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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente e Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Molinella - Piazza Martoni, 1 40062 Molinella BO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2019
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il 07/11/2025
Richieste delle parti:
RILEVATO IN FATTO
Con il ricorso riportato in epigrafe parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento fattole notificare da parte resistente relativa a sei avvisi di accertamento contestanti l'omessa presentazione della dichiarazione TARI per gli anni 2018-2023 e divenuti definitivi per mancata impugnazione, portante altresì l'ngiunzione al pagamento di un ulteriore somma dovuta per spese amministrative e ne chiede l'annullamento sul rilievo, tra l'altro, della violazione delle regole disciplinanti l'affidamento del servizio di riscossione a terzi estranei all'amministrazione procedente, atteso che nel caso specifico l'atto impugnato proveniva dall'avvocato difensore dell''ente creditore, soggetto non ricadente nelle speciali categorie di terzi a cui a mente degli artt. 52 e segg. d.lgs. 446/1997 il servizio della riscossione è affidabile;
resiste al ricorso l'ente creditore che ne ha chiesto la reiezione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Lo svolto motivo di ricorso è fondato e la sua fondatezza, caducando alla radice l'atto impugnato, rende superflua la cognizione degli ulteriori vizi denunciati. Premesso che nella specie l'atto impugnato – per vero pure di incerta qualificazione, dappoiché, nel mentre il regolamento in uso all'ente creditore prescriva, ove questo intenda procedere in proprio alla riscossione delle proprie entrate, l'adozione del ruolo, che incanala la procedura nell'alveo del d.P.R. 602/1973, ovvero l'ingiunzione fiscale di cui al r.d .639/1910, l'atto in questione assomma promiscuamente in sé caratteristiche dell'uno e dell'altro – è stato predisposto da un soggetto terzo estraneo all'amministrazione procedente – che evidentemente, oltre a difendere ora l'ente creditore, deve averlo anche assistito nella fase stragiudiziale, come si evince dalla delega emergente dall'incipit dell'atto impugnato – il vizio denunciato è incontestabile. E' ben vero che sempre in base alle citate disposizioni regolamentari il servizio di riscossione può essere assolto oltre che internamente anche affidandolo a soggetti esterni, ma come consta dalle norme richiamate in rubrica detto servizio può essere espletato solo da soggetti qualificati che abbiano una determinata forma legale, in quanto non possono essere persone fisiche – né è rilevante che essi siano iscritti nell'albo professionale degli avvocati – e che siano iscritti nell'apposito albo istituito dalla legge. Ora, nella specie, il soggetto che ha predisposto e sottoscritto l'atto, agendo per conto dell'ente creditore, è un avvocato del libero foro che non consta eserciti la propria attività in una forma societaria qualificata e soprattutto non è iscritto allo speciale albo dei soggetti abilitati a svolgere esternamente i compiti della riscossione. Ne discende di conseguenza che in quanto proveniente da un soggetto non abilitato l'atto in questione è radicalmente nullo. Le spese seguono la soccombenza nel merito, mentre possono essere compensate per la fase cautelare.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.500,00 oltre accessori di legge. Compensa spese cautelari.
Bologna, 7 novembre 2025
Il presidente relatore Dott. Marco Marulli
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente e Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Molinella - Piazza Martoni, 1 40062 Molinella BO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2019
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il 07/11/2025
Richieste delle parti:
RILEVATO IN FATTO
Con il ricorso riportato in epigrafe parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento fattole notificare da parte resistente relativa a sei avvisi di accertamento contestanti l'omessa presentazione della dichiarazione TARI per gli anni 2018-2023 e divenuti definitivi per mancata impugnazione, portante altresì l'ngiunzione al pagamento di un ulteriore somma dovuta per spese amministrative e ne chiede l'annullamento sul rilievo, tra l'altro, della violazione delle regole disciplinanti l'affidamento del servizio di riscossione a terzi estranei all'amministrazione procedente, atteso che nel caso specifico l'atto impugnato proveniva dall'avvocato difensore dell''ente creditore, soggetto non ricadente nelle speciali categorie di terzi a cui a mente degli artt. 52 e segg. d.lgs. 446/1997 il servizio della riscossione è affidabile;
resiste al ricorso l'ente creditore che ne ha chiesto la reiezione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Lo svolto motivo di ricorso è fondato e la sua fondatezza, caducando alla radice l'atto impugnato, rende superflua la cognizione degli ulteriori vizi denunciati. Premesso che nella specie l'atto impugnato – per vero pure di incerta qualificazione, dappoiché, nel mentre il regolamento in uso all'ente creditore prescriva, ove questo intenda procedere in proprio alla riscossione delle proprie entrate, l'adozione del ruolo, che incanala la procedura nell'alveo del d.P.R. 602/1973, ovvero l'ingiunzione fiscale di cui al r.d .639/1910, l'atto in questione assomma promiscuamente in sé caratteristiche dell'uno e dell'altro – è stato predisposto da un soggetto terzo estraneo all'amministrazione procedente – che evidentemente, oltre a difendere ora l'ente creditore, deve averlo anche assistito nella fase stragiudiziale, come si evince dalla delega emergente dall'incipit dell'atto impugnato – il vizio denunciato è incontestabile. E' ben vero che sempre in base alle citate disposizioni regolamentari il servizio di riscossione può essere assolto oltre che internamente anche affidandolo a soggetti esterni, ma come consta dalle norme richiamate in rubrica detto servizio può essere espletato solo da soggetti qualificati che abbiano una determinata forma legale, in quanto non possono essere persone fisiche – né è rilevante che essi siano iscritti nell'albo professionale degli avvocati – e che siano iscritti nell'apposito albo istituito dalla legge. Ora, nella specie, il soggetto che ha predisposto e sottoscritto l'atto, agendo per conto dell'ente creditore, è un avvocato del libero foro che non consta eserciti la propria attività in una forma societaria qualificata e soprattutto non è iscritto allo speciale albo dei soggetti abilitati a svolgere esternamente i compiti della riscossione. Ne discende di conseguenza che in quanto proveniente da un soggetto non abilitato l'atto in questione è radicalmente nullo. Le spese seguono la soccombenza nel merito, mentre possono essere compensate per la fase cautelare.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.500,00 oltre accessori di legge. Compensa spese cautelari.
Bologna, 7 novembre 2025
Il presidente relatore Dott. Marco Marulli