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26 giugno 2022
26 giugno 2022
Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Ad esclusione delle attivita' di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.