegno dell'impugnazione, l'Amministrazione appellante ha premesso che:
- con ordinanza sindacale n. 28 del 2009, il disponeva – anche nei confronti Pt_1 degli odierni appellati – l'immediata esecuzione di opere edili urgenti e indifferibili, volte alla messa in sicurezza dell'immobile sito in vicolo Stalluzza, individuato catastalmente al foglio n. 126 e alla particella n. 420, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, eliminando il potenziale pericolo derivante dallo stato di forte degrado, tanto dei prospetti quanto delle strutture interne, onde evitare cedimenti strutturali;
- accertata l'inottemperanza all'ordinanza n. 28/2009, il Sindaco, con successiva ordinanza n. 384/2009, proponeva l'esecuzione in via sostitutiva dei lavori di messa in sicurezza dei ruderi dell'immobile, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
- in data 21.09.2009, l'Amministrazione comunale convocava i proprietari dell'immobile, al fine di addivenire a una soluzione bonaria. In tale occasione,
e dichiaravano la CP_1 CP_2 CP_3 Persona_1 propria impossibilità a eseguire i lavori richiesti, delegando l'Amministrazione a procedere direttamente. In quella sede, l'Arch. informava i Controparte_4 presenti che l'intervento in danno avrebbe comportato il recupero delle somme spese a carico dei proprietari, oltre alle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
Nessuna stima preventiva dei lavori veniva, tuttavia, comunicata;
- in data 23.05.2016, l'Amministrazione, all'esito dell'intervento, diffidava tutti i comproprietari al pagamento solidale dell'importo di euro 35.985,83;
- in data 9.10.2017, il Comune ingiungeva ai proprietari dell'immobile sito in Vicolo
Stalluzza catastalmente identificato al Fg. 126, p.lla 420, il pagamento di euro
Pag. 3 di 9 36.055,83 (somma comprensiva delle spese di notifica), al fine di recuperare l'intero ammontare;
- in data 21.12.2017, l'Amministrazione respingeva l'offerta di e CP_1 di versare l'importo parziale di € 8.996,45, a titolo satisfattivo della CP_2 pretesa comunale;
- in data 19.12.2017, gli odierni appellati notificavano ricorso al avverso Pt_1
l'ingiunzione di pagamento, chiedendone l'annullamento e, in subordine, la condanna al pagamento della minor somma di € 7.151,03 (al netto dell'acconto di €
1.845,42, già versato);
- il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Pt_1 dell'ordinanza ingiuntiva impugnata.
4. Instauratosi il contradittorio, e hanno eccepito CP_1 CP_5 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'Amministrazione appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
5. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 5.02.2025, le parti hanno depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame del sollevata da e in relazione alle Parte_1 CP_1 CP_2 previsioni di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
7. In particolare, l'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 c.p.c. non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III, 10916/17).
8. L'atto di appello risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo
Pag. 4 di 9 giudice e le relative modifiche. L'appello consente, quindi, di comprendere, con sufficiente chiarezza, le doglianze specifiche rivolte alla decisione di primo grado, sicché ne va dichiarata l'ammissibilità.
9. Analogamente, non può accogliersi l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c., atteso che la norma ha finalità deflattive e si applica nella fase preliminare del giudizio di appello, affidando al giudice un esame sommario volto a verificare la manifesta infondatezza della domanda.
10. Nella presente fattispecie, il Collegio ha ritenuto di esaminare compiutamente le censure sollevate dall'appellante, che, per contenuto e articolazione, non apparivano manifestamente infondate né prive di rilievo giuridico, sicché non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, che deve essere, dunque esaminato nel merito.
11. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
12. Con l'unico motivo di gravame, il chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la natura solidale dell'obbligazione, chiedendo la conferma dell'Ordinanza sindacale del.
9.10.2017 di ingiunzione di pagamento e la conseguente condanna degli appellati al pagamento, in via solidale, dell'importo complessivo di € 28.904,00 (somma determinata dalla differenza tra l'originario importo richiesto di € 36.055,83 e quello già versato dagli appellati di €
7.151,03), oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, confermando il diritto di credito dell'Amministrazione per il minor importo di € 7.151,03, accertato dal primo giudice.
13. In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia errato nel fondare la decisione su presupposti normativi non corretti, trascurando che la fonte dell'obbligazione è rappresentata dall'ordinanza sindacale n. 28/2009, rivolta indistintamente a tutti i proprietari dell'immobile, il cui inadempimento ha legittimato l'intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione.
14. Ne consegue, secondo l'appellante, l'applicazione del principio della solidarietà passiva, ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c., posto che i debitori sono obbligati per la medesima prestazione, tanto in forza della legge (art. 54, TUEL), quanto del titolo
(ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 28/2009). Pertanto, l'omessa esecuzione dell'ordine legittimamente impartito dall'Amministrazione fa scaturire una
Pag. 5 di 9 responsabilità solidale per inadempimento e il conseguente obbligo di rimborso in capo a tutti i soggetti obbligati.
15. Il motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
16. Il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione rilevando che la posizione degli odierni appellati sia sussumibile a quella dei condomini di un edificio, rispetto ai quali sussiste la responsabilità parziaria e non già solidale.
17. Ritiene il Collegio di non poter condividere una simile impostazione.
18. Nel caso di specie, infatti, le obbligazioni oggetto di controversia non scaturiscono da una responsabilità condominiale in senso proprio, bensì trovano origine nella titolarità comune di una specifica unità immobiliare.
19. La corretta qualificazione giuridica della fattispecie impone, quindi, di circoscrivere l'ambito soggettivo dell'obbligazione ai comproprietari dell'unità oggetto dell'intervento, i quali, in quanto destinatari dell'utilità generata dai lavori effettuati dal
, ne rispondono solidalmente ai sensi dell'art. 1294 c.c. Pt_1 Parte_1
20. La norma richiamata, come noto, esprime il principio generale secondo cui le obbligazioni assunte da più debitori in relazione ad un medesimo rapporto avente ad oggetto una prestazione di carattere pecuniario si presumono solidali, salvo che risulti una diversa volontà delle parti o una diversa previsione normativa.
21. Detta presunzione risponde all'esigenza di assicurare una più efficace tutela al creditore, consentendogli di esigere l'intero pagamento da uno qualunque dei debitori, senza dover preventivamente accertare o suddividere le rispettive quote di obbligazione.
Si tratta, dunque, di un meccanismo volto a rafforzare l'effettività del credito e a semplificare l'azione esecutiva, secondo una logica di cooperazione e responsabilità collettiva dei debitori.
22. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di obbligazioni restitutorie derivanti da interventi sostitutivi dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 54 TUEL, ove l'Amministrazione comunale, in caso di inadempienza da parte dei privati, abbia sostenuto spese necessarie e indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, agendo poi in rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.
23. Al riguardo è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che, qualora il
Sindaco ordini interventi contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL a carico di più soggetti in relazione a un bene comune o a una fonte di pericolo indivisibile, l'obbligazione che ne
Pag. 6 di 9 deriva è solidale e non richiede una preventiva ripartizione in quote tra i destinatari. E ancora, “l'ordinanza costituisce in capo ai proprietari un'obbligazione solidale (…) che dovrà regolarsi secondo il titolo”, con la conseguenza che l'ente creditore può esigere l'intera prestazione da ciascuno degli obbligati, salva la rivalsa interna sulla base delle rispettive quote di proprietà o di responsabilità (cfr. Cons. Stato 8.01.2025 n. 128, ove si legge: “Su tale ultima questione il tribunale ha, in particolare, affermato che 'Quando il Sindaco ordina ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 determinati interventi contingibili ed urgenti a carico di più destinatari ed in relazione ad un bene o una fonte di pericolo che è comune a tutti, salvo che la natura dei luoghi o dell'intervento non lo esiga o non lo renda opportuno, non è tenuto ad indicare o prescrivere la suddivisione della misura in quote per ciascun destinatario, perché l'ordinanza costituisce in capo ai proprietari una obbligazione solidale che, quindi, dovrà regolarsi secondo il titolo', con la conseguenza che 'ogni questione inerente le modalità applicative o esecutive, l'effettuazione di scavi o sondaggi, la redazione di perizie o studi, l'approntamento di misure di messa in sicurezza o lavori di consolidamento (e l'individuazione dei soggetti a carico dei quali essi vanno realizzati, come ad esempio nella perizia del 2012 depositata dal ricorrente), nonché, infine, la specifica ripartizione tra i destinatari tenuti alla prestazione (per interventi o quote e quali tra esse), seguirà le regole proprie della solidarietà, potendosi esigere da parte dell'Ente l'adempimento a carico di ciascuno di essi, salva rivalsa secondo i titoli di proprietà (o di responsabilità nell'aver cagionato il pericolo, a seconda dei casi); e fermo restando che, laddove in caso di inottemperanza, sarà l'Ente ad intervenire (intervento che può rivelarsi doveroso quando il pericolo non consenta l'indugio), i relativi costi saranno recuperati, ancora una volta, a carico di tutti i condebitori a seconda della natura della prestazione (se unitaria, come risulta nel caso di specie, o frazionabile) e le regole generali'”).
24. Anche in presenza di un'obbligazione per sua natura divisibile, come quella avente ad oggetto il rimborso di somme di denaro, può, dunque, configurarsi solidarietà passiva quando la prestazione sia unica, indivisibile quanto alla causa e destinata a produrre un'utilità comune, come nel caso di interventi su un immobile in comproprietà finalizzati alla tutela della pubblica sicurezza (cfr. in tema di condominio Cass. n.
21907/2011, che ha chiarito che nei confronti del terzo creditore che ha eseguito spese urgenti o necessarie a tutela della cosa comune o altrui, i coobbligati rispondono
Pag. 7 di 9 solidalmente, i quanto la prestazione è unica e il creditore è legittimato ad agire nei confronti di uno qualsiasi dei debitori)
25. Nel caso di specie, l'intervento d'urgenza effettuato dal – Parte_1 volto a rimuovere una condizione di grave pericolo per l'incolumità pubblica determinata dal degrado strutturale dell'immobile sito in Vicolo Stalluzza (Foglio 126 particella 420), di cui gli appellati risultano comproprietari – ha avuto carattere sostitutivo e indifferibile.
26. Difatti, come detto, il con ordinanza n. 28/2009, aveva intimato ai Pt_1 proprietari dell'immobile di “provvedere all'esecuzione immediata di tutte le opere urgenti e indifferibili necessarie per la salvaguardia delle persone”; a seguito dell'inottemperanza all'ordine impartito, l'Amministrazione aveva disposto, con successiva ordinanza n.
384/2009, l'esecuzione dei lavori in danno e, infine, emetteva l'ordinanza di ingiunzione di pagamento (prot. n. 1477404 del 9.10.2017) nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile.
27. È, dunque, pienamente legittima la pretesa dell'Amministrazione comunale di ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute, potendo agire nei confronti di ciascun proprietario in via solidale, in quanto destinatari di un'utilità indivisibile e titolari di un'obbligazione originata da un'unica causa. Resta, naturalmente, salva la facoltà di regresso tra gli obbligati, secondo le rispettive quote di proprietà.
28. Conclusivamente, la sentenza impugnata va riformata, dovendosi respingere l'opposizione avverso l'Ordinanza sindacale prot. del 9.10.2017 proposta da CP_1
e con la conseguenza che questi sono tenuti al pagamento in via
[...] CP_2 solidale della restante somma dovuta pari a € 28.904,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza n. n. 1459/2019 del Tribunale di Palermo, publicata il 19.03.2019 proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_1
e e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza
[...] CP_2 ingiunzione emessa dal in data 9.10.2017; Parte_1
Pag. 8 di 9 - Condanna e alla rifusione delle spese di lite che CP_1 CP_2 si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 10 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della
Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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