Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 579
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Sentenza 14 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, dott. Alessandro La Vecchia, del Tribunale di Ragusa. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la parte ricorrente ha opposto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione e indennità di malattia, sostenendo di aver già effettuato pagamenti per un importo superiore a quello ingiunto. Dall'altra parte, la resistente ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento della somma residua, contestando l'effettivo pagamento delle spettanze e sostenendo che le dimissioni della ricorrente non giustificassero le richieste di indennità.

Il Giudice ha parzialmente accolto l'opposizione, ritenendo non provato il pagamento delle somme ingiunte per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e il TFR, evidenziando che la documentazione presentata dalla parte opposta non supportava le sue affermazioni. Inoltre, ha rigettato la domanda riconvenzionale della ricorrente, poiché le dimissioni erano avvenute per mutuo consenso, escludendo quindi il diritto a indennità o risarcimento. La sentenza ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo il diritto della resistente a ricevere la somma dovuta, e ha condannato la parte ricorrente alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 579
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 579
    Data del deposito : 14 aprile 2025

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