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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3564/2022 promossa con atto di citazione regolarmente notificato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GAVINO ROBERTO Parte_1 C.F._1
CONTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sassari nella via Parigi n.10;
ATTRICE;
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. ANNA MARIA MARROSU presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari
nella via S.Satta n.7
CONVENUTO;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del 25.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.11.2022, la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti all'intestato Tribunale il esponendo che: Controparte_1
-in data 04.01.2022, alle ore 12.30 circa, si trovava nella via Sassari, in , e camminava lungo il CP_1
marciapiede, sul lato destro rispetto al senso di marcia dei veicoli;
-giunta all'altezza del civico n.35/E, inciampava “a causa delle pessime condizioni della
pavimentazione” e rovinava al suolo “battendo violentemente il braccio destro ed il fianco destro”;
-la pavimentazione del marciapiede risultava sconnessa in quanto “divelta in più punti e non al livello
del calpestìo”, priva di segnalazione, difficilmente visibile;
-di essere stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e portata in ospedale;
gli accertamenti medici verificavano la natura e l'entità della lesione in “lussazione sottoglenoidea della testa omerale
con ampia frattura da impatto del trochite a dx”, con postumi permanenti nella misura del 12% oltre un'inabilità temporanea totale e parziale diversamente modulata con danno risarcibile valutato per un totale di € 25.000,00, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria.
Sulla base di queste premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) la dichiarazione di responsabilità esclusiva del per il sinistro patito;
2) la condanna Controparte_1
del al risarcimento di ogni specie di danno conseguente alle lesioni subìte, in favore CP_1
dell'attrice nella misura quantificata dal perito ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa anche a seguito della istruzione della causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In data 3 marzo 2023, si è costituito regolarmente il convenuto eccependo l'assenza di CP_1
responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione perché carenti i presupposti;
in particolare ha contestato: 1) che la caduta sia stata provocata dal comportamento negligente ed imperito della signora la quale in considerazione delle circostanze (visibilità dato Pt_1
l'orario diurno, illuminazione con luce naturale, ampia visibilità dell'alterazione della pavimentazione pagina 2 di 8 pedonale) avrebbe dovuto prestare maggior attenzione e particolare diligenza nell'incedere; 2)
l'assenza di qualsiasi insidia non apparente nel luogo in cui si è verificato l'evento, data l'evidente e facilmente superabile sconnessione del piano di calpestio del marciapiede, tale da renderla facilmente apprezzabile, così da imporre all'utente una maggiore attenzione e cautela al fine di evitare il sinistro;
3) in subordine, la riduzione del quantum della pretesa risarcitoria in considerazione dell'eventuale concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. della danneggiata.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti (fotografie dello stato dei luoghi e referti medici) e l'escussione dei testimoni (v. verbale di udienza del 6 marzo 2024) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024 previa concessione degli ordinari termini di deposito delle comparse conclusionali e repliche.
* Le domande dell'attrice sono risultata infondate e devono essere rigettate, per i motivi che seguono.
Secondo un risalente (ed oramai superato) indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte l'art. 2051
c.c. contempla una presunzione di colpa, tuttavia superabile con la prova del caso fortuito (i.e. dell'
assenza di colpa), incombente sul danneggiante-convenuto, in considerazione del fatto che sul custode,
e quindi sul soggetto avente il governo o il controllo della res, incombe il dovere di adottare ogni cautela e misura atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi ( cfr.
Cass., 13 maggio 1997 n. 4196).
Secondo il più recente orientamento, invece, la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. (non presupponendo, né implicando, la nozione di custodia,
uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella pagina 3 di 8 condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa), in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode, ma dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III 20.5.1998 n.
5031, Cass., sez. III, 28 marzo 2001, n. 4480, Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass. Sez.3,
Sent.
6.04.2006 n. 8106; Cass. Sez.3, Sent. 25.07.2008 n.20427; Cass. Sez.
6-3 Ord. 22.12.2017,
n.30775; Cass. Sez.3, Ord. 30.10.2018 n. 27724).
Anche secondo tale orientamento la norma in esame riguarda unicamente i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché
provocati da elementi esterni, mentre l'unico limite alla configurabilità della responsabilità (oggettiva)
del custode viene individuato nel caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il fatto colposo del danneggiato.
Sotto il profilo dell'onere della prova, pertanto, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (e non anche l'insidiosità della cosa, perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
il caso fortuito può essere c.d. incidentale o c.d. concorrente, avendosi il primo allorquando la cosa in custodia assume il ruolo di mera occasione del danno, provocato invece da una causa esterna avente in sé tutta la potenzialità dannosa, e il secondo allorquando alla determinazione del fatto dannoso concorre con il fattore esterno la res in custodia che per effetto di tale fattore ha assunto un dinamismo dannoso, ma in tale evenienza, affinché possa operare l'esimente del fortuito, è necessario che il fattore esterno sia eccezionale e straordinario (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa produttivo del danno.
pagina 4 di 8 Venendo all'esame della fattispecie concreta, applicando i principi sviluppatisi a seguito della citata evoluzione giurisprudenziale (che questo Giudice ritiene di condividere, anche in considerazione del recente pronunciamento delle Sezioni Unite di Cassazione n. 20943 del 30.06.2022 a riguardo, e alla successiva Cass. 12960/2023), deve darsi atto che la parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante: la dinamica del sinistro, come descritta nell'atto di citazione (si veda il punto 8 secondo cui l'inciampo sarebbe avvenuto a causa di mattonelle sconnesse e divelte in più
punti) non risulta essere stata confermata dagli elementi acquisiti nell'istruttoria, quali fotografie e dichiarazioni dei testimoni, palesemente discordanti con la narrazione offerta dall'attrice e, sotto alcuni aspetti, persino in contrasto tra loro.
In particolare, la parte attrice nell'atto di citazione afferma di essere caduta mentre camminava sul marciapiede della via Sassari, sul lato destro rispetto al senso di marcia dei veicoli, nei pressi del civico n. 35/E, “a causa delle pessime condizioni della pavimentazione di cui alla fotografia allegata al doc.
1”: il punto della caduta viene quindi identificato dall'attrice nel punto in cui nel doc. 1 si vede il dislivello della pavimentazione, oggetto di preciso inquadratura e di “ingrandimento” fotografico, posto alla fine del cancello del passo carrabile e all'altezza del muro indicante il civico n. 35.
I testi e , che hanno dichiarato di aver assistito alla caduta dell'attrice, Testimone_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 6.03.2024 hanno riconosciuto il punto della caduta dell'attrice in un punto del marciapiede differente:
- quanto al signor egli dopo aver premesso che “il marciapiede di tutto quel tratto è Tes_1
ammalorato, nel senso che ci sono più punti dove le mattonelle sono rotte”, ha indicato sulle fotografie
(nelle quali ha affermato di riconoscere la corrispondenza dello stato dei luoghi a quello esistente al momento del sinistro) un preciso punto della caduta (diverso da quello indicato dall'attrice), ossia il tratto di marciapiede posto precisamente dinanzi al cancellino (che risulta aperto nella foto, posto prima pagina 5 di 8 del più ampio passo carrabile)1, in cui la pavimentazione, di tutta evidenza, non presenta alcuna mattonella rotta né alcuna sconnessione (alterazioni del marciapiede pur presenti invece in altri tratti del marciapiede rappresentati nella documentazione fotografica);
- quanto alla signora che quel giorno camminava sullo stesso marciapiede dietro l'attrice, Tes_2
seguendo a distanza di circa un metro e mezzo dalla medesima, dopo aver anch'ella precisato che “sì,
rappresentano lo stato dei luoghi. Conosco la zona e posso dire che il marciapiede è dissestato in più
punti”, ha indicato sulle fotografie (nelle quali ha affermato di riconoscere la corrispondenza dello stato dei luoghi a quello esistente al momento del sinistro), un preciso punto della caduta (diverso da quello indicato dall'attrice e dal teste sig. , ossia l'area tra il cancellino aperto ed il passo Tes_1
carrabile, sostenendo “che mancavano delle mattonelle, erano sgretolate” benché dalla documentazione fotografica emerge che la pavimentazione, in quel punto, di tutta evidenza, non presenta alcuna mattonella rotta;
a ciò si aggiunga che a domanda specifica del Giudice “Ha visto se è
inciampata in qualcosa?” la testimone ha risposto “no, non l'ho vista solo cadere”.
Le medesime testimonianze risultano contradditorie anche riguardo all'aspetto del soccorso prestato alla signora laddove, mentre il teste nel precisare “sono rimasto giusto il tempo di sapere Pt_1 Tes_1
che era tutto a posto e sono tornato al negozio” ricorda tuttavia con estrema nitidezza che: “le sono
andato in soccorso e l'ho aiutata a sedersi, era con la nipote. Io l'ho aiutata ad alzarsi, sollevandola
sotto le braccia, e l'ho aiutata a sedersi sul muretto che ho detto”; viceversa, la teste sembra Tes_2
escludere sulla stessa circostanza la presenza di altre persone affermando: “l'ho aiutata ad alzarsi, non
ricordo che ci fosse un altro soccorritore, io ho aiutato la signora con la nipote, non sono sicura se
l'abbia aiutata o no un uomo a sollevarsi, ricordo che l'ho lasciata seduta sul gradino”. 1 nel verbale di escussione testimoniale si legge: “Il testimone indica il lato sinistro della fotografia, dove si vede il cancellino aperto prima del passo carrabile e dichiara che la signora è caduta lì davanti (dove c'è il pilastro prima del cancellino o comunque davanti al cancellino che in fotografia è aperto) e infatti si è seduta sul muretto li accanto (si tratta del rialzo del marciapiede dei negozi di scarpe e di abbigliamento maschile).” pagina 6 di 8 Le rilevate contraddizioni rendono le testimonianze complessivamente inattendibili e comunque non utili alla dimostrazione della tesi dell'attrice.
Quanto all'ulteriore testimonianza resa nel corso del giudizio si osserva che nulla aggiunge rispetto al dinamismo dell'evento in quanto la teste è intervenuta in un momento Testimone_3
successivo alla caduta (v. verbale udienza del 6.03.2024: “quel giorno ero al lavoro, mia madre
(l'attrice era in compagnia di mia figlia, che ha 12 anni, che mi ha telefonato dicendomi Parte_1
che nonna era caduta e che si era fatta male, sono andata subito, entro 15/20 minuti sono arrivata, ho
trovato mia madre seduta su un muretto con mia figlia, erano da sole;
a quel punto l'ho fatta salire in
macchina, le faceva male la spalla e la testa, e l'ho portata all'ospedale Marino”).
Nel caso di specie, quindi, l'onere che incombe sulla danneggiata di fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non è stato adempiuto e ciò conduce al rigetto delle domande dell'attrice.
Considerato lo stato dei luoghi come visibile dalle fotografie, e applicate al caso di specie deduzioni presuntive di carattere logico (può dirsi che il luogo fosse dotato di sufficiente visibilità del calpestio,
considerata conformazione del posto e l'orario del sinistro), la versione maggiormente dotata di verosimiglianza e credibilità probabilistica appare quella fornita dalla parte convenuta: ossia che la sig.ra sia caduta per aver messo male il piede/ il peso nell'atto di camminare in un punto Pt_1
imprecisato del marciapiede di via Sassari e ciò per non essere stata sufficientemente attenta, prudente e autoresponsabile nel suo procedere.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore (secondo i parametri del DM 55/2014: valore della controversia da 5.201,00 euro a 26.000 euro, approssimazione ai valori minimi per tutte le fasi considerata la bassa complessità delle questioni trattate).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione così
provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla sig.ra Parte_1
2) condanna la sig.ra a rifondere al le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2
comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Sassari il 8.01.2025
IL GIUDICE
(Marta Guadalupi)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3564/2022 promossa con atto di citazione regolarmente notificato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GAVINO ROBERTO Parte_1 C.F._1
CONTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sassari nella via Parigi n.10;
ATTRICE;
CONTRO
in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. ANNA MARIA MARROSU presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari
nella via S.Satta n.7
CONVENUTO;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del 25.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.11.2022, la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti all'intestato Tribunale il esponendo che: Controparte_1
-in data 04.01.2022, alle ore 12.30 circa, si trovava nella via Sassari, in , e camminava lungo il CP_1
marciapiede, sul lato destro rispetto al senso di marcia dei veicoli;
-giunta all'altezza del civico n.35/E, inciampava “a causa delle pessime condizioni della
pavimentazione” e rovinava al suolo “battendo violentemente il braccio destro ed il fianco destro”;
-la pavimentazione del marciapiede risultava sconnessa in quanto “divelta in più punti e non al livello
del calpestìo”, priva di segnalazione, difficilmente visibile;
-di essere stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e portata in ospedale;
gli accertamenti medici verificavano la natura e l'entità della lesione in “lussazione sottoglenoidea della testa omerale
con ampia frattura da impatto del trochite a dx”, con postumi permanenti nella misura del 12% oltre un'inabilità temporanea totale e parziale diversamente modulata con danno risarcibile valutato per un totale di € 25.000,00, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria.
Sulla base di queste premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) la dichiarazione di responsabilità esclusiva del per il sinistro patito;
2) la condanna Controparte_1
del al risarcimento di ogni specie di danno conseguente alle lesioni subìte, in favore CP_1
dell'attrice nella misura quantificata dal perito ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa anche a seguito della istruzione della causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In data 3 marzo 2023, si è costituito regolarmente il convenuto eccependo l'assenza di CP_1
responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione perché carenti i presupposti;
in particolare ha contestato: 1) che la caduta sia stata provocata dal comportamento negligente ed imperito della signora la quale in considerazione delle circostanze (visibilità dato Pt_1
l'orario diurno, illuminazione con luce naturale, ampia visibilità dell'alterazione della pavimentazione pagina 2 di 8 pedonale) avrebbe dovuto prestare maggior attenzione e particolare diligenza nell'incedere; 2)
l'assenza di qualsiasi insidia non apparente nel luogo in cui si è verificato l'evento, data l'evidente e facilmente superabile sconnessione del piano di calpestio del marciapiede, tale da renderla facilmente apprezzabile, così da imporre all'utente una maggiore attenzione e cautela al fine di evitare il sinistro;
3) in subordine, la riduzione del quantum della pretesa risarcitoria in considerazione dell'eventuale concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. della danneggiata.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti (fotografie dello stato dei luoghi e referti medici) e l'escussione dei testimoni (v. verbale di udienza del 6 marzo 2024) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024 previa concessione degli ordinari termini di deposito delle comparse conclusionali e repliche.
* Le domande dell'attrice sono risultata infondate e devono essere rigettate, per i motivi che seguono.
Secondo un risalente (ed oramai superato) indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte l'art. 2051
c.c. contempla una presunzione di colpa, tuttavia superabile con la prova del caso fortuito (i.e. dell'
assenza di colpa), incombente sul danneggiante-convenuto, in considerazione del fatto che sul custode,
e quindi sul soggetto avente il governo o il controllo della res, incombe il dovere di adottare ogni cautela e misura atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi ( cfr.
Cass., 13 maggio 1997 n. 4196).
Secondo il più recente orientamento, invece, la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra res e danno, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. (non presupponendo, né implicando, la nozione di custodia,
uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella pagina 3 di 8 condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa), in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode, ma dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III 20.5.1998 n.
5031, Cass., sez. III, 28 marzo 2001, n. 4480, Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass. Sez.3,
Sent.
6.04.2006 n. 8106; Cass. Sez.3, Sent. 25.07.2008 n.20427; Cass. Sez.
6-3 Ord. 22.12.2017,
n.30775; Cass. Sez.3, Ord. 30.10.2018 n. 27724).
Anche secondo tale orientamento la norma in esame riguarda unicamente i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché
provocati da elementi esterni, mentre l'unico limite alla configurabilità della responsabilità (oggettiva)
del custode viene individuato nel caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il fatto colposo del danneggiato.
Sotto il profilo dell'onere della prova, pertanto, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (e non anche l'insidiosità della cosa, perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
il caso fortuito può essere c.d. incidentale o c.d. concorrente, avendosi il primo allorquando la cosa in custodia assume il ruolo di mera occasione del danno, provocato invece da una causa esterna avente in sé tutta la potenzialità dannosa, e il secondo allorquando alla determinazione del fatto dannoso concorre con il fattore esterno la res in custodia che per effetto di tale fattore ha assunto un dinamismo dannoso, ma in tale evenienza, affinché possa operare l'esimente del fortuito, è necessario che il fattore esterno sia eccezionale e straordinario (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa produttivo del danno.
pagina 4 di 8 Venendo all'esame della fattispecie concreta, applicando i principi sviluppatisi a seguito della citata evoluzione giurisprudenziale (che questo Giudice ritiene di condividere, anche in considerazione del recente pronunciamento delle Sezioni Unite di Cassazione n. 20943 del 30.06.2022 a riguardo, e alla successiva Cass. 12960/2023), deve darsi atto che la parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante: la dinamica del sinistro, come descritta nell'atto di citazione (si veda il punto 8 secondo cui l'inciampo sarebbe avvenuto a causa di mattonelle sconnesse e divelte in più
punti) non risulta essere stata confermata dagli elementi acquisiti nell'istruttoria, quali fotografie e dichiarazioni dei testimoni, palesemente discordanti con la narrazione offerta dall'attrice e, sotto alcuni aspetti, persino in contrasto tra loro.
In particolare, la parte attrice nell'atto di citazione afferma di essere caduta mentre camminava sul marciapiede della via Sassari, sul lato destro rispetto al senso di marcia dei veicoli, nei pressi del civico n. 35/E, “a causa delle pessime condizioni della pavimentazione di cui alla fotografia allegata al doc.
1”: il punto della caduta viene quindi identificato dall'attrice nel punto in cui nel doc. 1 si vede il dislivello della pavimentazione, oggetto di preciso inquadratura e di “ingrandimento” fotografico, posto alla fine del cancello del passo carrabile e all'altezza del muro indicante il civico n. 35.
I testi e , che hanno dichiarato di aver assistito alla caduta dell'attrice, Testimone_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 6.03.2024 hanno riconosciuto il punto della caduta dell'attrice in un punto del marciapiede differente:
- quanto al signor egli dopo aver premesso che “il marciapiede di tutto quel tratto è Tes_1
ammalorato, nel senso che ci sono più punti dove le mattonelle sono rotte”, ha indicato sulle fotografie
(nelle quali ha affermato di riconoscere la corrispondenza dello stato dei luoghi a quello esistente al momento del sinistro) un preciso punto della caduta (diverso da quello indicato dall'attrice), ossia il tratto di marciapiede posto precisamente dinanzi al cancellino (che risulta aperto nella foto, posto prima pagina 5 di 8 del più ampio passo carrabile)1, in cui la pavimentazione, di tutta evidenza, non presenta alcuna mattonella rotta né alcuna sconnessione (alterazioni del marciapiede pur presenti invece in altri tratti del marciapiede rappresentati nella documentazione fotografica);
- quanto alla signora che quel giorno camminava sullo stesso marciapiede dietro l'attrice, Tes_2
seguendo a distanza di circa un metro e mezzo dalla medesima, dopo aver anch'ella precisato che “sì,
rappresentano lo stato dei luoghi. Conosco la zona e posso dire che il marciapiede è dissestato in più
punti”, ha indicato sulle fotografie (nelle quali ha affermato di riconoscere la corrispondenza dello stato dei luoghi a quello esistente al momento del sinistro), un preciso punto della caduta (diverso da quello indicato dall'attrice e dal teste sig. , ossia l'area tra il cancellino aperto ed il passo Tes_1
carrabile, sostenendo “che mancavano delle mattonelle, erano sgretolate” benché dalla documentazione fotografica emerge che la pavimentazione, in quel punto, di tutta evidenza, non presenta alcuna mattonella rotta;
a ciò si aggiunga che a domanda specifica del Giudice “Ha visto se è
inciampata in qualcosa?” la testimone ha risposto “no, non l'ho vista solo cadere”.
Le medesime testimonianze risultano contradditorie anche riguardo all'aspetto del soccorso prestato alla signora laddove, mentre il teste nel precisare “sono rimasto giusto il tempo di sapere Pt_1 Tes_1
che era tutto a posto e sono tornato al negozio” ricorda tuttavia con estrema nitidezza che: “le sono
andato in soccorso e l'ho aiutata a sedersi, era con la nipote. Io l'ho aiutata ad alzarsi, sollevandola
sotto le braccia, e l'ho aiutata a sedersi sul muretto che ho detto”; viceversa, la teste sembra Tes_2
escludere sulla stessa circostanza la presenza di altre persone affermando: “l'ho aiutata ad alzarsi, non
ricordo che ci fosse un altro soccorritore, io ho aiutato la signora con la nipote, non sono sicura se
l'abbia aiutata o no un uomo a sollevarsi, ricordo che l'ho lasciata seduta sul gradino”. 1 nel verbale di escussione testimoniale si legge: “Il testimone indica il lato sinistro della fotografia, dove si vede il cancellino aperto prima del passo carrabile e dichiara che la signora è caduta lì davanti (dove c'è il pilastro prima del cancellino o comunque davanti al cancellino che in fotografia è aperto) e infatti si è seduta sul muretto li accanto (si tratta del rialzo del marciapiede dei negozi di scarpe e di abbigliamento maschile).” pagina 6 di 8 Le rilevate contraddizioni rendono le testimonianze complessivamente inattendibili e comunque non utili alla dimostrazione della tesi dell'attrice.
Quanto all'ulteriore testimonianza resa nel corso del giudizio si osserva che nulla aggiunge rispetto al dinamismo dell'evento in quanto la teste è intervenuta in un momento Testimone_3
successivo alla caduta (v. verbale udienza del 6.03.2024: “quel giorno ero al lavoro, mia madre
(l'attrice era in compagnia di mia figlia, che ha 12 anni, che mi ha telefonato dicendomi Parte_1
che nonna era caduta e che si era fatta male, sono andata subito, entro 15/20 minuti sono arrivata, ho
trovato mia madre seduta su un muretto con mia figlia, erano da sole;
a quel punto l'ho fatta salire in
macchina, le faceva male la spalla e la testa, e l'ho portata all'ospedale Marino”).
Nel caso di specie, quindi, l'onere che incombe sulla danneggiata di fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non è stato adempiuto e ciò conduce al rigetto delle domande dell'attrice.
Considerato lo stato dei luoghi come visibile dalle fotografie, e applicate al caso di specie deduzioni presuntive di carattere logico (può dirsi che il luogo fosse dotato di sufficiente visibilità del calpestio,
considerata conformazione del posto e l'orario del sinistro), la versione maggiormente dotata di verosimiglianza e credibilità probabilistica appare quella fornita dalla parte convenuta: ossia che la sig.ra sia caduta per aver messo male il piede/ il peso nell'atto di camminare in un punto Pt_1
imprecisato del marciapiede di via Sassari e ciò per non essere stata sufficientemente attenta, prudente e autoresponsabile nel suo procedere.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore (secondo i parametri del DM 55/2014: valore della controversia da 5.201,00 euro a 26.000 euro, approssimazione ai valori minimi per tutte le fasi considerata la bassa complessità delle questioni trattate).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione così
provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla sig.ra Parte_1
2) condanna la sig.ra a rifondere al le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2
comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Sassari il 8.01.2025
IL GIUDICE
(Marta Guadalupi)
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