Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2566/2024 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
24/10/1976, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Amati (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Brindisi il 18/06/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2254/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 19/07/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, nulla va disposto in punto spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brindisi il 18/06/2011 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di € 150,00 mensili annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo l'orientamento di Codesto Tribunale del 15 settembre 2016; questa somma è stata calcolata tenendo anche presente che il padre sosterrà costi di viaggio ed alloggio per recarsi a fare visita al minore.
3. Fatto salvo diverso accordo scritto tra i genitori, e compatibilmente agli impegni lavorativi di questi ultimi e alle esigenze dei figli, le parti concordano che:
a) il padre potrà vedere il minore, previo congruo preavviso, in almeno due periodi su base mensile che non devono necessariamente corrispondere al fine settimana provvedendo, a propria cura e spese, ai costi di trasporto e di alloggio.
b) Il minore, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, trascorrerà le festività natalizie con ciascun genitore ad anni alternati secondo un calendario che preveda
l'alternanza Natale / Capodanno (23.12- 30.12; 30.12. 06.01)
c) Durante il periodo estivo, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nell'interesse del minore, potrà tenere presso di sé il medesimo per almeno 30 giorni anche non consecutivi, con predisposizione del relativo calendario entro il 30 aprile di ogni anno.
d) I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore;
e) Il tutto salvo diversi e migliori accordi eventualmente assunti di volta in volta per iscritto dai genitori.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento, non avendo nulla reciprocamente a che pretendere a tale titolo.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare
e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo o causa
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi. I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che ogni questione tra di loro insorta relativamente a rapporti di dare/avere per le spese sostenute fino ad oggi per il figlio sono da intendersi definite con la sottoscrizione del presente accordo e, pertanto, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
6. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per il figlio minore.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 78, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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