CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9702/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 LL - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Primavera Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa Per Il Comune Di RR - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p.na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa Per Il Comune
Di RR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259002924729000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21993/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: presente si riporta agli atti
Resistente: assente h 11,15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe relativa alla Tarsu/Tia richiesta per il
2012 dalla Sapna per conto del comune di RR chiedendone l'annullamento deducendo di aver regolarmente pagato il tributo a mezzo bollettino postale nel 2014 , di non aver mai ricevuto la notifica della relativa cartella esattoriale e concludendo con la richiesta di condanna al pagamento delle spese della parte resistente.
Si costituiva l'Agente della NE che, ribadendo la correttezza del proprio operato e depositando copia dell'intervenuta notifica della cartella esattoriale, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente contestava la validità della documentazione esibita al fine di dar la prova della avvenuta notifica.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettur del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il contribuente ha dato prova di aver regolarmente pagato il Tributo di cui oggi si chiede l'esazione. L'atto impugnato è effettivamente il primo atto con cui al contribuente è stato chiesto il pagamento del Tributo poichè non vi è valida prova dell' intervenuta notifica della precedente cartella di pagamento asseritamente avvenuta nel 2019. Agli atti parte resistente ha depositato una relata di notifica con consegna in busta chiusa alla Sig.ra Nominativo_2 , qualificatasi cognata, in busta sigillata., effettuata pertanto ai sensi dell'art.139 c.p.c. ER, nel caso di specie, non ha depositato alcun avviso di ricevimento, bensì soltanto un semplice “elenco” di nomi e cognomi proveniente da “Banca_1.” e dal Comune di RR, pure in tal caso senza alcuna valenza giuridica, ben lontano dagli adempimenti previsti dall'art.139 c.p.c., mentre del “secondo avviso”, non vi è alcuna traccia in atti.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte resistente AP al pagamento delle spese del giudizio liquidate direttamente in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, mentre sussitono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra il ricorrente la parte resistente ER .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna AP al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 oltre accessori e compensa nei confronti dell'ER.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9702/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 LL - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Primavera Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa Per Il Comune Di RR - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p.na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa Per Il Comune
Di RR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259002924729000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21993/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: presente si riporta agli atti
Resistente: assente h 11,15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe relativa alla Tarsu/Tia richiesta per il
2012 dalla Sapna per conto del comune di RR chiedendone l'annullamento deducendo di aver regolarmente pagato il tributo a mezzo bollettino postale nel 2014 , di non aver mai ricevuto la notifica della relativa cartella esattoriale e concludendo con la richiesta di condanna al pagamento delle spese della parte resistente.
Si costituiva l'Agente della NE che, ribadendo la correttezza del proprio operato e depositando copia dell'intervenuta notifica della cartella esattoriale, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente contestava la validità della documentazione esibita al fine di dar la prova della avvenuta notifica.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettur del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il contribuente ha dato prova di aver regolarmente pagato il Tributo di cui oggi si chiede l'esazione. L'atto impugnato è effettivamente il primo atto con cui al contribuente è stato chiesto il pagamento del Tributo poichè non vi è valida prova dell' intervenuta notifica della precedente cartella di pagamento asseritamente avvenuta nel 2019. Agli atti parte resistente ha depositato una relata di notifica con consegna in busta chiusa alla Sig.ra Nominativo_2 , qualificatasi cognata, in busta sigillata., effettuata pertanto ai sensi dell'art.139 c.p.c. ER, nel caso di specie, non ha depositato alcun avviso di ricevimento, bensì soltanto un semplice “elenco” di nomi e cognomi proveniente da “Banca_1.” e dal Comune di RR, pure in tal caso senza alcuna valenza giuridica, ben lontano dagli adempimenti previsti dall'art.139 c.p.c., mentre del “secondo avviso”, non vi è alcuna traccia in atti.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte resistente AP al pagamento delle spese del giudizio liquidate direttamente in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, mentre sussitono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra il ricorrente la parte resistente ER .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna AP al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 oltre accessori e compensa nei confronti dell'ER.