TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 880/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 880/2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._9 Parte_10
), (c.f. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_12 C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (c.f. ), C.F._18 Parte_19 C.F._19 Pt_20
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._20 Parte_21
), (c.f. ), C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._23 Parte_24
), (c.f. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ), (c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
pagina 1 di 20 ), (c.f. ), C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico
[...] C.F._29
MENORELLO e Andrea SCUTTARI, come da procura allega al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
(c.f. , con Controparte_3 P.IVA_3 il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO Di VENEZIA
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_4 dello STATO di VENEZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità
2020 e 2021 e condanna della parte convenuta alla perequazione in relazione all'annualità
2022, oltre a condanna alle spese.
Per la Rigettarsi il ricorso, siccome Controparte_2 inammissibile anche per difetto di legittimazione passiva della , e Controparte_2 comunque infondato.
Per il : Rigettarsi il ricorso, siccome Controparte_1 inammissibile anche per difetto di legittimazione passiva del e Controparte_1 comunque infondato.
Per l : Dato atto che il ricorso, è stato Controparte_4 notificato solo per notizia all , estromettersi lo stesso dal Controparte_4 giudizio e comunque dichiarare il non luogo a provvedere nei suoi confronti, ovvero in pagina 2 di 20 subordine respingersi ogni domanda che dovesse ritenersi proposta in quanto nulla, inammissibile e comunque infondata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande dei ricorrenti meritano accoglimento, per i motivi e nei termini esposti, come già ritenuto dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 104/2023) e dal Tribunale di Milano
(ordinanza 24.5.2024 RG 7007/2023).
1.I ricorrenti, indicati in epigrafe, premesso di essere tutti vincitori di un concorso per i ruoli del , presso il quale erano stati incardinati nelle strutture Controparte_3 dell' , soggetti al Controparte_5 Controparte_6 di cui all'art. 3 del CCNQ 13.7.2016, - hanno agito per il
[...] riconoscimento del diritto agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 CCNL periodo 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione connessa, nella misura indicata dal DPCM
23.12.2021 pubblicato in GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, previa, in via subordinata eventuale disapplicazione del citato
Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata ivi esposti anche ai dipendenti dell' di cui al D. Lgs n. 149/2015, nonché per la Controparte_7 condanna del a corrispondere loro relative Controparte_8 somme specificamente indicate sulla base del DPCM 23.12.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Con il ricorso introduttivo essi hanno in particolare così concluso:
“1) accertata e dichiarata la dovuta equiparazione fra i dipendenti dell'INL e i dipendenti del Ministero , disporre ogni ordine e statuizione al fine di assicurare, in CP_4 accoglimento di quanto esposto nel presente ricorso, la piena esecuzione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 e delle norme della contrattazione collettiva in narrativa citate riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, all'indennità di amministrazione anche ai ricorrenti dipendenti dell' Controparte_4
di cui al D. Lgs n. 149/2015 nella uguale misura assicurata ai dipendenti del
[...]
; Controparte_3
pagina 3 di 20 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 87 CCNL Ministeri-Funzioni 12.2.2018 ovvero di cui all'art. 56 del CP_6
CCNL 9.5.2022 (cfr. doc. 8) e di ogni disposizione della contrattazione collettiva ad essa connessa e in narrativa citata, nella misura indicata dal DPCM 23.12.2021 pubblicato in
GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, comunque allo scopo di riscontrare positivamente quanto rappresentato nel presente ricorso, previa, in via subordinata e per quanto occorrer possa, la disapplicazione del citato Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata anche ai dipendenti dell'
[...]
di cui al D. Lgs n. 149/2015; Controparte_7
3) conseguentemente, condannare il , nonché, se Controparte_1 del caso, la ovvero le altre Amministrazioni aventi Controparte_2 titolo a corrispondere ai ricorrenti almeno le seguenti somme come esposte al paragrafo
5) del ricorso e di seguito indicate per ciascuno di essi sulla base del DPCM 23.12.2021 nella misura minima di diritto ovvero in altra che sarà più precisamente individuata in corso di causa:
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_1 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_2 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area II, F2: 2020 € 951; 2021 € 1.676; 2022 € 558,66; per Parte_3 complessivi € 3.185,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 139,66;
• • Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195; 2022 € 731,67; per Parte_4 complessivi € 4.201,67, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 182,92;
• • , Area III, F5: 2020 (11mesi) € 1.256,75; 2021 (11mesi) € Parte_5
2.244,9; 2022 (4mesi) € 816,33; per complessivi € 4.317,98, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08; Par
• • , Area II, F4: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,40; Parte_6 per complessivi € 3.397,40, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
149,66;
pagina 4 di 20 • • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € Parte_7
816,33; per complessivi € 4.616,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08;
• • , Area II, F3 (in pensione dall' 1 maggio 2021): 2020 € 1.003; Parte_8
2021 € 598,66; per complessivi € 1.601,66;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_9 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_10 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816,33; Parte_11 per complessivi € 4.636,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
204,08;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_12 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816,33; per Parte_13 complessivi € 4.616,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_14 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816,33; per Parte_15 complessivi € 4.636,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_16 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area II, F4: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; Parte_17 per complessivi € 3.397,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
149,66;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_18 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.142; 2021 € 2.278; 2022 € 816; per Parte_19 complessivi € 4.236, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F5: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_20 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
pagina 5 di 20 • • Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195; 2022 € 731,67; Parte_21 per complessivi € 4.201,67, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
182,92;
• • , Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195,04; 2022 € 731,68; per Parte_22 complessivi € 4.201,72, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 182,92;
; • , area III, F4: 2020 € 1.142; 2021 € 2.414; 2022 € 816; per Parte_23 complessivi € 4.372, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_24 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; Parte_25 per complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_26 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195; 2022 € 731,66; per Parte_27 complessivi € 4.201,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 182,91;
• • , Area II, F3: 2020 € 949; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; per Parte_28 complessivi € 3.343,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_29 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204, nonché, atteso che le somme suesposte per il 2022 si riferiscono a proiezioni riferibili al solo periodo da gennaio 2022 ad aprile 2022, condannare dal mese di maggio 2022 alla corresponsione di un incremento mensile dell'indennità di amministrazione per i mesi a partire da maggio 2022 nella misura minima pari alla media mensile indicata a fianco di ciascun ricorrente e ciò fino alla applicazione, ai sensi del CCNL del comparto CP_6 funzioni centrali per il triennio 2019-2021, dell'art. 52 dello stesso e della relativa
Tabella G in ordine alla quantificazione della stessa indennità, con la relativa ulteriore condanna a proseguire, per il periodo successivo a quello previsto dal citato art. 52, alla corresponsione di somme a titolo di indennità di amministrazione come quantificate in ragione della menzionata tabella G del CCNL 2019/2021;
4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare la nullità e/o, in subordine, accertare la illegittimità, per quanto occorrer possa, di ogni atto nelle parti che risultano incoerenti pagina 6 di 20 con quanto in narrativa rappresentato e richiesto, ivi compreso, nei sensi indicati al profilo n. 4, lett. b) di ricorso, del Dpcm 23.12.2021, pubblicato in GU 11.3.2022;
5) in ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 nei termini esposti alla lettera c) del motivo n. 4) di ricorso, che deve intendersi anche in questa sede richiamato, con ogni riserva di ulteriore precisazione e deduzione;
6) condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza delle stesse al saldo nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nell'ammontare che sarà dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia.
Si sono costituiti il e la Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e
[...] contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Si è costituito l evidenziando che il Controparte_4 ricorso è stato ad esso “notificato solo per notizia” sì da chiedere l'estromissione e comunque dichiarare il non luogo a provvedere nei suoi confronti e nel merito concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
In via preliminare si osserva che e Controparte_3 [...] sono estranei al rapporto di lavoro con i ricorrenti, come Controparte_2 pure il , che soltanto è “ente Controparte_1 pagatore”, sicché - più che essere essi privi di legittimazione passiva – le domande sono nei loro confronti infondate, in quanto non sono titolari del rapporto di lavoro con i ricorrenti.
Unico soggetto legittimato passivo è l , Controparte_4 quale datore di lavoro dei ricorrenti.
L' ha eccepito che il ricorso è stato ad esso solo notificato, senza che nei CP_4 suoi confronti sia stata svolta alcuna domanda, che nemmeno è stata ad esso estesa e senza che nei suoi confronti sia esteso il contraddittorio.
In senso contrario, va considerato che, come si evince dalle conclusioni del ricorso, la domanda di condanna è stata svolta anche nei confronti dell' CP_4
pagina 7 di 20 , che si è costituito in giudizio, qualificandosi la “notizia” Controparte_4 una effettiva chiamata in giudizio.
Nei confronti dell' il ricorso è fondato. Controparte_4
I ricorrenti – già vincitori di un concorso per ruoli del – Controparte_3 sono attualmente dipendenti dell' , in Controparte_4 servizio presso l' di Padova, con rapporto di lavoro regolato dal Controparte_5
Contratto Collettivo Comparto Centrali. Controparte_6
Invero, l'art. 1, co. 7, lett. l), Legge 183/2014 – “allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva” – ha delegato il Governo “…ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:… l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell' e dell' CP_9 Controparte_10
), prevedendo strumenti e forme di coordinamento
[...] con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale”.
Pertanto, in attuazione della suddetta delega, con l'art. 1 D. Lgs. 149/2015, “al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi”, è stata istituita,
“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro pagina 8 di 20 denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell' e dell' ”. CP_9 CP_10
Ai sensi dell'art. 6, co. 1, D. Lgs. 149/2015 la dotazione organica dell'
[...]
, “non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse Controparte_4 qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale…”.
Sulla base di tali disposizioni, i ricorrenti sono stati trasferiti al neocostituito
, giusta la previsione di cui all'art. 6, co. Controparte_4
6, lett. b), D. Lgs. 149/2015: “è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui Controparte_3 all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del e delle politiche sociali. È altresì Controparte_3 trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell' il personale CP_4 ispettivo in servizio presso le sedi centrali del e delle politiche Controparte_3 sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso con inquadramento nei CP_3 corrispondenti profili amministrativi”.
L' costituisce una nuova entità Controparte_4 organizzativa e amministrativa, dotata di una distinta soggettività giuridica rispetto al e con diverse caratteristiche dimensionali e di funzione che non ne Controparte_3 consentono più l'assimilazione, sul piano amministrativo.
Ciò non toglie che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti e delle Aree di Contrattazione Collettiva Nazionale, “Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non pagina 9 di 20 dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:… Ispettorato Nazionale del
Lavoro…”.
Inoltre, in relazione al trattamento economico, l'art. 6, co. 1, D. Lgs. 149/2015 ha espressamente stabilito che “al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la CP_4 contrattazione collettiva del comparto . CP_6
L'art. 1, co. 1 e 6-8, C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali prevede che “il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021”, e precisa che “6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l' destinatarie dei precedenti CCNL Controparte_11 del comparto Agenzie Fiscali… 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei . CP_6
Il medesimo contratto collettivo prevede – al Titolo VIII – “Disposizioni speciali”, tra le quali, previsioni particolari per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie Fiscali (art. 57), per gli
Enti pubblici non economici (art. 58), per il CNEL (art. 59), per l' (art. 60), per CP_12
l'AGID (art. 61).
Invece non è prevista nessuna clausola speciale per l' – che non può Controparte_4 essere ricondotto alle Agenzie fiscal – sicché va ricondotto all'ipotesi di cui al comma 8, quale amministrazione destinataria dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
Ciò significa che - come già ritenuto dal Tribunale di Venezia e dal Tribunale di Milano - la contrattazione collettiva non ha introdotto alcuna distinzione tra il personale appartenente all' e i dipendenti in ruolo al Controparte_4
. CP_3
Svolte tali premesse, va considerato che l'art. 56 C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali prevede che “1. I continuano a corrispondere: a) le indennità di CP_6 amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle pagina 10 di 20 indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52
(Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);
b) l'indennità di bilinguismo di cui all'art. 33 del CCNL 14/9/2007, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui alla allegata tabella I.
2. In materia di trattamento economico, i continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) CP_6
l'art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003; b) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 aggiunto dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16/5/2001; c) l'art. 18, comma 8, del
CCNL 12/6/2003. 3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 87 del CCNL12 febbraio 2018”.
L'art. 1, co. 143 e 144, Legge 160/2019 ha previsto che “143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei è istituito CP_6 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-
2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse,
pagina 11 di 20 tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. 144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tale previsione va riferita anche al personale appartenente alle aree professionali dell' in quanto la contrattazione collettiva a tale personale Controparte_4 applicabile non lo distingue dai a differenza delle Agenzie fiscali e degli enti CP_6 pubblici non economici.
Tuttavia, il D.P.C.M. 23 dicembre 2021 – “Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei – ha CP_6 determinato, alla Tabella 1, gli “Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i dal 1.1.2020 (lordo dipendente)” suddividendoli esclusivamente per singolo CP_6
di afferenza, aree e fasce economiche, e ha precisato, alla Tabella 2, gli CP_3
“Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i rideterminati dal 1.1.2021”; CP_6
In data 19 aprile 2022, il
[...]
Controparte_13
– ha emanato la Circolare 024/2022, relativa alla
[...]
“Applicazione DPCM 23/12/2021 – Incremento dell'Indennità di Amministrazione per il pagina 12 di 20 personale dei , con cui ha comunicato quanto segue: “In applicazione del CP_6
DPCM 23/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, n. 59, si è provveduto su rata maggio all'adeguamento dell'indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale. In particolare, sono stati rideterminati dall'1/01/2020 e dall'1/01/2021 gli importi dell'indennità di amministrazione (codice assegno 667), sulla base delle tabelle 1 e 2 del sopracitato
DPCM. L'adeguamento ha interessato i seguenti assegni per indennità di amministrazione:… 667/Gxx - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali… Gli importi di arretrato spettanti sono stati determinati tramite lavorazione centralizzata e liquidati con emissione urgente con esigibilità entro il mese di aprile e identificati in banca dati con i seguenti codici arretrato:….”..
Nelle tabelle 1 e 2 allegate al suddetto DPCM non è menzionato espressamente il personale dell' , che è dunque rimasto escluso dalla percezione di tale CP_4 maggiorazione – da distribuire secondo i criteri di cui all'art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali 2019-2021 – che è stata invece corrisposta al solo personale dei CP_6
In altri termini i ricorrenti – afferenti all' Controparte_4
– non sono stati destinatari della graduale armonizzazione dell'indennità di amministrazione garantita al personale appartenente alle aree professionali dei CP_6 pur essendo loro applicato il medesimo CCNL Comparto Funzioni sociali, applicato ai dipendenti del Controparte_3
Nel corso del procedimento con l'art. 1bis D.L. 145/2023 (inserito dall'art. 1, co. 1, Legge
191/2023, in sede di conversione), rubricato “Armonizzazione dei trattamenti economici Con del personale dell'Ispettorato nazionale lavoro, dell'ANPAL e dell' Controparte_14
”, si è stabilito quanto segue: “1. Al fine di perseguire, anche in relazione
[...] agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato , dell' Controparte_4 [...]
e dell' , il beneficio di cui al Controparte_15 Controparte_14 citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche pagina 13 di 20 per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del e scomputando, per il Controparte_3 personale dell' , dalle somme da riconoscere per l'anno Controparte_4
2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell' ai sensi Controparte_4 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell' , tenuto conto di Controparte_15 quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del del e delle politiche sociali CP_3 CP_4 nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell' CP_14
, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante Controparte_14 corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell' e ad euro 726.841 in riferimento al personale Controparte_4 dell' , si provvede mediante Controparte_15 corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell' , agli Controparte_14 oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge
27 dicembre 2019, n. 160”.
Preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 1bis D.L. 145/2023, l'Avvocato dello Stato ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, conclusione su cui ha pagina 14 di 20 convenuto anche la difesa dei ricorrenti, sebbene limitatamente alle annualità 2020 e 2021, riconoscendo nelle note autorizzate che “ con le citate leggi di bilancio 2023 e 2024, i diritti dei ricorrenti lavoratori derivanti dalla contrattazione collettiva 2019/2021, invocati nel ricorso sono stati finalmente soddisfatti (…), in quanto… sono stati dapprima finanziati, dal 2023 in avanti, con l'art. 1, comma 334, della legge 197/2022, mentre, per il periodo 2020/2022, con l'art. 1 bis della legge 191/2023”
Gli interventi normativi di cui all'art. 1, co. 334, Legge 197/2022 e all'art. 1bis D.L.
145/2023 risultano soltanto funzionali all'individuazione della copertura economica (cfr. art. 1, co. 337, Legge 197/2022 e art. 1bis, co. 3, D.L. 145/2023 per come inserito, in sede di conversione, dalla Legge 191/2023) necessaria al finanziamento di un diritto
(l'indennità di amministrazione) previsto invece dalla contrattazione collettiva.
In altri termini, l'art. 1, co. 143, legge 160/2019 ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei , ma il diritto dei ricorrenti CP_6 all'indennità di amministrazione discende dall'applicazione anche al personale dell'Ispettorato del Lavoro della medesima contrattazione collettiva dei è CP_6 soltanto la contrattazione collettiva la fonte dei diritti retributivi dei lavoratori, spettando invece, per i dipendenti pubblici, al MEF e alle leggi di bilancio solo il relativo finanziamento.
La fondatezza delle domande dei ricorrenti, a prescindere dalle successive leggi di bilancio, è confermata dalla sentenza n. 4/2025 della Corte costituzionale intervenuta nel corso del giudizio.
Osserva in particolare la Corte costituzionale: “ 5.1.– Nel contesto della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'art. 72 del d.lgs.
n. 29 del 1993 stabilì che, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi successivi, fosse abrogata la congerie di disposizioni che prevedevano automatismi e trattamenti economici accessori a favore di dipendenti pubblici, nel contempo affidando alla medesima contrattazione collettiva la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente. Con il primo pagina 15 di 20 CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1994-1997, firmato il 16 maggio 1995, venne perciò istituita l'indennità di amministrazione, «sorta come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti» (sentenza n. 145 del 2022).
Il CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, firmato il 16 febbraio
1999, come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, configurò definitivamente l'indennità di amministrazione «quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici mensilità, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, del TFR e dell'indennità di preavviso (art. 33)» (così, ancora, sentenza n. 145 del 2022).
Se ne desume che l'indennità di amministrazione venne introdotta come contropartita della eliminazione degli svariati emolumenti previsti dalle plurime norme di settore concernenti i differenti trattamenti accessori dei dipendenti pubblici.
Con particolare riferimento al comparto ministeriale, a seguito di ripetuti interventi legislativi che hanno prodotto frequenti processi di accorpamento e conseguenti cospicui fenomeni di mobilità del personale, si è resa necessaria un'operazione, almeno tendenziale, di armonizzazione delle diverse indennità di amministrazione percepite negli enti di provenienza, anche al fine di evitare possibili contenziosi provocati da disparità di trattamento.
Proprio in ragione di ciò, già il CCNL per il quadriennio 1998-2001, nel prevedere aumenti dell'indennità di amministrazione negli importi di cui alla Tabella G ad esso allegata, aveva sottolineato lo scopo di «favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto» (art. 33).
La contrattazione collettiva successiva ha proseguito nella medesima direzione, con interventi sull'indennità di amministrazione per aumentarne gli importi, anche a fini perequativi.
L'indennità in esame, dunque, per espressa previsione della contrattazione collettiva, che costituisce «imprescindibile fonte» di disciplina in materia, non fa parte del trattamento economico fondamentale (ex multis, sentenze n. 153 del 2021, n. 232 del 2019 e n. 178 del
2015). Tuttavia, per i caratteri di generalità e continuità che la stessa contrattazione collettiva ha inteso ugualmente attribuirle, essa è stata corrisposta a titolo di compenso pagina 16 di 20 incentivante collegato alla mera presenza in servizio, senza alcun riferimento, quindi, al raggiungimento di specifici obiettivi o alle particolari condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.
A seguito della sentenza n. 178 del 2015 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che avevano previsto, a partire dal 2010, il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore pubblico, lo stesso legislatore ha incentivato la ripresa del processo di graduale perequazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche.
E così l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha stabilito che la contrattazione collettiva nazionale opera, per la finalità suddetta, «la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione».
Dal canto suo, con particolare riferimento al personale ministeriale, l'art. 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo, le cui risorse – nella misura del novanta per cento – sono state specificamente destinate «alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei al fine di ridurne il differenziale». CP_6
L'appena citato art. 1, comma 143, disponendo le relative coperture finanziarie, ha poi rimesso a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni centrali, anche tenendo conto del suddetto differenziale di partenza, e la rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.
A dare attuazione a tale previsione ha provveduto il d.P.C.m. 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, n. 59, che, tuttavia, nelle Tabelle
1 e 2 a esso allegate, non menziona espressamente il personale dell' fra i CP_4 destinatari degli incrementi degli importi delle indennità in discorso.
pagina 17 di 20 Di conseguenza, i dipendenti dell' sono rimasti esclusi dalla percezione di tali CP_4 maggiorazioni – da distribuire secondo i criteri dettati dall'art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 per il triennio
2019-2021 –, che sono state invece corrisposte dagli uffici di ragioneria, come documentato dalle parti private, al solo personale di ruolo dei ministeri, a partire dal mese di maggio del 2022, con gli arretrati per le annualità dal 2020 al 2022. 5.2.– Alla luce di tale ricostruzione, non erra il giudice rimettente nel considerare del tutto ingiustificata l'esclusione dei dipendenti dell' dal novero dei destinatari degli CP_4 aumenti dell'indennità di amministrazione previsti dal d.P.C.m. 23 dicembre 2021. È, infatti, incontestabile – e, per la verità, incontestata dalle parti del giudizio a quo –
l'applicabilità anche in loro favore della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, in virtù del quadro normativo e contrattuale ricostruito nell'ordinanza di rimessione e illustrato al punto 3 del Ritenuto in fatto, al quale si rinvia.
Del resto, è la stessa evoluzione legislativa successiva a confermare tale assunto…”..
In ogni caso, a fronte della previsione dell'art. 1 bis DL 145/2023 (e dei pagamenti intervenuti a favore dei ricorrenti), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, seppur limitatamente agli anni 2020 e 2021.
Con riferimento al 2022, invece, l'art. 1 bis DL 145/2023 ha previsto lo scomputo “per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno
2022”, della “indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50”.
Ebbene, la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 4/2025 - accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in un giudizio analogo al presente – ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell' , dalle somme da Controparte_4 riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91».
pagina 18 di 20 La Corte costituzionale ha in particolare evidenziato “che l'indennità una tantum, per il solo anno 2022, prevista dall'art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, costituisce effettivamente un emolumento premiale che – a differenza dell'indennità di amministrazione, corrisposta in misura fissa, in via generale e continuativa, e dunque a prescindere dal raggiungimento di risultati specifici e dalle eventuali condizioni disagiate di svolgimento del lavoro – trova la sua causa giustificativa nella necessità di compensare attività extra ordinem.
A fronte, dunque, di un emolumento una tantum corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente più gravosi (in quanto da svolgersi prima del programmato aumento di organico) e ulteriori rispetto a quelli “ordinari”, che giustificano invece la corresponsione dell'indennità di amministrazione, risulta manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest'ultima.
L'emolumento premiale rappresenta, infatti, una remunerazione non continuativa bensì di carattere occasionale (non a caso prevista per il solo 2022 invece che per l'intero triennio
2020-2022) e, come tale, non riassorbibile in aumenti retributivi successivi, come invece sostenuto dalla difesa erariale. L'erogazione di tale indennità, del resto, non ha determinato alcuna discriminazione “al contrario” rispetto agli altri dipendenti ministeriali, proprio perché essa, come da espresso enunciato normativo, ha compensato un «impegno straordinario» richiesto ai soli dipendenti dell' . CP_4
All'opposto, l'irragionevole compensazione tra emolumenti di natura assai disomogenea condurrebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei soli dipendenti dell' , proprio sul piano della perequazione dell'indennità di amministrazione, CP_4 che solo per essi non risulterebbe più integrale per l'anno 2022. Una compensazione di tal fatta evidenzierebbe, quindi, una palese contraddizione rispetto alla finalità di armonizzazione dei trattamenti economici accessori pure dichiaratamente perseguita dall'art.
1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito. Tale conclusione non è smentita né dal fatto che l'art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, nell'indicare la copertura finanziaria dell'indennità premiale, abbia disposto un incremento dei fondi per le risorse decentrate, né dalla relazione tecnica di accompagnamento, che, a fronte dell'espediente contabile di assumere come semplice parametro di calcolo la misura media dell'indennità di amministrazione già corrisposta pagina 19 di 20 al personale ministeriale, si è limitata a verificare positivamente l'adeguatezza dei fondi indicati”.
In conclusione, accertato il diritto dei ricorrenti all'indennità di amministrazione come perequata ex art. 1, comma 143, L. 160/2019 e tabella G CCNL 2019-2021, per gli anni
2020, 2021, 2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità 2020 e 2021 e invece – non essendo stata ancora pagata l'annualità 2022 -
l' va condannato a corrispondere ai Controparte_4 ricorrenti l'indennità di amministrazione perequata relativa al 2022.
La particolarità e complessità delle questioni affrontate, nonché l'esito del giudizio, giustificano, nei rapporti tra parte ricorrente e , la Controparte_4 compensazione della metà delle spese e la compensazione integrale nei confronti delle altre parti convenuta;
la residua metà – liquidata in dispositivo – va posta invece a carico dell' secondo soccombenza, a fronte dell'accertamento della Controparte_4 fondatezza della domanda dei ricorrenti nei suoi confronti.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accertato il diritto dei ricorrenti all'indennità di amministrazione come perequata ex art. 1, comma 143, L. 160/2019 e tabella G CCNL 2019-2021, per gli anni 2020, 2021, 2022;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità 2020 e
2021;
3) condanna l' a corrispondere ai Controparte_4 ricorrenti l'indennità di amministrazione perequata relativa al 2022;
4) condanna l' a rifondere alla parte Controparte_4 ricorrente la metà delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 6.000,00 per compenso, oltre contributo unificato, 15% per spese generali, Iva e Cpa, compensata la residua metà; compensa le spese nei confronti delle altre amministrazioni convenute.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 18 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 880/2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._9 Parte_10
), (c.f. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_12 C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (c.f. ), C.F._18 Parte_19 C.F._19 Pt_20
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._20 Parte_21
), (c.f. ), C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._23 Parte_24
), (c.f. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ), (c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
pagina 1 di 20 ), (c.f. ), C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico
[...] C.F._29
MENORELLO e Andrea SCUTTARI, come da procura allega al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
CONVENUTO
(c.f. , con Controparte_3 P.IVA_3 il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO Di VENEZIA
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_4 dello STATO di VENEZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità
2020 e 2021 e condanna della parte convenuta alla perequazione in relazione all'annualità
2022, oltre a condanna alle spese.
Per la Rigettarsi il ricorso, siccome Controparte_2 inammissibile anche per difetto di legittimazione passiva della , e Controparte_2 comunque infondato.
Per il : Rigettarsi il ricorso, siccome Controparte_1 inammissibile anche per difetto di legittimazione passiva del e Controparte_1 comunque infondato.
Per l : Dato atto che il ricorso, è stato Controparte_4 notificato solo per notizia all , estromettersi lo stesso dal Controparte_4 giudizio e comunque dichiarare il non luogo a provvedere nei suoi confronti, ovvero in pagina 2 di 20 subordine respingersi ogni domanda che dovesse ritenersi proposta in quanto nulla, inammissibile e comunque infondata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande dei ricorrenti meritano accoglimento, per i motivi e nei termini esposti, come già ritenuto dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 104/2023) e dal Tribunale di Milano
(ordinanza 24.5.2024 RG 7007/2023).
1.I ricorrenti, indicati in epigrafe, premesso di essere tutti vincitori di un concorso per i ruoli del , presso il quale erano stati incardinati nelle strutture Controparte_3 dell' , soggetti al Controparte_5 Controparte_6 di cui all'art. 3 del CCNQ 13.7.2016, - hanno agito per il
[...] riconoscimento del diritto agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 CCNL periodo 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione connessa, nella misura indicata dal DPCM
23.12.2021 pubblicato in GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, previa, in via subordinata eventuale disapplicazione del citato
Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata ivi esposti anche ai dipendenti dell' di cui al D. Lgs n. 149/2015, nonché per la Controparte_7 condanna del a corrispondere loro relative Controparte_8 somme specificamente indicate sulla base del DPCM 23.12.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Con il ricorso introduttivo essi hanno in particolare così concluso:
“1) accertata e dichiarata la dovuta equiparazione fra i dipendenti dell'INL e i dipendenti del Ministero , disporre ogni ordine e statuizione al fine di assicurare, in CP_4 accoglimento di quanto esposto nel presente ricorso, la piena esecuzione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 e delle norme della contrattazione collettiva in narrativa citate riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, all'indennità di amministrazione anche ai ricorrenti dipendenti dell' Controparte_4
di cui al D. Lgs n. 149/2015 nella uguale misura assicurata ai dipendenti del
[...]
; Controparte_3
pagina 3 di 20 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 87 CCNL Ministeri-Funzioni 12.2.2018 ovvero di cui all'art. 56 del CP_6
CCNL 9.5.2022 (cfr. doc. 8) e di ogni disposizione della contrattazione collettiva ad essa connessa e in narrativa citata, nella misura indicata dal DPCM 23.12.2021 pubblicato in
GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, comunque allo scopo di riscontrare positivamente quanto rappresentato nel presente ricorso, previa, in via subordinata e per quanto occorrer possa, la disapplicazione del citato Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata anche ai dipendenti dell'
[...]
di cui al D. Lgs n. 149/2015; Controparte_7
3) conseguentemente, condannare il , nonché, se Controparte_1 del caso, la ovvero le altre Amministrazioni aventi Controparte_2 titolo a corrispondere ai ricorrenti almeno le seguenti somme come esposte al paragrafo
5) del ricorso e di seguito indicate per ciascuno di essi sulla base del DPCM 23.12.2021 nella misura minima di diritto ovvero in altra che sarà più precisamente individuata in corso di causa:
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_1 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_2 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area II, F2: 2020 € 951; 2021 € 1.676; 2022 € 558,66; per Parte_3 complessivi € 3.185,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 139,66;
• • Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195; 2022 € 731,67; per Parte_4 complessivi € 4.201,67, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 182,92;
• • , Area III, F5: 2020 (11mesi) € 1.256,75; 2021 (11mesi) € Parte_5
2.244,9; 2022 (4mesi) € 816,33; per complessivi € 4.317,98, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08; Par
• • , Area II, F4: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,40; Parte_6 per complessivi € 3.397,40, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
149,66;
pagina 4 di 20 • • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € Parte_7
816,33; per complessivi € 4.616,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08;
• • , Area II, F3 (in pensione dall' 1 maggio 2021): 2020 € 1.003; Parte_8
2021 € 598,66; per complessivi € 1.601,66;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_9 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_10 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816,33; Parte_11 per complessivi € 4.636,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
204,08;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_12 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816,33; per Parte_13 complessivi € 4.616,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_14 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816,33; per Parte_15 complessivi € 4.636,33, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204,08;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_16 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area II, F4: 2020 € 1.003; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; Parte_17 per complessivi € 3.397,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
149,66;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_18 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.142; 2021 € 2.278; 2022 € 816; per Parte_19 complessivi € 4.236, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F5: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_20 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
pagina 5 di 20 • • Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195; 2022 € 731,67; Parte_21 per complessivi € 4.201,67, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno €
182,92;
• • , Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195,04; 2022 € 731,68; per Parte_22 complessivi € 4.201,72, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 182,92;
; • , area III, F4: 2020 € 1.142; 2021 € 2.414; 2022 € 816; per Parte_23 complessivi € 4.372, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_24 complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.371; 2021 € 2.449; 2022 € 816; Parte_25 per complessivi € 4.636, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_26 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204;
• • , Area III, F2: 2020 € 1.275; 2021 € 2.195; 2022 € 731,66; per Parte_27 complessivi € 4.201,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 182,91;
• • , Area II, F3: 2020 € 949; 2021 € 1.796; 2022 € 598,66; per Parte_28 complessivi € 3.343,66, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 149,66;
• • , Area III, F4: 2020 € 1.351; 2021 € 2.449; 2022 € 816; per Parte_29 complessivi € 4.616, con un incremento medio mensile per il 2022 di almeno € 204, nonché, atteso che le somme suesposte per il 2022 si riferiscono a proiezioni riferibili al solo periodo da gennaio 2022 ad aprile 2022, condannare dal mese di maggio 2022 alla corresponsione di un incremento mensile dell'indennità di amministrazione per i mesi a partire da maggio 2022 nella misura minima pari alla media mensile indicata a fianco di ciascun ricorrente e ciò fino alla applicazione, ai sensi del CCNL del comparto CP_6 funzioni centrali per il triennio 2019-2021, dell'art. 52 dello stesso e della relativa
Tabella G in ordine alla quantificazione della stessa indennità, con la relativa ulteriore condanna a proseguire, per il periodo successivo a quello previsto dal citato art. 52, alla corresponsione di somme a titolo di indennità di amministrazione come quantificate in ragione della menzionata tabella G del CCNL 2019/2021;
4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare la nullità e/o, in subordine, accertare la illegittimità, per quanto occorrer possa, di ogni atto nelle parti che risultano incoerenti pagina 6 di 20 con quanto in narrativa rappresentato e richiesto, ivi compreso, nei sensi indicati al profilo n. 4, lett. b) di ricorso, del Dpcm 23.12.2021, pubblicato in GU 11.3.2022;
5) in ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 nei termini esposti alla lettera c) del motivo n. 4) di ricorso, che deve intendersi anche in questa sede richiamato, con ogni riserva di ulteriore precisazione e deduzione;
6) condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza delle stesse al saldo nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nell'ammontare che sarà dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia.
Si sono costituiti il e la Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e
[...] contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Si è costituito l evidenziando che il Controparte_4 ricorso è stato ad esso “notificato solo per notizia” sì da chiedere l'estromissione e comunque dichiarare il non luogo a provvedere nei suoi confronti e nel merito concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
In via preliminare si osserva che e Controparte_3 [...] sono estranei al rapporto di lavoro con i ricorrenti, come Controparte_2 pure il , che soltanto è “ente Controparte_1 pagatore”, sicché - più che essere essi privi di legittimazione passiva – le domande sono nei loro confronti infondate, in quanto non sono titolari del rapporto di lavoro con i ricorrenti.
Unico soggetto legittimato passivo è l , Controparte_4 quale datore di lavoro dei ricorrenti.
L' ha eccepito che il ricorso è stato ad esso solo notificato, senza che nei CP_4 suoi confronti sia stata svolta alcuna domanda, che nemmeno è stata ad esso estesa e senza che nei suoi confronti sia esteso il contraddittorio.
In senso contrario, va considerato che, come si evince dalle conclusioni del ricorso, la domanda di condanna è stata svolta anche nei confronti dell' CP_4
pagina 7 di 20 , che si è costituito in giudizio, qualificandosi la “notizia” Controparte_4 una effettiva chiamata in giudizio.
Nei confronti dell' il ricorso è fondato. Controparte_4
I ricorrenti – già vincitori di un concorso per ruoli del – Controparte_3 sono attualmente dipendenti dell' , in Controparte_4 servizio presso l' di Padova, con rapporto di lavoro regolato dal Controparte_5
Contratto Collettivo Comparto Centrali. Controparte_6
Invero, l'art. 1, co. 7, lett. l), Legge 183/2014 – “allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva” – ha delegato il Governo “…ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:… l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell' e dell' CP_9 Controparte_10
), prevedendo strumenti e forme di coordinamento
[...] con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale”.
Pertanto, in attuazione della suddetta delega, con l'art. 1 D. Lgs. 149/2015, “al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi”, è stata istituita,
“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro pagina 8 di 20 denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell' e dell' ”. CP_9 CP_10
Ai sensi dell'art. 6, co. 1, D. Lgs. 149/2015 la dotazione organica dell'
[...]
, “non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse Controparte_4 qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale…”.
Sulla base di tali disposizioni, i ricorrenti sono stati trasferiti al neocostituito
, giusta la previsione di cui all'art. 6, co. Controparte_4
6, lett. b), D. Lgs. 149/2015: “è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui Controparte_3 all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del e delle politiche sociali. È altresì Controparte_3 trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell' il personale CP_4 ispettivo in servizio presso le sedi centrali del e delle politiche Controparte_3 sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso con inquadramento nei CP_3 corrispondenti profili amministrativi”.
L' costituisce una nuova entità Controparte_4 organizzativa e amministrativa, dotata di una distinta soggettività giuridica rispetto al e con diverse caratteristiche dimensionali e di funzione che non ne Controparte_3 consentono più l'assimilazione, sul piano amministrativo.
Ciò non toglie che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti e delle Aree di Contrattazione Collettiva Nazionale, “Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non pagina 9 di 20 dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:… Ispettorato Nazionale del
Lavoro…”.
Inoltre, in relazione al trattamento economico, l'art. 6, co. 1, D. Lgs. 149/2015 ha espressamente stabilito che “al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la CP_4 contrattazione collettiva del comparto . CP_6
L'art. 1, co. 1 e 6-8, C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali prevede che “il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021”, e precisa che “6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l' destinatarie dei precedenti CCNL Controparte_11 del comparto Agenzie Fiscali… 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei . CP_6
Il medesimo contratto collettivo prevede – al Titolo VIII – “Disposizioni speciali”, tra le quali, previsioni particolari per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie Fiscali (art. 57), per gli
Enti pubblici non economici (art. 58), per il CNEL (art. 59), per l' (art. 60), per CP_12
l'AGID (art. 61).
Invece non è prevista nessuna clausola speciale per l' – che non può Controparte_4 essere ricondotto alle Agenzie fiscal – sicché va ricondotto all'ipotesi di cui al comma 8, quale amministrazione destinataria dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
Ciò significa che - come già ritenuto dal Tribunale di Venezia e dal Tribunale di Milano - la contrattazione collettiva non ha introdotto alcuna distinzione tra il personale appartenente all' e i dipendenti in ruolo al Controparte_4
. CP_3
Svolte tali premesse, va considerato che l'art. 56 C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali prevede che “1. I continuano a corrispondere: a) le indennità di CP_6 amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle pagina 10 di 20 indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52
(Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);
b) l'indennità di bilinguismo di cui all'art. 33 del CCNL 14/9/2007, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui alla allegata tabella I.
2. In materia di trattamento economico, i continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) CP_6
l'art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003; b) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 aggiunto dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16/5/2001; c) l'art. 18, comma 8, del
CCNL 12/6/2003. 3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 87 del CCNL12 febbraio 2018”.
L'art. 1, co. 143 e 144, Legge 160/2019 ha previsto che “143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei è istituito CP_6 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-
2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse,
pagina 11 di 20 tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. 144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tale previsione va riferita anche al personale appartenente alle aree professionali dell' in quanto la contrattazione collettiva a tale personale Controparte_4 applicabile non lo distingue dai a differenza delle Agenzie fiscali e degli enti CP_6 pubblici non economici.
Tuttavia, il D.P.C.M. 23 dicembre 2021 – “Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei – ha CP_6 determinato, alla Tabella 1, gli “Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i dal 1.1.2020 (lordo dipendente)” suddividendoli esclusivamente per singolo CP_6
di afferenza, aree e fasce economiche, e ha precisato, alla Tabella 2, gli CP_3
“Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i rideterminati dal 1.1.2021”; CP_6
In data 19 aprile 2022, il
[...]
Controparte_13
– ha emanato la Circolare 024/2022, relativa alla
[...]
“Applicazione DPCM 23/12/2021 – Incremento dell'Indennità di Amministrazione per il pagina 12 di 20 personale dei , con cui ha comunicato quanto segue: “In applicazione del CP_6
DPCM 23/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, n. 59, si è provveduto su rata maggio all'adeguamento dell'indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale. In particolare, sono stati rideterminati dall'1/01/2020 e dall'1/01/2021 gli importi dell'indennità di amministrazione (codice assegno 667), sulla base delle tabelle 1 e 2 del sopracitato
DPCM. L'adeguamento ha interessato i seguenti assegni per indennità di amministrazione:… 667/Gxx - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali… Gli importi di arretrato spettanti sono stati determinati tramite lavorazione centralizzata e liquidati con emissione urgente con esigibilità entro il mese di aprile e identificati in banca dati con i seguenti codici arretrato:….”..
Nelle tabelle 1 e 2 allegate al suddetto DPCM non è menzionato espressamente il personale dell' , che è dunque rimasto escluso dalla percezione di tale CP_4 maggiorazione – da distribuire secondo i criteri di cui all'art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali 2019-2021 – che è stata invece corrisposta al solo personale dei CP_6
In altri termini i ricorrenti – afferenti all' Controparte_4
– non sono stati destinatari della graduale armonizzazione dell'indennità di amministrazione garantita al personale appartenente alle aree professionali dei CP_6 pur essendo loro applicato il medesimo CCNL Comparto Funzioni sociali, applicato ai dipendenti del Controparte_3
Nel corso del procedimento con l'art. 1bis D.L. 145/2023 (inserito dall'art. 1, co. 1, Legge
191/2023, in sede di conversione), rubricato “Armonizzazione dei trattamenti economici Con del personale dell'Ispettorato nazionale lavoro, dell'ANPAL e dell' Controparte_14
”, si è stabilito quanto segue: “1. Al fine di perseguire, anche in relazione
[...] agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato , dell' Controparte_4 [...]
e dell' , il beneficio di cui al Controparte_15 Controparte_14 citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche pagina 13 di 20 per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del e scomputando, per il Controparte_3 personale dell' , dalle somme da riconoscere per l'anno Controparte_4
2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell' ai sensi Controparte_4 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell' , tenuto conto di Controparte_15 quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del del e delle politiche sociali CP_3 CP_4 nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell' CP_14
, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante Controparte_14 corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell' e ad euro 726.841 in riferimento al personale Controparte_4 dell' , si provvede mediante Controparte_15 corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell' , agli Controparte_14 oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge
27 dicembre 2019, n. 160”.
Preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 1bis D.L. 145/2023, l'Avvocato dello Stato ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, conclusione su cui ha pagina 14 di 20 convenuto anche la difesa dei ricorrenti, sebbene limitatamente alle annualità 2020 e 2021, riconoscendo nelle note autorizzate che “ con le citate leggi di bilancio 2023 e 2024, i diritti dei ricorrenti lavoratori derivanti dalla contrattazione collettiva 2019/2021, invocati nel ricorso sono stati finalmente soddisfatti (…), in quanto… sono stati dapprima finanziati, dal 2023 in avanti, con l'art. 1, comma 334, della legge 197/2022, mentre, per il periodo 2020/2022, con l'art. 1 bis della legge 191/2023”
Gli interventi normativi di cui all'art. 1, co. 334, Legge 197/2022 e all'art. 1bis D.L.
145/2023 risultano soltanto funzionali all'individuazione della copertura economica (cfr. art. 1, co. 337, Legge 197/2022 e art. 1bis, co. 3, D.L. 145/2023 per come inserito, in sede di conversione, dalla Legge 191/2023) necessaria al finanziamento di un diritto
(l'indennità di amministrazione) previsto invece dalla contrattazione collettiva.
In altri termini, l'art. 1, co. 143, legge 160/2019 ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei , ma il diritto dei ricorrenti CP_6 all'indennità di amministrazione discende dall'applicazione anche al personale dell'Ispettorato del Lavoro della medesima contrattazione collettiva dei è CP_6 soltanto la contrattazione collettiva la fonte dei diritti retributivi dei lavoratori, spettando invece, per i dipendenti pubblici, al MEF e alle leggi di bilancio solo il relativo finanziamento.
La fondatezza delle domande dei ricorrenti, a prescindere dalle successive leggi di bilancio, è confermata dalla sentenza n. 4/2025 della Corte costituzionale intervenuta nel corso del giudizio.
Osserva in particolare la Corte costituzionale: “ 5.1.– Nel contesto della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'art. 72 del d.lgs.
n. 29 del 1993 stabilì che, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi successivi, fosse abrogata la congerie di disposizioni che prevedevano automatismi e trattamenti economici accessori a favore di dipendenti pubblici, nel contempo affidando alla medesima contrattazione collettiva la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente. Con il primo pagina 15 di 20 CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1994-1997, firmato il 16 maggio 1995, venne perciò istituita l'indennità di amministrazione, «sorta come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti» (sentenza n. 145 del 2022).
Il CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, firmato il 16 febbraio
1999, come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, configurò definitivamente l'indennità di amministrazione «quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici mensilità, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, del TFR e dell'indennità di preavviso (art. 33)» (così, ancora, sentenza n. 145 del 2022).
Se ne desume che l'indennità di amministrazione venne introdotta come contropartita della eliminazione degli svariati emolumenti previsti dalle plurime norme di settore concernenti i differenti trattamenti accessori dei dipendenti pubblici.
Con particolare riferimento al comparto ministeriale, a seguito di ripetuti interventi legislativi che hanno prodotto frequenti processi di accorpamento e conseguenti cospicui fenomeni di mobilità del personale, si è resa necessaria un'operazione, almeno tendenziale, di armonizzazione delle diverse indennità di amministrazione percepite negli enti di provenienza, anche al fine di evitare possibili contenziosi provocati da disparità di trattamento.
Proprio in ragione di ciò, già il CCNL per il quadriennio 1998-2001, nel prevedere aumenti dell'indennità di amministrazione negli importi di cui alla Tabella G ad esso allegata, aveva sottolineato lo scopo di «favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto» (art. 33).
La contrattazione collettiva successiva ha proseguito nella medesima direzione, con interventi sull'indennità di amministrazione per aumentarne gli importi, anche a fini perequativi.
L'indennità in esame, dunque, per espressa previsione della contrattazione collettiva, che costituisce «imprescindibile fonte» di disciplina in materia, non fa parte del trattamento economico fondamentale (ex multis, sentenze n. 153 del 2021, n. 232 del 2019 e n. 178 del
2015). Tuttavia, per i caratteri di generalità e continuità che la stessa contrattazione collettiva ha inteso ugualmente attribuirle, essa è stata corrisposta a titolo di compenso pagina 16 di 20 incentivante collegato alla mera presenza in servizio, senza alcun riferimento, quindi, al raggiungimento di specifici obiettivi o alle particolari condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.
A seguito della sentenza n. 178 del 2015 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che avevano previsto, a partire dal 2010, il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore pubblico, lo stesso legislatore ha incentivato la ripresa del processo di graduale perequazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche.
E così l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha stabilito che la contrattazione collettiva nazionale opera, per la finalità suddetta, «la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione».
Dal canto suo, con particolare riferimento al personale ministeriale, l'art. 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo, le cui risorse – nella misura del novanta per cento – sono state specificamente destinate «alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei al fine di ridurne il differenziale». CP_6
L'appena citato art. 1, comma 143, disponendo le relative coperture finanziarie, ha poi rimesso a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni centrali, anche tenendo conto del suddetto differenziale di partenza, e la rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.
A dare attuazione a tale previsione ha provveduto il d.P.C.m. 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022, n. 59, che, tuttavia, nelle Tabelle
1 e 2 a esso allegate, non menziona espressamente il personale dell' fra i CP_4 destinatari degli incrementi degli importi delle indennità in discorso.
pagina 17 di 20 Di conseguenza, i dipendenti dell' sono rimasti esclusi dalla percezione di tali CP_4 maggiorazioni – da distribuire secondo i criteri dettati dall'art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 per il triennio
2019-2021 –, che sono state invece corrisposte dagli uffici di ragioneria, come documentato dalle parti private, al solo personale di ruolo dei ministeri, a partire dal mese di maggio del 2022, con gli arretrati per le annualità dal 2020 al 2022. 5.2.– Alla luce di tale ricostruzione, non erra il giudice rimettente nel considerare del tutto ingiustificata l'esclusione dei dipendenti dell' dal novero dei destinatari degli CP_4 aumenti dell'indennità di amministrazione previsti dal d.P.C.m. 23 dicembre 2021. È, infatti, incontestabile – e, per la verità, incontestata dalle parti del giudizio a quo –
l'applicabilità anche in loro favore della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, in virtù del quadro normativo e contrattuale ricostruito nell'ordinanza di rimessione e illustrato al punto 3 del Ritenuto in fatto, al quale si rinvia.
Del resto, è la stessa evoluzione legislativa successiva a confermare tale assunto…”..
In ogni caso, a fronte della previsione dell'art. 1 bis DL 145/2023 (e dei pagamenti intervenuti a favore dei ricorrenti), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, seppur limitatamente agli anni 2020 e 2021.
Con riferimento al 2022, invece, l'art. 1 bis DL 145/2023 ha previsto lo scomputo “per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno
2022”, della “indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50”.
Ebbene, la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 4/2025 - accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in un giudizio analogo al presente – ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell' , dalle somme da Controparte_4 riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91».
pagina 18 di 20 La Corte costituzionale ha in particolare evidenziato “che l'indennità una tantum, per il solo anno 2022, prevista dall'art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, costituisce effettivamente un emolumento premiale che – a differenza dell'indennità di amministrazione, corrisposta in misura fissa, in via generale e continuativa, e dunque a prescindere dal raggiungimento di risultati specifici e dalle eventuali condizioni disagiate di svolgimento del lavoro – trova la sua causa giustificativa nella necessità di compensare attività extra ordinem.
A fronte, dunque, di un emolumento una tantum corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente più gravosi (in quanto da svolgersi prima del programmato aumento di organico) e ulteriori rispetto a quelli “ordinari”, che giustificano invece la corresponsione dell'indennità di amministrazione, risulta manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest'ultima.
L'emolumento premiale rappresenta, infatti, una remunerazione non continuativa bensì di carattere occasionale (non a caso prevista per il solo 2022 invece che per l'intero triennio
2020-2022) e, come tale, non riassorbibile in aumenti retributivi successivi, come invece sostenuto dalla difesa erariale. L'erogazione di tale indennità, del resto, non ha determinato alcuna discriminazione “al contrario” rispetto agli altri dipendenti ministeriali, proprio perché essa, come da espresso enunciato normativo, ha compensato un «impegno straordinario» richiesto ai soli dipendenti dell' . CP_4
All'opposto, l'irragionevole compensazione tra emolumenti di natura assai disomogenea condurrebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei soli dipendenti dell' , proprio sul piano della perequazione dell'indennità di amministrazione, CP_4 che solo per essi non risulterebbe più integrale per l'anno 2022. Una compensazione di tal fatta evidenzierebbe, quindi, una palese contraddizione rispetto alla finalità di armonizzazione dei trattamenti economici accessori pure dichiaratamente perseguita dall'art.
1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito. Tale conclusione non è smentita né dal fatto che l'art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, nell'indicare la copertura finanziaria dell'indennità premiale, abbia disposto un incremento dei fondi per le risorse decentrate, né dalla relazione tecnica di accompagnamento, che, a fronte dell'espediente contabile di assumere come semplice parametro di calcolo la misura media dell'indennità di amministrazione già corrisposta pagina 19 di 20 al personale ministeriale, si è limitata a verificare positivamente l'adeguatezza dei fondi indicati”.
In conclusione, accertato il diritto dei ricorrenti all'indennità di amministrazione come perequata ex art. 1, comma 143, L. 160/2019 e tabella G CCNL 2019-2021, per gli anni
2020, 2021, 2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità 2020 e 2021 e invece – non essendo stata ancora pagata l'annualità 2022 -
l' va condannato a corrispondere ai Controparte_4 ricorrenti l'indennità di amministrazione perequata relativa al 2022.
La particolarità e complessità delle questioni affrontate, nonché l'esito del giudizio, giustificano, nei rapporti tra parte ricorrente e , la Controparte_4 compensazione della metà delle spese e la compensazione integrale nei confronti delle altre parti convenuta;
la residua metà – liquidata in dispositivo – va posta invece a carico dell' secondo soccombenza, a fronte dell'accertamento della Controparte_4 fondatezza della domanda dei ricorrenti nei suoi confronti.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accertato il diritto dei ricorrenti all'indennità di amministrazione come perequata ex art. 1, comma 143, L. 160/2019 e tabella G CCNL 2019-2021, per gli anni 2020, 2021, 2022;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità 2020 e
2021;
3) condanna l' a corrispondere ai Controparte_4 ricorrenti l'indennità di amministrazione perequata relativa al 2022;
4) condanna l' a rifondere alla parte Controparte_4 ricorrente la metà delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 6.000,00 per compenso, oltre contributo unificato, 15% per spese generali, Iva e Cpa, compensata la residua metà; compensa le spese nei confronti delle altre amministrazioni convenute.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 18 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 20 di 20