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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2661 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SPADOLA GIUSEPPE;
P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. CAPPELLO CP_1 C.F._1
VALENTINA resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2022, la svolge Parte_2
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 319/2022 emesso
Pagina 1 di 5 dal Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, in data 21.10.2022 e notificato il 29.11.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. odierno opposto, della somma di € 7.303,08 (oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese liquidate in €
540,00) a titolo di retribuzione e indennità di malattia per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e t.f.r. relativo ai due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti (il primo dal 6.4.2018 al 15.5.2020 e il secondo dal
3.12.2020 al 15.2.2022).
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepisce di aver pagato integralmente quanto dovuto e indicato nel decreto ingiuntivo opposto: in particolare, l'opponente deduce di aver effettuato pagamenti a favore dell'opposto per complessivi € 45.796,12, che includerebbero anche le spettanze oggetto dell'ingiunzione.
La ricorrente formula, inoltre, domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'indennità sostitutiva di preavviso, sia del primo che del secondo rapporto, avendo l'opposto comunicato le sue dimissioni volontarie senza preavviso, nonché il risarcimento del danno subito per le dimissioni senza giusta causa prima della scadenza contrattuale del secondo rapporto a tempo determinato.
Chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposto a pagargli indennità e risarcimento.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente evidenzia che dalla documentazione prodotta dall'opponente emergono esclusivamente due pagamenti per complessivi € 1.006,00 a titolo di acconto t.f.r. per il rapporto di lavoro risolto il 15.05.2020; mentre tutti gli altri versamenti riguardano retribuzioni relative a precedenti periodi non oggetto di ingiunzione.
Insiste quindi per la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di € 6.297,09.
Pagina 2 di 5 Chiede, infine, il rigetto della riconvenzionale in quanto, per il primo rapporto, l'opponente non ha dimostrato che il rapporto si sia risolto per dimissioni del lavoratore, mentre il secondo si sarebbe risolto per dimissioni per giusta causa e per mutuo consenso.
Con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 24.5.2023 è stato disposto l'immediato pagamento della somma pretesa dall'opposto.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'eccezione sollevata dall'opponente in merito al pagamento delle spettanze di gennaio e febbraio 2022 e del t.f.r. dovuto non può essere accolta in quanto l'opponente, pur non contestando la quantificazione delle somme ingiunte, asserisce genericamente di aver corrisposto la somma di € 45.796,12, comprensiva di tutte le spettanze relative al rapporto di lavoro tra le parti in giudizio.
In particolare, le liste dei movimenti del conto corrente dell'opponente
(cfr. estratti conto all.2 al ricorso) riguardano i mesi fino a marzo CP_2
2021, e quindi non possono avere ad oggetto le retribuzioni di gennaio e febbraio 2022, nonché il t.f.r. del secondo rapporto di lavoro (cessato il
15.02.2022).
In secondo luogo, dalla stessa documentazione risultano solo due bonifici imputabili all'ulteriore pretesa dell'opposto, relativa al t.f.r. del primo rapporto: uno di € 461,00 (il 26.6.2020 per “acconto trattamento di fine rapporto”) e di € 545,00 (l'11.01.2021 per “versamento t.f.r. maggio 2020”) per un totale di € 1.006,00, come ammesso dall'opposto.
Non è stato depositato alcun estratto conto di Banca Intesa San Paolo menzionato dall'opponente.
Neppure può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente sull'indennità sostitutiva del preavviso del
Pagina 3 di 5 primo e del secondo rapporto contrattuale e del danno subito per le dimissioni prima della scadenza contrattuale.
Invero, nonostante dalla documentazione versata in atti risultino le dimissioni volontarie dell'opposto per il (solo) secondo rapporto lavorativo (cfr. all.1 ricorso) – e dunque la domanda è infondata con riferimento al primo rapporto, mancando la prova delle dimissioni volontarie – , l'opponente non ha contestato quanto dedotto dall'opposto in ordine al fatto che tali dimissioni volontarie siano state rassegnate su comune accordo delle parti. Si tratta quindi di risoluzione per mutuo dissenso che esclude la corresponsione di alcuna indennità o risarcimento essendo conforme alla volontà di entrambe le parti.
La domanda di restituzione della somma di € 155 che sarebbe stata indebitamente pagata dall'opponente è inammissibile perché formulata solo con le ultime note.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, con declaratoria del diritto dell'opposto a percepire la somma già oggetto dell'ordinanza ex art. 423
c.p.c.; e la riconvenzionale va rigettata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 319/2022;
- dichiara il diritto di al pagamento della somma di € CP_1
6.297,08, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, già oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del
24.5.2023;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da in Parte_2
ricorso;
- dichiara inammissibile la domanda restitutoria della somma di €
155;
Pagina 4 di 5 - condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_2 CP_1
liquidate in € 4000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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