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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/08/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 925/2021 promossa da:
- (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Tomassini ed elettivamente domiciliata in Fermo nel suo studio sito in C.so Cefalonia n. 46; ATTORE OPPONENTE;
Contro e per essa la mandataria (c.f. ) con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Roberto Emilio Conti elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Andrea Costa N. 2 Porto San Giorgio;
CONVENUTA nonché contro
- (iscrizione nel registro delle imprese n. ) Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2;
CONVENUTA nonché contro
- C.F./P.I.: ) rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_4 dall'avv. Villeado Craia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, al Viale della Carriera n. 133; CONVENUTA nonché contro e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_6 CP_3
) con il patrocinio dell'avv. Umberto Giannola ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio sito in Pesaro Via Giordano Bruno N. 21; INTERVENUTA pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto descritti in narrativa:
- dichiarare che la non ha la titolarità sostanziale del credito azionato in sede Controparte_2 esecutiva o comunque non ne ha fornito la prova e per la conseguenza dichiarare la nullità,
l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto notificato il 4 ottobre 2017 e dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti e dichiarare la estinzione della procedura esecutiva n. 245/2017 R.E. IMM., ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni esecutati;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della in sede esecutiva e la CP_2 nullità ed inefficacia della procura alle liti e di conseguenza dichiarare estinta la procedura esecutiva n.
245/2017 R.E. IMM., ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni esecutati;
- dichiarare la nullità del titolo esecutivo (mutuo fondiario stipulato per atto Notar
[...] di Fermo rep. 29495 e racc. 9169 in data 19.12.2008) per il superamento del limite di Persona_1 finanziabilità imposto dall'art. 38 co. 2 del T.U.B. dichiarando la nullità del precetto notificato il 4 ottobre 2017 e del pignoramento notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti;
- di conseguenza dichiarare l'illegittimità della acquisizione dei frutti pendenti come disposta nella procedura esecutiva, ordinandone la restituzione di essi alla società esecutata Controparte_7
[...]
- disporre che le spese di esecuzione rimangano a carico del creditore procedente o del creditore che le ha anticipate;
in via preliminare e nel merito, dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del compendio immobiliare “ Controparte_7 esecutato, non sono integralmente pignorabili in quanto da detti proventi vanno detratti le spese di amministrazione ed i tributi e ciò a far data dal pignoramento, disponendo, in questa sede, la retrocessione alla società esecutata degli importi relativi alle imposte, tasse e tributi, incassati in maniera illegittima dalla procedura attraverso il custode ed obbligando il custode, ove diverso dal debitore esecutato, a comunicare immediatamente al l'importo Controparte_7 dei canoni e delle indennità di occupazione percepiti, ordinando di applicare sugli stessi l'IVA e
pagina 2 di 19 versando alla società le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle tasse così come emergenti nel corso dell'esercizio fiscale annuale;
nel merito, accertare e dichiarare la errata gestione contabile, finanziaria ed amministrativa adottata dal custode giudiziario VG e per l'effetto condannare i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 245/2017 r.g.e. del Tribunale di Fermo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società a causa dell'operare Controparte_7 illegittimo del custode giudiziario, ivi comprese le sanzioni pecuniarie irrogate ed irrogande a carico della società esecutata per l'errata redazione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni fiscali e per
l'omesso versamento degli oneri fiscali e delle tasse ed imposte afferenti la proprietà immobiliare esecutata per i motivi in fatto ed in diritto meglio dedotti in narrativa.
Si ripercorrono, altresì le conclusioni di merito della opposizione dando per rinunciate quelle riguardanti nello specifico la richiesta di revoca dell'VG Marche e dell'amministratore di condominio poiché su di essa è cessata la materia del contendere.
Piaccia al Tribunale del merito dell'opposizione, disattesa e rigettata ogni contraria istanza:
- revocare la nomina del custode VG Marche e dell'amministratore di condominio dichiarando illegittime, inopportune ed antieconomiche e dannose le condotte da essi poste in essere in adempimento delle ordinanze adottate dal G.E. sopra evidenziate, restituendo la custodia alla società
[...]
terzo datore di ipoteca pignorato;
Controparte_7
- dichiarare che nulla deve restituire la società opponente a titolo di “frutti civili” percepiti sino alla sostituzione del custode in quanto il saldo del rendiconto è negativo o in subordine limitare la richiesta
a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione;
- disporre l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il terzo datore di ipoteca ovvero il nuovo custode, dovrà versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thymos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., verranno prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali, ai costi di amministrazione ed alle opere di manutenzione, in quanto le incombenze tributarie e i costi di gestione non sono pignorabili e devono essere estrapolati dai frutti pendenti.
- Voglia, altresì, rigettare ogni domanda ed eccezione avversaria ivi compresa quella di inammissibilità
e decadenza della opposizione perché tardiva, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, di inammissibilità delle domande introdotte nella fase di merito perché nuove per i motivi espressi in narrativa.
pagina 3 di 19 Vinti le spese e gli onorari di lite anche della fase dinanzi al G.E.” per “Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte e per l'effetto Controparte_4 ritenere infondata l'opposizione spiegata. Con vittoria di competenze di questa fase.” per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, in via preliminare Controparte_6
e in rito,
- accogliere le formulate eccezioni di decadenza, inammissibilità e difetto di interesse, difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con conseguente rigetto delle domande formulate dall'attore opponente, nel merito,
- in ogni caso respingere per quanto di diritto e ragione le domande di controparte;
in via meramente subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui dovessero essere riconosciuti oneri restitutori o risarcitori a favore di controparte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva della cessionaria in quanto oneri restitutori o risarcitori afferenti unicamente Controparte_6 alla cedente ed essendo estranei al credito de quo oggetto di cessione pro soluto in favore della cessionaria da parte della cedente Controparte_5
- ridurre la pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c. e per le altre ragioni esposte negli scritti difensivi. Vinte le spese.” per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
deduzione disattesa, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e comunque, in subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nella fase di merito in via gradata, nel merito: respingere tutte le domande proposte dall'opponente per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva il giudizio di merito dell'opposizione promossa nella procedura di
[...]
esecuzione immobiliare n. 245-2017 ed esponeva che:
• la società rilasciava sui beni di sua esclusiva Controparte_7 Controparte_7 proprietà ipoteca volontaria in favore di , Banca Delle Marche e Banca CP_8
Popolare Di Ancona, a garanzia del mutuo di Euro 18.040.000,00 nell'ambito del piano pagina 4 di 19 di risanamento ex art. 67 L.F. della società e così diveniva terzo datore CP_9
d'ipoteca;
• il bene ipotecato è rappresentato dal complesso commerciale sito a Magliano di Tenna,
Viale Europa n. 2, denominato “ ” con annesso Controparte_7 appezzamento di terreno di mq 921 e dal complesso ad uso industriale sito a Magliano di Tenna in via Fermi 1 e dall'area di pertinenza;
• dava avvio all'esecuzione immobiliare con l'atto di pignoramento Parte_2
notificato in data 4 dicembre 2017; l'espropriazione immobiliare assumeva il n.
245/2017 R.G.E.I.;
• il G.E autorizzava la ad esercitare la propria attività all'interno CP_10
dell'opificio industriale previo pagamento delle indennità di occupazione a beneficio della procedura e invitava il custode a verificare la urgenza e necessità dei lavori di manutenzione richiesti dagli occupanti con oneri a carico dell'esecutata che veniva autorizzata la prosecuzione nella gestione dell'intero compendio;
• all'udienza del 24.09.2029 il G.E. revocava il precedente provvedimento nella parte in cui autorizzava la prosecuzione della gestione del compendio in capo al
[...]
rimettendo ogni attività al custode nominato il quale Controparte_7
avrebbe dato conto della necessità di nomina di un amministratore;
• l'Istituto Vendite Giudiziarie, a far tempo dall'ordinanza del G.E., ha incamerato integralmente i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria (per quei contratti risolti perché inopponibili al pignoramento) ma:
- non ha dato comunicazione degli incassi alla società esecutata;
- non ha mai emesso fattura;
- non ha retrocesso l'importo incassato a titolo di IVA né ha provveduto al versamento dell'IVA in nome e per conto della società nel cassetto fiscale di questa;
- non ha trasferito alla esecutata le somme destinate ad assolvere agli oneri fiscali gravanti sulla proprietà pignorata, quali IRES, IRAP, IMU e TASI;
• per tutto il periodo in cui l'VG ha gestito l'incasso dei ricavi degli affitti/occupazioni precarie ha impedito di emettere regolari fatture, di versare l'IVA, di pagare le imposte ed i tributi gravanti sull'immobile, di assolvere alle scritture civilistiche, di redigere un pagina 5 di 19 corretto bilancio, di assolvere ai propri costi di gestione, il tutto con enormi danni sul piano fiscale ed impositivo verso l'Erario;
• l'VG con pec del 30.04.2021 comunicava al Centro il riepilogo della CP_7
gestione del mese di aprile 2021 ed in particolare le fatture dei fornitori pagate per conto della società esecutata i canoni incamerati dalla procedura esecutiva ed i relativi documenti fiscali emessi, l'IVA su di essi versata, la sanzione per tardiva fatturazione nonché la sanzione pagata a titolo di ravvedimento operoso per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto;
• il G.E. con provvedimento del 7.05.2021, revocava l'VG dall'attività custodiale e nomina in sua sostituzione quale ausiliario il Dott. Persona_2
• l'VG ha trattenuto integralmente i ricavi conseguiti dalla gestione e ha sottratto alla società opponente le risorse necessarie all'assolvimento dei vari carichi fiscali tanto che
è già pervenuta la richiesta del pagamento IMU anni 2019-2020 per oltre 109.000,00 euro e della TASI anno 2019 per euro 6.399,00;
• i creditori procedenti, nonostante le doglianze del Controparte_1
si sono opposti alle legittime richieste della società esecutata ed hanno assecondato e condiviso la condotta del custode;
• l'VG ha reso i costi di gestione e di custodia più onerosi: 1) ha richiesto di poter nominare un amministratore di condominio per l'immobile Controparte_7
di Magliano di Tenna;
l'autorizzazione era concessa dal G.E. con
[...] provvedimento reso all'udienza del 15.10.2019 ma il G.E., a seguito delle contestazioni della società esecutata, ha revocato l'ausiliario del custode perché “spesa non necessaria
e che determina frammentazione dell'attività custodiale rendendone più complicato il controllo”; 2) l'VG oltre ad aver acceso un conto corrente intestato alla procedura presso la filiale di Jesi per la riscossione delle indennità mensili, Controparte_11
ha aperto un ulteriore conto corrente che veniva affidato all'amministratore di condominio per la gestione delle spese condominiali del centro commerciale con evidente duplicazione di costi;
• deduceva i seguenti danni arrecati dalla condotta illegittima, negligente ed imperita posta in essere dal custode VG:
pagina 6 di 19 1- la società esecutata non è stata in grado per gli anni 2019-2020 di emettere regolare fattura per i contratti di locazione non risolti né per le indennità di occupazione relative ai rapporti locatizi risolti in quanto inopponibili ai creditori procedenti;
2- la società esecutata non ha incassato l'IVA relativa sia ai canoni di locazione sia alle indennità locatizie;
3- la società esecutata, non conoscendo gli importi degli incassi percepiti dal custode giudiziario il quale non ne dava comunicazione, non era in possesso dei dati contabili ed economico-finanziari corretti per poter redigere negli anni 2019-2010 bilanci di esercizio annuali e dichiarazioni fiscali corretti con la conseguenza che, sia i bilanci, sia le dichiarazioni sono inveritiere: i canoni di locazione e le indennità di occupazione derivanti da immobili intestati ad una società e sottoposti a procedura esecutiva, confluiscono nel reddito di impresa ai sensi dell'art. 43 TUIR e perciò devono risultare nel bilancio di esercizio ove debbono essere annotati i componenti positivi e negativi del reddito inerenti ai fabbricati;
4- la denuncia IVA nel biennio è falsata conoscendo il Centro Commerciale
[...] solo i crediti IVA delle fatture passive ma non l'ammontare dell'IVA CP_7
attiva delle fatture emesse;
5- la società esecutata non ha avuto la liquidità necessaria al pagamento delle imposte e delle tasse tanto che è già pervenuta la richiesta da parte del Comune di
Magliano di Tenna del pagamento IMU per gli anni 2019-2020 per oltre € 109.000,00 euro oltre alla TASI 2019 per € 6.399,00;
• in questa situazione la società, privata di ogni risorsa è stata posta in liquidazione, con delibera assembleare del 14.12.2020;
• la contestazione mossa con il giudizio di opposizione attiene principalmente ai limiti legali della pignorabilità dei ricavi;
tuttavia il Giudice dell'Esecuzione rigettava erroneamente la richiesta cautelare proposta dal Controparte_7 con ordinanza emessa in data 08.03.2021 qualificandola quale opposizione agli atti esecutivi poiché “non volta a contestare la pignorabilità di specifici beni”, l'ha ritenuta tardiva;
pagina 7 di 19 • la qualificazione del G.E. è erronea in quanto la società opponente ha inteso contestare la integrale pignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione senza che prima venissero destinati al pagamento delle tasse e delle imposte relative ed all'assolvimento dei costi di gestione ed infatti l'art. 41 co. 3 del Testo Unico
Bancario, nel disciplinare l'azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, prevede: “Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario
e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.”;
• il G.E. è incorso in errore nell'affermare che “la titolarità del diritto dominicale che non è scalfita dalla procedura esecutiva determina che tutte le imposte restino a carico del proprietario, inclusa l'IVA sui canoni riscossi dal custode per le ipotesi in cui l'operazione non risulti esente.” (punto 4.6 dell'ordinanza) e che “i canoni di locazione costituendo frutti civili del bene soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2912 c.c.: essi dunque vanno riscossi dal custode e dallo stesso riversati sul conto della procedura…”;
• in merito all'IVA, deduceva che le risoluzioni n. 158/E-2005 e n. 62/2006 e n. 84/2006 dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che l'importo dell'IVA incassata va trasferito al debitore esecutato oppure in caso di sua irreperibilità sarà lo stesso custode a corrispondere direttamente il tributo all'amministrazione finanziaria;
• in merito alle imposte sui redditi - norme di riferimento: D.P.R. n. 917/86 T.U.I.R.- deduceva che nell'ipotesi in cui il soggetto esecutato è un soggetto IVA il custode incassa i canoni e l'esecutato dichiara gli incassi sulla base delle fatture emesse (dal custode o dal debitore) che dovranno essere registrate nella contabilità dell'esecutato, confluendo successivamente nel reddito d'impresa (artt. 55 e succ. e artt. 72 e succ. del
T.U.I.R.);
• in merito all'IRAP deduceva che l'art. 4 prevede che nella base imponibile sono ricompresi anche i canoni/le indennità di occupazione incassati dal custode nell'anno d'imposta;
• infine anche le imposte comunali IMU e TASI devono essere detratte dai canoni di locazione e dalle indennità di occupazione precaria;
pagina 8 di 19 • le indennità di occupazione precaria vanno equiparate ai canoni di locazione, avendo natura corrispettiva e non risarcitoria “i rapporti di occupazione senza titolo … sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di locazione, dovendosi escludere, pertanto, la corresponsione
a titolo di risarcimento del danno conseguente ad illecito …” (Risoluzione Agenzia Entrate
n. 154/E-2003 e n. 43/E-2007).
Tanto premesso, esposte le argomentazioni in diritto, l'opponente concludeva chiedendo di dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del compendio immobiliare esecutato, non sono Controparte_7
integralmente pignorabili in quanto da detti proventi vanno detratti le spese di amministrazione ed i tributi e ciò a far data dal pignoramento, disponendo la retrocessione alla società esecutata degli importi relativi alle imposte, tasse e tributi, incassati dalla procedura attraverso la Custodia dell'VG ed obbligando il custode, ove diverso dal debitore esecutato, a comunicare immediatamente al l'importo Controparte_7
dei canoni e delle indennità di occupazione percepiti, ordinando di applicare sugli stessi l'IVA e versando alla società le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle tasse così come emergenti nel corso dell'esercizio fiscale annuale;
di accertare la errata gestione contabile, finanziaria ed amministrativa adottata dal custode giudiziario VG e condannare i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 245/2017 r.g.e. del Tribunale di Fermo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società
[...]
comprese le sanzioni pecuniarie irrogate ed irrogande a carico Controparte_7 della società esecutata per l'errata redazione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni fiscali e per l'omesso versamento degli oneri fiscali e di quelli attinenti alla proprietà.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità e Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta deduceva a proprio favore che:
• il ricorso in opposizione è stato depositato oltre il termine di rito rispetto agli impugnati provvedimenti: si tratta di ricorso in opposizione agli atti esecutivi in quanto controparte impugna i provvedimenti con cui il GE ha impartito disposizioni in ordine alla custodia e ai relativi adempimenti che attengono al quomodo dell'esecuzione e non all'an;
pagina 9 di 19 • la decisione di mettere in liquidazione la società non è conseguenza dell'omesso versamento dell'IVA e degli altri tributi: dopo il pignoramento e prima della nomina dell'VG e dei conseguenti provvedimenti con cui il G.E. ha disposto l'acquisizione dei canoni, tutte le somme sono state incassate e trattenute dal Controparte_7
; nel relativo rendiconto, debitamente contestato dai creditori, la società afferma
[...]
di non dovere alcunché alla procedura, perché in ragione delle spese sostenute il saldo risulterebbe essere negativo;
le somme riscosse sono state utilizzate per fini del tutto estranei alla procedura;
gli importi percepiti in somma pari ad € 621.518,40 sarebbero state più che sufficienti a sopperire alla asserita, ma non dimostrata carenza di disponibilità per far fronte al pagamento dell'IVA e degli altri tributi;
• le rendite ed i canoni percepiti dagli immobili debbono essere contabilizzati per competenza indipendentemente dalla effettiva riscossione e, quindi, non è vero che la società non ha potuto ottemperare agli obblighi di natura civilistica;
• la società avrebbe potuto ottemperare a tutti gli obblighi di natura fiscale come la legge impone, indipendentemente dal comportamento del custode o dalla retrocessione di parte dei canoni, in tal modo ovviando agli allegati danni di natura economica;
• il fatto che a seguito del pignoramento la gestione da parte del custode implichi la riscossione dei canoni cui accede l'IVA, non comporta che il custode diventi soggetto passivo del rapporto tributario e non implica che l'IVA, in sé considerata, debba essere automaticamente retrocessa al debitore o versata allo Stato;
• quanto alle circolari ministeriali citate in materia tributarianon costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa
Amministrazione finanziaria che le ha emanate;
• quanto alla domanda risarcitoria eccepiva: a) il difetto di legittimazione passiva dei creditori: l'operato del custode non è imputabile ai creditori, il custode è un ausiliario del Giudice e non un mandatario dei creditori e, questi non hanno poteri di iniziativa o di controllo dell'attività svolta e il custode non è stato citato in giudizio;
b) il difetto di nesso causale e di danno;
c) il concorso del danneggiato che avrebbe dovuto onorare i debiti, se esistenti, relativi agli oneri tributari, attingendo a quelle risorse che tuttora indebitamente trattiene avendo riscosso i canoni maturati tra il pignoramento e la data pagina 10 di 19 di nomina del custode, canoni che non ha mai retrocesso alla procedura;
d) quanto alle dichiarazioni fiscali la società è stata posta in condizione di conoscere tutti i necessari dati che avrebbe oltretutto potuto attingere dalle società conduttrici.
Si costituiva in giudizio deducendo a proprio favore che: Controparte_4
• l'opposizione spiegata è tardiva e pertanto inammissibile;
• quanto ai compiti del custode: in presenza di un compendio immobiliare pignorato condotto in locazione, il custode giudiziario dovrà, come primo adempimento, verificare se il locatore abbia espressamente manifestato nel contratto l'opzione per l'imposizione IVA;
in caso positivo sarà tenuto, dopo aver riscosso il canone, ad emettere la fattura, in nome e per conto dell'esecutato; il custode provvederà a trasmettere copia della fattura sia al conduttore che all'esecutato; l'emissione delle fatture per ogni canone di locazione sarà curata dal custode senza richiedere alcuna ulteriore e specifica autorizzazione al G.E.; riscosso il canone (inclusivo l'IVA), il custode giudiziario dovrà provvedere al pagamento dell'IVA all'amministrazione finanziaria, sempre in nome dell'esecutato; il pagamento dell'IVA, entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione della fattura, dovrà essere eseguito dal custode giudiziario previa autorizzazione del G.E. all'addebito sul c/c della procedura o al prelievo dal libretto di deposito giudiziario;
il custode dovrà poi trasmettere all'esecutato ed al conduttore il mod. F24 con l'attestazione dell'avvenuto pagamento;
• le altre imposte dovranno essere corrisposte dal debitore esecutato con fondi e risorse finanziarie proprie;
il custode non può definirsi possessore qualificato dei beni oggetto di custodia ai sensi dell'art. 559 c.p.c e che conseguentemente non possano essere posti a suo carico gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992; in ragione di ciò la soggettività passiva rimane in capo al proprietario o al titolare di diritti reali di godimento che fino alla data di emissione del decreto di trasferimento deve assolvere all'obbligo del versamento dell'imposta; il custode deve limitarsi a dare comunicazione all'esecutato dell'ammontare annuale dei canoni incassati dalla procedura o di eventuali inadempimenti dei locatari.
Tanto premesso domandava di rigettare tutte le domande proposte e per l'effetto ritenere infondata l'opposizione spiegata.
pagina 11 di 19 Si costituiva altresì , a mezzo della mandataria deducendo a CP_2 CP_3
proprio favore che:
• la domanda va qualificata esclusivamente come opposizione agli atti esecutivi ex art
617 c.p.c. e dunque è tardiva;
• le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione della fase di merito sono inammissibili, rappresentando nuove domande in particolare sono inammissibili la domanda volta alla dichiarazione di impignorabilità dei frutti civili e la conseguente pretesa di retrocessione, la domanda di accertamento dell'errata gestione contabile finanziaria ed amministrativa del custode e il preteso risarcimento dei danni;
• parte attrice dichiara espressamente di rinunziare alle domande alla revoca del custode e dell'amministratore di condominio, dunque le uniche domande riprodotte nella fase di merito sono le seguenti: “- dichiarare che nulla deve restituire la società opponente a titolo di “frutti civili” percepiti sino alla sostituzione del custode in quanto il saldo del rendiconto è negativo o in subordine limitare la richiesta a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione”; “ - disporre l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il custode terzo datore di ipoteca dovrà versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., verranno prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione”;
• l'esecutata ha diritto ad avere rendiconto delle indennità percepite, ma ciò al pari del creditore procedente, e ad oggi, tale rendiconto è stato reso mediante deposito nel fascicolo della procedura: l'opponente avrebbe dovuto contestare detto rendiconto nelle forme previste dall'art. 593 c.p.c. e non con quelle dell'opposizione esecutiva;
• alla luce degli artt. 2865, 2912, 820, 559-560, 2812 c.p.c. e 41 del T.U.B la condotta del debitore, che ha trattenuto i canoni successivi alla data di pignoramento ed anteriori al provvedimento del G.E. impugnato è illegittima;
anche dette somme dovevano essere consegnate al custode giudiziale, che le deve incamerare nell'interesse dei creditori al pari di quelli maturati e maturandi successivamente alla sostituzione del custode ex lege;
• il fatto che il rendiconto abbia un saldo negativo non comporta il venir meno dell'obbligo restitutorio in capo all'esecutata, che ha scientemente violato il vincolo pagina 12 di 19 derivante dal pignoramento utilizzando le somme introitate in conto canoni per finalità che nulla hanno a che vedere comunque con la gestione degli immobili;
• per quanto concerne le imposte quali IMU e TARI si tratta di oneri che gravano il proprietario a prescindere dall'incasso dei canoni;
• quanto all'imposta sui redditi la Suprema Corte ha escluso che i canoni trattenuti dal custode concorrano a formare reddito imponibile e così per analogia quanto all'IRAP;
• quanto all'iva, laddove si ritenesse che l'Iva debba essere pretesa dal conduttore, la stessa dovrebbe essere versata in favore dell'Erario da parte dal custode e non rimessa all'esecutata;
• laddove l'esecutata abbia diritto di percepire l'importo pari all'IVA sui canoni, detto credito va compensato con quanto indebitamente trattenuto, per quanto sopra esposto, nel periodo successivo al pignoramento ed anteriore alla nomina del custode giudiziale;
• deve escludersi l'esistenza di un danno all'esecutata e di responsabilità in capo ai creditori.
Tanto premesso domandava in via preliminare di dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e comunque, in subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nella fase di merito e nel merito il rigetto delle domande.
All'udienza del 30 settembre 2021 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art 183 comma 6
c.p.c.
Con la prima memoria 183 c.p.c. il deduceva nuove eccezioni: a) nullità Controparte_7
del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 co. 2 T.U.B. – conseguente nullità del precetto e del pignoramento;
b) difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla società
[...]
; c) omessa produzione del contratto di cessione del credito - omessa prova della CP_12 titolarità del credito in capo a - difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla CP_2
creditrice procedente e consequenziale carenza di valida procura alle liti del difensore.
Depositate le memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. all'udienza del 23 febbraio 2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 13 di 19 Con comparsa di intervento in data 7.10.2024 si costituiva e per Controparte_6
essa la mandataria , quale cessionaria del credito di CP_3 CP_5 Controparte_5
riportandosi alle istanze e difese spiegate nella presente causa dalla cedente.
[...]
All'udienza del 06.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'azione proposta dal è stata Controparte_13 introdotta quale giudizio di merito rispetto all'opposizione formulata nella procedura esecutiva 245/2017.
2. Occorre delineare preliminarmente il thema decidendum della dell'iniziale opposizione e la corretta qualificazione della domanda.
Nel ricorso in opposizione avanti al G.E. l'opponente:
- contestava l'ordinanza del G.E. del 24.09.2019 nella parte in cui disponeva che il custode dovesse provvedere a recuperare i canoni incassati dalla proprietà successivamente al pignoramento e nella parte in cui disponeva la revoca del provvedimento che aveva autorizzato la prosecuzione della gestione del compendio in capo alla e al rimettendo ogni CP_14 Controparte_7
attività al nuovo custode nominato;
- contestava l'ordinanza del 26.11.2019 in materia di manutenzione degli immobili;
- deduceva che il custode VG non può essere autorizzato a sostituire la posizione fiscale della società debitrice, né nella emissione di fatture (per le quali potrebbe anche essere presumibile “inesistenza soggettiva” delle stesse) né nella appropriazione della porzione di canoni/indennità relativa al carico fiscale statale e comunale di pertinenza della società esecutata;
inoltre, deduceva l'illegittimità dell'operato del custode in ordine alle opere di manutenzione delineate in quanto non si trattava di interventi definitivi, ma interventi tampone che non risolvevano le criticità evidenziate e non ripristinano l'efficienza e l'integrità strutturale degli immobili;
- riteneva che il soggetto espropriato è fiscalmente il soggetto a cui ineriscono i ricavi provenienti dal bene espropriando, è ad esso che compete la gestione e la custodia dell'immobile e di provvedere: - alla gestione degli incassi ed ai relativi adempimenti fiscali;
- al versamento alla procedura esecutiva del relativo utile quale frutto civile;
- pagina 14 di 19 a concordare con gli organi della procedura le opere di manutenzione più efficaci ed opportune, comparando le offerte ricevute dal C.T.U. con quelle dei propri fornitori;
-
a versare i ricavi su un libretto vincolato intestato al Controparte_7 le cui movimentazione debbono essere autorizzate dal G.E.;
- contestava che dovesse procedersi al recupero di somme per i canoni pregressi alla nomina del custode VG, poiché il rendiconto di gestione per il periodo d'interesse era negativo.
Sulla base di tali contestazioni chiedeva pertanto di “revocare la nomina del custode VG
Marche e dell'amministratore di condominio, dichiarando illegittime, inopportune ed antieconomiche le ordinanze adottate dal G.E. sopra evidenziate e gli atti di esecuzione delle stesse, restituendo la custodia alla società terzo datore di ipoteca Controparte_7 pignorato;
- dichiarare che nulla deve restituire la società opponente a titolo di “frutti civili” percepiti sino alla sostituzione del custode in quanto il saldo del rendiconto è negativo o in subordine limitare la richiesta a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione;
- disporre l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il custode terzo datore di ipoteca dovrà versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., verranno prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione.”
Ebbene si concorda con la qualificazione dell'opposizione fatta dal G.E. e dal Tribunale in sede di reclamo quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2 c.p.c..
Nell'opposizione invero è stata censurato il quomodo dell'esecuzione ed in particolare, quanto ai frutti civili, l'esecutata riteneva che la gestione degli incassi (canoni e indennità di occupazione), la fatturazione e pagamento delle imposte sui canoni di locazione e sulle indennità di occupazione dovessero spettare all'esecutata. Tanto che l'esecutata chiedeva l'apertura di un conto corrente bancario “vincolato alla procedura” sul quale il custode (da individuare nello stesso esecutato terzo datore di ipoteca) avrebbe dovuto versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, “previa autorizzazione del G.E.” sarebbero stati prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione.
pagina 15 di 19 Nel ricorso in opposizione dunque non è stata censurata l'apposizione di un vincolo da parte dei creditori su beni ex lege impignorabili, né sono state individuate specifiche somme pignorate che non rientravano nel patrimonio del debitore.
Ancora la censura proposta dal all'ordinanza che ha disposto che il Controparte_7
Custode dovesse agire nei confronti dell'esecutato per la restituzione dei canoni locazione pregressi viene basata sulla corretta gestione da parte del - Controparte_7 che aveva la qualifica di custode dei beni pignorati prima della nomina dell'VG- delle somme incamerate a titolo di canoni;
tanto che, al fine di giustificare che il Centro
Commerciale “nulla deve restituire“ (v. conclusioni del ricorso in opposizione) quest'ultimo depositava il rendiconto negativo di gestione ma non indicava precisamente specifiche somme che nel corso degli anni riteneva escluse dal pignoramento e non dovute.
2. Da qui la prima conclusione: poiché il ricorso in opposizione è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, e lo stesso è stato depositato il 17.12.2019 -una volta spirato con riguardo a tutte le ordinanze impugnate il termine perentorio di 20 giorni- esso è inammissibile e l'inammissibilità deve essere dichiarata anche nel presente il giudizio di merito.
2.1. Si dà atto in ogni caso che sono state rinunciate espressamente dal Controparte_7
(v. atto di citazione) le domande riguardanti la richiesta di revoca dell'VG
[...]
Marche e dell'amministratore di condominio.
3. Deve ora valutarsi l'ammissibilità delle ulteriori domande formulate nel corso giudizio di merito.
3.1. In particolare quanto alla domanda volta a dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria non sono integralmente pignorabili (con obbligo dell'VG di versare alla società le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle tasse) la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto nuova. Nel ricorso in opposizione, il petitum aveva ad oggetto la modifica della custodia con richiesta di prescrizioni che attenevano alle modalità della stessa e non la restituzione tout court delle somme all'esecutato: tanto che il Centro Commerciale domandava, quale provvedimento alternativo che il G.E avrebbe dovuto adottare (e che rientrerebbe tra quelli da emettere ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c.), l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il pagina 16 di 19 custode terzo datore di ipoteca avrebbe dovuto versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., sarebbero stati prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione.
Ne consegue che la domanda risulta inammissibile per il principio per cui nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum" (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023 Sez. 3,
Sentenza n. 18761 del 07/08/2013).
3.2. Quanto alla domanda risarcitoria formulata nei confronti dei creditori la stessa risulta inammissibile poiché strettamente connessa ai motivi di opposizione tardiva: ed invero l'opponente ascrive ai creditori la condotta di essersi opposti alle richieste formulate dall'esecutata con le proprie memorie costitutive. A ben vedere si tratta di domanda che va qualificata come richiesta di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. (ossia aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave) e dunque segue le sorti dell'opposizione principale, dichiarata inammissibile.
Quanto alle condotte di mala gestio allegate sussiste un difetto di legittimazione passiva dei creditori non avendo l'attrice individuato altre specifiche condotte attive od omissive (diverse dalle difese processuali dei creditori) da imputare agli stessi.
3.3. Deve essere poi dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione, svolta dagli opponenti, relativa all'asserita carenza di prova della titolarità della pretesa creditoria in capo alla CP_2
e, pertanto, al difetto di legittimazione.
[...]
Sul punto si rileva che tale eccezione, afferendo alla titolarità del diritto a procedere ad esecuzione ed esula dalle questioni proponibili coll'opposizione ex art. 617, comma 2 c.p.c.
Ed invero, è noto come è l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quella agli atti esecutivi, ad investire l'an delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa, la parte fa valere vizi pagina 17 di 19 formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15561 del 10/12/2001).
Inoltre il motivo di opposizione in esame è stato proposto solo nel giudizio di merito, quindi, ben oltre la “cristallizzazione” del petitum nel ricorso introduttivo della prima fase – di natura cautelare – dinanzi al G.E. Ancora l'eccezione è stata sollevata non nell'atto introduttivo del giudizio di merito ma in sede di I memoria 183 comma 6 c.p.c. e dunque tardivamente anche rispetto alle preclusioni processuale del giudizio ordinario.
3.4. Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione alla dedotta nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 co. 2 TUB ed in particolare per superamento del limite di finanziabilità. Ed invero non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del
22/03/2022).
3.5. E si deve escludere la rilevazione d'ufficio del profilo della nullità del mutuo in quanto, a prescindere dalla qualifica del mutuo in oggetto come fondiario, la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del negozio:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
pagina 18 di 19 4. Per le suesposte motivazioni va dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione e delle altre domande attoree.
5. La peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 925-2021, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione e le domande proposte da parte del
CP_7 Parte_1
• DICHIARA la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
Fermo, 04.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 925/2021 promossa da:
- (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Tomassini ed elettivamente domiciliata in Fermo nel suo studio sito in C.so Cefalonia n. 46; ATTORE OPPONENTE;
Contro e per essa la mandataria (c.f. ) con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Roberto Emilio Conti elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Andrea Costa N. 2 Porto San Giorgio;
CONVENUTA nonché contro
- (iscrizione nel registro delle imprese n. ) Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2;
CONVENUTA nonché contro
- C.F./P.I.: ) rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_4 dall'avv. Villeado Craia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, al Viale della Carriera n. 133; CONVENUTA nonché contro e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_6 CP_3
) con il patrocinio dell'avv. Umberto Giannola ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio sito in Pesaro Via Giordano Bruno N. 21; INTERVENUTA pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto descritti in narrativa:
- dichiarare che la non ha la titolarità sostanziale del credito azionato in sede Controparte_2 esecutiva o comunque non ne ha fornito la prova e per la conseguenza dichiarare la nullità,
l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto notificato il 4 ottobre 2017 e dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti e dichiarare la estinzione della procedura esecutiva n. 245/2017 R.E. IMM., ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni esecutati;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della in sede esecutiva e la CP_2 nullità ed inefficacia della procura alle liti e di conseguenza dichiarare estinta la procedura esecutiva n.
245/2017 R.E. IMM., ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni esecutati;
- dichiarare la nullità del titolo esecutivo (mutuo fondiario stipulato per atto Notar
[...] di Fermo rep. 29495 e racc. 9169 in data 19.12.2008) per il superamento del limite di Persona_1 finanziabilità imposto dall'art. 38 co. 2 del T.U.B. dichiarando la nullità del precetto notificato il 4 ottobre 2017 e del pignoramento notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti;
- di conseguenza dichiarare l'illegittimità della acquisizione dei frutti pendenti come disposta nella procedura esecutiva, ordinandone la restituzione di essi alla società esecutata Controparte_7
[...]
- disporre che le spese di esecuzione rimangano a carico del creditore procedente o del creditore che le ha anticipate;
in via preliminare e nel merito, dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del compendio immobiliare “ Controparte_7 esecutato, non sono integralmente pignorabili in quanto da detti proventi vanno detratti le spese di amministrazione ed i tributi e ciò a far data dal pignoramento, disponendo, in questa sede, la retrocessione alla società esecutata degli importi relativi alle imposte, tasse e tributi, incassati in maniera illegittima dalla procedura attraverso il custode ed obbligando il custode, ove diverso dal debitore esecutato, a comunicare immediatamente al l'importo Controparte_7 dei canoni e delle indennità di occupazione percepiti, ordinando di applicare sugli stessi l'IVA e
pagina 2 di 19 versando alla società le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle tasse così come emergenti nel corso dell'esercizio fiscale annuale;
nel merito, accertare e dichiarare la errata gestione contabile, finanziaria ed amministrativa adottata dal custode giudiziario VG e per l'effetto condannare i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 245/2017 r.g.e. del Tribunale di Fermo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società a causa dell'operare Controparte_7 illegittimo del custode giudiziario, ivi comprese le sanzioni pecuniarie irrogate ed irrogande a carico della società esecutata per l'errata redazione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni fiscali e per
l'omesso versamento degli oneri fiscali e delle tasse ed imposte afferenti la proprietà immobiliare esecutata per i motivi in fatto ed in diritto meglio dedotti in narrativa.
Si ripercorrono, altresì le conclusioni di merito della opposizione dando per rinunciate quelle riguardanti nello specifico la richiesta di revoca dell'VG Marche e dell'amministratore di condominio poiché su di essa è cessata la materia del contendere.
Piaccia al Tribunale del merito dell'opposizione, disattesa e rigettata ogni contraria istanza:
- revocare la nomina del custode VG Marche e dell'amministratore di condominio dichiarando illegittime, inopportune ed antieconomiche e dannose le condotte da essi poste in essere in adempimento delle ordinanze adottate dal G.E. sopra evidenziate, restituendo la custodia alla società
[...]
terzo datore di ipoteca pignorato;
Controparte_7
- dichiarare che nulla deve restituire la società opponente a titolo di “frutti civili” percepiti sino alla sostituzione del custode in quanto il saldo del rendiconto è negativo o in subordine limitare la richiesta
a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione;
- disporre l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il terzo datore di ipoteca ovvero il nuovo custode, dovrà versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thymos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., verranno prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali, ai costi di amministrazione ed alle opere di manutenzione, in quanto le incombenze tributarie e i costi di gestione non sono pignorabili e devono essere estrapolati dai frutti pendenti.
- Voglia, altresì, rigettare ogni domanda ed eccezione avversaria ivi compresa quella di inammissibilità
e decadenza della opposizione perché tardiva, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, di inammissibilità delle domande introdotte nella fase di merito perché nuove per i motivi espressi in narrativa.
pagina 3 di 19 Vinti le spese e gli onorari di lite anche della fase dinanzi al G.E.” per “Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte e per l'effetto Controparte_4 ritenere infondata l'opposizione spiegata. Con vittoria di competenze di questa fase.” per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, in via preliminare Controparte_6
e in rito,
- accogliere le formulate eccezioni di decadenza, inammissibilità e difetto di interesse, difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con conseguente rigetto delle domande formulate dall'attore opponente, nel merito,
- in ogni caso respingere per quanto di diritto e ragione le domande di controparte;
in via meramente subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui dovessero essere riconosciuti oneri restitutori o risarcitori a favore di controparte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva della cessionaria in quanto oneri restitutori o risarcitori afferenti unicamente Controparte_6 alla cedente ed essendo estranei al credito de quo oggetto di cessione pro soluto in favore della cessionaria da parte della cedente Controparte_5
- ridurre la pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c. e per le altre ragioni esposte negli scritti difensivi. Vinte le spese.” per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
deduzione disattesa, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e comunque, in subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nella fase di merito in via gradata, nel merito: respingere tutte le domande proposte dall'opponente per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva il giudizio di merito dell'opposizione promossa nella procedura di
[...]
esecuzione immobiliare n. 245-2017 ed esponeva che:
• la società rilasciava sui beni di sua esclusiva Controparte_7 Controparte_7 proprietà ipoteca volontaria in favore di , Banca Delle Marche e Banca CP_8
Popolare Di Ancona, a garanzia del mutuo di Euro 18.040.000,00 nell'ambito del piano pagina 4 di 19 di risanamento ex art. 67 L.F. della società e così diveniva terzo datore CP_9
d'ipoteca;
• il bene ipotecato è rappresentato dal complesso commerciale sito a Magliano di Tenna,
Viale Europa n. 2, denominato “ ” con annesso Controparte_7 appezzamento di terreno di mq 921 e dal complesso ad uso industriale sito a Magliano di Tenna in via Fermi 1 e dall'area di pertinenza;
• dava avvio all'esecuzione immobiliare con l'atto di pignoramento Parte_2
notificato in data 4 dicembre 2017; l'espropriazione immobiliare assumeva il n.
245/2017 R.G.E.I.;
• il G.E autorizzava la ad esercitare la propria attività all'interno CP_10
dell'opificio industriale previo pagamento delle indennità di occupazione a beneficio della procedura e invitava il custode a verificare la urgenza e necessità dei lavori di manutenzione richiesti dagli occupanti con oneri a carico dell'esecutata che veniva autorizzata la prosecuzione nella gestione dell'intero compendio;
• all'udienza del 24.09.2029 il G.E. revocava il precedente provvedimento nella parte in cui autorizzava la prosecuzione della gestione del compendio in capo al
[...]
rimettendo ogni attività al custode nominato il quale Controparte_7
avrebbe dato conto della necessità di nomina di un amministratore;
• l'Istituto Vendite Giudiziarie, a far tempo dall'ordinanza del G.E., ha incamerato integralmente i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria (per quei contratti risolti perché inopponibili al pignoramento) ma:
- non ha dato comunicazione degli incassi alla società esecutata;
- non ha mai emesso fattura;
- non ha retrocesso l'importo incassato a titolo di IVA né ha provveduto al versamento dell'IVA in nome e per conto della società nel cassetto fiscale di questa;
- non ha trasferito alla esecutata le somme destinate ad assolvere agli oneri fiscali gravanti sulla proprietà pignorata, quali IRES, IRAP, IMU e TASI;
• per tutto il periodo in cui l'VG ha gestito l'incasso dei ricavi degli affitti/occupazioni precarie ha impedito di emettere regolari fatture, di versare l'IVA, di pagare le imposte ed i tributi gravanti sull'immobile, di assolvere alle scritture civilistiche, di redigere un pagina 5 di 19 corretto bilancio, di assolvere ai propri costi di gestione, il tutto con enormi danni sul piano fiscale ed impositivo verso l'Erario;
• l'VG con pec del 30.04.2021 comunicava al Centro il riepilogo della CP_7
gestione del mese di aprile 2021 ed in particolare le fatture dei fornitori pagate per conto della società esecutata i canoni incamerati dalla procedura esecutiva ed i relativi documenti fiscali emessi, l'IVA su di essi versata, la sanzione per tardiva fatturazione nonché la sanzione pagata a titolo di ravvedimento operoso per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto;
• il G.E. con provvedimento del 7.05.2021, revocava l'VG dall'attività custodiale e nomina in sua sostituzione quale ausiliario il Dott. Persona_2
• l'VG ha trattenuto integralmente i ricavi conseguiti dalla gestione e ha sottratto alla società opponente le risorse necessarie all'assolvimento dei vari carichi fiscali tanto che
è già pervenuta la richiesta del pagamento IMU anni 2019-2020 per oltre 109.000,00 euro e della TASI anno 2019 per euro 6.399,00;
• i creditori procedenti, nonostante le doglianze del Controparte_1
si sono opposti alle legittime richieste della società esecutata ed hanno assecondato e condiviso la condotta del custode;
• l'VG ha reso i costi di gestione e di custodia più onerosi: 1) ha richiesto di poter nominare un amministratore di condominio per l'immobile Controparte_7
di Magliano di Tenna;
l'autorizzazione era concessa dal G.E. con
[...] provvedimento reso all'udienza del 15.10.2019 ma il G.E., a seguito delle contestazioni della società esecutata, ha revocato l'ausiliario del custode perché “spesa non necessaria
e che determina frammentazione dell'attività custodiale rendendone più complicato il controllo”; 2) l'VG oltre ad aver acceso un conto corrente intestato alla procedura presso la filiale di Jesi per la riscossione delle indennità mensili, Controparte_11
ha aperto un ulteriore conto corrente che veniva affidato all'amministratore di condominio per la gestione delle spese condominiali del centro commerciale con evidente duplicazione di costi;
• deduceva i seguenti danni arrecati dalla condotta illegittima, negligente ed imperita posta in essere dal custode VG:
pagina 6 di 19 1- la società esecutata non è stata in grado per gli anni 2019-2020 di emettere regolare fattura per i contratti di locazione non risolti né per le indennità di occupazione relative ai rapporti locatizi risolti in quanto inopponibili ai creditori procedenti;
2- la società esecutata non ha incassato l'IVA relativa sia ai canoni di locazione sia alle indennità locatizie;
3- la società esecutata, non conoscendo gli importi degli incassi percepiti dal custode giudiziario il quale non ne dava comunicazione, non era in possesso dei dati contabili ed economico-finanziari corretti per poter redigere negli anni 2019-2010 bilanci di esercizio annuali e dichiarazioni fiscali corretti con la conseguenza che, sia i bilanci, sia le dichiarazioni sono inveritiere: i canoni di locazione e le indennità di occupazione derivanti da immobili intestati ad una società e sottoposti a procedura esecutiva, confluiscono nel reddito di impresa ai sensi dell'art. 43 TUIR e perciò devono risultare nel bilancio di esercizio ove debbono essere annotati i componenti positivi e negativi del reddito inerenti ai fabbricati;
4- la denuncia IVA nel biennio è falsata conoscendo il Centro Commerciale
[...] solo i crediti IVA delle fatture passive ma non l'ammontare dell'IVA CP_7
attiva delle fatture emesse;
5- la società esecutata non ha avuto la liquidità necessaria al pagamento delle imposte e delle tasse tanto che è già pervenuta la richiesta da parte del Comune di
Magliano di Tenna del pagamento IMU per gli anni 2019-2020 per oltre € 109.000,00 euro oltre alla TASI 2019 per € 6.399,00;
• in questa situazione la società, privata di ogni risorsa è stata posta in liquidazione, con delibera assembleare del 14.12.2020;
• la contestazione mossa con il giudizio di opposizione attiene principalmente ai limiti legali della pignorabilità dei ricavi;
tuttavia il Giudice dell'Esecuzione rigettava erroneamente la richiesta cautelare proposta dal Controparte_7 con ordinanza emessa in data 08.03.2021 qualificandola quale opposizione agli atti esecutivi poiché “non volta a contestare la pignorabilità di specifici beni”, l'ha ritenuta tardiva;
pagina 7 di 19 • la qualificazione del G.E. è erronea in quanto la società opponente ha inteso contestare la integrale pignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione senza che prima venissero destinati al pagamento delle tasse e delle imposte relative ed all'assolvimento dei costi di gestione ed infatti l'art. 41 co. 3 del Testo Unico
Bancario, nel disciplinare l'azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, prevede: “Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario
e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.”;
• il G.E. è incorso in errore nell'affermare che “la titolarità del diritto dominicale che non è scalfita dalla procedura esecutiva determina che tutte le imposte restino a carico del proprietario, inclusa l'IVA sui canoni riscossi dal custode per le ipotesi in cui l'operazione non risulti esente.” (punto 4.6 dell'ordinanza) e che “i canoni di locazione costituendo frutti civili del bene soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2912 c.c.: essi dunque vanno riscossi dal custode e dallo stesso riversati sul conto della procedura…”;
• in merito all'IVA, deduceva che le risoluzioni n. 158/E-2005 e n. 62/2006 e n. 84/2006 dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che l'importo dell'IVA incassata va trasferito al debitore esecutato oppure in caso di sua irreperibilità sarà lo stesso custode a corrispondere direttamente il tributo all'amministrazione finanziaria;
• in merito alle imposte sui redditi - norme di riferimento: D.P.R. n. 917/86 T.U.I.R.- deduceva che nell'ipotesi in cui il soggetto esecutato è un soggetto IVA il custode incassa i canoni e l'esecutato dichiara gli incassi sulla base delle fatture emesse (dal custode o dal debitore) che dovranno essere registrate nella contabilità dell'esecutato, confluendo successivamente nel reddito d'impresa (artt. 55 e succ. e artt. 72 e succ. del
T.U.I.R.);
• in merito all'IRAP deduceva che l'art. 4 prevede che nella base imponibile sono ricompresi anche i canoni/le indennità di occupazione incassati dal custode nell'anno d'imposta;
• infine anche le imposte comunali IMU e TASI devono essere detratte dai canoni di locazione e dalle indennità di occupazione precaria;
pagina 8 di 19 • le indennità di occupazione precaria vanno equiparate ai canoni di locazione, avendo natura corrispettiva e non risarcitoria “i rapporti di occupazione senza titolo … sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di locazione, dovendosi escludere, pertanto, la corresponsione
a titolo di risarcimento del danno conseguente ad illecito …” (Risoluzione Agenzia Entrate
n. 154/E-2003 e n. 43/E-2007).
Tanto premesso, esposte le argomentazioni in diritto, l'opponente concludeva chiedendo di dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del compendio immobiliare esecutato, non sono Controparte_7
integralmente pignorabili in quanto da detti proventi vanno detratti le spese di amministrazione ed i tributi e ciò a far data dal pignoramento, disponendo la retrocessione alla società esecutata degli importi relativi alle imposte, tasse e tributi, incassati dalla procedura attraverso la Custodia dell'VG ed obbligando il custode, ove diverso dal debitore esecutato, a comunicare immediatamente al l'importo Controparte_7
dei canoni e delle indennità di occupazione percepiti, ordinando di applicare sugli stessi l'IVA e versando alla società le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle tasse così come emergenti nel corso dell'esercizio fiscale annuale;
di accertare la errata gestione contabile, finanziaria ed amministrativa adottata dal custode giudiziario VG e condannare i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 245/2017 r.g.e. del Tribunale di Fermo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società
[...]
comprese le sanzioni pecuniarie irrogate ed irrogande a carico Controparte_7 della società esecutata per l'errata redazione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni fiscali e per l'omesso versamento degli oneri fiscali e di quelli attinenti alla proprietà.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità e Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta deduceva a proprio favore che:
• il ricorso in opposizione è stato depositato oltre il termine di rito rispetto agli impugnati provvedimenti: si tratta di ricorso in opposizione agli atti esecutivi in quanto controparte impugna i provvedimenti con cui il GE ha impartito disposizioni in ordine alla custodia e ai relativi adempimenti che attengono al quomodo dell'esecuzione e non all'an;
pagina 9 di 19 • la decisione di mettere in liquidazione la società non è conseguenza dell'omesso versamento dell'IVA e degli altri tributi: dopo il pignoramento e prima della nomina dell'VG e dei conseguenti provvedimenti con cui il G.E. ha disposto l'acquisizione dei canoni, tutte le somme sono state incassate e trattenute dal Controparte_7
; nel relativo rendiconto, debitamente contestato dai creditori, la società afferma
[...]
di non dovere alcunché alla procedura, perché in ragione delle spese sostenute il saldo risulterebbe essere negativo;
le somme riscosse sono state utilizzate per fini del tutto estranei alla procedura;
gli importi percepiti in somma pari ad € 621.518,40 sarebbero state più che sufficienti a sopperire alla asserita, ma non dimostrata carenza di disponibilità per far fronte al pagamento dell'IVA e degli altri tributi;
• le rendite ed i canoni percepiti dagli immobili debbono essere contabilizzati per competenza indipendentemente dalla effettiva riscossione e, quindi, non è vero che la società non ha potuto ottemperare agli obblighi di natura civilistica;
• la società avrebbe potuto ottemperare a tutti gli obblighi di natura fiscale come la legge impone, indipendentemente dal comportamento del custode o dalla retrocessione di parte dei canoni, in tal modo ovviando agli allegati danni di natura economica;
• il fatto che a seguito del pignoramento la gestione da parte del custode implichi la riscossione dei canoni cui accede l'IVA, non comporta che il custode diventi soggetto passivo del rapporto tributario e non implica che l'IVA, in sé considerata, debba essere automaticamente retrocessa al debitore o versata allo Stato;
• quanto alle circolari ministeriali citate in materia tributarianon costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa
Amministrazione finanziaria che le ha emanate;
• quanto alla domanda risarcitoria eccepiva: a) il difetto di legittimazione passiva dei creditori: l'operato del custode non è imputabile ai creditori, il custode è un ausiliario del Giudice e non un mandatario dei creditori e, questi non hanno poteri di iniziativa o di controllo dell'attività svolta e il custode non è stato citato in giudizio;
b) il difetto di nesso causale e di danno;
c) il concorso del danneggiato che avrebbe dovuto onorare i debiti, se esistenti, relativi agli oneri tributari, attingendo a quelle risorse che tuttora indebitamente trattiene avendo riscosso i canoni maturati tra il pignoramento e la data pagina 10 di 19 di nomina del custode, canoni che non ha mai retrocesso alla procedura;
d) quanto alle dichiarazioni fiscali la società è stata posta in condizione di conoscere tutti i necessari dati che avrebbe oltretutto potuto attingere dalle società conduttrici.
Si costituiva in giudizio deducendo a proprio favore che: Controparte_4
• l'opposizione spiegata è tardiva e pertanto inammissibile;
• quanto ai compiti del custode: in presenza di un compendio immobiliare pignorato condotto in locazione, il custode giudiziario dovrà, come primo adempimento, verificare se il locatore abbia espressamente manifestato nel contratto l'opzione per l'imposizione IVA;
in caso positivo sarà tenuto, dopo aver riscosso il canone, ad emettere la fattura, in nome e per conto dell'esecutato; il custode provvederà a trasmettere copia della fattura sia al conduttore che all'esecutato; l'emissione delle fatture per ogni canone di locazione sarà curata dal custode senza richiedere alcuna ulteriore e specifica autorizzazione al G.E.; riscosso il canone (inclusivo l'IVA), il custode giudiziario dovrà provvedere al pagamento dell'IVA all'amministrazione finanziaria, sempre in nome dell'esecutato; il pagamento dell'IVA, entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione della fattura, dovrà essere eseguito dal custode giudiziario previa autorizzazione del G.E. all'addebito sul c/c della procedura o al prelievo dal libretto di deposito giudiziario;
il custode dovrà poi trasmettere all'esecutato ed al conduttore il mod. F24 con l'attestazione dell'avvenuto pagamento;
• le altre imposte dovranno essere corrisposte dal debitore esecutato con fondi e risorse finanziarie proprie;
il custode non può definirsi possessore qualificato dei beni oggetto di custodia ai sensi dell'art. 559 c.p.c e che conseguentemente non possano essere posti a suo carico gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992; in ragione di ciò la soggettività passiva rimane in capo al proprietario o al titolare di diritti reali di godimento che fino alla data di emissione del decreto di trasferimento deve assolvere all'obbligo del versamento dell'imposta; il custode deve limitarsi a dare comunicazione all'esecutato dell'ammontare annuale dei canoni incassati dalla procedura o di eventuali inadempimenti dei locatari.
Tanto premesso domandava di rigettare tutte le domande proposte e per l'effetto ritenere infondata l'opposizione spiegata.
pagina 11 di 19 Si costituiva altresì , a mezzo della mandataria deducendo a CP_2 CP_3
proprio favore che:
• la domanda va qualificata esclusivamente come opposizione agli atti esecutivi ex art
617 c.p.c. e dunque è tardiva;
• le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione della fase di merito sono inammissibili, rappresentando nuove domande in particolare sono inammissibili la domanda volta alla dichiarazione di impignorabilità dei frutti civili e la conseguente pretesa di retrocessione, la domanda di accertamento dell'errata gestione contabile finanziaria ed amministrativa del custode e il preteso risarcimento dei danni;
• parte attrice dichiara espressamente di rinunziare alle domande alla revoca del custode e dell'amministratore di condominio, dunque le uniche domande riprodotte nella fase di merito sono le seguenti: “- dichiarare che nulla deve restituire la società opponente a titolo di “frutti civili” percepiti sino alla sostituzione del custode in quanto il saldo del rendiconto è negativo o in subordine limitare la richiesta a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione”; “ - disporre l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il custode terzo datore di ipoteca dovrà versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., verranno prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione”;
• l'esecutata ha diritto ad avere rendiconto delle indennità percepite, ma ciò al pari del creditore procedente, e ad oggi, tale rendiconto è stato reso mediante deposito nel fascicolo della procedura: l'opponente avrebbe dovuto contestare detto rendiconto nelle forme previste dall'art. 593 c.p.c. e non con quelle dell'opposizione esecutiva;
• alla luce degli artt. 2865, 2912, 820, 559-560, 2812 c.p.c. e 41 del T.U.B la condotta del debitore, che ha trattenuto i canoni successivi alla data di pignoramento ed anteriori al provvedimento del G.E. impugnato è illegittima;
anche dette somme dovevano essere consegnate al custode giudiziale, che le deve incamerare nell'interesse dei creditori al pari di quelli maturati e maturandi successivamente alla sostituzione del custode ex lege;
• il fatto che il rendiconto abbia un saldo negativo non comporta il venir meno dell'obbligo restitutorio in capo all'esecutata, che ha scientemente violato il vincolo pagina 12 di 19 derivante dal pignoramento utilizzando le somme introitate in conto canoni per finalità che nulla hanno a che vedere comunque con la gestione degli immobili;
• per quanto concerne le imposte quali IMU e TARI si tratta di oneri che gravano il proprietario a prescindere dall'incasso dei canoni;
• quanto all'imposta sui redditi la Suprema Corte ha escluso che i canoni trattenuti dal custode concorrano a formare reddito imponibile e così per analogia quanto all'IRAP;
• quanto all'iva, laddove si ritenesse che l'Iva debba essere pretesa dal conduttore, la stessa dovrebbe essere versata in favore dell'Erario da parte dal custode e non rimessa all'esecutata;
• laddove l'esecutata abbia diritto di percepire l'importo pari all'IVA sui canoni, detto credito va compensato con quanto indebitamente trattenuto, per quanto sopra esposto, nel periodo successivo al pignoramento ed anteriore alla nomina del custode giudiziale;
• deve escludersi l'esistenza di un danno all'esecutata e di responsabilità in capo ai creditori.
Tanto premesso domandava in via preliminare di dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e comunque, in subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nella fase di merito e nel merito il rigetto delle domande.
All'udienza del 30 settembre 2021 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art 183 comma 6
c.p.c.
Con la prima memoria 183 c.p.c. il deduceva nuove eccezioni: a) nullità Controparte_7
del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 co. 2 T.U.B. – conseguente nullità del precetto e del pignoramento;
b) difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla società
[...]
; c) omessa produzione del contratto di cessione del credito - omessa prova della CP_12 titolarità del credito in capo a - difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla CP_2
creditrice procedente e consequenziale carenza di valida procura alle liti del difensore.
Depositate le memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. all'udienza del 23 febbraio 2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 13 di 19 Con comparsa di intervento in data 7.10.2024 si costituiva e per Controparte_6
essa la mandataria , quale cessionaria del credito di CP_3 CP_5 Controparte_5
riportandosi alle istanze e difese spiegate nella presente causa dalla cedente.
[...]
All'udienza del 06.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'azione proposta dal è stata Controparte_13 introdotta quale giudizio di merito rispetto all'opposizione formulata nella procedura esecutiva 245/2017.
2. Occorre delineare preliminarmente il thema decidendum della dell'iniziale opposizione e la corretta qualificazione della domanda.
Nel ricorso in opposizione avanti al G.E. l'opponente:
- contestava l'ordinanza del G.E. del 24.09.2019 nella parte in cui disponeva che il custode dovesse provvedere a recuperare i canoni incassati dalla proprietà successivamente al pignoramento e nella parte in cui disponeva la revoca del provvedimento che aveva autorizzato la prosecuzione della gestione del compendio in capo alla e al rimettendo ogni CP_14 Controparte_7
attività al nuovo custode nominato;
- contestava l'ordinanza del 26.11.2019 in materia di manutenzione degli immobili;
- deduceva che il custode VG non può essere autorizzato a sostituire la posizione fiscale della società debitrice, né nella emissione di fatture (per le quali potrebbe anche essere presumibile “inesistenza soggettiva” delle stesse) né nella appropriazione della porzione di canoni/indennità relativa al carico fiscale statale e comunale di pertinenza della società esecutata;
inoltre, deduceva l'illegittimità dell'operato del custode in ordine alle opere di manutenzione delineate in quanto non si trattava di interventi definitivi, ma interventi tampone che non risolvevano le criticità evidenziate e non ripristinano l'efficienza e l'integrità strutturale degli immobili;
- riteneva che il soggetto espropriato è fiscalmente il soggetto a cui ineriscono i ricavi provenienti dal bene espropriando, è ad esso che compete la gestione e la custodia dell'immobile e di provvedere: - alla gestione degli incassi ed ai relativi adempimenti fiscali;
- al versamento alla procedura esecutiva del relativo utile quale frutto civile;
- pagina 14 di 19 a concordare con gli organi della procedura le opere di manutenzione più efficaci ed opportune, comparando le offerte ricevute dal C.T.U. con quelle dei propri fornitori;
-
a versare i ricavi su un libretto vincolato intestato al Controparte_7 le cui movimentazione debbono essere autorizzate dal G.E.;
- contestava che dovesse procedersi al recupero di somme per i canoni pregressi alla nomina del custode VG, poiché il rendiconto di gestione per il periodo d'interesse era negativo.
Sulla base di tali contestazioni chiedeva pertanto di “revocare la nomina del custode VG
Marche e dell'amministratore di condominio, dichiarando illegittime, inopportune ed antieconomiche le ordinanze adottate dal G.E. sopra evidenziate e gli atti di esecuzione delle stesse, restituendo la custodia alla società terzo datore di ipoteca Controparte_7 pignorato;
- dichiarare che nulla deve restituire la società opponente a titolo di “frutti civili” percepiti sino alla sostituzione del custode in quanto il saldo del rendiconto è negativo o in subordine limitare la richiesta a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione;
- disporre l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il custode terzo datore di ipoteca dovrà versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., verranno prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione.”
Ebbene si concorda con la qualificazione dell'opposizione fatta dal G.E. e dal Tribunale in sede di reclamo quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2 c.p.c..
Nell'opposizione invero è stata censurato il quomodo dell'esecuzione ed in particolare, quanto ai frutti civili, l'esecutata riteneva che la gestione degli incassi (canoni e indennità di occupazione), la fatturazione e pagamento delle imposte sui canoni di locazione e sulle indennità di occupazione dovessero spettare all'esecutata. Tanto che l'esecutata chiedeva l'apertura di un conto corrente bancario “vincolato alla procedura” sul quale il custode (da individuare nello stesso esecutato terzo datore di ipoteca) avrebbe dovuto versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, “previa autorizzazione del G.E.” sarebbero stati prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione.
pagina 15 di 19 Nel ricorso in opposizione dunque non è stata censurata l'apposizione di un vincolo da parte dei creditori su beni ex lege impignorabili, né sono state individuate specifiche somme pignorate che non rientravano nel patrimonio del debitore.
Ancora la censura proposta dal all'ordinanza che ha disposto che il Controparte_7
Custode dovesse agire nei confronti dell'esecutato per la restituzione dei canoni locazione pregressi viene basata sulla corretta gestione da parte del - Controparte_7 che aveva la qualifica di custode dei beni pignorati prima della nomina dell'VG- delle somme incamerate a titolo di canoni;
tanto che, al fine di giustificare che il Centro
Commerciale “nulla deve restituire“ (v. conclusioni del ricorso in opposizione) quest'ultimo depositava il rendiconto negativo di gestione ma non indicava precisamente specifiche somme che nel corso degli anni riteneva escluse dal pignoramento e non dovute.
2. Da qui la prima conclusione: poiché il ricorso in opposizione è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, e lo stesso è stato depositato il 17.12.2019 -una volta spirato con riguardo a tutte le ordinanze impugnate il termine perentorio di 20 giorni- esso è inammissibile e l'inammissibilità deve essere dichiarata anche nel presente il giudizio di merito.
2.1. Si dà atto in ogni caso che sono state rinunciate espressamente dal Controparte_7
(v. atto di citazione) le domande riguardanti la richiesta di revoca dell'VG
[...]
Marche e dell'amministratore di condominio.
3. Deve ora valutarsi l'ammissibilità delle ulteriori domande formulate nel corso giudizio di merito.
3.1. In particolare quanto alla domanda volta a dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria non sono integralmente pignorabili (con obbligo dell'VG di versare alla società le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle tasse) la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto nuova. Nel ricorso in opposizione, il petitum aveva ad oggetto la modifica della custodia con richiesta di prescrizioni che attenevano alle modalità della stessa e non la restituzione tout court delle somme all'esecutato: tanto che il Centro Commerciale domandava, quale provvedimento alternativo che il G.E avrebbe dovuto adottare (e che rientrerebbe tra quelli da emettere ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c.), l'apertura di un conto corrente bancario vincolato alla procedura sul quale il pagina 16 di 19 custode terzo datore di ipoteca avrebbe dovuto versare i ricavi provenienti dalle occupazioni precarie e dall'affitto di azienda Thimos s.r.l. e dove, previa autorizzazione del G.E., sarebbero stati prelevati gli importi necessari alle incombenze fiscali ed alle opere di manutenzione.
Ne consegue che la domanda risulta inammissibile per il principio per cui nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum" (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023 Sez. 3,
Sentenza n. 18761 del 07/08/2013).
3.2. Quanto alla domanda risarcitoria formulata nei confronti dei creditori la stessa risulta inammissibile poiché strettamente connessa ai motivi di opposizione tardiva: ed invero l'opponente ascrive ai creditori la condotta di essersi opposti alle richieste formulate dall'esecutata con le proprie memorie costitutive. A ben vedere si tratta di domanda che va qualificata come richiesta di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. (ossia aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave) e dunque segue le sorti dell'opposizione principale, dichiarata inammissibile.
Quanto alle condotte di mala gestio allegate sussiste un difetto di legittimazione passiva dei creditori non avendo l'attrice individuato altre specifiche condotte attive od omissive (diverse dalle difese processuali dei creditori) da imputare agli stessi.
3.3. Deve essere poi dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione, svolta dagli opponenti, relativa all'asserita carenza di prova della titolarità della pretesa creditoria in capo alla CP_2
e, pertanto, al difetto di legittimazione.
[...]
Sul punto si rileva che tale eccezione, afferendo alla titolarità del diritto a procedere ad esecuzione ed esula dalle questioni proponibili coll'opposizione ex art. 617, comma 2 c.p.c.
Ed invero, è noto come è l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quella agli atti esecutivi, ad investire l'an delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa, la parte fa valere vizi pagina 17 di 19 formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15561 del 10/12/2001).
Inoltre il motivo di opposizione in esame è stato proposto solo nel giudizio di merito, quindi, ben oltre la “cristallizzazione” del petitum nel ricorso introduttivo della prima fase – di natura cautelare – dinanzi al G.E. Ancora l'eccezione è stata sollevata non nell'atto introduttivo del giudizio di merito ma in sede di I memoria 183 comma 6 c.p.c. e dunque tardivamente anche rispetto alle preclusioni processuale del giudizio ordinario.
3.4. Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione alla dedotta nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 co. 2 TUB ed in particolare per superamento del limite di finanziabilità. Ed invero non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del
22/03/2022).
3.5. E si deve escludere la rilevazione d'ufficio del profilo della nullità del mutuo in quanto, a prescindere dalla qualifica del mutuo in oggetto come fondiario, la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del negozio:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
pagina 18 di 19 4. Per le suesposte motivazioni va dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione e delle altre domande attoree.
5. La peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 925-2021, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione e le domande proposte da parte del
CP_7 Parte_1
• DICHIARA la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
Fermo, 04.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini
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