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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. di R.G. 10731 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022, promossa da,
Parte_1
con avv. Baracchino Paolo giusto mandato in atti
-parte attrice- contro
Controparte_1
con avv. Tronconi Giulia giusto mandato in atti
-parte convenuta -
e
CP_2
-parte convenuta contumace -
nonché con
CP_3
con avv. Sara Gori giusto mandato in atti
-intervenuta volontaria -
*** *** ***
Oggetto: risarcimento fatto illecito
Conclusioni: le parti hanno precisato come nel verbale di udienza del 25 settembre
2024 che si intendono integralmente richiamate IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Firenze la e la per ottenere il Controparte_4 CP_2
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali sofferti a causa del decesso della sua NG a seguito del sinistro stradale accaduto il 07.09.2016, Persona_1
alle ore 10.30 circa, in Lastra a Signa, quando veniva investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali di Via Livornese, all'altezza del supermercato
“TUODI, riportando gravissime conseguenze che ne determinavano la morte dopo tre giorni.
Il SI. , pertanto, ha formulato la domanda risarcitoria assumendo che Parte_1 la responsabilità dell'incidente fosse da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida del SI. conducente dell'autovettura Toyota Aygo tg. DK480CR, di CP_5
proprietà della , ha dato atto di aver ricevuto ante causam dalla compagnia CP_2 assicurativa l'importo di € 25.000,00 trattenuto in acconto al maggior avere ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale III.mo, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_5
quale conducente dell'automobile Toyota Aygo tg. DK480CR, nella produzione del sinistro de quo agitur e, conseguentemente, condannare la soc. quale CP_2
proprietaria del suddetto veicolo in solido con la Controparte_1
quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'automobile Toyota Aygo tg.
DK480CR, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Sig. Parte_1
quale fratello della Sig.ra patrimoniali e non, danno non
[...] Persona_1
patrimoniale da perdita del congiunto, nella misura che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fatto sulle somme rivalutate fino al saldo, per un importo che in via orientativa e senza vincolo alcuno, si indica in
€. 27.000,00.- o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, comprensivo di spese legali dovute per l'attività stragiudiziale ante causa svolta dagli Avv.ti Sara Gori
e Paolo Baracchino come da fattura n. 196/2017 che si allega, somma già al netto dell'importo di euro 25.000,00 corrisposto dalla compagnia di assicurazione e
Pag. 2 di 12 trattenuto ad esclusivo titolo di acconto. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio e di negoziazione, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Con atto depositato in data 10.11.22 ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio la SI.ra sorella della defunta che ha dato atto CP_3 Persona_1
di aver ricevuto ante causam dalla compagnia assicurativa l'importo di € 25.000,00 trattenuto in acconto al maggior ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia al
Tribunale III.mo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, ammesso il proprio intervento in giudizio, accertare e dichiarare fondata la domanda proposta dalla Sig.ra nonché accertare e dichiarare la responsabilità CP_3
esclusiva del Sig. quale conducente dell'automobile Toyota Aygo tg. CP_5
DK480CR, nella produzione del sinistro de quo agitur e, conseguentemente, condannare la soc. , quale proprietaria del suddetto veicolo in solido con la CP_2
quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. Controparte_1
dell'automobile Toyota Aygo tg. DK480CR, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Sig.ra quale sorella della Sig.ra CP_3 Persona_1
patrimoniali e non, danno non patrimoniale da perdita del congiunto, nella misura che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sulle somme rivalutate fino al saldo, per un importo che in via orientativa e senza vincolo alcuno, si indica in €. 36.600,00.- o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, comprensiva di spese legali dovute per l'attività stragiudiziale ivi compresa
l'attività di negoziazione ante causa svolta come da fattura n. 197/2017 che si allega, somma già al netto dell'importo di euro 25.000,00 corrisposto dalla compagnia di assicurazione e trattenuto ad esclusivo titolo di acconto. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio e di negoziazione, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Si è costituita ritualmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_6
pur non muovendo contestazioni in punto di an e di responsabilità esclusiva del SI.
(conducente dell'autovettura Toyota Aygo tg. DK480CR, di proprietà CP_5 della ), ha eccepito l'eccessività delle richieste risarcitorie sia dell'attore Sig. CP_2 che dell'intervenuta Sig.ra fratello e sorella della Parte_1 CP_3
Pag. 3 di 12 defunta, anche con riferimento alle spese di assistenza stragiudiziale, ed ha istato per il rigetto delle domande.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti rigettata la prova testimoniale richiesta dai SIg.ri stante la sua inconferenza ai fini del decidere (vedi 20 dicembre Per_1
2023).
All'udienza del 25 settembre 2025 lo scrivente Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
Non è in contestazione nel presente procedimento la responsabilità esclusiva del SI.
quale conducente dell'auto Toyota Aygo tg. DK 480 CR di proprietà della CP_5
ed assicurata con , nella verificazione del sinistro in cui è CP_2 Controparte_4
rimasta coinvolta la SI.ra in data 7.9.2016 in Lastra a Signa (FI), in Persona_1
Via Livornese.
Così come non è in contestazione che il decesso della SI.ra sia stato Persona_1
conseguenza delle gravi lesioni riportate nel detto sinistro.
Infine, non è in contestazione che i SIg.ri e siano Parte_1 CP_3
rispettivamente fratello e sorella della defunta . Per_1
Pertanto, si soprassiede da ogni accertamento sul punto.
I SIg.ri e nelle loro rispettive qualità di fratello e sorella della Parte_1 CP_3
SI.ra , dunque appartenenti allo stesso nucleo di origine, hanno prospettato la Per_1
sussistenza di un danno non patrimoniale "iure proprio" rappresentato dal cd. "danno parentale per morte del congiunto" che consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione
(Cass. civ. n. 3767/2018).
In merito al danno da perdita del rapporto parentale, è stato efficacemente affermato da tempo che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità
Pag. 4 di 12 morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia.
La risarcibilità di tale danno deve tenere conto della tipologia del rapporto familiare, secondo una funzione inversa, per cui ad un legame parentale stretto è possibile associare una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto presuntivamente (e salvo prova contraria), sulla base del fatto notorio ex art. 115, comma 2, cpc e del principio giurisprudenziale in forza del quale “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (cfr. Cass.Sent. n. 22397 del
15/07/2022).
Nello stesso senso la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9010 del 21/03/2022 “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.”
Con la sentenza n. 25541 del 30/08/2022 la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici
Pag. 5 di 12 e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria.”.
In altri termini, costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non "più debole" della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del Giudice (v. Cass., Sez., Un.,11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n.13546, Cass., 6/7/2002,
n. 9834), costituendo una "prova completa", sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n.13546) incombendo poi alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla.
Nel caso che ci occupa, l'interruzione improvvisa del rapporto affettivo con la SI.ra
, sorella delle odierne parti attrice e intervenuta, ha senza dubbio provocato uno Pt_2 sconvolgimento emotivo nell'ambito della famiglia nucleare e ciò, specie, se si considera la peculiarità del vincolo affettivo di cui si tratta.
La stretta parentela costituisce, quindi, già di per sé un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno per la perdita del congiunto, in assenza di elementi contrari.
Ebbene il SI. ha allegato che “faceva spesso visita alla propria sorella Parte_1 rimasta vedova dal 1992 e le telefonava giornalmente” mentre la SI.ra CP_3 ha allegato di essere rimasta “…vedova dal 1986 mentre la sorella era Per_1 rimasta vedova nel 1992”, di abitare in Lastra a Signa (FI) in Via Calamandrei n. 36 nell'appartamento sovrastante a quello abitato dalla sorella che “vedeva giornalmente, anche più volte al giorno”.
Tali circostanze non sono state specificatamente contestate dalla difesa della convenuta assicurazione e, pertanto, limitatamente a tali asserzioni possono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 cpc senza bisogno di apposita attività istruttoria (chiesta dalle ricorrenti e non disposta dallo scrivente Giudice sulla base della loro inconferenza proprio sul presupposto della mancata contestazione).
Pag. 6 di 12 In applicazione dei su riportati principi, tenuto conto della presunzione di danno da perdita del congiunto riconosciuta in capo agli stretti familiari, i dati riferiti dai SIg.ri dimostrano, seppure in via indiziaria, l'esistenza tra di loro di un ottimo vincolo Per_1
affettivo; ne deriva che la morte del loro congiunto ha sicuramente causato ai germani un profondo dolore e un SInificativo mutamento (almeno temporaneo) delle loro comuni abitudini di vita non potendo più: il SI. attendere alla sua routinaria Pt_1
telefonata quotidiana e alle sue visite alla sorella;
la SI.ra trascorrere CP_3
quotidianamente del tempo con la stessa.
A fronte di tali abitudini non è stato allegato o richiesto di provare altro dalla difesa dei germani partanto, lo scrivente Giudice è da ciò vincolato. Per_1
Dalla documentazione versata in atti, precisamente dall'esame dello stato di famiglia del SI. si evince che lo stesso al momento del decesso della sorella fosse Parte_1
ancora sposato e che la sua residenza fosse in altro Comune (doc. 4 attoreo); diversamente la SI.ra era vedova da anni e la sua abitazione era nello stesso CP_3
condominio della NG (vedi doc.ti 5 e 6 parte intervenuta).
Ciò lascia presumere una differente frequentazione tra i germani superstiti e la SI.ra nonché una diversa incidenza nella vita quotidiana della mancanza del Per_1
rapporto affettivo.
E' indubbio che tra le due sorelle, sia per vicinanza anagrafica (3 anni di differenza) sia per identità di genere sia per vicinanza abitativa sia per l'assenza da anni del proprio compagno di vita, vi fosse un legame più strutturato, più intimo e quotidiano: pertanto, sulla scorta di tali considerazioni può ritenersi che per la SI.ra la sofferenza CP_3
causata dal decesso della sorella si sia palesata quale dolore non minimale, certamente più difficilmente colmabile nella quotidianità con i legami superstiti.
Per quanto osservato, a parere dello scrivente Giudice, deve operarsi un liquidazione del danno diversificata per i due germani e non ai minimi tabellari (che possono essere riconosciuti in tutti quei casi ad es. di legame mantenuto a distanza e con rapporti di frequentazione più sporadici e freddi) che svuoterebbero di contenuto e SInificato
l'ampiezza e profondità del legame familiare emergente in atti, in merito al quale, si ripete, nessun elemento contrario, neppure presuntivo, è stato allegato dalla . CP_4
Pag. 7 di 12 Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, è da segnalare il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass. civ. 10579/2021).
Venendo, così, più propriamente alla liquidazione delle somme dovute ai prossimi congiunti superstiti "jure proprio", reclamate dai SIg.ri il sistema liquidatorio Per_1
adottato da questo Giudice si uniforma ai criteri delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano (anno 2024).
Alla luce della tarda età della vittima, all'epoca 88 anni, della diversa intensità del vincolo affettivo con ciascuno dei fratelli e e della sopravvivenza per Parte_1 CP_3 entrambi dell'altro congiunto del nucleo familiare primario, si avrà il seguente calcolo:
a) Sig. : Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 3
Punti totali riconosciuti: 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 45.846,00
Pag. 8 di 12 b) Sig.ra CP_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per abitazione nello stesso stabile/condominio: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 8
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO € 64.524,00
La difesa attorea e di parte intervenuta ha dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha provveduto a corrispondere ai SIg.ri ante causam, giusto assegni Per_1 del 6.06.2017, l'importo cadauno di € 25.000,00.
Tale importo, devalutato alla data del sinistro (7.09.2016), deve essere detratto dal credito per ogni congiunto per come sopra riconosciuto secondo il criterio indicato dal
Giudice di legittimità: “…nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (vedi Cass. civ. ord. 24 gennaio 2020 n.
1637 nonché da ultimo Cass. civ. n. 832/23).
Pag. 9 di 12 Di seguito il calcolo effettuato quanto ai punti a) e b) per il SI. : Parte_1
€ 37.764,42 (credito devalutato al settembre 2016) - € 24.752,48 (acconto devalutato al giugno 2016) = € 13.011.94
Di seguito il calcolo effettuato quanto ai punti a) e b) per la SI.ra CP_3
€ 53.149,92 (credito devalutato al settembre 2016) - € 24.752,48 (acconto devalutato al giugno 2016) = € 28.397,44
Sui detti importi sono dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi seguendo il criterio rappresentato al citato punto c) [cfr. “calcolando gli interessi compensativi mediante
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”] applicando il tasso di interessi nella misura legale.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali
I SIg.ri e hanno infine formulato domanda volta al Parte_1 CP_3 risarcimento del danno emergente da assistenza stragiudiziale quantificato in € 5.000,00 cadauno, voce di spesa che non è stata mai esser stata contestata da Controparte_4
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito, "… il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non
Pag. 10 di 12 può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio 2017, n. 16990 che richiama Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017 nonché ribadita da Corte di
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384).
Nella fattispecie in parola, la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali da parte dei SIg.ri è tempestiva e documentata in quanto in atti sono presenti regolari Per_1
fatture (vedi doc. 16 attoreo e doc. 22 parte intervenuta).
E' altresì documentata l'attività compiuta consistente in ampia corrispondenza con l'odierna convenuta volta al risarcimento dei danni nonché pacifico il pagamento ante causam dell'importo di € 25.000,00 per ciascun germano.
Considerato pertanto l'esito dell'assistenza stragiudiziale, che ha condotto alla liquidazione al SI. di una parte del risarcimento ad essa spettante, si Parte_1
ritiene sicuramente dovuto il rimborso delle spese sostenute seppur da ridursi ai valori medi dello scaglione di riferimento in cui rientra il quantum riconosciuto (da 26.001 a €
52.000) del D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis pari ad € 2.410,00 oltre spese generali IVA e CAP da considerarsi come danno patrimoniale sofferto da parte attrice, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Congrue di contro l'importo richiesto dalla SI.ra di cui alla fattura doc. CP_3
22 stante l'esito del giudizio su cui dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Le spese legali
Pag. 11 di 12 Le spese legali sostenute rispettivamente da parte attrice ed intervenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e ss. m., sulla scorta del diverso quantum riconosciuto, per entrambi ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché minima per la fase istruttoria (in assenza di attività specifica).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1) accoglie la domanda risarcitoria formulata dal SI. e, per l'effetto, Parte_1
condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento in suo Controparte_4 CP_2 favore dell'importo di € 13.011.94 quale danno per la perdita della NG SI.ra
, oltre interessi compensativi come in motivazione, nonché di € Persona_1
2.410,00 oltre spese generali IVA e CAP a titolo di spese stragiudiziali, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_2 spese di lite sostenute dal SI. che si liquidano in € 4.237,00 oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA ed oltre spese vive (contributo unificato, bolli e spese di notifica);
3) accoglie la domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra e, per l'effetto, CP_3
condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento in suo Controparte_4 CP_2 favore dell'importo di € 28.397,44 quale danno per la perdita della NG SI.ra
, oltre interessi compensativi come in motivazione, nonché di € Persona_1
5.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, oltre interessi come in motivazione;
4) condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_2 spese di lite sostenute dalla SI.ra che si liquidano in € 6.713,00 oltre CP_3
spese generali, IVA e CPA ed oltre spese vive (contributo unificato, bolli e spese di notifica).
Così deciso in Firenze, lì 22 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. di R.G. 10731 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022, promossa da,
Parte_1
con avv. Baracchino Paolo giusto mandato in atti
-parte attrice- contro
Controparte_1
con avv. Tronconi Giulia giusto mandato in atti
-parte convenuta -
e
CP_2
-parte convenuta contumace -
nonché con
CP_3
con avv. Sara Gori giusto mandato in atti
-intervenuta volontaria -
*** *** ***
Oggetto: risarcimento fatto illecito
Conclusioni: le parti hanno precisato come nel verbale di udienza del 25 settembre
2024 che si intendono integralmente richiamate IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Firenze la e la per ottenere il Controparte_4 CP_2
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali sofferti a causa del decesso della sua NG a seguito del sinistro stradale accaduto il 07.09.2016, Persona_1
alle ore 10.30 circa, in Lastra a Signa, quando veniva investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali di Via Livornese, all'altezza del supermercato
“TUODI, riportando gravissime conseguenze che ne determinavano la morte dopo tre giorni.
Il SI. , pertanto, ha formulato la domanda risarcitoria assumendo che Parte_1 la responsabilità dell'incidente fosse da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida del SI. conducente dell'autovettura Toyota Aygo tg. DK480CR, di CP_5
proprietà della , ha dato atto di aver ricevuto ante causam dalla compagnia CP_2 assicurativa l'importo di € 25.000,00 trattenuto in acconto al maggior avere ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale III.mo, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_5
quale conducente dell'automobile Toyota Aygo tg. DK480CR, nella produzione del sinistro de quo agitur e, conseguentemente, condannare la soc. quale CP_2
proprietaria del suddetto veicolo in solido con la Controparte_1
quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'automobile Toyota Aygo tg.
DK480CR, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Sig. Parte_1
quale fratello della Sig.ra patrimoniali e non, danno non
[...] Persona_1
patrimoniale da perdita del congiunto, nella misura che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fatto sulle somme rivalutate fino al saldo, per un importo che in via orientativa e senza vincolo alcuno, si indica in
€. 27.000,00.- o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, comprensivo di spese legali dovute per l'attività stragiudiziale ante causa svolta dagli Avv.ti Sara Gori
e Paolo Baracchino come da fattura n. 196/2017 che si allega, somma già al netto dell'importo di euro 25.000,00 corrisposto dalla compagnia di assicurazione e
Pag. 2 di 12 trattenuto ad esclusivo titolo di acconto. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio e di negoziazione, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Con atto depositato in data 10.11.22 ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio la SI.ra sorella della defunta che ha dato atto CP_3 Persona_1
di aver ricevuto ante causam dalla compagnia assicurativa l'importo di € 25.000,00 trattenuto in acconto al maggior ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia al
Tribunale III.mo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, ammesso il proprio intervento in giudizio, accertare e dichiarare fondata la domanda proposta dalla Sig.ra nonché accertare e dichiarare la responsabilità CP_3
esclusiva del Sig. quale conducente dell'automobile Toyota Aygo tg. CP_5
DK480CR, nella produzione del sinistro de quo agitur e, conseguentemente, condannare la soc. , quale proprietaria del suddetto veicolo in solido con la CP_2
quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. Controparte_1
dell'automobile Toyota Aygo tg. DK480CR, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Sig.ra quale sorella della Sig.ra CP_3 Persona_1
patrimoniali e non, danno non patrimoniale da perdita del congiunto, nella misura che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sulle somme rivalutate fino al saldo, per un importo che in via orientativa e senza vincolo alcuno, si indica in €. 36.600,00.- o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, comprensiva di spese legali dovute per l'attività stragiudiziale ivi compresa
l'attività di negoziazione ante causa svolta come da fattura n. 197/2017 che si allega, somma già al netto dell'importo di euro 25.000,00 corrisposto dalla compagnia di assicurazione e trattenuto ad esclusivo titolo di acconto. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio e di negoziazione, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Si è costituita ritualmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_6
pur non muovendo contestazioni in punto di an e di responsabilità esclusiva del SI.
(conducente dell'autovettura Toyota Aygo tg. DK480CR, di proprietà CP_5 della ), ha eccepito l'eccessività delle richieste risarcitorie sia dell'attore Sig. CP_2 che dell'intervenuta Sig.ra fratello e sorella della Parte_1 CP_3
Pag. 3 di 12 defunta, anche con riferimento alle spese di assistenza stragiudiziale, ed ha istato per il rigetto delle domande.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti rigettata la prova testimoniale richiesta dai SIg.ri stante la sua inconferenza ai fini del decidere (vedi 20 dicembre Per_1
2023).
All'udienza del 25 settembre 2025 lo scrivente Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
Non è in contestazione nel presente procedimento la responsabilità esclusiva del SI.
quale conducente dell'auto Toyota Aygo tg. DK 480 CR di proprietà della CP_5
ed assicurata con , nella verificazione del sinistro in cui è CP_2 Controparte_4
rimasta coinvolta la SI.ra in data 7.9.2016 in Lastra a Signa (FI), in Persona_1
Via Livornese.
Così come non è in contestazione che il decesso della SI.ra sia stato Persona_1
conseguenza delle gravi lesioni riportate nel detto sinistro.
Infine, non è in contestazione che i SIg.ri e siano Parte_1 CP_3
rispettivamente fratello e sorella della defunta . Per_1
Pertanto, si soprassiede da ogni accertamento sul punto.
I SIg.ri e nelle loro rispettive qualità di fratello e sorella della Parte_1 CP_3
SI.ra , dunque appartenenti allo stesso nucleo di origine, hanno prospettato la Per_1
sussistenza di un danno non patrimoniale "iure proprio" rappresentato dal cd. "danno parentale per morte del congiunto" che consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione
(Cass. civ. n. 3767/2018).
In merito al danno da perdita del rapporto parentale, è stato efficacemente affermato da tempo che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità
Pag. 4 di 12 morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia.
La risarcibilità di tale danno deve tenere conto della tipologia del rapporto familiare, secondo una funzione inversa, per cui ad un legame parentale stretto è possibile associare una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto presuntivamente (e salvo prova contraria), sulla base del fatto notorio ex art. 115, comma 2, cpc e del principio giurisprudenziale in forza del quale “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (cfr. Cass.Sent. n. 22397 del
15/07/2022).
Nello stesso senso la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9010 del 21/03/2022 “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.”
Con la sentenza n. 25541 del 30/08/2022 la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici
Pag. 5 di 12 e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria.”.
In altri termini, costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non "più debole" della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del Giudice (v. Cass., Sez., Un.,11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n.13546, Cass., 6/7/2002,
n. 9834), costituendo una "prova completa", sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n.13546) incombendo poi alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla.
Nel caso che ci occupa, l'interruzione improvvisa del rapporto affettivo con la SI.ra
, sorella delle odierne parti attrice e intervenuta, ha senza dubbio provocato uno Pt_2 sconvolgimento emotivo nell'ambito della famiglia nucleare e ciò, specie, se si considera la peculiarità del vincolo affettivo di cui si tratta.
La stretta parentela costituisce, quindi, già di per sé un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno per la perdita del congiunto, in assenza di elementi contrari.
Ebbene il SI. ha allegato che “faceva spesso visita alla propria sorella Parte_1 rimasta vedova dal 1992 e le telefonava giornalmente” mentre la SI.ra CP_3 ha allegato di essere rimasta “…vedova dal 1986 mentre la sorella era Per_1 rimasta vedova nel 1992”, di abitare in Lastra a Signa (FI) in Via Calamandrei n. 36 nell'appartamento sovrastante a quello abitato dalla sorella che “vedeva giornalmente, anche più volte al giorno”.
Tali circostanze non sono state specificatamente contestate dalla difesa della convenuta assicurazione e, pertanto, limitatamente a tali asserzioni possono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 cpc senza bisogno di apposita attività istruttoria (chiesta dalle ricorrenti e non disposta dallo scrivente Giudice sulla base della loro inconferenza proprio sul presupposto della mancata contestazione).
Pag. 6 di 12 In applicazione dei su riportati principi, tenuto conto della presunzione di danno da perdita del congiunto riconosciuta in capo agli stretti familiari, i dati riferiti dai SIg.ri dimostrano, seppure in via indiziaria, l'esistenza tra di loro di un ottimo vincolo Per_1
affettivo; ne deriva che la morte del loro congiunto ha sicuramente causato ai germani un profondo dolore e un SInificativo mutamento (almeno temporaneo) delle loro comuni abitudini di vita non potendo più: il SI. attendere alla sua routinaria Pt_1
telefonata quotidiana e alle sue visite alla sorella;
la SI.ra trascorrere CP_3
quotidianamente del tempo con la stessa.
A fronte di tali abitudini non è stato allegato o richiesto di provare altro dalla difesa dei germani partanto, lo scrivente Giudice è da ciò vincolato. Per_1
Dalla documentazione versata in atti, precisamente dall'esame dello stato di famiglia del SI. si evince che lo stesso al momento del decesso della sorella fosse Parte_1
ancora sposato e che la sua residenza fosse in altro Comune (doc. 4 attoreo); diversamente la SI.ra era vedova da anni e la sua abitazione era nello stesso CP_3
condominio della NG (vedi doc.ti 5 e 6 parte intervenuta).
Ciò lascia presumere una differente frequentazione tra i germani superstiti e la SI.ra nonché una diversa incidenza nella vita quotidiana della mancanza del Per_1
rapporto affettivo.
E' indubbio che tra le due sorelle, sia per vicinanza anagrafica (3 anni di differenza) sia per identità di genere sia per vicinanza abitativa sia per l'assenza da anni del proprio compagno di vita, vi fosse un legame più strutturato, più intimo e quotidiano: pertanto, sulla scorta di tali considerazioni può ritenersi che per la SI.ra la sofferenza CP_3
causata dal decesso della sorella si sia palesata quale dolore non minimale, certamente più difficilmente colmabile nella quotidianità con i legami superstiti.
Per quanto osservato, a parere dello scrivente Giudice, deve operarsi un liquidazione del danno diversificata per i due germani e non ai minimi tabellari (che possono essere riconosciuti in tutti quei casi ad es. di legame mantenuto a distanza e con rapporti di frequentazione più sporadici e freddi) che svuoterebbero di contenuto e SInificato
l'ampiezza e profondità del legame familiare emergente in atti, in merito al quale, si ripete, nessun elemento contrario, neppure presuntivo, è stato allegato dalla . CP_4
Pag. 7 di 12 Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, è da segnalare il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass. civ. 10579/2021).
Venendo, così, più propriamente alla liquidazione delle somme dovute ai prossimi congiunti superstiti "jure proprio", reclamate dai SIg.ri il sistema liquidatorio Per_1
adottato da questo Giudice si uniforma ai criteri delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano (anno 2024).
Alla luce della tarda età della vittima, all'epoca 88 anni, della diversa intensità del vincolo affettivo con ciascuno dei fratelli e e della sopravvivenza per Parte_1 CP_3 entrambi dell'altro congiunto del nucleo familiare primario, si avrà il seguente calcolo:
a) Sig. : Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 3
Punti totali riconosciuti: 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 45.846,00
Pag. 8 di 12 b) Sig.ra CP_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per abitazione nello stesso stabile/condominio: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 8
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO € 64.524,00
La difesa attorea e di parte intervenuta ha dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha provveduto a corrispondere ai SIg.ri ante causam, giusto assegni Per_1 del 6.06.2017, l'importo cadauno di € 25.000,00.
Tale importo, devalutato alla data del sinistro (7.09.2016), deve essere detratto dal credito per ogni congiunto per come sopra riconosciuto secondo il criterio indicato dal
Giudice di legittimità: “…nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (vedi Cass. civ. ord. 24 gennaio 2020 n.
1637 nonché da ultimo Cass. civ. n. 832/23).
Pag. 9 di 12 Di seguito il calcolo effettuato quanto ai punti a) e b) per il SI. : Parte_1
€ 37.764,42 (credito devalutato al settembre 2016) - € 24.752,48 (acconto devalutato al giugno 2016) = € 13.011.94
Di seguito il calcolo effettuato quanto ai punti a) e b) per la SI.ra CP_3
€ 53.149,92 (credito devalutato al settembre 2016) - € 24.752,48 (acconto devalutato al giugno 2016) = € 28.397,44
Sui detti importi sono dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi seguendo il criterio rappresentato al citato punto c) [cfr. “calcolando gli interessi compensativi mediante
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”] applicando il tasso di interessi nella misura legale.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali
I SIg.ri e hanno infine formulato domanda volta al Parte_1 CP_3 risarcimento del danno emergente da assistenza stragiudiziale quantificato in € 5.000,00 cadauno, voce di spesa che non è stata mai esser stata contestata da Controparte_4
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito, "… il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non
Pag. 10 di 12 può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio 2017, n. 16990 che richiama Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017 nonché ribadita da Corte di
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384).
Nella fattispecie in parola, la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali da parte dei SIg.ri è tempestiva e documentata in quanto in atti sono presenti regolari Per_1
fatture (vedi doc. 16 attoreo e doc. 22 parte intervenuta).
E' altresì documentata l'attività compiuta consistente in ampia corrispondenza con l'odierna convenuta volta al risarcimento dei danni nonché pacifico il pagamento ante causam dell'importo di € 25.000,00 per ciascun germano.
Considerato pertanto l'esito dell'assistenza stragiudiziale, che ha condotto alla liquidazione al SI. di una parte del risarcimento ad essa spettante, si Parte_1
ritiene sicuramente dovuto il rimborso delle spese sostenute seppur da ridursi ai valori medi dello scaglione di riferimento in cui rientra il quantum riconosciuto (da 26.001 a €
52.000) del D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis pari ad € 2.410,00 oltre spese generali IVA e CAP da considerarsi come danno patrimoniale sofferto da parte attrice, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Congrue di contro l'importo richiesto dalla SI.ra di cui alla fattura doc. CP_3
22 stante l'esito del giudizio su cui dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Le spese legali
Pag. 11 di 12 Le spese legali sostenute rispettivamente da parte attrice ed intervenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e ss. m., sulla scorta del diverso quantum riconosciuto, per entrambi ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché minima per la fase istruttoria (in assenza di attività specifica).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1) accoglie la domanda risarcitoria formulata dal SI. e, per l'effetto, Parte_1
condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento in suo Controparte_4 CP_2 favore dell'importo di € 13.011.94 quale danno per la perdita della NG SI.ra
, oltre interessi compensativi come in motivazione, nonché di € Persona_1
2.410,00 oltre spese generali IVA e CAP a titolo di spese stragiudiziali, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_2 spese di lite sostenute dal SI. che si liquidano in € 4.237,00 oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA ed oltre spese vive (contributo unificato, bolli e spese di notifica);
3) accoglie la domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra e, per l'effetto, CP_3
condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento in suo Controparte_4 CP_2 favore dell'importo di € 28.397,44 quale danno per la perdita della NG SI.ra
, oltre interessi compensativi come in motivazione, nonché di € Persona_1
5.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, oltre interessi come in motivazione;
4) condanna la e la in solido tra di loro, al pagamento delle Controparte_4 CP_2 spese di lite sostenute dalla SI.ra che si liquidano in € 6.713,00 oltre CP_3
spese generali, IVA e CPA ed oltre spese vive (contributo unificato, bolli e spese di notifica).
Così deciso in Firenze, lì 22 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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