Ordinanza cautelare 2 luglio 2010
Ordinanza presidenziale 3 marzo 2022
Decreto decisorio 9 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 02/07/2010, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01011/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2010, proposto da AN SS, IA CE CA, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Altese, con domicilio eletto presso IN Di OR in Palermo, via IAno Stabile 200;
contro
Assessorato De Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana - Servizio Tutela, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana - Sovrintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del D.D.G. nr. 97 emesso in data 11 febbraio 2010 dal dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela (di seguito D.D.G. nr. 97/2010), notificato a mezzo posta in data 29-30 marzo 2010 (cfr. doc. nr. 1), con il quale la predetta Amministrazione ingiungeva (art. 1) alla ditta AS AN e MO IA CE (odierni ricorrenti) il pagamento, ai sensi e per gli effetti deìl'art. 167 D. Lgs. nr. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.lgs nr. 157/2006, la somma di . 3.149,52, da imputarsi sul cap. 1987 - Capo 19, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 19, «quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione dell'opera abusiva assimilata alla topologia 1 della tabella allegata al decreto interassessoriale nr. 6137/99, che è pari al 6% del valore d'estimo dell'intervento abusivo trattandosi di opera abusiva in area di notevole interesse paesaggistico.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato De Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana - Servizio Tutela e di Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana - Sovrintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che, attesa la natura dell'atto impugnato, ed il contenuto dello stesso, non sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2010
IL SEGRETARIO