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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. NC AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2941 del R.G.A.C. per il 2024;
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Bulotta;
creditore ricorrente
E
, con sede a Catanzaro, Via Barrio, n. 42 (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Commissario Liquidatore;
debitore contumace
NONCHÉ
(CF: ), con sede a Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Controparte_2 P.IVA_2
Regionale), in persona del Presidente e legale rappresentate p.t., difesa dall'avv. Paolo Falduto dell'Avvocatura Regionale;
terzo pignorato provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che con decreto ingiuntivo esecutivo n. 2/2024 del Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro è stato ingiunto alla di corrisponderle la Controparte_1 somma di euro 71.157,49, a titolo di TFR;
che, in data 17.02.2024, è stato notificato alla
[...] atto di precetto per l'importo di euro 75.501,57; che, non avendo la CP_1 CP_1 provveduto al pagamento, si è proceduto con il pignoramento presso terzi eseguito in data 20.03 2024, per l'importo di euro 75.501,57, aumentato della metà, ex art. 546 c.p.c., pari ad euro 37.750,78, per un totale di euro 113.252, 35, oltre accessori, nei confronti della in quanto debitore Controparte_2 del debitore esecutato, ai sensi della disposizione di cui all'art. 7 L. R. 12.06.2009, n. 19, in base alla quale è stata disposta la concessione da parte della in favore della CP_2 Controparte_1
, a partire dall'anno 2010, di un contributo annuo pluriennale di euro 850.000,00; che la
[...] procedura esecutiva è stata iscritta a ruolo al n. 1059/2024 R.G.E. e ne è stato dato avviso ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c.; che il terzo pignorato, a mezzo PEC notificata al creditore procedente in data 08.05.2024, con nota prot. n. 314112, ha reso dichiarazione parzialmente positiva;
che il creditore procedente, attuale ricorrente, all'udienza del 21.05.2024, ha presentato, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., motivata e documentata istanza di accertamento dell'obbligo del terzo relativamente all'ulteriore somma, opponendosi alla parziale dichiarazione del terzo;
che la Controparte_1
, quale debitore esecutato, nonostante formale notifica, non si è costituita;
che il Giudice
[...] dell'Esecuzione, all'udienza del 21.05.2024, ha disposto l'acquisizione di chiarimenti da parte del terzo sulla dichiarazione resa, fissando per il 23.09.2024, l'udienza e disponendo la notifica del verbale a cura del creditore procedente;
che, con memoria depositata il 04.09.2024, il terzo pignorato ha fornito chiarimenti in ordine alla dichiarazione, sollevando obiezioni in merito a quanto sostenuto dal creditore procedente nella richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo e ha confermato la dichiarazione già resa;
che, all'udienza del 23.09.2024, il Giudice si è riservata la decisione;
che, con ordinanza depositata in data 11.11.2024, il Giudice dell'Esecuzione, sciogliendo la riserva, ha sospeso la procedura esecutiva, fissando in 60 giorni il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
che, con il presente ricorso presentato per competenza al giudice del lavoro in quanto il contenzioso è stato avviato con decreto ingiuntivo per il recupero di un credito di lavoro (TFR), essa istante introduce il giudizio di merito in corso di giudizio di esecuzione, ai sensi degli artt. 549 e 616
c.p.c., reiterando quanto già esposto e documentato nella procedura esecutiva sospesa, vale a dire la sussistenza del debito del terzo pignorato ( ) nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
, nonché il dovere giuridico di finanziarla, a nulla rilevando le contestazioni e dichiarazioni
[...] sostenute dal terzo nel procedimento esecutivo avviato ed ora sospeso;
tanto premesso, formula le seguenti conclusioni: “1) accertare che il debitore esecutato, , è creditore Controparte_1 del Terzo pignorato, , della somma di euro 350,000,00 sia per effetto dell'art. 7 della Controparte_2 legge regionale n. 19/2009, sia dei principi affermati dalla Cassazione di cui in premessa e, pertanto, dichiarare l'esistenza dell'obbligo del Terzo pignorato;
2) condannare il Terzo pignorato al pagamento diretto in favore del creditore procedente dott.ssa di tutte le somme Parte_1 alla stessa dovute dalla di cui alla procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. Controparte_1
n. 1059/2024), avviata in seguito al decreto ingiuntivo n. 2/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro, sino al soddisfacimento dell'intero credito vantato nei confronti del debitore Controparte_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché onorari e spese e oneri
[...] accessori;
3) fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese forfettarie oltre oneri accessori, come per legge, del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore distrattario”.
Si è costituita la , contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, ritenere come positiva esclusivamente la dichiarazione resa dal Dipartimento Salute e Welfare con nota prot. 252126 del 9.4.24 (per €uro
41.640,67) (All. 1), ritenendo per il resto insussistente qualsivoglia altro credito della CP_2
nei confronti della , e quindi rigettando la pretesa
[...] Controparte_1 Parte_2 della sig.ra di vedersi assegnate somme superiori a quelle di cui alla Parte_1 dichiarazione predetta. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito”.
Non si è costituito la , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Anzitutto, va dato atto che la , quale terzo pignorato, ha riconosciuto il proprio Controparte_2 debito verso la , pari all'importo di euro 41.640,67, che è Controparte_3 stato assegnato al creditore. Il punto controverso afferisce alla richiesta di assegnazione dell'ulteriore credito della che l'istante afferma sussistere nei confronti della in modo da CP_1 CP_2 soddisfare il residuo importo ancora dovutole rispetto alla somma complessiva di euro 71.157,49, ad essa spettante a titolo di TFR, portata dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 2/2024 del Tribunale di
Catanzaro Sezione Lavoro.
Giova precisare che la presente controversia non riguarda la questione se la debba Controparte_2 rispondere dei debiti di , ente in house della Questione a cui va Controparte_1 CP_2 data comunque risposta negativa in quanto la natura giuridica della , Controparte_1 istituita con la legge regionale quale organismo in house della è quella di soggetto con CP_2 personalità giuridica di diritto privato, sicché le regole della sua organizzazione restano quelle di un ente disciplinato in via generale nel codice civile, rilevando, non il tipo di attività esercitata (funzioni e compiti svolti ex lege), ma la natura del soggetto, ai fini dell'applicazione della normativa che la riguarda. Pertanto, una volta riconosciuta l'autonomia di rispetto alla Controparte_1
è evidente che quest'ultima non può essere chiamata a rispondere delle Controparte_2 obbligazioni contratte dalla CP_1
Sennonché, indiscussa la sussistenza del debito ingiunto a carico della Controparte_1 verso la odierna creditrice ricorrente, punto controverso è quello della esistenza o meno di un credito vantato da nei confronti della oggetto di pignoramento mobiliare Controparte_1 CP_2 da parte della ricorrente. In altri termini e per semplificare, la è oggi convenuta, Controparte_2 non in quanto obbligata verso la ricorrente ma in quanto terzo debitore, vale a dire Parte_1 obbligata nei confronti di . Controparte_1
Aderendo alla tesi attorea, ritiene il giudice che sussista l'obbligazione della nei Controparte_2 riguardi della CP_1
La , oltre al credito già riconosciuto e dichiarato dal terzo pignorato, vanta Controparte_1 un ulteriore credito verso la costituito dalla somma di euro 350.000,00, stanziata nel bilancio CP_2
2011 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo).
Tale obbligazione trova fondamento nell'art. 7 L. R. n. 19/2009 (cfr. all. n. 1 fascicolo attoreo) il quale prevede che “1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a partire dall'anno 2010 alla
, organismo in house della istituita in esecuzione Controparte_1 Controparte_2 dell'articolo 18-bis della legge regionale maggio 2001, n. 7, un contributo annuo pluriennale di euro
850.000,00 per la programmazione, attuazione e gestione di interventi in materia di solidarietà sociale, sostegno alla valorizzazione del ruolo della famiglia e per le spese di funzionamento, con allocazione all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012. 2. La
[...]
presenta ogni tre anni un piano degli interventi da realizzare che è sottoposto CP_1 all'approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere alla competente Commissione consiliare”.
In base a tale disposizione, l'erogazione del contributo viene dunque subordinata alla presentazione, da parte della di un piano triennale degli interventi da realizzare, da sottoporsi CP_1 all'approvazione della Giunta Regionale.
La ha regolarmente redatto il programma triennale di attività per il triennio Controparte_1
2010-2012 che, trasmesso alla è stato regolarmente approvato dalla Giunta Regionale con CP_2 la deliberazione n. 3 del 13.01.2010 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo) la quale, per quanto di interesse, ha deliberato: a) di approvare l'allegato Documento di Programmazione Triennale delle attività presentato dalla ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 19 del 12 giugno Controparte_1
2009; b) di trasmettere alla competente Commissione Consiliare il Documento di Programmazione
Triennale delle attività ai sensi del citato art. 7 comma 2 della L.R. n. 19 del 12 giugno 2009; c) di demandare a successivo atto del Dipartimento Presidenza della l'impegno contabile Controparte_2
e la erogazione del finanziamento 2010 e delle annualità successive per lo svolgimento delle attività riportate nell'allegato Documento di Programmazione Triennale.
In esecuzione della predetta norma, la ha previsto in bilancio apposito stanziamento allocato CP_2 all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 e, sulla scorta di siffatto piano triennale, il competente Dipartimento, con appositi decreti dirigenziali, ha impegnato e liquidato le annualità 2010 (cfr. all. n. 3 fascicolo attoreo) e 2012 (cfr. all. n. 4 fascicolo attoreo), laddove, per l'annualità 2011, pure rientrante nel piano approvato, non è stata impegnata la relativa somma che, secondo le regole di contabilità, è andata in economia.
Sul punto, parte resistente assume che “con l'art. 7, 1° comma, del collegato l. reg. 12.06.2009 n. 19,
è stato inizialmente previsto un “contributo annuo pluriennale di €uro 850.000,00...con allocazione all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012”. Al secondo comma dell'art. 7 è stato, poi, previsto che fosse onere della quello di “presentare ogni tre Controparte_1 anni un piano di interventi da realizzare che è sottoposto all'approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere della competente commissione Consiliare”. L'approvazione di detto piano degli interventi ne avrebbe poi consentito il finanziamento. Per come relazionato con nota prot.
542487 del 29.08.2024 (All. 4) del Dipartimento Lavoro (che è stato il Dipartimento Vigilante sulla fino al dicembre 2023, allorquando nella Vigilanza è subentrato il Controparte_1
Dipartimento Salute e Welfare), risulta che la , con nota prot. n. 265348 Controparte_3 del 12.06.2023, abbia avanzato la richiesta di € 1.600.000,00 per gli anni 2011 e 2012 a titolo di fondo di funzionamento ordinario, motivo per cui il Dipartimento Lavoro ha chiesto al Dipartimento
Economia e Finanze di avere chiarimenti in merito alle movimentazioni del capitolo di bilancio regionale afferente al suddetto fondo ordinario (nota prot. 265348 del 12.06.2023 -All. 5). Il
Dipartimento Economia e Finanze, con nota prot. 310510 del 6.7.2023 (All. 6), ha riscontrato la richiesta, comunicando che “Con riferimento al presunto credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti della per euro 1.600.000,00 a titolo di Fondo di Funzionamento
[...] Controparte_2
Ordinario per gli anni 2010-2012, si conferma che l'articolo 7 della legge regionale n.19/2009, al comma 1, dispone la concessione di un contributo annuo pluriennale di euro 850.00,00 per la programmazione, attuazione e gestione di interventi in materia di solidarietà sociale, sostegno e valorizzazione del ruolo della famiglia e per le spese di funzionamento. Il comma 2, dello stesso articolo, stabilisce che la debba presentare un piano di interventi da realizzare da CP_1 sottoporre all'approvazione dell'organo esecutivo regionale il quale deve trasmetterlo per il parere alla competente Commissione consiliare. In via preliminare, tuttavia, si precisa che, per le annualità successive al 2010, con le leggi regionali n. 36 del 29/12/2010 e n. 49 del 23/12/2011, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Regionale ha rimodulato lo stanziamento di spesa in euro 350.000,00 per l'anno 2011 e in euro 100.000,00 per l'anno 2012. L'importo complessivamente destinato alla per le annualità 2010-2011-2012, a seguito della su CP_1 citata rimodulazione finanziaria, è pari ad euro 1.300.000,00 e non ad euro 2.550.000,00. Inoltre, appare opportuno precisare che le somme relative alle annualità 2010 e 2012, pari complessivamente ad euro 950.0000,00, sono state liquidate a favore della rispettivamente Controparte_1 nel 2010 e nel 2019, mentre l'importo di euro 350.000,00 previsto nell'annualità 2011 non è stato impegnato ed è transitato nelle economie di bilancio. È appena il caso di precisare che lo scrivente non è a conoscenza dei motivi per i quali il competente dipartimento non abbia provveduto ad adottare alcun decreto di impegno. Tuttavia, essendo tali attività oggetto di necessaria rendicontazione nel rispetto di uno specifico “piano degli interventi da realizzare” che deve essere approvato dall'organo esecutivo della per come disposto dal comma 2, Controparte_2 dell'articolo 7, della legge regionale n. 19/2009… si potrebbe immaginare che il mancato impegno possa essere giustificato dal non rispetto degli adempimenti posti in capo alla . Per CP_1 quanto sopra, il Dipartimento Lavoro, premesso che non erano e non sono risultanti agli atti d'ufficio documenti attestanti l'esistenza di eventuali “piani di intervento presentati dalla ”, con CP_1 nota prot. n. 328182 del 19.07.2023 (All. 7) ha proceduto a comunicare alla Controparte_1
che nulla era dovuto a titolo di fondo di funzionamento ordinario. Quanto sopra chiarisce come,
[...] al di là di quanto previsto e rimodulato nell'ambito delle previsioni finanziarie di cui alle leggi richiamate (l. reg. n. 19/2009 e rimodulazioni ex l. reg. n. 36 del 29/12/2010 e n. 49 del 23/12/2011),
NON ESISTE ALCUN CREDITO ATTUALE LIQUIDO ED ESIGIBILE della nei CP_1 confronti della ”. Controparte_2
L'assunto di parte resistente non è condivisibile.
La , infatti, riconosce che, sulla scorta dell'art. 7, 1° comma, del collegato l. reg. Controparte_2
12.06.2009 n. 19, era stato inizialmente previsto un “contributo annuo pluriennale di euro
850.000,00...con allocazione all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 e che, al secondo comma dell'art. 7, è stato previsto che fosse onere della Controparte_1 quello di “presentare ogni tre anni un piano di interventi da realizzare che è sottoposto all'approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere della competente commissione
Consiliare”, precisando che l'approvazione di detto piano degli interventi ne avrebbe poi consentito il finanziamento. Ha riferito che, per come relazionato con nota prot. 542487 del 29.08.2024 del
Dipartimento Lavoro (Dipartimento Vigilante sulla fino al dicembre Controparte_1
2023), risulta che la , con nota prot. n. 265348 del 12.06.2023, ha avanzato Controparte_3 la richiesta di € 1.600.000,00 per gli anni 2011 e 2012 a titolo di fondo di funzionamento ordinario.
Ha specificato che, per le annualità successive al 2010, con le leggi regionali n. 36 del 29/12/2010 e n. 49 del 23/12/2011, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Regionale aveva rimodulato lo stanziamento di spesa in euro 350.000,00 per l'anno 2011 e in euro 100.000,00 per l'anno 2012, sicché l'importo complessivo destinato alla per le annualità 2010, 2011 e CP_1
2012, a seguito della citata rimodulazione finanziaria, era pari ad euro 1.300.000,00 e non ad euro
2.550.000,00. Ha dichiarato che le somme relative alle annualità 2010 e 2012, pari complessivamente ad euro 950.0000,00, erano state liquidate alla rispettivamente nel 2010 e Controparte_1 nel 2019.
Tuttavia, quanto all'importo di euro 350.000,00 previsto nell'annualità 2011, parte resistente deduce che esso non è stato impegnato ed è transitato nelle economie di bilancio, senza spiegare i motivi per cui il competente Dipartimento non ha provveduto ad adottare il decreto di impegno, arrivando ad ipotizzare che - essendo tali attività oggetto di necessaria rendicontazione nel rispetto di uno specifico
“piano degli interventi da realizzare” che deve essere approvato dall'organo esecutivo della CP_2
per come disposto dal comma 2, dell'articolo 7, della legge regionale n. 19/2009 - il mancato
[...] impegno poteva essere giustificato dal fatto che la non aveva rispettato gli adempimenti CP_1 posti a suo carico.
Le deduzioni di parte resistente non hanno pregio.
Infatti, pur ammettendosi che il finanziamento delle leggi regionali che comportano spese di carattere pluriennale può essere soggetto a rimodulazione nel corso dei successivi anni, nel senso che il legislatore regionale, in occasione dell'adozione degli strumenti annuali di programmazione finanziaria può rimodulare i contributi annui precedentemente previsti, sicché con la legge finanziaria per l'anno 2011 (L.R. 29 dicembre 2010, n. 35) il Consiglio regionale rimodulava lo stanziamento di spesa destinato alle finalità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 in euro 350.000,00 per l'anno 2011 (e con la legge finanziaria 2012 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 48 - l'importo per l'anno
2012 è stato rideterminato in euro 100.000,00), la non illustra le ragioni per cui, Controparte_2 mentre nel 2019 veniva effettuato il pagamento delle somme riferite all'anno 2012, la somma iscritta nel 2011 non è stata invece oggetto di impegno di spesa entro il medesimo anno, con la ulteriore conseguenza che, trattandosi di risorse proprie dell'Ente, al termine dell'esercizio detta somma era transitata nelle economie di bilancio.
Né può condividersi l'assunto della che ipotizza che il competente dipartimento Controparte_2 non aveva provveduto ad adottare il decreto di impegno per il fatto che, essendo le attività della oggetto di necessaria rendicontazione nel rispetto del piano approvato, il mancato CP_1 impegno poteva essere forse riconducibile all'inadempimento della Si osserva, al CP_1 riguardo, che la concessione del finanziamento da parte della ai sensi dell'art. 7 L. R. n. CP_2
19/2009, era subordinata all'approvazione del piano triennale presentato dalla Controparte_1
in relazione agli interventi da realizzare ed è incontestato, oltre che documentato, che detto
[...] piano sia stato trasmesso dalla ed approvato ad opera della Giunta Regionale che ha anche CP_1 previsto in bilancio un apposito stanziamento allocato all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012. Presupposto della erogazione era dunque l'approvazione del piano triennale da parte della Giunta e non la successiva rendicontazione dell'attività espletata dalla , CP_1 sicché non vi è dubbio in ordine alla ricorrenza di tale presupposto.
Ritiene il giudice che l'obbligazione della verso la per l'importo di euro CP_2 CP_1
350.000,00 previsto nell'annualità 2011, sia dunque sorta al momento dell'approvazione del suindicato piano triennale, sicché, ai fini della sua esistenza, non rileva il mancato atto di impegno di spesa del suddetto importo ed il suo transito nelle economie di bilancio regionale.
Infatti, l'impegno di spesa presuppone il previo perfezionamento di un'obbligazione giuridica a carico dell'ente locale, per cui resta distinto l'impegno contabile dei fondi necessari che è atto autonomo rispetto al titolo costitutivo dell'obbligazione. In altri termini, l'impegno giuridico, idoneo a vincolare l'amministrazione in virtù di un'obbligazione completa di tutti i suoi elementi prodotta da leggi, atti giudiziali, contratti ed atti amministrativi, sulla scorta dell'art. 1173 c.c., costituisce la condizione di legittimità dell'impegno contabile che è l'operazione di accantonamento delle risorse necessarie.
L'impegno contabile non deve essere confuso con il titolo dell'obbligazione poiché non è dall'impegno che scaturisce l'obbligo dell'ente di pagare, bensì dal perfezionamento dell'obbligazione giuridica. L'impegno ha natura di atto doveroso poiché dall'obbligazione perfezionata scaturisce l'obbligo per l'ente di attivare la procedura di spesa e dunque esso, facendo parte della fase di adempimento dell'obbligazione, costituisce un atto vincolato senza il quale, peraltro, l'ente non può effettuare la spesa, sicché l'effetto tipico dell'atto di impegno è consentire all'ente di spendere per onorare un rapporto giuridico che ha il suo titolo in un'obbligazione perfezionata.
Risulta dunque accertato che la somma di euro 350.000,00, stanziata in bilancio dalla per CP_2
l'anno 2011 in favore della costituisce un credito esistente di cui è titolare quest'ultima CP_1 nei confronti della . Controparte_2
Pertanto, in accoglimento della domanda, si accerta che la è creditrice Controparte_1 verso la della somma di euro 350.000,00 per le causali suesposte, per cui va Controparte_2 dichiarata l'esistenza dell'obbligazione del terzo pignorato che è dunque assoggettabile ad esecuzione ad opera del creditore procedente, per il soddisfacimento dell'intero credito vantato nei confronti della
, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 1059/2024), Controparte_1 proposta in forza del decreto ingiuntivo n. 2/2024 del Tribunale di Catanzaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di , Controparte_1 così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la è creditrice verso la Controparte_1
della somma di euro 350.000,00 per le causali suesposte, per cui va dichiarata Controparte_2
l'esistenza dell'obbligazione della in qualità di terzo pignorato, che è Controparte_2 assoggettabile ad esecuzione ad opera del creditore procedente per il Parte_1 soddisfacimento dell'intero credito vantato nei confronti della , nell'ambito Controparte_1 della procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 1059/2024), proposta in forza del decreto ingiuntivo n. 2/2024 del Tribunale di Catanzaro;
- condanna la a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro Controparte_2
2.500,00 per onorario, oltre al pagamento del contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario;
Catanzaro, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NC AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. NC AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2941 del R.G.A.C. per il 2024;
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Bulotta;
creditore ricorrente
E
, con sede a Catanzaro, Via Barrio, n. 42 (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Commissario Liquidatore;
debitore contumace
NONCHÉ
(CF: ), con sede a Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Controparte_2 P.IVA_2
Regionale), in persona del Presidente e legale rappresentate p.t., difesa dall'avv. Paolo Falduto dell'Avvocatura Regionale;
terzo pignorato provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che con decreto ingiuntivo esecutivo n. 2/2024 del Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro è stato ingiunto alla di corrisponderle la Controparte_1 somma di euro 71.157,49, a titolo di TFR;
che, in data 17.02.2024, è stato notificato alla
[...] atto di precetto per l'importo di euro 75.501,57; che, non avendo la CP_1 CP_1 provveduto al pagamento, si è proceduto con il pignoramento presso terzi eseguito in data 20.03 2024, per l'importo di euro 75.501,57, aumentato della metà, ex art. 546 c.p.c., pari ad euro 37.750,78, per un totale di euro 113.252, 35, oltre accessori, nei confronti della in quanto debitore Controparte_2 del debitore esecutato, ai sensi della disposizione di cui all'art. 7 L. R. 12.06.2009, n. 19, in base alla quale è stata disposta la concessione da parte della in favore della CP_2 Controparte_1
, a partire dall'anno 2010, di un contributo annuo pluriennale di euro 850.000,00; che la
[...] procedura esecutiva è stata iscritta a ruolo al n. 1059/2024 R.G.E. e ne è stato dato avviso ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c.; che il terzo pignorato, a mezzo PEC notificata al creditore procedente in data 08.05.2024, con nota prot. n. 314112, ha reso dichiarazione parzialmente positiva;
che il creditore procedente, attuale ricorrente, all'udienza del 21.05.2024, ha presentato, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., motivata e documentata istanza di accertamento dell'obbligo del terzo relativamente all'ulteriore somma, opponendosi alla parziale dichiarazione del terzo;
che la Controparte_1
, quale debitore esecutato, nonostante formale notifica, non si è costituita;
che il Giudice
[...] dell'Esecuzione, all'udienza del 21.05.2024, ha disposto l'acquisizione di chiarimenti da parte del terzo sulla dichiarazione resa, fissando per il 23.09.2024, l'udienza e disponendo la notifica del verbale a cura del creditore procedente;
che, con memoria depositata il 04.09.2024, il terzo pignorato ha fornito chiarimenti in ordine alla dichiarazione, sollevando obiezioni in merito a quanto sostenuto dal creditore procedente nella richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo e ha confermato la dichiarazione già resa;
che, all'udienza del 23.09.2024, il Giudice si è riservata la decisione;
che, con ordinanza depositata in data 11.11.2024, il Giudice dell'Esecuzione, sciogliendo la riserva, ha sospeso la procedura esecutiva, fissando in 60 giorni il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
che, con il presente ricorso presentato per competenza al giudice del lavoro in quanto il contenzioso è stato avviato con decreto ingiuntivo per il recupero di un credito di lavoro (TFR), essa istante introduce il giudizio di merito in corso di giudizio di esecuzione, ai sensi degli artt. 549 e 616
c.p.c., reiterando quanto già esposto e documentato nella procedura esecutiva sospesa, vale a dire la sussistenza del debito del terzo pignorato ( ) nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
, nonché il dovere giuridico di finanziarla, a nulla rilevando le contestazioni e dichiarazioni
[...] sostenute dal terzo nel procedimento esecutivo avviato ed ora sospeso;
tanto premesso, formula le seguenti conclusioni: “1) accertare che il debitore esecutato, , è creditore Controparte_1 del Terzo pignorato, , della somma di euro 350,000,00 sia per effetto dell'art. 7 della Controparte_2 legge regionale n. 19/2009, sia dei principi affermati dalla Cassazione di cui in premessa e, pertanto, dichiarare l'esistenza dell'obbligo del Terzo pignorato;
2) condannare il Terzo pignorato al pagamento diretto in favore del creditore procedente dott.ssa di tutte le somme Parte_1 alla stessa dovute dalla di cui alla procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. Controparte_1
n. 1059/2024), avviata in seguito al decreto ingiuntivo n. 2/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro, sino al soddisfacimento dell'intero credito vantato nei confronti del debitore Controparte_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché onorari e spese e oneri
[...] accessori;
3) fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese forfettarie oltre oneri accessori, come per legge, del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore distrattario”.
Si è costituita la , contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, ritenere come positiva esclusivamente la dichiarazione resa dal Dipartimento Salute e Welfare con nota prot. 252126 del 9.4.24 (per €uro
41.640,67) (All. 1), ritenendo per il resto insussistente qualsivoglia altro credito della CP_2
nei confronti della , e quindi rigettando la pretesa
[...] Controparte_1 Parte_2 della sig.ra di vedersi assegnate somme superiori a quelle di cui alla Parte_1 dichiarazione predetta. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito”.
Non si è costituito la , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Anzitutto, va dato atto che la , quale terzo pignorato, ha riconosciuto il proprio Controparte_2 debito verso la , pari all'importo di euro 41.640,67, che è Controparte_3 stato assegnato al creditore. Il punto controverso afferisce alla richiesta di assegnazione dell'ulteriore credito della che l'istante afferma sussistere nei confronti della in modo da CP_1 CP_2 soddisfare il residuo importo ancora dovutole rispetto alla somma complessiva di euro 71.157,49, ad essa spettante a titolo di TFR, portata dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 2/2024 del Tribunale di
Catanzaro Sezione Lavoro.
Giova precisare che la presente controversia non riguarda la questione se la debba Controparte_2 rispondere dei debiti di , ente in house della Questione a cui va Controparte_1 CP_2 data comunque risposta negativa in quanto la natura giuridica della , Controparte_1 istituita con la legge regionale quale organismo in house della è quella di soggetto con CP_2 personalità giuridica di diritto privato, sicché le regole della sua organizzazione restano quelle di un ente disciplinato in via generale nel codice civile, rilevando, non il tipo di attività esercitata (funzioni e compiti svolti ex lege), ma la natura del soggetto, ai fini dell'applicazione della normativa che la riguarda. Pertanto, una volta riconosciuta l'autonomia di rispetto alla Controparte_1
è evidente che quest'ultima non può essere chiamata a rispondere delle Controparte_2 obbligazioni contratte dalla CP_1
Sennonché, indiscussa la sussistenza del debito ingiunto a carico della Controparte_1 verso la odierna creditrice ricorrente, punto controverso è quello della esistenza o meno di un credito vantato da nei confronti della oggetto di pignoramento mobiliare Controparte_1 CP_2 da parte della ricorrente. In altri termini e per semplificare, la è oggi convenuta, Controparte_2 non in quanto obbligata verso la ricorrente ma in quanto terzo debitore, vale a dire Parte_1 obbligata nei confronti di . Controparte_1
Aderendo alla tesi attorea, ritiene il giudice che sussista l'obbligazione della nei Controparte_2 riguardi della CP_1
La , oltre al credito già riconosciuto e dichiarato dal terzo pignorato, vanta Controparte_1 un ulteriore credito verso la costituito dalla somma di euro 350.000,00, stanziata nel bilancio CP_2
2011 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo).
Tale obbligazione trova fondamento nell'art. 7 L. R. n. 19/2009 (cfr. all. n. 1 fascicolo attoreo) il quale prevede che “1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a partire dall'anno 2010 alla
, organismo in house della istituita in esecuzione Controparte_1 Controparte_2 dell'articolo 18-bis della legge regionale maggio 2001, n. 7, un contributo annuo pluriennale di euro
850.000,00 per la programmazione, attuazione e gestione di interventi in materia di solidarietà sociale, sostegno alla valorizzazione del ruolo della famiglia e per le spese di funzionamento, con allocazione all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012. 2. La
[...]
presenta ogni tre anni un piano degli interventi da realizzare che è sottoposto CP_1 all'approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere alla competente Commissione consiliare”.
In base a tale disposizione, l'erogazione del contributo viene dunque subordinata alla presentazione, da parte della di un piano triennale degli interventi da realizzare, da sottoporsi CP_1 all'approvazione della Giunta Regionale.
La ha regolarmente redatto il programma triennale di attività per il triennio Controparte_1
2010-2012 che, trasmesso alla è stato regolarmente approvato dalla Giunta Regionale con CP_2 la deliberazione n. 3 del 13.01.2010 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo) la quale, per quanto di interesse, ha deliberato: a) di approvare l'allegato Documento di Programmazione Triennale delle attività presentato dalla ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 19 del 12 giugno Controparte_1
2009; b) di trasmettere alla competente Commissione Consiliare il Documento di Programmazione
Triennale delle attività ai sensi del citato art. 7 comma 2 della L.R. n. 19 del 12 giugno 2009; c) di demandare a successivo atto del Dipartimento Presidenza della l'impegno contabile Controparte_2
e la erogazione del finanziamento 2010 e delle annualità successive per lo svolgimento delle attività riportate nell'allegato Documento di Programmazione Triennale.
In esecuzione della predetta norma, la ha previsto in bilancio apposito stanziamento allocato CP_2 all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 e, sulla scorta di siffatto piano triennale, il competente Dipartimento, con appositi decreti dirigenziali, ha impegnato e liquidato le annualità 2010 (cfr. all. n. 3 fascicolo attoreo) e 2012 (cfr. all. n. 4 fascicolo attoreo), laddove, per l'annualità 2011, pure rientrante nel piano approvato, non è stata impegnata la relativa somma che, secondo le regole di contabilità, è andata in economia.
Sul punto, parte resistente assume che “con l'art. 7, 1° comma, del collegato l. reg. 12.06.2009 n. 19,
è stato inizialmente previsto un “contributo annuo pluriennale di €uro 850.000,00...con allocazione all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012”. Al secondo comma dell'art. 7 è stato, poi, previsto che fosse onere della quello di “presentare ogni tre Controparte_1 anni un piano di interventi da realizzare che è sottoposto all'approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere della competente commissione Consiliare”. L'approvazione di detto piano degli interventi ne avrebbe poi consentito il finanziamento. Per come relazionato con nota prot.
542487 del 29.08.2024 (All. 4) del Dipartimento Lavoro (che è stato il Dipartimento Vigilante sulla fino al dicembre 2023, allorquando nella Vigilanza è subentrato il Controparte_1
Dipartimento Salute e Welfare), risulta che la , con nota prot. n. 265348 Controparte_3 del 12.06.2023, abbia avanzato la richiesta di € 1.600.000,00 per gli anni 2011 e 2012 a titolo di fondo di funzionamento ordinario, motivo per cui il Dipartimento Lavoro ha chiesto al Dipartimento
Economia e Finanze di avere chiarimenti in merito alle movimentazioni del capitolo di bilancio regionale afferente al suddetto fondo ordinario (nota prot. 265348 del 12.06.2023 -All. 5). Il
Dipartimento Economia e Finanze, con nota prot. 310510 del 6.7.2023 (All. 6), ha riscontrato la richiesta, comunicando che “Con riferimento al presunto credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti della per euro 1.600.000,00 a titolo di Fondo di Funzionamento
[...] Controparte_2
Ordinario per gli anni 2010-2012, si conferma che l'articolo 7 della legge regionale n.19/2009, al comma 1, dispone la concessione di un contributo annuo pluriennale di euro 850.00,00 per la programmazione, attuazione e gestione di interventi in materia di solidarietà sociale, sostegno e valorizzazione del ruolo della famiglia e per le spese di funzionamento. Il comma 2, dello stesso articolo, stabilisce che la debba presentare un piano di interventi da realizzare da CP_1 sottoporre all'approvazione dell'organo esecutivo regionale il quale deve trasmetterlo per il parere alla competente Commissione consiliare. In via preliminare, tuttavia, si precisa che, per le annualità successive al 2010, con le leggi regionali n. 36 del 29/12/2010 e n. 49 del 23/12/2011, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Regionale ha rimodulato lo stanziamento di spesa in euro 350.000,00 per l'anno 2011 e in euro 100.000,00 per l'anno 2012. L'importo complessivamente destinato alla per le annualità 2010-2011-2012, a seguito della su CP_1 citata rimodulazione finanziaria, è pari ad euro 1.300.000,00 e non ad euro 2.550.000,00. Inoltre, appare opportuno precisare che le somme relative alle annualità 2010 e 2012, pari complessivamente ad euro 950.0000,00, sono state liquidate a favore della rispettivamente Controparte_1 nel 2010 e nel 2019, mentre l'importo di euro 350.000,00 previsto nell'annualità 2011 non è stato impegnato ed è transitato nelle economie di bilancio. È appena il caso di precisare che lo scrivente non è a conoscenza dei motivi per i quali il competente dipartimento non abbia provveduto ad adottare alcun decreto di impegno. Tuttavia, essendo tali attività oggetto di necessaria rendicontazione nel rispetto di uno specifico “piano degli interventi da realizzare” che deve essere approvato dall'organo esecutivo della per come disposto dal comma 2, Controparte_2 dell'articolo 7, della legge regionale n. 19/2009… si potrebbe immaginare che il mancato impegno possa essere giustificato dal non rispetto degli adempimenti posti in capo alla . Per CP_1 quanto sopra, il Dipartimento Lavoro, premesso che non erano e non sono risultanti agli atti d'ufficio documenti attestanti l'esistenza di eventuali “piani di intervento presentati dalla ”, con CP_1 nota prot. n. 328182 del 19.07.2023 (All. 7) ha proceduto a comunicare alla Controparte_1
che nulla era dovuto a titolo di fondo di funzionamento ordinario. Quanto sopra chiarisce come,
[...] al di là di quanto previsto e rimodulato nell'ambito delle previsioni finanziarie di cui alle leggi richiamate (l. reg. n. 19/2009 e rimodulazioni ex l. reg. n. 36 del 29/12/2010 e n. 49 del 23/12/2011),
NON ESISTE ALCUN CREDITO ATTUALE LIQUIDO ED ESIGIBILE della nei CP_1 confronti della ”. Controparte_2
L'assunto di parte resistente non è condivisibile.
La , infatti, riconosce che, sulla scorta dell'art. 7, 1° comma, del collegato l. reg. Controparte_2
12.06.2009 n. 19, era stato inizialmente previsto un “contributo annuo pluriennale di euro
850.000,00...con allocazione all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 e che, al secondo comma dell'art. 7, è stato previsto che fosse onere della Controparte_1 quello di “presentare ogni tre anni un piano di interventi da realizzare che è sottoposto all'approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere della competente commissione
Consiliare”, precisando che l'approvazione di detto piano degli interventi ne avrebbe poi consentito il finanziamento. Ha riferito che, per come relazionato con nota prot. 542487 del 29.08.2024 del
Dipartimento Lavoro (Dipartimento Vigilante sulla fino al dicembre Controparte_1
2023), risulta che la , con nota prot. n. 265348 del 12.06.2023, ha avanzato Controparte_3 la richiesta di € 1.600.000,00 per gli anni 2011 e 2012 a titolo di fondo di funzionamento ordinario.
Ha specificato che, per le annualità successive al 2010, con le leggi regionali n. 36 del 29/12/2010 e n. 49 del 23/12/2011, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Regionale aveva rimodulato lo stanziamento di spesa in euro 350.000,00 per l'anno 2011 e in euro 100.000,00 per l'anno 2012, sicché l'importo complessivo destinato alla per le annualità 2010, 2011 e CP_1
2012, a seguito della citata rimodulazione finanziaria, era pari ad euro 1.300.000,00 e non ad euro
2.550.000,00. Ha dichiarato che le somme relative alle annualità 2010 e 2012, pari complessivamente ad euro 950.0000,00, erano state liquidate alla rispettivamente nel 2010 e Controparte_1 nel 2019.
Tuttavia, quanto all'importo di euro 350.000,00 previsto nell'annualità 2011, parte resistente deduce che esso non è stato impegnato ed è transitato nelle economie di bilancio, senza spiegare i motivi per cui il competente Dipartimento non ha provveduto ad adottare il decreto di impegno, arrivando ad ipotizzare che - essendo tali attività oggetto di necessaria rendicontazione nel rispetto di uno specifico
“piano degli interventi da realizzare” che deve essere approvato dall'organo esecutivo della CP_2
per come disposto dal comma 2, dell'articolo 7, della legge regionale n. 19/2009 - il mancato
[...] impegno poteva essere giustificato dal fatto che la non aveva rispettato gli adempimenti CP_1 posti a suo carico.
Le deduzioni di parte resistente non hanno pregio.
Infatti, pur ammettendosi che il finanziamento delle leggi regionali che comportano spese di carattere pluriennale può essere soggetto a rimodulazione nel corso dei successivi anni, nel senso che il legislatore regionale, in occasione dell'adozione degli strumenti annuali di programmazione finanziaria può rimodulare i contributi annui precedentemente previsti, sicché con la legge finanziaria per l'anno 2011 (L.R. 29 dicembre 2010, n. 35) il Consiglio regionale rimodulava lo stanziamento di spesa destinato alle finalità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 in euro 350.000,00 per l'anno 2011 (e con la legge finanziaria 2012 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 48 - l'importo per l'anno
2012 è stato rideterminato in euro 100.000,00), la non illustra le ragioni per cui, Controparte_2 mentre nel 2019 veniva effettuato il pagamento delle somme riferite all'anno 2012, la somma iscritta nel 2011 non è stata invece oggetto di impegno di spesa entro il medesimo anno, con la ulteriore conseguenza che, trattandosi di risorse proprie dell'Ente, al termine dell'esercizio detta somma era transitata nelle economie di bilancio.
Né può condividersi l'assunto della che ipotizza che il competente dipartimento Controparte_2 non aveva provveduto ad adottare il decreto di impegno per il fatto che, essendo le attività della oggetto di necessaria rendicontazione nel rispetto del piano approvato, il mancato CP_1 impegno poteva essere forse riconducibile all'inadempimento della Si osserva, al CP_1 riguardo, che la concessione del finanziamento da parte della ai sensi dell'art. 7 L. R. n. CP_2
19/2009, era subordinata all'approvazione del piano triennale presentato dalla Controparte_1
in relazione agli interventi da realizzare ed è incontestato, oltre che documentato, che detto
[...] piano sia stato trasmesso dalla ed approvato ad opera della Giunta Regionale che ha anche CP_1 previsto in bilancio un apposito stanziamento allocato all'UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012. Presupposto della erogazione era dunque l'approvazione del piano triennale da parte della Giunta e non la successiva rendicontazione dell'attività espletata dalla , CP_1 sicché non vi è dubbio in ordine alla ricorrenza di tale presupposto.
Ritiene il giudice che l'obbligazione della verso la per l'importo di euro CP_2 CP_1
350.000,00 previsto nell'annualità 2011, sia dunque sorta al momento dell'approvazione del suindicato piano triennale, sicché, ai fini della sua esistenza, non rileva il mancato atto di impegno di spesa del suddetto importo ed il suo transito nelle economie di bilancio regionale.
Infatti, l'impegno di spesa presuppone il previo perfezionamento di un'obbligazione giuridica a carico dell'ente locale, per cui resta distinto l'impegno contabile dei fondi necessari che è atto autonomo rispetto al titolo costitutivo dell'obbligazione. In altri termini, l'impegno giuridico, idoneo a vincolare l'amministrazione in virtù di un'obbligazione completa di tutti i suoi elementi prodotta da leggi, atti giudiziali, contratti ed atti amministrativi, sulla scorta dell'art. 1173 c.c., costituisce la condizione di legittimità dell'impegno contabile che è l'operazione di accantonamento delle risorse necessarie.
L'impegno contabile non deve essere confuso con il titolo dell'obbligazione poiché non è dall'impegno che scaturisce l'obbligo dell'ente di pagare, bensì dal perfezionamento dell'obbligazione giuridica. L'impegno ha natura di atto doveroso poiché dall'obbligazione perfezionata scaturisce l'obbligo per l'ente di attivare la procedura di spesa e dunque esso, facendo parte della fase di adempimento dell'obbligazione, costituisce un atto vincolato senza il quale, peraltro, l'ente non può effettuare la spesa, sicché l'effetto tipico dell'atto di impegno è consentire all'ente di spendere per onorare un rapporto giuridico che ha il suo titolo in un'obbligazione perfezionata.
Risulta dunque accertato che la somma di euro 350.000,00, stanziata in bilancio dalla per CP_2
l'anno 2011 in favore della costituisce un credito esistente di cui è titolare quest'ultima CP_1 nei confronti della . Controparte_2
Pertanto, in accoglimento della domanda, si accerta che la è creditrice Controparte_1 verso la della somma di euro 350.000,00 per le causali suesposte, per cui va Controparte_2 dichiarata l'esistenza dell'obbligazione del terzo pignorato che è dunque assoggettabile ad esecuzione ad opera del creditore procedente, per il soddisfacimento dell'intero credito vantato nei confronti della
, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 1059/2024), Controparte_1 proposta in forza del decreto ingiuntivo n. 2/2024 del Tribunale di Catanzaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di , Controparte_1 così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la è creditrice verso la Controparte_1
della somma di euro 350.000,00 per le causali suesposte, per cui va dichiarata Controparte_2
l'esistenza dell'obbligazione della in qualità di terzo pignorato, che è Controparte_2 assoggettabile ad esecuzione ad opera del creditore procedente per il Parte_1 soddisfacimento dell'intero credito vantato nei confronti della , nell'ambito Controparte_1 della procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 1059/2024), proposta in forza del decreto ingiuntivo n. 2/2024 del Tribunale di Catanzaro;
- condanna la a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro Controparte_2
2.500,00 per onorario, oltre al pagamento del contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario;
Catanzaro, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NC AG