Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/06/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Gisella Dedato Presidente
dott. Adolfo Ceccarini Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.6664 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 20-2-2025 e vertente tra
(c.f. ), elett.te dom.ta in Genzano di Roma, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Colle Fiorito n.2, presso lo studio dell'avv. Martina Verchiani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
) (c.f. ), (c.f.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
, (c.f. ), ( c.f. C.F._5 Controparte_5 CodiceFiscale_6 Parte_2
, (c.f, e CodiceFiscale_7 Parte_3 CodiceFiscale_8 Controparte_6
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n.571/2019 emessa dal Tribunale di Velletri
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Velletri, , , , Parte_3 Controparte_4 Controparte_1 [...]
, , e per sentir accertare CP_3 Controparte_2 Controparte_5 Parte_2
l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di Genzano di Roma, via
Sebastiano Silvestri n.51, posto al secondo piano dell'edificio, della consistenza di circa mq.
125, distinto in catasto al foglio 2 part.lla n. 504 (già sub 8).
Deduceva che sin dal 1989 possedeva uti dominus il bene sopra descritto, immobile che aveva ristrutturato e destinato a casa coniugale.
Assumeva che nel 1993 si era separata dal coniuge , il quale si era Controparte_7
trasferito in un altro appartamento.
Adduceva che in data 15-4-2015, a seguito di un accesso eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, era venuta a conoscenza che sul bene gravava un pignoramento immobiliare promosso in danno di , intestataria dell'appartamento, alla quale i convenuti erano Persona_1
succeduti quali eredi.
Si costituivano , , e le Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
quali dichiaravano di avere rinunziato all'eredità ed eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva.
Si costituivano, altresì, , e i quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
dichiaravano di avere, con atto n.2246/01, rinunziato all'eredità; eccepivano, comunque, che 3
l'immobile era stato promesso in vendita da in data 4-11-1989 ad Persona_2 [...]
ma non si era mai giunti alla stipula del rogito notarile. Parte_1
Spiegava intervento volontario l' istituto che rappresentava il suo interesse Controparte_6
alla tutela del credito azionato nella procedura esecutiva immobiliare N.R.E. 1020/1995, instaurata innanzi al Tribunale di Velletri.
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.571/19: il Tribunale di Velletri rigettava la domanda e dichiarava la compensazione delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-“in via preliminare occorreva dare atto della regolare rinuncia agli atti depositata da e dai convenuti , , e Controparte_6 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
regolarmene accettata, ai sensi dell'art.306 c.p.c., da parte attrice senza alcuna Parte_2
condizione”;
-il giudizio proseguiva nei confronti di , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
i quali, con nota del 23-1-2019, dichiaravano di aderire alla domanda attorea;
-a prescindere da tale circostanza doveva rilevarsi che l'attrice godeva dell'unità immobiliare in virtù di un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 4-11-1989;
-la relazione di fatto con il bene doveva, di conseguenza, valutarsi in termini di detenzione qualificata scaturente dal contratto preliminare di compravendita e dall'accessorio contratto di comodato implicitamente stipulato da e all'atto Controparte_7 Persona_1
della consegna del bene avvenuta con la sottoscrizione del preliminare;
-anche a volere prescindere dalla dedotta carenza di legittimazione passiva doveva rilevarsi l'insussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto a titolo originario.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Pt_1 Parte_1
chiedendone la riforma.
Restavano contumaci , e . Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 4
In corso di causa il contraddittorio veniva integrato nei confronti di , Controparte_4
, , nonché dell' che restavano Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
contumaci.
La causa all'udienza del 20-2-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con unico motivo di gravame l'appellante contesta la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di usucapione, atteso che , e Controparte_1 CP_3 CP_2
avevano espressamente dichiarato di aderirvi.
[...]
Assume che tale dichiarazione era da qualificarsi come confessione giudiziale con la conseguenza che alcuna prova doveva essere offerta circa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di acquisto a titolo originario.
Adduce che il potere di fatto utile ad usucapionem, quindi, era dimostrato attraverso la confessione giudiziale dei convenuti avente valore di prova legale.
Le censure appaiono infondate.
Osserva la Corte che , e - al pari degli Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
altri convenuti - dichiaravano nel giudizio di primo grado di avere rinunziato, con atto n.2246/01, all'eredità di , originaria intestataria dell'appartamento sul quale Persona_1
l'appellante invoca declaratoria di acquisto per usucapione.
Nella sentenza impugnata si dà atto della rinunzia e tale circostanza non è contestata nel gravame.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva di , e Controparte_2 Controparte_3
; , a fonte della rinunzia all'eredità di tutti i convenuti, Controparte_1 Parte_1
avrebbe dovuto evocare in giudizio gli ulteriori successibili, chiamati all'eredità.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Nulla per spese stante la contumacia degli appellati. 5
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello come in atti proposto da Parte_1
nei confronti di , e avverso la sentenza Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
n.571/2019, emessa dal Tribunale di Velletri.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 19-6-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Gisella Dedato