Articolo 8 della Legge 31 maggio 2022, n. 62
Articolo 7Articolo 9
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26 giugno 2022
Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Ad esclusione delle attivita' di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 26 giugno 2022