Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Sentenza breve 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 23/09/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Maraviglia e Anna Casciarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico -OMISSIS- di -OMISSIS-, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti
-del provvedimento della Commissione dell'esame di Stato 2024/2025 datato 4.7.2025, contenente la valutazione finale del candidato -OMISSIS- e il voto finale da questi riportato, pari a 55/100, con conseguente mancato superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
-di tutti gli atti, verbali, tracce, griglie di valutazione presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, alunno dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), è studente certificato per la presenza di disturbi specifici dell’apprendimento (disgrafia e singolo episodio, di gravità lieve, di disturbo depressivo). La Scuola ha predisposto in suo favore un piano didattico personalizzato sottoscritto dall’alunno in data 13.1.2025. Tuttavia il 21.1.2025 il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto ad una ulteriore valutazione psicologica che ha rivelato la presenza della sindrome di Asperger, ovvero di disturbi dello spettro dell’autismo di livello 1. Ragion per cui il p.d.p. è stato aggiornato in data 18.2.2025, dando atto del nuovo quadro clinico dello studente e dei corrispondenti interventi educativi e didattici per far fronte alla sua condizione. Il p.d.p. aggiornato è stato firmato e protocollato dalla dirigente scolastica in data 13.05.2025. Lo studente è stato ammesso e ha partecipato alle prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, che non ha superato riportando un risultato negativo. Con il ricorso in epigrafe egli contesta la valutazione finale della Commissione d’esame, in una ai verbali delle operazioni, alle griglie valutative e agli presupposti e/o connessi, nella parte contenente il giudizio di mancato superamento dell’esame finale a seguito dell’attribuzione del punteggio di 55/100.
2. L’impugnativa è affidata a due articolati motivi così intestati: “ (I) a. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 l. 170/2010, anche in rapporto all’art. 32 Cost.; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà dei piani didattici personalizzati del 13-25.1.2025 e del 18.2.2025; eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione, in relazione alla mancata riproposizione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti nei pdp 2022/2023 e 2023/2024, pur a fronte di un quadro clinico dello studente immutato, addirittura aggravato. b. Illogicità e difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati, in via derivata, in ragione del mancato adeguamento dei pdp per l’a.s. 2024/2025 dell’alunno alla situazione clinica dello stesso, come fotografata nella relazione dello psicologo dell’u.o.c. disabilità e non autosufficienza dell’Ulss n. 2 – dott. -OMISSIS-, di data 21.1.2025; (II) Violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 l. 170/210 e dell’art. 25 dell’ordinanza ministeriale n. 67/2025, eccesso di potere, illogicità e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in relazione alla mancata concessione delle misure compensative richieste e indicate nel pdp richiamato (con particolare riguardo alla mancata concessione dell’utilizzo, in tutte le materie, di schemi e mappe concettuali anche in sede di colloquio orale)”. In estrema sintesi il ricorrente, ricordati i due piani didattici personalizzati redatti in suo favore dall’Istituto intimato, da un lato ha contestato l’efficacia delle misure compensative e dispensative disposte in suo favore, e questo anche evidenziandone la portata riduttiva sia rispetto agli anni precedenti che al nuovo quadro clinico da ultimo emerso. Dall’altro lato il ricorrente ha aggiunto che, al netto delle carenze dei piani didattici, il risultato negativo dell’esame sarebbe comunque inficiato da una incompleta applicazione dei p.d.p., in quanto la Commissione d’esame non sarebbe stata messa a conoscenza dell’aggravamento del quadro clinico dello studente e della redazione, in suo favore, di un più aggiornato p.d.p., alla stregua del quale la Commissione avrebbe potuto e dovuto apprestare più adeguati ausili in favore dell’alunno.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti in giudizio dimettendo una relazione del Presidente della Commissione d’esame, nella quale è stato ripercorso lo svolgimento dell’esame di Stato e sono state descritte le misure (compensative e dispensative) concesse allo studente in relazione al primo p.d.p. redatto in suo favore.
4. Con ordinanza collegiale n. 1519 del 5.9.2025 il Tribunale ha disposto istruttoria nei confronti dell’intimato Istituto Tecnico, chiamandolo a individuare la documentazione fornita alla Commissione d’esame in merito alle condizioni dello studente e gli strumenti didattici redatti in suo favore nel corso dell’a.s. 2024/2025.
5. L’Istituto scolastico ha adempiuto all’incombente dimettendo una relazione del suo Dirigente scolastico, corredata dalla documentazione ritenuta opportuna, dalla quale in particolare emerge la trasmissione alla Commissione d’esame della sola prima stesura del p.d.p., non contenente le integrazioni successivamente apportate.
6. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2025, dopo la discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.
7. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, regolarmente costituitesi in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria.
8. Ciò premesso, il ricorso va senz’altro accolto essendo fondata la censura di mancata e/o incompleta applicazione dei p.d.p. predisposti in favore del discente.
8.1. Questi è uno studente certificato con disturbi specifici dell’apprendimento. L’Istituto scolastico ha predisposto in suo favore un primo piano didattico personalizzato datato 13.1.2025, che è stato però successivamente aggiornato il 18.2.2025 a seguito della presentazione di una certificazione dell’U.L.S.S. n. 2 del 21.1.2025, attestante la presenza di un ulteriore disturbo dello sviluppo del ragazzo (autismo). Il p.d.p. del febbraio 2025 prevede specifici strumenti compensativi e misure dispensative oltre ad “altri” interventi, ove necessario e previa convalida del docente. Queste misure, e in specie quelle indeterminate, sono chiaramente rapportate e da rapportarsi alla specifica situazione del discente e dunque l’Istituzione scolastica e la Commissione avrebbero dovuto (rispettivamente) valutarne la necessità e concretamente predisporle in favore dello studente, in sede d’esame, tenendo conto del più aggiornato quadro clinico del ragazzo.
8.2. Ciò non è stato possibile perché, come emerge dalla documentazione versata in atti, in sede di presentazione del discente l’Istituto Scolastico non ha fatto riferimento all’ultima versione del p.d.p., suggerendo degli ausili parametrati sulla condizione dell’alunno fotografata al tempo della presentazione della prima certificazione (con diagnosi di disgrafia e di un disturbo depressivo). E la Commissione d’esame ha acquisito solo il p.d.p. del 13.1.2025, non essendo a conoscenza dell’evoluzione clinica dello studente e dunque della certificazione del 21.1.2025 che attestava la presenza della sindrome di Asperger.
8.3. La relazione scolastica depositata in adempimento alle richieste istruttorie di questo Tribunale conferma che alla Commissione d’esame non è stata fornita, a ridosso della riunione preliminare del 15 maggio 2025, la versione del piano didattico personalizzato aggiornata ad alcuni aspetti cognitivi e relazionali importanti (altre relazioni cliniche-indicazioni relative alla memoria-attenzione- affaticabilità, etc). Con la conclusione per cui l’applicazione delle misure previste per il candidato con d.s.a. non è avvenuta in modo pienamente conforme al p.d.p. aggiornato, poiché tale documento non è stato reso disponibile alla Commissione nei tempi necessari per un corretto esame.
8.4. Tanto comporta l’accoglimento del ricorso per l’assorbente ragione, delineata nel secondo mezzo, della conduzione dell’esame di Stato senza che la Commissione sia stata messa a conoscenza della effettiva condizione clinica dello studente, certificata dall’Azienda sanitaria ed evidenziata nel p.d.p. del 18.2.2025. Sono dunque mancati i più appropriati ausili in favore dello studente da parametrare in relazione alla sua effettiva condizione clinica.
9. L’accoglimento del ricorso comporta la necessità di disporre una riedizione delle prove d’esame del ricorrente (scritte ed orali) in apposita sessione straordinaria, per l’effetto demandando al Ministero resistente il compito di fissarne, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione. L’Istituto Scolastico, da un lato, e la Commissione d’esame, dall’altro lato, dovranno in sede d’esame garantire allo studente la predisposizione ed applicazione delle misure (compensative e dispensative) più idonee a far fronte alla sua condizione in base al più aggiornato piano didattico personalizzato datato 18.2.2025.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell’intimato Ministero e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla i provvedimenti impugnati contenenti la valutazione finale negativa del candidato, con gli effetti di cui al § 9 del presente provvedimento.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.