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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 24209/2022 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv.
Christopher Leone ( del Foro di Pescara, che Email_1
lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio
Boccuccia ( del Foro di Roma, che lo Email_2
rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: contratto atipico – pagamento corrispettivo – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite rispettivamente come da citazione l'opponente e come da comparsa di costituzione e risposta l'opposto. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, ha chiesto nei confronti dell'opponente Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di euro 6.649,38 oltre interessi moratori Parte_1
portata dalla fattura n. 1003536 del 17/9/2020 emessa dalla ricorrente a saldo del corrispettivo dovuto dalla società debitrice in base al contratto concluso dalle parti.
Ha proposto opposizione non contestando la conclusione Parte_1
del contratto ma eccependo l'inadempimento della controparte la quale non aveva mai fornito alla società opponente le credenziali e la password necessarie per poter accedere alla banca dati e ottenere le informazioni commerciali CP_1
oggetto del contratto. Pertanto l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito ritualmente l'opposto esponendo: che Controparte_1
l'eccezione di inadempimento era infondata poiché dalla “distinta dei consumi”
estratta dalla banca dati risultava che l'opponente si era avvalsa delle CP_1
informazioni commerciali oggetto del contratto avendo “consumato” 216 punti del
1817 acquistati;
che nessun rilievo assumeva la circostanza che l'opponente non aveva ritenuto di utilizzare entro il 31/12/2021 il servizio di informazioni CP_1
per gli ulteriori punti acquistati essendo comunque tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito. Pertanto l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
. Veniva altresì ammesso l'interrogatorio formale del legale Testimone_4 rappresentante della società opposta, il quale tuttavia non si presentava all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Venendo all'esame della domanda di pagamento della somma di euro 6.649,38
oltre interessi moratori avanzata dall'opposto (attore sostanziale), è incontroverso e risulta dai documenti prodotti che le parti hanno concluso il 13/7/2020 il contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di informazioni commerciali
“monitoraggio plus” da parte di mediante l'accesso alla sua Controparte_1
banca dati, a fronte del pagamento da parte dell'opponente del corrispettivo azionato con il ricorso monitorio.
Il contrasto fra le parti verte sul diritto di al pagamento del corrispettivo CP_1
previsto nel contratto, che l'opponente contesta di dover pagare sostenendo di non aver mai usufruito dei servizi di informazione commerciale oggetto del contratto in quanto nell'impossibilità di accedere alla banca dati non CP_1
avendo ricevuto le credenziali e la password necessarie.
Parimenti pacifico fra le parti è che il contratto suddetto ha sostituito un precedente rapporto contrattuale intercorso fra le parti che aveva ad oggetto la cessione di crediti dell'opponente portati da fatture e che è stato concluso tramite l'agente escusso come testimone. CP_1 Testimone_1
Il contratto oggetto di causa è un contratto atipico a prestazioni corrispettive in base al quale, come detto, si è obbligata a fornire alla controparte le CP_1
informazioni commerciali presenti sulla sua banca dati a fronte del pagamento di un corrispettivo.
L'esecuzione del contratto prevedeva la possibilità per l'opponente di accedere alla banca dati per acquisire le informazioni commerciali relative a CP_1 soggetti di suo interesse tramite un sistema “a punti”, fino ad un massimo di 1817
punti nel periodo compreso fra la conclusione del contratto e il 31/12/2021.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento di che non avrebbe mai CP_1
fornito alla le credenziali e la password necessarie per Parte_1
accedere alla banca dati ed ha dedotto di non aver quindi potuto usufruire delle prestazioni oggetto del contratto da parte di . CP_1
Come noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); (…)” (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
sollevata dall'opponente convenuto per l'adempimento del contratto, era onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione, in Controparte_1
particolare di aver fornito a le credenziali e la password Parte_1 necessarie per poter accedere alla banca dati ed usufruire del servizio di cui chiede il pagamento. CP_1
Tale onere probatorio non è stato affatto assolto da e le Controparte_1
prove orali assunte smentiscono l'assunto della difesa opposta.
Infatti, i testimoni e indicati dall'opponente Testimone_3 Testimone_4
hanno dichiarato che dopo la conclusione del contratto oggetto di causa avevano provato senza esito provato ad accedere al sistema con le credenziali e la password usate in precedenza durante la vigenza del contratto di cessione di crediti ed avevano contattato al telefono l'agente CP_1 Tes_1
comunicandogli di non poter accedere alla banca dati e ricevendo la risposta che sarebbero state inviate nuove credenziali e password necessarie (vd verbale del
22/5/2024).
Anche a voler ritenere scarsamente attendibili le dichiarazioni rese dai due testimoni indicati dall'opponente per il rapporto di parentela (genitori) con la legale rappresentante della società opponente, la prova dell'invio delle credenziali e della password necessarie per poter accedere alla banca dati non è
stata fornita da né attraverso i documenti prodotti, né attraverso i due CP_1
testimoni escussi su indicazione della stessa società opposta.
Il teste (agente rappresentante ) dopo aver confermato la Testimone_1 CP_1
conclusione del contratto di cui si discute ha riferito di non sapere né se le credenziali e la password necessarie per accedere al servizio di informazioni commerciali sulla banca dati fossero le stesse in precedenza utilizzate CP_1
per la cessione dei crediti o se fossero diverse, né se la società opponente ha usufruito dei servizi oggetto del contratto concluso nel luglio 2020 (vd verbale del
26/3/2024). Il teste – dipendente della società opposta con Testimone_2 qualifica di responsabile del supporto commerciale – ha dichiarato che di aver rilevato dalla documentazione aziendale che nel luglio del 2020 era stato creato l'account del cliente e che “a seguito della creazione dell'account del cliente collegato all'indirizzo mail (…) il sistema Cerved invia in automatico via mail le credenziali di accesso e la password (…)”; lo stesso testimone ha inoltre dichiarato che nel periodi vigenza del contratto non aveva Parte_1
fatto accessi alla banca dati e che “i punti” addebitati nell'estratto conto elaborato da riguardavano il canone fisso mensile per usufruire di servizi diversi CP_1
dalla richiesta di informazioni commerciali (vd deposizione del teste Tes_2
all'udienza del 26/3/2024).
[...]
Ora, posto che la società opposta ben avrebbe potuto (e dovuto) dimostrare di aver inviato all'opponente le credenziali e la password producendo in giudizio la mail a cui ha fatto riferimento il teste , della quale non vi è traccia in atti, Tes_2
ma è evidente che dalle prove orali non solo non risulta che Controparte_1
non ha adempiuto la sua obbligazione di fornire alla controparte le credenziali necessarie per poter accedere alle informazioni commerciali, ma lo stesso testimone dipendente di riferisce che la società opponente non ha CP_1
eseguito accessi alla banca dati, confermando sia pure indirettamente quanto dedotto dalla difesa attrice e smentendo l'assunto della difesa convenuta secondo cui dall'estratto conto risulterebbe che ha usufruito Parte_1
del servizio di informazioni commerciali oggetto del contratto.
In siffatta situazione, è evidente che a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente non ha provato di Controparte_1
aver adempiuto la propria controprestazione e che, pertanto, non ha diritto al pagamento della somma azionata con il ricorso monitorio. Per le ragioni esposte va quindi accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione,
liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda avanzata senza fondamento da Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 13/6/2022, da nei confronti di Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 7127/2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 19/4/2022 e notificato il 9/5/2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a rifondere alla società opponente le spese Controparte_1
di lite liquidate in complessivi euro 4.345,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 4.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 24/2/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari