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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
6375/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6375/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f.: ), nato il [...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Poggiomarino (NA) alla via Tortorella n.19, elettivamente domiciliato in Striano (NA) alla via
Caionche n. 39 presso lo studio dell'avv. Lucia De FI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: , nata il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Poggiomarino (NA) alla Via Tortorella n. 9, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla Via Porto n. 50 presso lo studio dell'avv. Emma Busiello, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, l'avv. Lucia De
FI per si riportava al ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché, ai Parte_1
1 pregressi verbali e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento riportandosi inoltre alle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza telematica del 12.03.2025.
L'avv. Emma Busiello per rassegnava le seguenti conclusioni: “I) dichiarare la Controparte_1 separazione giudiziale dei coniugi con addebito della separazione a Parte_2 quest'ultimo; II) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con residenza Per_1 Per_2 privilegiata c/o la madre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza c/o il padre. Si precisa che il diritto di visita del padre, considerando le patologie psichiatriche sofferte dai minori, deve essere espletato con massima attenzione e senza false aspettative da parte dei ragazzi, ma, con la massima puntualità; III) disporre a carico del ricorrente, sig. , l'obbligo di Parte_1 corrispondere per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile pari ad € 600,00, somma questa rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
IV) disporre a carico del ricorrente, sig.
, l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese sostenute per i minori in riferimento alle Parte_1 spese straordinarie, sia mediche, sia scolastiche che ludiche;
V) disporre a carico del ricorrente, sig.
, l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della coniuge, un assegno mensile pari Parte_1 ad € 250,00, somma questa rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
VI) disporre i tempi e le modalità per la presenza dei minori c/o i nonni materni e paterni, in ragione dell'importante funzione delle loro figure affettive ed educative;
VII) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Il Pubblico Ministero, in data 16.07.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2020, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la resistente in Poggiomarino (NA) il 27.06.2002, nel corso del quale nascevano tre figli ( , nato il [...], nata il [...], e , nato il [...]), Per_3 Per_1 Per_2 esponeva che la vita matrimoniale, inizialmente serena, a partire dal mese di agosto 2020 aveva subito una frattura irreversibile a causa dell'atteggiamento assente e scostante della moglie, nonché a causa dei tradimenti scoperti e della rivelazione fattagli dalla medesima circa la reale paternità del primogenito . A tal proposito, aggiungeva che la resistente aveva intrattenuto una relazione Per_3 nel corso degli anni con il padre biologico del primogenito e che aveva trasferito il proprio domicilio unitamente ai tre figli al fine di intraprendere con lo stesso una stabile convivenza;
pertanto, domandava che venisse pronunciata la separazione giudiziale con conseguente addebito alla
. CP_1
Con riferimento alle ulteriori richieste, il ricorrente, deducendo che la moglie trascorreva gran parte della giornata fuori casa per impegni lavorativi, lasciando i figli in casa soli per molte ore, e sostenendo che la stessa poneva in essere una manipolazione psicologica nei confronti del minore
2 volta a ingenerare in quest'ultimo un pregiudizio nei confronti del padre, domandava Per_2
l'affidamento in via esclusiva dei due figli, e ancora minorenni, entrambi portatori Per_2 Per_1 di handicap, con collocazione presso di sé nella casa coniugale, disciplinando il diritto di visita della madre;
chiedeva, altresì, la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli e pari ad euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da versare Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Infine, chiedeva al tribunale di accertare che il buono fruttifero postale del valore di euro 10.000,00 intestato alla sig.ra era il frutto di proventi derivanti dalle prestazioni percepite dai minori CP_1
e e, per tali ragioni, disporre lo sblocco delle suddette somme in modo da poterle Per_1 Per_2 reinvestire in ulteriori e diversi Buoni Fruttiferi Postali intestati al figli e vincolarli fino al compimento della maggiore età degli stessi;
ordinare alla sig.ra di mettere a disposizione del ricorrente CP_1
i libretti di risparmio cointestati ai figli minori ed ai genitori su cui confluivano le pensioni di Per_1
e , autorizzando il sig. ad investire, nelle modalità indicate dal giudice, tali somme Per_2 Pt_1 nell'esclusivo interesse di e . Per_1 Per_2
Si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente ma aderiva alla richiesta di separazione.
In particolare, deduceva che la causa della fine dell'unione coniugale, durata diciotto anni, era da rinvenire nel comportamento del marito, che, consapevole sin dall'inizio della reale paternità del primogenito , nel mese di agosto del 2020, dopo un'ulteriore lite furiosa con la coniuge, Per_3 pubblicamente lo disconosceva e gli comunicava il nome del suo padre naturale;
pertanto, la resistente si rifugiava unitamente ai figli presso il domicilio materno sito in Poggiomarino alla Via XXV Aprile.
Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente, incline alla gelosia, aveva realizzato continue violenze e minacce nei suoi confronti;
pertanto, chiedeva che la responsabilità della separazione venisse a lui addebitata.
Con riferimento agli ulteriori profili, chiedeva disporsi l'affido congiunto della prole minore, con collocazione prevalente presso di sé, nonché prevedersi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli minori e un assegno mensile pari ad Per_2 Per_1 euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della stessa.
All'esito dell'udienza del 31.03.2021, sentiti i coniugi, il Presidente disponeva l'ascolto dei minori per l'udienza del 21.04.2021 e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 13.05.2021 adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocazione preferenziale presso la madre, nell'abitazione in Poggiomarino, alla via Papa Giovanni
3 XXIII;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro Pt_1
400,00, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva accertamenti da parte dei S.S. di Poggiomarino in ordine al contesto familiare, scolastico e sociale in cui i minori erano inseriti, ai rapporti degli stessi con ciascun genitore e relativo ambito familiare, all'effettivo svolgimento dei rapporti padre-figli, alla evidenza di anomalie o criticità nel suddetto rapporto o nel rapporto madre-figli, all'avvio da parte dei coniugi del percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità e, in generale, alla positiva evoluzione dei rapporti all'interno della coppia genitoriale.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
Con memoria integrativa, parte ricorrente domandava la modifica del provvedimento presidenziale con riguardo, in particolare, al profilo economico, deducendo che, in considerazione della spontanea e libera decisione del minore di vivere con il padre presso la casa coniugale, si rendeva Per_2 necessaria una modifica dell'importo di euro 400,00 stabilito in sede provvisoria, riducendolo ad euro
200,00 (da corrispondere per il mantenimento della sola figlia;
chiedeva, altresì, rigettarsi Per_1 la richiesta avanzata dalla resistente della previsione di un assegno di euro 250,00 in suo favore ed insisteva nella richiesta di affidamento esclusivo della prole con collocazione presso di sé nella casa familiare.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
in attuazione del decreto del
Presidente del Tribunale n. 301/2024 del 16.09.2024 la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, acquisite le relazioni dei S.S., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 3.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le proprie conclusioni.
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Orbene, va pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
4 Con riferimento alle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, si ritiene che le rispettive richieste non possano trovare accoglimento.
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ., Sez. I, n. 2445 del 9.02.2015), condiviso dal Tribunale, che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile, esclusivamente, al comportamento - volontariamente e consapevolmente - contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 14840 del 27.06.2006).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita coniugale, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"(Cass. Civ., sez. I, 17 maggio
2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n. 14591 del 28.5.2019).
Nel caso di specie, si non sono emersi elementi sufficienti per addebitare la separazione all'uno o all'altro dei coniugi.
Il ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. e che il rapporto coniugale si era irrimediabilmente Controparte_2 incrinato a seguito della rivelazione della reale paternità, riconducibile a quest'ultimo, del primogenito;
tuttavia, dalle emergenze della espletata istruttoria, non risulta Per_3
5 incontrovertibilmente provato che la causa della crisi matrimoniale sia da rinvenire in siffatta circostanza. In particolare, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, i testi escussi hanno evidenziato la preesistente conoscenza da parte del della reale paternità del primogenito, Pt_1 affermando che lo stesso “era perfettamente consapevole di non essere il padre naturale, ma decise comunque di sposare la ” (udienza del 22.03.2023); “voleva sposarla anche se sapeva che CP_1 il figlio non era suo. Io rimasi sbigottita, anche se sapevo dalla che all'epoca frequentava CP_1 anche un altro uomo, , che io conosco in quanto lontano parente di mio marito. Controparte_2
Durante la gravidanza più volte il mi disse che era innamorato della e che avrebbe Pt_1 CP_1 cresciuto il figlio come proprio” (udienza del 04.10.2023).
Dal canto suo, la resistente ha addebitato la responsabilità della separazione al marito, deducendo che il essendo a conoscenza della paternità del primogenito, ogni volta che voleva imporre le sue Pt_1 scelte, la minacciava di rivelare la verità a , ma in base al materiale probatorio acquisito non Per_3
è possibile verificare se tali condotte siano state la causa unica o prevalente della separazione.
Ciò che è emerso è che i dissapori e le reciproche incomprensioni avevano ormai da lungo tempo minato la solidarietà familiare e che tra i coniugi sussisteva una forte ed ostinata crisi matrimoniale che ha determinato una situazione di intollerabilità della convivenza.
Alla stregua delle esposte considerazioni giuridiche, le domande di addebito proposte da entrambe le parti vanno, pertanto, rigettate.
Affidamento, collocamento e regime di visita della prole.
Venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole, si prende preliminarmente atto che la figlia della coppia, ha raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età e che, sebbene Per_1 portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della legge 104/92 (come risulta dal verbale INPS allegato al ricorso), alcunché va disposto in merito alla sua collocazione e al diritto di visita in quanto ai sensi dell'art. 337 septies, secondo comma, c.c. solo ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Occorre, invece, pronunciarsi in merito all'affido e alla collocazione del figlio , di anni 17, Per_2 portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge 104/92 (come da verbale INPS allegato al ricorso), nonché disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario.
In materia, è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di
6 insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010). In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non sono emersi elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso. Come si legge nelle relazioni dei S.S. in atti, il ha partecipato con Pt_1 costanza al percorso di valutazione delle competenze genitoriali;
in particolare, nella relazione del
13.01.2025 a firma della dott.ssa Asl Na 3 Sud si legge “il fornisce adeguato Persona_4 Pt_1 calore e affetto, anche se non sempre appare capace di sintonizzarsi con i bisogni emotivo/affettivi dei figli, ma si mostra comunque adeguato nel supportarli ed incoraggiarli rispetto ad insuccessi e alle delusioni degli eventi della vita”; che egli dispone di scarsi strumenti per fronteggiare le difficoltà dei figli che per “caratteristiche socio culturali stenta a comprendere”.
Ugualmente la si è mostrata disponibile e partecipativa durante gli incontri mostrandosi CP_1 una madre attenta e presente, capace di sintonizzarsi sui bisogni dei figli, sia sul piano emotivo sia su quello concreto, mostrando dunque una adeguata capacità genitoriale (cfr. relazione del 28.02.2025
a firma della dott.ssa Asl Na 3 Sud). Persona_5
Pertanto, pur persistendo una certa conflittualità genitoriale e pur non sussistendo un dialogo pienamente efficace in favore dei figli, salvo che in occasione di questioni di particolare rilevanza
(cfr. relazione del 9.6.2025 a firma del dott. Asl Na 3 Sud), si ritiene che entrambi Persona_6 abbiano mostrato all'esito dei percorsi disposti sufficienti capacità genitoriali e che, pertanto, debba essere confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_2
Con riguardo, poi, alla collocazione va confermata la previsione già adottata in sede presidenziale, disponendo la collocazione prevalente presso la madre. Al riguardo, è opportuno richiamare la relazione psicologica sul minore del 19.02.2025 a firma del dott. , dalla quale è Persona_7 emerso come l'attuale collocazione presso la madre appaia idonea alle sue esigenze non essendo emerse dinamiche familiari che possano arrecare pregiudizio al suo benessere e alla sua serenità. Al contempo, nella medesima relazione si evidenzia l'opportunità che in considerazione del disturbo intellettivo da cui è affetto (encefalopatia congenita con deficit cognitivo lieve), le sue Per_2 scelte in ordine agli incontri con il padre e alla permanenza presso la sua abitazione nonché alla gestione del tempo libero siano disciplinate dai genitori senza lasciare al ragazzo, privo degli strumenti per valutare al meglio il suo interesse personale e con scarsa capacità di giudizio, una completa libertà decisionale. Per quanto, poi, concerne le preoccupazioni manifestate dal padre verso
7 la figura del compagno della , come rilevato dagli assistenti sociali nell'ultima relazione CP_1 depositata in data 18.06.2025, non sono emersi elementi che indicano una situazione di rischio diretto per i figli. In occasione della visita domiciliare, e sono apparsi sereni e non hanno Per_1 Per_2 mostrato disagio nel rapporto con l'attuale compagno della madre, mostrando di essersi ben adattati al loro contesto attuale di vita.
Pertanto, ferma la collocazione prevalente presso la madre, va disciplinato il diritto di visita del padre, in base a quanto indicato in dispositivo.
Domanda di mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
Deve essere posto a carico del ricorrente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne e pacificamente non autosufficiente da un Per_1 punto di vista economico, e , minorenne. Per_2
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, si evidenzia che, in base a quanto emerso in udienza presidenziale e in assenza di documentazione reddituale (ad eccezione della certificazione relativa alla situazione reddituale del rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, allegata al ricorso, dalla quale risulta che nel 2017 il Pt_1 ha percepito redditi per euro 14.203,00 e per il 2018 redditi per euro 9.728,00 e della Pt_1 certificazione allegata con la memoria istruttoria II termine da cui emerge per l'anno 2018 un reddito di euro 11.301,00 e per il 2020 un reddito di euro 1.555,00), il dal 2017 lavora in modo Pt_1 saltuario come operaio edile, con un reddito medio mensile di circa euro 800,00, e vive in un immobile di proprietà dei genitori;
la , invece, in comparsa ha allegato di lavorare saltuariamente come CP_1 parrucchiera a domicilio, sebbene poi in udienza presidenziale abbia dichiarato di aver cessato l'attività di parrucchiera per seguire i figli e ha precisato che il compagno è titolare di un negozio di parrucchiere (sebbene chiuso, almeno all'epoca), nonché di provvedere alle necessità familiari grazie all'aiuto della propria madre e di alcune zie ed ai risparmi del convivente.
Pertanto, valutando complessivamente detti elementi e tenuto conto dell'età dei figli e delle loro esigenze e del tempo trascorso dall'adozione del provvedimento presidenziale, si reputa equo determinare in euro 440,00 (euro 220,00 per ciascun figlio) l'assegno mensile che il padre è tenuto a
8 versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domanda di mantenimento del coniuge.
La domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
In applicazione di siffatti principi, deve escludersi che sussista una disparità economica tra i coniugi;
la non ha fornito alcuna prova al riguardo ed anzi è emerso che ella ha lavorato, seppur CP_1 saltuariamente, come parrucchiera a domicilio risultando, quindi, in grado di svolgere effettivamente un'attività lavorativa retribuita, attesa anche la sua giovane età (anni 41).
Ulteriori domande del ricorrente.
Va dichiarata l'inammissibilità, come già rilevato in sede di udienza presidenziale, delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente aventi ad oggetto l'accertamento della provenienza dei proventi
9 utilizzati per la sottoscrizione del buono fruttifero postale di euro 10.000,00 e i libretti postali dei figli e . Trattasi, infatti, di domande non connesse a quelle del presente giudizio e, Per_1 Per_2 quindi, inammissibili.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nato il [...] a [...]) e Parte_1 CP_1
(nata il [...] a [...]);
[...]
2) rigetta la richiesta di addebito avanzata dalle parti;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
4) dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Parte_1 Per_2
• almeno due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:00
(salvo diverso accordo tra i genitori o diverse specifiche esigenze del minore e degli stessi genitori);
• a fine settimana alterni dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 20:00 della domenica;
• in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, in occasione delle festività pasquali, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
• per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , l'assegno mensile Per_1 Per_2 di euro 440,00 (euro 220,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
6) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente;
7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 32, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
10 9) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6375/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f.: ), nato il [...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Poggiomarino (NA) alla via Tortorella n.19, elettivamente domiciliato in Striano (NA) alla via
Caionche n. 39 presso lo studio dell'avv. Lucia De FI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: , nata il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Poggiomarino (NA) alla Via Tortorella n. 9, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla Via Porto n. 50 presso lo studio dell'avv. Emma Busiello, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, l'avv. Lucia De
FI per si riportava al ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché, ai Parte_1
1 pregressi verbali e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento riportandosi inoltre alle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza telematica del 12.03.2025.
L'avv. Emma Busiello per rassegnava le seguenti conclusioni: “I) dichiarare la Controparte_1 separazione giudiziale dei coniugi con addebito della separazione a Parte_2 quest'ultimo; II) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con residenza Per_1 Per_2 privilegiata c/o la madre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza c/o il padre. Si precisa che il diritto di visita del padre, considerando le patologie psichiatriche sofferte dai minori, deve essere espletato con massima attenzione e senza false aspettative da parte dei ragazzi, ma, con la massima puntualità; III) disporre a carico del ricorrente, sig. , l'obbligo di Parte_1 corrispondere per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile pari ad € 600,00, somma questa rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
IV) disporre a carico del ricorrente, sig.
, l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese sostenute per i minori in riferimento alle Parte_1 spese straordinarie, sia mediche, sia scolastiche che ludiche;
V) disporre a carico del ricorrente, sig.
, l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della coniuge, un assegno mensile pari Parte_1 ad € 250,00, somma questa rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
VI) disporre i tempi e le modalità per la presenza dei minori c/o i nonni materni e paterni, in ragione dell'importante funzione delle loro figure affettive ed educative;
VII) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Il Pubblico Ministero, in data 16.07.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2020, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la resistente in Poggiomarino (NA) il 27.06.2002, nel corso del quale nascevano tre figli ( , nato il [...], nata il [...], e , nato il [...]), Per_3 Per_1 Per_2 esponeva che la vita matrimoniale, inizialmente serena, a partire dal mese di agosto 2020 aveva subito una frattura irreversibile a causa dell'atteggiamento assente e scostante della moglie, nonché a causa dei tradimenti scoperti e della rivelazione fattagli dalla medesima circa la reale paternità del primogenito . A tal proposito, aggiungeva che la resistente aveva intrattenuto una relazione Per_3 nel corso degli anni con il padre biologico del primogenito e che aveva trasferito il proprio domicilio unitamente ai tre figli al fine di intraprendere con lo stesso una stabile convivenza;
pertanto, domandava che venisse pronunciata la separazione giudiziale con conseguente addebito alla
. CP_1
Con riferimento alle ulteriori richieste, il ricorrente, deducendo che la moglie trascorreva gran parte della giornata fuori casa per impegni lavorativi, lasciando i figli in casa soli per molte ore, e sostenendo che la stessa poneva in essere una manipolazione psicologica nei confronti del minore
2 volta a ingenerare in quest'ultimo un pregiudizio nei confronti del padre, domandava Per_2
l'affidamento in via esclusiva dei due figli, e ancora minorenni, entrambi portatori Per_2 Per_1 di handicap, con collocazione presso di sé nella casa coniugale, disciplinando il diritto di visita della madre;
chiedeva, altresì, la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli e pari ad euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da versare Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Infine, chiedeva al tribunale di accertare che il buono fruttifero postale del valore di euro 10.000,00 intestato alla sig.ra era il frutto di proventi derivanti dalle prestazioni percepite dai minori CP_1
e e, per tali ragioni, disporre lo sblocco delle suddette somme in modo da poterle Per_1 Per_2 reinvestire in ulteriori e diversi Buoni Fruttiferi Postali intestati al figli e vincolarli fino al compimento della maggiore età degli stessi;
ordinare alla sig.ra di mettere a disposizione del ricorrente CP_1
i libretti di risparmio cointestati ai figli minori ed ai genitori su cui confluivano le pensioni di Per_1
e , autorizzando il sig. ad investire, nelle modalità indicate dal giudice, tali somme Per_2 Pt_1 nell'esclusivo interesse di e . Per_1 Per_2
Si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente ma aderiva alla richiesta di separazione.
In particolare, deduceva che la causa della fine dell'unione coniugale, durata diciotto anni, era da rinvenire nel comportamento del marito, che, consapevole sin dall'inizio della reale paternità del primogenito , nel mese di agosto del 2020, dopo un'ulteriore lite furiosa con la coniuge, Per_3 pubblicamente lo disconosceva e gli comunicava il nome del suo padre naturale;
pertanto, la resistente si rifugiava unitamente ai figli presso il domicilio materno sito in Poggiomarino alla Via XXV Aprile.
Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente, incline alla gelosia, aveva realizzato continue violenze e minacce nei suoi confronti;
pertanto, chiedeva che la responsabilità della separazione venisse a lui addebitata.
Con riferimento agli ulteriori profili, chiedeva disporsi l'affido congiunto della prole minore, con collocazione prevalente presso di sé, nonché prevedersi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli minori e un assegno mensile pari ad Per_2 Per_1 euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della stessa.
All'esito dell'udienza del 31.03.2021, sentiti i coniugi, il Presidente disponeva l'ascolto dei minori per l'udienza del 21.04.2021 e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 13.05.2021 adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocazione preferenziale presso la madre, nell'abitazione in Poggiomarino, alla via Papa Giovanni
3 XXIII;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro Pt_1
400,00, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva accertamenti da parte dei S.S. di Poggiomarino in ordine al contesto familiare, scolastico e sociale in cui i minori erano inseriti, ai rapporti degli stessi con ciascun genitore e relativo ambito familiare, all'effettivo svolgimento dei rapporti padre-figli, alla evidenza di anomalie o criticità nel suddetto rapporto o nel rapporto madre-figli, all'avvio da parte dei coniugi del percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità e, in generale, alla positiva evoluzione dei rapporti all'interno della coppia genitoriale.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
Con memoria integrativa, parte ricorrente domandava la modifica del provvedimento presidenziale con riguardo, in particolare, al profilo economico, deducendo che, in considerazione della spontanea e libera decisione del minore di vivere con il padre presso la casa coniugale, si rendeva Per_2 necessaria una modifica dell'importo di euro 400,00 stabilito in sede provvisoria, riducendolo ad euro
200,00 (da corrispondere per il mantenimento della sola figlia;
chiedeva, altresì, rigettarsi Per_1 la richiesta avanzata dalla resistente della previsione di un assegno di euro 250,00 in suo favore ed insisteva nella richiesta di affidamento esclusivo della prole con collocazione presso di sé nella casa familiare.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
in attuazione del decreto del
Presidente del Tribunale n. 301/2024 del 16.09.2024 la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale G.I. e, acquisite le relazioni dei S.S., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 3.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le proprie conclusioni.
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Orbene, va pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
4 Con riferimento alle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, si ritiene che le rispettive richieste non possano trovare accoglimento.
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ., Sez. I, n. 2445 del 9.02.2015), condiviso dal Tribunale, che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile, esclusivamente, al comportamento - volontariamente e consapevolmente - contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 14840 del 27.06.2006).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita coniugale, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"(Cass. Civ., sez. I, 17 maggio
2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n. 14591 del 28.5.2019).
Nel caso di specie, si non sono emersi elementi sufficienti per addebitare la separazione all'uno o all'altro dei coniugi.
Il ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. e che il rapporto coniugale si era irrimediabilmente Controparte_2 incrinato a seguito della rivelazione della reale paternità, riconducibile a quest'ultimo, del primogenito;
tuttavia, dalle emergenze della espletata istruttoria, non risulta Per_3
5 incontrovertibilmente provato che la causa della crisi matrimoniale sia da rinvenire in siffatta circostanza. In particolare, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, i testi escussi hanno evidenziato la preesistente conoscenza da parte del della reale paternità del primogenito, Pt_1 affermando che lo stesso “era perfettamente consapevole di non essere il padre naturale, ma decise comunque di sposare la ” (udienza del 22.03.2023); “voleva sposarla anche se sapeva che CP_1 il figlio non era suo. Io rimasi sbigottita, anche se sapevo dalla che all'epoca frequentava CP_1 anche un altro uomo, , che io conosco in quanto lontano parente di mio marito. Controparte_2
Durante la gravidanza più volte il mi disse che era innamorato della e che avrebbe Pt_1 CP_1 cresciuto il figlio come proprio” (udienza del 04.10.2023).
Dal canto suo, la resistente ha addebitato la responsabilità della separazione al marito, deducendo che il essendo a conoscenza della paternità del primogenito, ogni volta che voleva imporre le sue Pt_1 scelte, la minacciava di rivelare la verità a , ma in base al materiale probatorio acquisito non Per_3
è possibile verificare se tali condotte siano state la causa unica o prevalente della separazione.
Ciò che è emerso è che i dissapori e le reciproche incomprensioni avevano ormai da lungo tempo minato la solidarietà familiare e che tra i coniugi sussisteva una forte ed ostinata crisi matrimoniale che ha determinato una situazione di intollerabilità della convivenza.
Alla stregua delle esposte considerazioni giuridiche, le domande di addebito proposte da entrambe le parti vanno, pertanto, rigettate.
Affidamento, collocamento e regime di visita della prole.
Venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole, si prende preliminarmente atto che la figlia della coppia, ha raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età e che, sebbene Per_1 portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della legge 104/92 (come risulta dal verbale INPS allegato al ricorso), alcunché va disposto in merito alla sua collocazione e al diritto di visita in quanto ai sensi dell'art. 337 septies, secondo comma, c.c. solo ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Occorre, invece, pronunciarsi in merito all'affido e alla collocazione del figlio , di anni 17, Per_2 portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge 104/92 (come da verbale INPS allegato al ricorso), nonché disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario.
In materia, è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di
6 insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010). In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non sono emersi elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso. Come si legge nelle relazioni dei S.S. in atti, il ha partecipato con Pt_1 costanza al percorso di valutazione delle competenze genitoriali;
in particolare, nella relazione del
13.01.2025 a firma della dott.ssa Asl Na 3 Sud si legge “il fornisce adeguato Persona_4 Pt_1 calore e affetto, anche se non sempre appare capace di sintonizzarsi con i bisogni emotivo/affettivi dei figli, ma si mostra comunque adeguato nel supportarli ed incoraggiarli rispetto ad insuccessi e alle delusioni degli eventi della vita”; che egli dispone di scarsi strumenti per fronteggiare le difficoltà dei figli che per “caratteristiche socio culturali stenta a comprendere”.
Ugualmente la si è mostrata disponibile e partecipativa durante gli incontri mostrandosi CP_1 una madre attenta e presente, capace di sintonizzarsi sui bisogni dei figli, sia sul piano emotivo sia su quello concreto, mostrando dunque una adeguata capacità genitoriale (cfr. relazione del 28.02.2025
a firma della dott.ssa Asl Na 3 Sud). Persona_5
Pertanto, pur persistendo una certa conflittualità genitoriale e pur non sussistendo un dialogo pienamente efficace in favore dei figli, salvo che in occasione di questioni di particolare rilevanza
(cfr. relazione del 9.6.2025 a firma del dott. Asl Na 3 Sud), si ritiene che entrambi Persona_6 abbiano mostrato all'esito dei percorsi disposti sufficienti capacità genitoriali e che, pertanto, debba essere confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_2
Con riguardo, poi, alla collocazione va confermata la previsione già adottata in sede presidenziale, disponendo la collocazione prevalente presso la madre. Al riguardo, è opportuno richiamare la relazione psicologica sul minore del 19.02.2025 a firma del dott. , dalla quale è Persona_7 emerso come l'attuale collocazione presso la madre appaia idonea alle sue esigenze non essendo emerse dinamiche familiari che possano arrecare pregiudizio al suo benessere e alla sua serenità. Al contempo, nella medesima relazione si evidenzia l'opportunità che in considerazione del disturbo intellettivo da cui è affetto (encefalopatia congenita con deficit cognitivo lieve), le sue Per_2 scelte in ordine agli incontri con il padre e alla permanenza presso la sua abitazione nonché alla gestione del tempo libero siano disciplinate dai genitori senza lasciare al ragazzo, privo degli strumenti per valutare al meglio il suo interesse personale e con scarsa capacità di giudizio, una completa libertà decisionale. Per quanto, poi, concerne le preoccupazioni manifestate dal padre verso
7 la figura del compagno della , come rilevato dagli assistenti sociali nell'ultima relazione CP_1 depositata in data 18.06.2025, non sono emersi elementi che indicano una situazione di rischio diretto per i figli. In occasione della visita domiciliare, e sono apparsi sereni e non hanno Per_1 Per_2 mostrato disagio nel rapporto con l'attuale compagno della madre, mostrando di essersi ben adattati al loro contesto attuale di vita.
Pertanto, ferma la collocazione prevalente presso la madre, va disciplinato il diritto di visita del padre, in base a quanto indicato in dispositivo.
Domanda di mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
Deve essere posto a carico del ricorrente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne e pacificamente non autosufficiente da un Per_1 punto di vista economico, e , minorenne. Per_2
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, si evidenzia che, in base a quanto emerso in udienza presidenziale e in assenza di documentazione reddituale (ad eccezione della certificazione relativa alla situazione reddituale del rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, allegata al ricorso, dalla quale risulta che nel 2017 il Pt_1 ha percepito redditi per euro 14.203,00 e per il 2018 redditi per euro 9.728,00 e della Pt_1 certificazione allegata con la memoria istruttoria II termine da cui emerge per l'anno 2018 un reddito di euro 11.301,00 e per il 2020 un reddito di euro 1.555,00), il dal 2017 lavora in modo Pt_1 saltuario come operaio edile, con un reddito medio mensile di circa euro 800,00, e vive in un immobile di proprietà dei genitori;
la , invece, in comparsa ha allegato di lavorare saltuariamente come CP_1 parrucchiera a domicilio, sebbene poi in udienza presidenziale abbia dichiarato di aver cessato l'attività di parrucchiera per seguire i figli e ha precisato che il compagno è titolare di un negozio di parrucchiere (sebbene chiuso, almeno all'epoca), nonché di provvedere alle necessità familiari grazie all'aiuto della propria madre e di alcune zie ed ai risparmi del convivente.
Pertanto, valutando complessivamente detti elementi e tenuto conto dell'età dei figli e delle loro esigenze e del tempo trascorso dall'adozione del provvedimento presidenziale, si reputa equo determinare in euro 440,00 (euro 220,00 per ciascun figlio) l'assegno mensile che il padre è tenuto a
8 versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domanda di mantenimento del coniuge.
La domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
In applicazione di siffatti principi, deve escludersi che sussista una disparità economica tra i coniugi;
la non ha fornito alcuna prova al riguardo ed anzi è emerso che ella ha lavorato, seppur CP_1 saltuariamente, come parrucchiera a domicilio risultando, quindi, in grado di svolgere effettivamente un'attività lavorativa retribuita, attesa anche la sua giovane età (anni 41).
Ulteriori domande del ricorrente.
Va dichiarata l'inammissibilità, come già rilevato in sede di udienza presidenziale, delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente aventi ad oggetto l'accertamento della provenienza dei proventi
9 utilizzati per la sottoscrizione del buono fruttifero postale di euro 10.000,00 e i libretti postali dei figli e . Trattasi, infatti, di domande non connesse a quelle del presente giudizio e, Per_1 Per_2 quindi, inammissibili.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nato il [...] a [...]) e Parte_1 CP_1
(nata il [...] a [...]);
[...]
2) rigetta la richiesta di addebito avanzata dalle parti;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
4) dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Parte_1 Per_2
• almeno due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:00
(salvo diverso accordo tra i genitori o diverse specifiche esigenze del minore e degli stessi genitori);
• a fine settimana alterni dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 20:00 della domenica;
• in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, in occasione delle festività pasquali, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
• per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , l'assegno mensile Per_1 Per_2 di euro 440,00 (euro 220,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
6) dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente;
7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 32, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
10 9) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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