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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 392/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Domenighini (foro di BR)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di BR)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (impugnazione accertamento mancato versamento contributi minori, accertamento negativo).
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 0 marzo 2022) “ conveniva in giudizio Parte_1
l' siccome impugnava due inviti a regolarizzare la contribuzione CP_1 previdenziale c.d. minore asseritamente dovuta per l'ultimo quinquennio - inviati dall'ente pubblico a mezzo P.E.C. il 28 settembre 2021 tramite cassetto previdenziale azienda (all. 9) - di cui la ricorrente chiedeva l'annullamento.
Più precisamente, si trattava di:
1) pos. 1520094175, aperta in quanto a seguito di controlli era stata rilevata l'inottemperanza a quanto indicato con P.E.C. del 22 luglio 2020
( CMBDR.23/07/2020.4878091), relativa al periodo dal mese di giugno CP_1
2015 al febbraio 2020, per l'importo di € 20.418,00 totali;
2) pos. 1520089427, aperta in quanto a seguito di controlli era stata rilevata l'inottemperanza a quanto indicato con P.E.C. del 22 luglio 2020
( CMBDR.22/07/2020.4861358), relativa al periodo dal mese di giugno CP_1
2015 al febbraio 2020, per l'importo di € 39.746,00 complessivi.
Nel dettaglio, parte ricorrente esponeva che:
- rivestiva la qualifica di ex I.P.A.B. ed era stata trasformata con delibera regionale n. VIII/16556 del 27 febbraio 2004 in di diritto Parte_1 privato (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente);
- occupava alle proprie dipendenze circa 70 addetti, attivi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, perseguendo esclusivamente finalità sociali, come previsto dall'art. 10 d. lgs. 460/97 (cfr. doc. 1, visura
C.C.I.A.A. e doc. 2, copia Statuto);
- aveva sempre provveduto a pagare direttamente ai propri dipendenti
“optanti”, ovvero assunti come dipendenti pubblici dall' poi CP_2 privatizzata, le prestazioni di malattia, maternità, permessi di cui alla l.
104/1992 e l. 151/2001, poiché non aveva mai avuto, per queste tipologie di prestazioni, alcuna iscrizione CP_1
2 - con l'avvento della pandemia e la necessaria chiusura di tutte le attività della l'allora Presidente in carica pro tempore decideva di Parte_1 richiedere per i dipendenti all' l'Assegno Ordinario con causale CP_1
Covid-19 nazionale ex art. 19 D.L. n. 18/2020>, con domanda presentata il 2 luglio 2020;
- con quattro distinte P.E.C. del 10 settembre 2020 l' - sede di CP_1
BR respingeva le domande con la seguente motivazione: compatibilità lavoratori: i lavoratori oggetto della richiesta sono pubblici dipendenti> (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente);
- la presentava quattro distinti ricorsi al Comitato Parte_1
Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale, ritenendo il provvedimento di diniego ingiusto, illegittimo e contraddittorio (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente);
- contestualmente l' in data 22 luglio 2020, trasmetteva alla CP_1
Fondazione onlus un invito a regolarizzare (matricola n. 1520089427), nel quale si deduceva che:
• in data 2 luglio 2020 l'azienda aveva inviato la richiesta di apertura della posizione aziendale con dipendenti, tramite i servizi on line, per il versamento della contribuzione c.d. minore relativa ai lavoratori optanti
(iscritti alla Gestione ex I.N.P.D.A.P.), con decorrenza 1 marzo 2020;
• con atto dell'8 luglio 2020 - inviato tramite cassetto bidirezionale del 9 luglio 2020 prot. CMBDR.09/07/2020.4577458 - l' aveva CP_1 CP_3 provveduto all'attribuzione della posizione n. 1520089427 e alla classificazione a fini previdenziali e assistenziali, con inizio attività dall'1 marzo 2020, formulando espressa riserva di accertare l'effettiva decorrenza della data di inizio attività da attribuire alla matricola aziendale;
• a seguito delle verifiche e dall'esame della documentazione trasmessa, era emerso che l'azienda aveva ottenuto la depubblicizzazione con delibera regionale del 27 febbraio 2004 e che era iscritta al Registro delle Imprese con decorrenza 1 marzo 2004;
3 • risultava, altresì, che in data 4 maggio 2005 la aveva aperto la Parte_1 posizione contributiva n. 1514017292, con decorrenza 1 maggio 2005, ai fini del versamento alla “gestione privata” dei contributi relativi al personale assunto in epoca successiva alla depubblicizzazione;
• tuttavia, l'azienda aveva omesso di chiedere l'apertura di una posizione per il personale “optante” (iscritto alla gestione ex I.N.P.D.A.P.) per il versamento della contribuzione minore, ai sensi dell'art. 4, n. 2, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modifiche, nella legge 7 dicembre
1989, n. 38, così come indicato nella circolare n. 97/1990;
• a seguito della depubblicizzazione, l'azienda avrebbe dovuto richiedere l'apertura della posizione sin dal 27 febbraio 2004 e/o dalla data dell'esercizio del diritto di opzione;
• perciò, si provvedeva d'ufficio alla variazione della decorrenza dell'inizio dell'attività alla data del 27 febbraio 2024, anziché alla data dell'1 marzo
2020;
• di conseguenza, si invitava la a provvedere alla Parte_1 regolarizzazione dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione quinquennale, entro il termine di trenta giorni. Si precisava che la stessa lettera valeva come atto interruttivo della prescrizione;
- avverso tale provvedimento la presentava in data 18 settembre Parte_1
2020 ricorso al Presidente dell' - sede di BR (doc. 7); CP_1
- tutti i ricorsi presentati erano ancora in carico alla Direzione e non decisi
(cfr. doc. 8 fasc. ricorrente);
- con due distinte P.E.C. del 28 settembre 2021 l' invitava la CP_1 al versamento dei contributi a decorrere dal 6/2015 per € Parte_1
20.418,00 e per € 39.746,00 (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente);
- la sosteneva di non essere responsabile di alcuna omissione Parte_1 contributiva e di non essere tenuta al versamento di alcunché, in quanto aveva natura giuridica di ente di diritto privato.
Erano rassegnate le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
4 - accertare e dichiarare l'insussistenza all'omessa contribuzione a carico di
[...]
a decorrere dal mese di giugno 2015 e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare la medesima non tenuta al versamento delle somme di €
20.418,00 e di € 39.746,00 e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli gli inviti
a regolarizzare.
- Dichiarare, per l'effetto, che era Parte_1 tenuta al versamento della contribuzione minore solo dalla data della domanda
a e dunque a decorrere dal 2.07.2020 o dalla diversa data di ricezione da parte dell' CP_1
- Per l'effetto, dichiarare e accertare che Controparte_4 nulla deve all' a titolo di regolarizzazione contributiva. CP_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti che è tenuta al versamento Parte_1 della contribuzione minima a decorrere dal mese di giugno 2015, compensare i contributi con le somme versate direttamente ai propri dipendenti a titolo di trattamento di malattia, maternità, permessi di cui alla Legge 1094/90 e
151/2001 dalla eventualmente previa CTU contabile. Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA per tutti i motivi dedotti in ricorso, vista la natura della fondazione ricorrente ridurre al minimo i contributi e le eventuali sanzioni ove dovuti all' CP_1
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio, con rimborso forfettario al 15 % oltre accessori di legge>.
2. Si costituiva in giudizio l' - sede di BR con memoria depositata su CP_1 il 22 novembre 2022, in cui si ribadiva la correttezza dell'operato Pt_2 dell'Amministrazione pubblica e confermava l'obbligo per la Parte_1 inquadrata nel settore terziario ed esercente attività di impresa, al versamento della contribuzione minore, ai sensi dell'art. 20, comma 2 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. In ogni caso, a prescindere dalla classificazione, di cui si rivendicava la correttezza, era proprio la
5 natura pacificamente privatistica della a far sorgere l'obbligo in Parte_1 parola.
Formulava le seguenti conclusioni:
dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' CP_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
3. Con note compiegate per l'udienza di discussione del 16 giugno 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: alcune circostanze in fatto risultano dimostrate per tabulas e non sono oggetto di contestazione in causa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Innanzitutto, è irrefutabile la natura privatistica di “ Parte_1
, a seguito di deliberazione della Giunta della Regione
[...]
Lombardia n° VII/16556 del 27 febbraio 2004, con cui era disposta la trasformazione dell' ” con sede legale a CP_2 Parte_1
EG (BS) in senza scopo di lucro (cfr. doc. 2 fascicolo Parte_1 ricorrente).
In secondo luogo, è certo che detta era iscritta al Registro delle Parte_1
Imprese della Provincia di BR fin dall'1 marzo 2004 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente, visura storica C.C.I.A.A.).
6 In terzo luogo, è pacifico che sin dal 4 maggio 2005 la apriva la Parte_1 posizione contributiva n. 1514017292, con decorrenza 1 maggio 2005, ai fini del versamento alla gestione privata dei contributi relativi al personale assunto in epoca successiva alla depubblicizzazione.
In quarto luogo, è sicuro che l'azienda ometteva di chiedere l'apertura di una posizione per il personale “optante” (iscritto alla gestione ex I.N.P.D.A.P.) per il versamento della contribuzione minore, ai sensi dell'art. 4, n. 2, d.l. 9 ottobre
1989, n. 338 convertito, con modifiche, nella l. 7 dicembre 1989, n. 38, a norma del quale I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore>.
6. Ciò posto, osserva la Decidente che per ottemperare alla previsione normativa da ultimo citata era emanata la circolare n. 97/1990, avente a oggetto CP_1
“Art. 4, n. 2, del D.L. 9.10.89, n. 338 convertito, con modifiche, nella legge
7.12.89, n. 389 - Dipendenti I.P.A.B. - Opzione” (cfr. all. 3 fasc. resistente), la quale così testualmente recita: per quanto concerne l'inquadramento previdenziale degli Organismi in parola, si precisa che i medesimi devono essere assegnati, con effetto dalla data di assunzione della personalità giuridica privata, nel ramo "commercio", associazioni varie, con "c.s.c. 7.07.06".
Per il personale che ha invece mantenuto, esercitando l'opzione, il trattamento di previdenza e il trattamento di fine servizio previsto per i dipendenti degli Enti locali, continua a sussistere verso l' l'obbligo del versamento dei CP_3 contributi Tbc, Ds (salva l'esclusione nel caso di accertamento della stabilità
d'impiego come sopra detto); ex del contributo per le prestazioni del CP_5
S.S.N.; per le indennità economiche di malattia e di maternità e per la Gescal.
7 Per il versamento della contribuzione relativa al personale optante deve essere aperta una distinta posizione assicurativa, alla quale, fermo restando
l'inquadramento surrichiamato, devono essere attribuiti i codici di autorizzazione 1A, 8F, 8G e 8H>.
Va anche rammentato che, in base all'art. 49 l. 9 marzo 1989, n. 88, la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali è disposta, in base all'attività effettivamente esercitata, dall' in particolare, rientrano CP_1 nel settore terziario le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie>.
Pertanto, la classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali è ex lege rimessa all' il quale - lungi dall'operare valutazioni discrezionali e CP_1 arbitrarie - effettua l'inquadramento per sussunzione in categorie generali secondo criteri standard.
Ancora, in materia di decorrenza delle variazioni d'inquadramento, l'art. 3, comma 8 l. 335/95 dispone che i provvedimenti adottati d'ufficio dall' di CP_1 variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall' Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma CP_1 si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato>.
8 7. Passando a esaminare il caso di specie sulla scorta di queste premesse in diritto, si evidenzia che la non nel 2004, ma solo il 2 luglio 2020 Parte_1 chiedeva all' l'apertura della posizione aziendale per il versamento della CP_1
c.d. contribuzione minore relativa ai lavoratori “optanti” (iscritti alla Gestione ex
Inpdap), con decorrenza dall'1 marzo 2020; la ricorrente indicava espressamente il motivo ragione per cui avanzava istanza per la nuova posizione, ossia per l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 in favore del personale “optante” assunto con decorrenza dall'1 gennaio 2001.
La decisione dell'ente previdenziale era assunta con atto dell'8 luglio 2020; provvisoriamente era accettata la decorrenza dall'1 marzo 2020.
A seguito del vaglio della documentazione, il 22 luglio 2020 l' adottava il CP_3 provvedimento di accertamento di inizio attività per la posizione assicurativa n.
1520089427, avente a oggetto Accertamento inizio attività - invito a regolarizzare> (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente), con il quale si disponeva d'ufficio la variazione della decorrenza dell'inizio attività alla data del 27 febbraio 2004, anziché alla data dell'1 marzo 2020.
In altri termini, l' retrodatava l'inquadramento - richiesto dalla CP_1
a partire dall'1 marzo 2020 - al 27 febbraio 2004, ossia al primo Parte_1 giorno posteriore alla decisione di depubblicizzazione e, necessariamente, in forza della citata circolare n. 97/1990, la ascriveva al settore terziario.
Reputa la Giudice che detta qualificazione sia corretta, da un lato siccome “
[...]
è stata iscritta al Registro delle Imprese Parte_1 immediatamente dopo aver acquisito lo status di ente di diritto privato, a seguito di delibera Regione Lombardia del 26 febbraio 2024 e, dall'altro lato, tenuto conto della natura delle attività economiche svolte in modo continuativo dalla medesima (con assistenza sociale ad anziani e disabili), impiegando una settantina di dipendenti.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare la natura costitutiva del provvedimento di classificazione dei datori di lavoro effettuato dall' che, sempre ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, ha effetto a CP_1
9 tutti i fini previdenziali e assistenziali - si vedano Cass. Civ.,
Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19337 (Rv. 599278 - 01), così massimata: In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 - secondo cui i provvedimenti adottati dall' d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della CP_1 classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge
n. 88 del 1989, relativa all'inquadramento delle imprese a fini previdenziali effettuata dall' e riconosce natura di provvedimenti amministrativi in CP_1 senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi degli effetti giuridici, agli atti di classificazione adottati dall' e n. 8068 dell'8 aprile 2011 CP_1
(Rv. 616580 - 01), secondo cui In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la natura dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall' aventi CP_1 carattere meramente ricognitivo. Con riguardo al periodo successivo - soggetto alla disciplina della predetta legge n. 88 del 1989 ed a quella di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - l'atto di variazione dell acquista rilievo costitutivo, CP_3 con efficacia solo dalla notificazione del provvedimento di nuova classificazione dell'impresa, ma siffatta irretroattività non opera allorché l'iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro>.
Pertanto, se l'impresa avesse voluto contestare giudizialmente il provvedimento di inquadramento (nella fattispecie: 22 luglio 2020, accertamento inizio attività - invito a regolarizzare - matricola n. 1520089427), avrebbe dovuto impugnarlo in modo formale ed esplicito.
Non consta che ciò sia mai avvenuto da parte di “ Parte_1
, giacché l'unica azione promossa in materia è quella instaurata
[...] con l'odierno procedimento, in cui la ricorrente ha appuntato le sue doglianze
10 sulle due missive dell' inviatele a mezzo P.E.C. il 28 settembre 2021 (pos. CP_1
1520094175 e pos. 1520089427), a mezzo delle quali era invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva nei limiti del precedente quinquennio, con salvezza per il periodo precedente stante la prescrizione, rispettivamente per euro
20.418,00 e per euro 39.746,00 - cfr. doc. 9 fasc. ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la decisione di inquadramento nel settore terziario della quale impresa, si sia consolidata e non sia Parte_1 ulteriormente censurabile in questa sede.
8. A ogni buon conto, a prescindere dalla qualificazione a titolo di impresa della ricorrente, osserva la Giudice che l'obbligo di versamento dei contributi minori sussiste a carico della proprio per la sua qualità di soggetto Parte_1 giuridico con personalità di diritto privato, in forza di norme di carattere generale.
Invero, come precisato dalla Circolare n. 212/2016 (cfr. doc. 4 fasc. CP_1 resistente), vanno lette congiuntamente le disposizioni:
1) di cui all'art. 39 l. n. 379/1955, che così recita: Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla per Pt_3 le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla per le pensioni agli Pt_3 insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla , per le Pt_3 pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che stabilisca
l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del
Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
11 Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma;
la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data. Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi (…)>;
2) dell'art. 5, comma 7 l. n. 274/1991, secondo cui 1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza: a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
(…)>.
Per l'effetto, si può configurare l'iscrizione alle gestioni ex I.N.P.D.A.P. per i lavoratori già in forze agli enti morali, se questi ultimi abbiano esercitato, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, la facoltà di assicurare a tali gestioni i loro dipendenti.
In tali casi, come si legge nella circolare n. 212/2016, ai lavoratori dipendenti dei predetti soggetti giuridici, iscritti ai soli fini IVS presso le gestioni pubbliche,
è riconosciuto il diritto relativo alle altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali ed assistenziali, salvo il caso in cui i medesimi non siano destinatari delle relative tutele in forza di specifiche disposizioni normative>.
Perciò, rileva la Decidente che laddove i lavoratori abbiano esercitato l'opzione consentita dalla l. n. 274/1991, persiste il loro obbligo di versamento dei contributi per la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti alla Gestione dei
12 Dipendenti Pubblici dell' in parallelo, prosegue l'obbligo di versamento CP_1 dei contributi in capo ai datori di lavoro privati.
Non vi è motivo di escludere i c.d. contributi minori, per le altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali e assistenziali, laddove non ricorrano norme precise che impongano ai datori di lavoro di provvedere diversamente.
Per confutare questo approdo la adduceva di aver assicurato ai Parte_1 propri dipendenti, nel corso degli anni, tutte le prestazioni a sostegno della maternità, malattia, congedi parentali, riposi e permessi ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 151/2001 e della l. 104/1992, nonché gli assegni nucleo familiari, con ingenti oneri a suo esclusivo carico.
Si staglia in tutta evidenza che questo incedere non risponde ad alcuna previsione di legge vincolante, di talché si risolve in una spontanea erogazione di provvidenze che, seppur meritevole sul piano sociale, non è equipollente, né può costituire un lecito surrogato del regolare adempimento dell'obbligo normativo di contribuzione all' CP_1
Si assiste, invero, a un'iniziativa libera e volontaria, a beneficio dei propri lavoratori, che può essere interpretata come riconoscimento di voci aggiuntive della retribuzione contrattualmente pattuita (benefit); esula del tutto dalla prospettiva mutualistica che informa l'operato degli enti pubblici previdenziali, nonché sfugge agli automatismi di calcolo e alle condizioni di legge, di talché non
è verificabile la trasparenza nell'accesso e nella parità di trattamento assicurata ai lavoratori. Comunque, si è trattato di una scelta della onlus sempre Parte_1 suscettibile di revoca, a differenza delle assicurazioni sociali obbligatorie.
Perciò, è destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui il suo protratto e sistematico accollo delle spese sociali generate in favore dei propri dipendenti equivalga alla c.d. contribuzione minore, sicché il relativo obbligo non
è stato bilanciato, né eliso.
9. A ogni buon conto, proprio la genesi della vicenda che occupa manifesta la diversità ontologica di questi ammortizzatori sociali, frutto di generosa
13 determinazione unilaterale della ricorrente e riservati ai propri dipendenti, rispetto a quelli garantiti dall' CP_1
Infatti, gli assegni ordinari con causale Covid-19 nazionale> di cui al d.l. n.
18/2020, negati da parte resistente alla Fondazione onlus richiedente, costituiscono un quid pluris rispetto alle ordinarie e note prestazioni sociali elargite dalla stessa, in quanto istituiti per fronteggiare l'emergenza pandemica con normativa speciale e d'urgenza; sono stati finanziati dalla collettività degli iscritti attraverso la c.d. contribuzione minore cui essa si è sottratta e sono stati messi a disposizione, in applicazione dei principi solidaristici che regolano il funzionamento dell'ente, a tutti coloro che ne avessero i requisiti (datori di lavoro che nel corso del 2020 avessero sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
Quindi, l'obbligo contributivo c.d. minore ha una portata ben più vasta rispetto all'adempimento in proprio delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti, per un verso in quanto si estende alla platea dei lavoratori in generale, in forza dei principi solidaristici che presiedono al funzionamento dell'ente, sicché trascende le esigenze personali e contingenti di coloro che sono assunti dal singolo datore di lavoro vincolato al pagamento;
per altro verso, in quanto permette che la tutela non si limiti alle categorie di eventi già tipizzati, ma anche addirittura introducibili de iure condendo.
È, dunque, privo di pregio il rilievo contenuto nella nota conclusiva di parte ricorrente che stigmatizza l'arricchimento indebito di cui l' fruirebbe. CP_1
10. Le notazioni che precedono denunciano l'inaccoglibilità anche della domanda subordinata di compensazione svolta da “ Parte_1
, poiché essa non vanta alcuna ragione di credito verso l'
[...] CP_1
Inoltre, le somme versate negli anni ai dipendenti non sono certe, né liquide o esigibili.
L'eccezione va, allora, respinta.
11. Da ultimo, quanto alla domanda della ricorrente in via di estremo subordine, di riduzione al minimo dei contributi e delle sanzioni dovute all' è inficiata CP_1
14 da un lato da genericità, dal momento che nemmeno precisa se e per quali annualità vi sia stato un errore di conteggio;
dall'altro lato, si sottolinea che l'ente previdenziale affermava espressamente di riservarsi il recupero delle sanzioni civili previste dalla l. n. 300/00, poiché da calcolarsi alla data dell'effettivo salto.
In conclusione, tutte le domande vanno rigettate e, per l'effetto, vanno confermati gli inviti al versamento di cui alle comunicazioni 28 settembre 2021. CP_1
12. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso di specie, soccombente è parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 1.701,00 e introduttiva, euro 1.701,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese delle parti si limitavano, sostanzialmente, a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella somma complessiva di euro 4.253,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli inviti al versamento 28 settembre 2021 dell' nei confronti di CP_1 Parte_1
pos. 1520094175, per l'importo di € 20.418,00 e pos.
[...]
1520089427, per l'importo di € 39.746,00;
15 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' di BR, liquidate nella somma di Controparte_6 euro 4.253,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BR, il 17 giugno 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Domenighini (foro di BR)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di BR)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (impugnazione accertamento mancato versamento contributi minori, accertamento negativo).
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 0 marzo 2022) “ conveniva in giudizio Parte_1
l' siccome impugnava due inviti a regolarizzare la contribuzione CP_1 previdenziale c.d. minore asseritamente dovuta per l'ultimo quinquennio - inviati dall'ente pubblico a mezzo P.E.C. il 28 settembre 2021 tramite cassetto previdenziale azienda (all. 9) - di cui la ricorrente chiedeva l'annullamento.
Più precisamente, si trattava di:
1) pos. 1520094175, aperta in quanto a seguito di controlli era stata rilevata l'inottemperanza a quanto indicato con P.E.C. del 22 luglio 2020
( CMBDR.23/07/2020.4878091), relativa al periodo dal mese di giugno CP_1
2015 al febbraio 2020, per l'importo di € 20.418,00 totali;
2) pos. 1520089427, aperta in quanto a seguito di controlli era stata rilevata l'inottemperanza a quanto indicato con P.E.C. del 22 luglio 2020
( CMBDR.22/07/2020.4861358), relativa al periodo dal mese di giugno CP_1
2015 al febbraio 2020, per l'importo di € 39.746,00 complessivi.
Nel dettaglio, parte ricorrente esponeva che:
- rivestiva la qualifica di ex I.P.A.B. ed era stata trasformata con delibera regionale n. VIII/16556 del 27 febbraio 2004 in di diritto Parte_1 privato (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente);
- occupava alle proprie dipendenze circa 70 addetti, attivi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, perseguendo esclusivamente finalità sociali, come previsto dall'art. 10 d. lgs. 460/97 (cfr. doc. 1, visura
C.C.I.A.A. e doc. 2, copia Statuto);
- aveva sempre provveduto a pagare direttamente ai propri dipendenti
“optanti”, ovvero assunti come dipendenti pubblici dall' poi CP_2 privatizzata, le prestazioni di malattia, maternità, permessi di cui alla l.
104/1992 e l. 151/2001, poiché non aveva mai avuto, per queste tipologie di prestazioni, alcuna iscrizione CP_1
2 - con l'avvento della pandemia e la necessaria chiusura di tutte le attività della l'allora Presidente in carica pro tempore decideva di Parte_1 richiedere per i dipendenti all' l'Assegno Ordinario con causale CP_1
Covid-19 nazionale ex art. 19 D.L. n. 18/2020>, con domanda presentata il 2 luglio 2020;
- con quattro distinte P.E.C. del 10 settembre 2020 l' - sede di CP_1
BR respingeva le domande con la seguente motivazione: compatibilità lavoratori: i lavoratori oggetto della richiesta sono pubblici dipendenti> (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente);
- la presentava quattro distinti ricorsi al Comitato Parte_1
Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale, ritenendo il provvedimento di diniego ingiusto, illegittimo e contraddittorio (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente);
- contestualmente l' in data 22 luglio 2020, trasmetteva alla CP_1
Fondazione onlus un invito a regolarizzare (matricola n. 1520089427), nel quale si deduceva che:
• in data 2 luglio 2020 l'azienda aveva inviato la richiesta di apertura della posizione aziendale con dipendenti, tramite i servizi on line, per il versamento della contribuzione c.d. minore relativa ai lavoratori optanti
(iscritti alla Gestione ex I.N.P.D.A.P.), con decorrenza 1 marzo 2020;
• con atto dell'8 luglio 2020 - inviato tramite cassetto bidirezionale del 9 luglio 2020 prot. CMBDR.09/07/2020.4577458 - l' aveva CP_1 CP_3 provveduto all'attribuzione della posizione n. 1520089427 e alla classificazione a fini previdenziali e assistenziali, con inizio attività dall'1 marzo 2020, formulando espressa riserva di accertare l'effettiva decorrenza della data di inizio attività da attribuire alla matricola aziendale;
• a seguito delle verifiche e dall'esame della documentazione trasmessa, era emerso che l'azienda aveva ottenuto la depubblicizzazione con delibera regionale del 27 febbraio 2004 e che era iscritta al Registro delle Imprese con decorrenza 1 marzo 2004;
3 • risultava, altresì, che in data 4 maggio 2005 la aveva aperto la Parte_1 posizione contributiva n. 1514017292, con decorrenza 1 maggio 2005, ai fini del versamento alla “gestione privata” dei contributi relativi al personale assunto in epoca successiva alla depubblicizzazione;
• tuttavia, l'azienda aveva omesso di chiedere l'apertura di una posizione per il personale “optante” (iscritto alla gestione ex I.N.P.D.A.P.) per il versamento della contribuzione minore, ai sensi dell'art. 4, n. 2, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modifiche, nella legge 7 dicembre
1989, n. 38, così come indicato nella circolare n. 97/1990;
• a seguito della depubblicizzazione, l'azienda avrebbe dovuto richiedere l'apertura della posizione sin dal 27 febbraio 2004 e/o dalla data dell'esercizio del diritto di opzione;
• perciò, si provvedeva d'ufficio alla variazione della decorrenza dell'inizio dell'attività alla data del 27 febbraio 2024, anziché alla data dell'1 marzo
2020;
• di conseguenza, si invitava la a provvedere alla Parte_1 regolarizzazione dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione quinquennale, entro il termine di trenta giorni. Si precisava che la stessa lettera valeva come atto interruttivo della prescrizione;
- avverso tale provvedimento la presentava in data 18 settembre Parte_1
2020 ricorso al Presidente dell' - sede di BR (doc. 7); CP_1
- tutti i ricorsi presentati erano ancora in carico alla Direzione e non decisi
(cfr. doc. 8 fasc. ricorrente);
- con due distinte P.E.C. del 28 settembre 2021 l' invitava la CP_1 al versamento dei contributi a decorrere dal 6/2015 per € Parte_1
20.418,00 e per € 39.746,00 (cfr. doc. 9 fasc. ricorrente);
- la sosteneva di non essere responsabile di alcuna omissione Parte_1 contributiva e di non essere tenuta al versamento di alcunché, in quanto aveva natura giuridica di ente di diritto privato.
Erano rassegnate le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
4 - accertare e dichiarare l'insussistenza all'omessa contribuzione a carico di
[...]
a decorrere dal mese di giugno 2015 e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare la medesima non tenuta al versamento delle somme di €
20.418,00 e di € 39.746,00 e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli gli inviti
a regolarizzare.
- Dichiarare, per l'effetto, che era Parte_1 tenuta al versamento della contribuzione minore solo dalla data della domanda
a e dunque a decorrere dal 2.07.2020 o dalla diversa data di ricezione da parte dell' CP_1
- Per l'effetto, dichiarare e accertare che Controparte_4 nulla deve all' a titolo di regolarizzazione contributiva. CP_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti che è tenuta al versamento Parte_1 della contribuzione minima a decorrere dal mese di giugno 2015, compensare i contributi con le somme versate direttamente ai propri dipendenti a titolo di trattamento di malattia, maternità, permessi di cui alla Legge 1094/90 e
151/2001 dalla eventualmente previa CTU contabile. Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA per tutti i motivi dedotti in ricorso, vista la natura della fondazione ricorrente ridurre al minimo i contributi e le eventuali sanzioni ove dovuti all' CP_1
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio, con rimborso forfettario al 15 % oltre accessori di legge>.
2. Si costituiva in giudizio l' - sede di BR con memoria depositata su CP_1 il 22 novembre 2022, in cui si ribadiva la correttezza dell'operato Pt_2 dell'Amministrazione pubblica e confermava l'obbligo per la Parte_1 inquadrata nel settore terziario ed esercente attività di impresa, al versamento della contribuzione minore, ai sensi dell'art. 20, comma 2 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. In ogni caso, a prescindere dalla classificazione, di cui si rivendicava la correttezza, era proprio la
5 natura pacificamente privatistica della a far sorgere l'obbligo in Parte_1 parola.
Formulava le seguenti conclusioni:
dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' CP_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
3. Con note compiegate per l'udienza di discussione del 16 giugno 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: alcune circostanze in fatto risultano dimostrate per tabulas e non sono oggetto di contestazione in causa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Innanzitutto, è irrefutabile la natura privatistica di “ Parte_1
, a seguito di deliberazione della Giunta della Regione
[...]
Lombardia n° VII/16556 del 27 febbraio 2004, con cui era disposta la trasformazione dell' ” con sede legale a CP_2 Parte_1
EG (BS) in senza scopo di lucro (cfr. doc. 2 fascicolo Parte_1 ricorrente).
In secondo luogo, è certo che detta era iscritta al Registro delle Parte_1
Imprese della Provincia di BR fin dall'1 marzo 2004 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente, visura storica C.C.I.A.A.).
6 In terzo luogo, è pacifico che sin dal 4 maggio 2005 la apriva la Parte_1 posizione contributiva n. 1514017292, con decorrenza 1 maggio 2005, ai fini del versamento alla gestione privata dei contributi relativi al personale assunto in epoca successiva alla depubblicizzazione.
In quarto luogo, è sicuro che l'azienda ometteva di chiedere l'apertura di una posizione per il personale “optante” (iscritto alla gestione ex I.N.P.D.A.P.) per il versamento della contribuzione minore, ai sensi dell'art. 4, n. 2, d.l. 9 ottobre
1989, n. 338 convertito, con modifiche, nella l. 7 dicembre 1989, n. 38, a norma del quale I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore>.
6. Ciò posto, osserva la Decidente che per ottemperare alla previsione normativa da ultimo citata era emanata la circolare n. 97/1990, avente a oggetto CP_1
“Art. 4, n. 2, del D.L. 9.10.89, n. 338 convertito, con modifiche, nella legge
7.12.89, n. 389 - Dipendenti I.P.A.B. - Opzione” (cfr. all. 3 fasc. resistente), la quale così testualmente recita: per quanto concerne l'inquadramento previdenziale degli Organismi in parola, si precisa che i medesimi devono essere assegnati, con effetto dalla data di assunzione della personalità giuridica privata, nel ramo "commercio", associazioni varie, con "c.s.c. 7.07.06".
Per il personale che ha invece mantenuto, esercitando l'opzione, il trattamento di previdenza e il trattamento di fine servizio previsto per i dipendenti degli Enti locali, continua a sussistere verso l' l'obbligo del versamento dei CP_3 contributi Tbc, Ds (salva l'esclusione nel caso di accertamento della stabilità
d'impiego come sopra detto); ex del contributo per le prestazioni del CP_5
S.S.N.; per le indennità economiche di malattia e di maternità e per la Gescal.
7 Per il versamento della contribuzione relativa al personale optante deve essere aperta una distinta posizione assicurativa, alla quale, fermo restando
l'inquadramento surrichiamato, devono essere attribuiti i codici di autorizzazione 1A, 8F, 8G e 8H>.
Va anche rammentato che, in base all'art. 49 l. 9 marzo 1989, n. 88, la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali è disposta, in base all'attività effettivamente esercitata, dall' in particolare, rientrano CP_1 nel settore terziario le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie>.
Pertanto, la classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali è ex lege rimessa all' il quale - lungi dall'operare valutazioni discrezionali e CP_1 arbitrarie - effettua l'inquadramento per sussunzione in categorie generali secondo criteri standard.
Ancora, in materia di decorrenza delle variazioni d'inquadramento, l'art. 3, comma 8 l. 335/95 dispone che i provvedimenti adottati d'ufficio dall' di CP_1 variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall' Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma CP_1 si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato>.
8 7. Passando a esaminare il caso di specie sulla scorta di queste premesse in diritto, si evidenzia che la non nel 2004, ma solo il 2 luglio 2020 Parte_1 chiedeva all' l'apertura della posizione aziendale per il versamento della CP_1
c.d. contribuzione minore relativa ai lavoratori “optanti” (iscritti alla Gestione ex
Inpdap), con decorrenza dall'1 marzo 2020; la ricorrente indicava espressamente il motivo ragione per cui avanzava istanza per la nuova posizione, ossia per l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 in favore del personale “optante” assunto con decorrenza dall'1 gennaio 2001.
La decisione dell'ente previdenziale era assunta con atto dell'8 luglio 2020; provvisoriamente era accettata la decorrenza dall'1 marzo 2020.
A seguito del vaglio della documentazione, il 22 luglio 2020 l' adottava il CP_3 provvedimento di accertamento di inizio attività per la posizione assicurativa n.
1520089427, avente a oggetto Accertamento inizio attività - invito a regolarizzare> (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente), con il quale si disponeva d'ufficio la variazione della decorrenza dell'inizio attività alla data del 27 febbraio 2004, anziché alla data dell'1 marzo 2020.
In altri termini, l' retrodatava l'inquadramento - richiesto dalla CP_1
a partire dall'1 marzo 2020 - al 27 febbraio 2004, ossia al primo Parte_1 giorno posteriore alla decisione di depubblicizzazione e, necessariamente, in forza della citata circolare n. 97/1990, la ascriveva al settore terziario.
Reputa la Giudice che detta qualificazione sia corretta, da un lato siccome “
[...]
è stata iscritta al Registro delle Imprese Parte_1 immediatamente dopo aver acquisito lo status di ente di diritto privato, a seguito di delibera Regione Lombardia del 26 febbraio 2024 e, dall'altro lato, tenuto conto della natura delle attività economiche svolte in modo continuativo dalla medesima (con assistenza sociale ad anziani e disabili), impiegando una settantina di dipendenti.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare la natura costitutiva del provvedimento di classificazione dei datori di lavoro effettuato dall' che, sempre ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, ha effetto a CP_1
9 tutti i fini previdenziali e assistenziali - si vedano Cass. Civ.,
Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19337 (Rv. 599278 - 01), così massimata: In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 - secondo cui i provvedimenti adottati dall' d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della CP_1 classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge
n. 88 del 1989, relativa all'inquadramento delle imprese a fini previdenziali effettuata dall' e riconosce natura di provvedimenti amministrativi in CP_1 senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi degli effetti giuridici, agli atti di classificazione adottati dall' e n. 8068 dell'8 aprile 2011 CP_1
(Rv. 616580 - 01), secondo cui In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la natura dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall' aventi CP_1 carattere meramente ricognitivo. Con riguardo al periodo successivo - soggetto alla disciplina della predetta legge n. 88 del 1989 ed a quella di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - l'atto di variazione dell acquista rilievo costitutivo, CP_3 con efficacia solo dalla notificazione del provvedimento di nuova classificazione dell'impresa, ma siffatta irretroattività non opera allorché l'iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro>.
Pertanto, se l'impresa avesse voluto contestare giudizialmente il provvedimento di inquadramento (nella fattispecie: 22 luglio 2020, accertamento inizio attività - invito a regolarizzare - matricola n. 1520089427), avrebbe dovuto impugnarlo in modo formale ed esplicito.
Non consta che ciò sia mai avvenuto da parte di “ Parte_1
, giacché l'unica azione promossa in materia è quella instaurata
[...] con l'odierno procedimento, in cui la ricorrente ha appuntato le sue doglianze
10 sulle due missive dell' inviatele a mezzo P.E.C. il 28 settembre 2021 (pos. CP_1
1520094175 e pos. 1520089427), a mezzo delle quali era invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva nei limiti del precedente quinquennio, con salvezza per il periodo precedente stante la prescrizione, rispettivamente per euro
20.418,00 e per euro 39.746,00 - cfr. doc. 9 fasc. ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la decisione di inquadramento nel settore terziario della quale impresa, si sia consolidata e non sia Parte_1 ulteriormente censurabile in questa sede.
8. A ogni buon conto, a prescindere dalla qualificazione a titolo di impresa della ricorrente, osserva la Giudice che l'obbligo di versamento dei contributi minori sussiste a carico della proprio per la sua qualità di soggetto Parte_1 giuridico con personalità di diritto privato, in forza di norme di carattere generale.
Invero, come precisato dalla Circolare n. 212/2016 (cfr. doc. 4 fasc. CP_1 resistente), vanno lette congiuntamente le disposizioni:
1) di cui all'art. 39 l. n. 379/1955, che così recita: Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla per Pt_3 le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla per le pensioni agli Pt_3 insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla , per le Pt_3 pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.
Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che stabilisca
l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del
Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
11 Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma;
la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data. Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.
Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli
Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi (…)>;
2) dell'art. 5, comma 7 l. n. 274/1991, secondo cui 1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza: a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
(…)>.
Per l'effetto, si può configurare l'iscrizione alle gestioni ex I.N.P.D.A.P. per i lavoratori già in forze agli enti morali, se questi ultimi abbiano esercitato, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, la facoltà di assicurare a tali gestioni i loro dipendenti.
In tali casi, come si legge nella circolare n. 212/2016, ai lavoratori dipendenti dei predetti soggetti giuridici, iscritti ai soli fini IVS presso le gestioni pubbliche,
è riconosciuto il diritto relativo alle altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali ed assistenziali, salvo il caso in cui i medesimi non siano destinatari delle relative tutele in forza di specifiche disposizioni normative>.
Perciò, rileva la Decidente che laddove i lavoratori abbiano esercitato l'opzione consentita dalla l. n. 274/1991, persiste il loro obbligo di versamento dei contributi per la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti alla Gestione dei
12 Dipendenti Pubblici dell' in parallelo, prosegue l'obbligo di versamento CP_1 dei contributi in capo ai datori di lavoro privati.
Non vi è motivo di escludere i c.d. contributi minori, per le altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali e assistenziali, laddove non ricorrano norme precise che impongano ai datori di lavoro di provvedere diversamente.
Per confutare questo approdo la adduceva di aver assicurato ai Parte_1 propri dipendenti, nel corso degli anni, tutte le prestazioni a sostegno della maternità, malattia, congedi parentali, riposi e permessi ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 151/2001 e della l. 104/1992, nonché gli assegni nucleo familiari, con ingenti oneri a suo esclusivo carico.
Si staglia in tutta evidenza che questo incedere non risponde ad alcuna previsione di legge vincolante, di talché si risolve in una spontanea erogazione di provvidenze che, seppur meritevole sul piano sociale, non è equipollente, né può costituire un lecito surrogato del regolare adempimento dell'obbligo normativo di contribuzione all' CP_1
Si assiste, invero, a un'iniziativa libera e volontaria, a beneficio dei propri lavoratori, che può essere interpretata come riconoscimento di voci aggiuntive della retribuzione contrattualmente pattuita (benefit); esula del tutto dalla prospettiva mutualistica che informa l'operato degli enti pubblici previdenziali, nonché sfugge agli automatismi di calcolo e alle condizioni di legge, di talché non
è verificabile la trasparenza nell'accesso e nella parità di trattamento assicurata ai lavoratori. Comunque, si è trattato di una scelta della onlus sempre Parte_1 suscettibile di revoca, a differenza delle assicurazioni sociali obbligatorie.
Perciò, è destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui il suo protratto e sistematico accollo delle spese sociali generate in favore dei propri dipendenti equivalga alla c.d. contribuzione minore, sicché il relativo obbligo non
è stato bilanciato, né eliso.
9. A ogni buon conto, proprio la genesi della vicenda che occupa manifesta la diversità ontologica di questi ammortizzatori sociali, frutto di generosa
13 determinazione unilaterale della ricorrente e riservati ai propri dipendenti, rispetto a quelli garantiti dall' CP_1
Infatti, gli assegni ordinari con causale Covid-19 nazionale> di cui al d.l. n.
18/2020, negati da parte resistente alla Fondazione onlus richiedente, costituiscono un quid pluris rispetto alle ordinarie e note prestazioni sociali elargite dalla stessa, in quanto istituiti per fronteggiare l'emergenza pandemica con normativa speciale e d'urgenza; sono stati finanziati dalla collettività degli iscritti attraverso la c.d. contribuzione minore cui essa si è sottratta e sono stati messi a disposizione, in applicazione dei principi solidaristici che regolano il funzionamento dell'ente, a tutti coloro che ne avessero i requisiti (datori di lavoro che nel corso del 2020 avessero sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
Quindi, l'obbligo contributivo c.d. minore ha una portata ben più vasta rispetto all'adempimento in proprio delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti, per un verso in quanto si estende alla platea dei lavoratori in generale, in forza dei principi solidaristici che presiedono al funzionamento dell'ente, sicché trascende le esigenze personali e contingenti di coloro che sono assunti dal singolo datore di lavoro vincolato al pagamento;
per altro verso, in quanto permette che la tutela non si limiti alle categorie di eventi già tipizzati, ma anche addirittura introducibili de iure condendo.
È, dunque, privo di pregio il rilievo contenuto nella nota conclusiva di parte ricorrente che stigmatizza l'arricchimento indebito di cui l' fruirebbe. CP_1
10. Le notazioni che precedono denunciano l'inaccoglibilità anche della domanda subordinata di compensazione svolta da “ Parte_1
, poiché essa non vanta alcuna ragione di credito verso l'
[...] CP_1
Inoltre, le somme versate negli anni ai dipendenti non sono certe, né liquide o esigibili.
L'eccezione va, allora, respinta.
11. Da ultimo, quanto alla domanda della ricorrente in via di estremo subordine, di riduzione al minimo dei contributi e delle sanzioni dovute all' è inficiata CP_1
14 da un lato da genericità, dal momento che nemmeno precisa se e per quali annualità vi sia stato un errore di conteggio;
dall'altro lato, si sottolinea che l'ente previdenziale affermava espressamente di riservarsi il recupero delle sanzioni civili previste dalla l. n. 300/00, poiché da calcolarsi alla data dell'effettivo salto.
In conclusione, tutte le domande vanno rigettate e, per l'effetto, vanno confermati gli inviti al versamento di cui alle comunicazioni 28 settembre 2021. CP_1
12. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso di specie, soccombente è parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 1.701,00 e introduttiva, euro 1.701,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese delle parti si limitavano, sostanzialmente, a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella somma complessiva di euro 4.253,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli inviti al versamento 28 settembre 2021 dell' nei confronti di CP_1 Parte_1
pos. 1520094175, per l'importo di € 20.418,00 e pos.
[...]
1520089427, per l'importo di € 39.746,00;
15 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' di BR, liquidate nella somma di Controparte_6 euro 4.253,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BR, il 17 giugno 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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