TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4506/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Matarrese Parte_1 C.F._1
NN
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Motolese Ilaria CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 03/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Triggiano il 31.12.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Triggiano al n. 1 parte 2 serie A anno 2010; dalla loro unione nascevano i figli NN il 30.07.2010 e il 19.01.2014; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni così come indicate nel ricorso introduttivo
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nata Bari il 20.07.1985) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario il 31.12.2009 CP_1 in Triggiano, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Triggiano al n. 1 parte 2 serie
A anno 2010 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il
30.07.2024 ed iscritto al n. r.g. V.G. 4506/2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4506/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Matarrese Parte_1 C.F._1
NN
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Motolese Ilaria CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 03/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Triggiano il 31.12.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Triggiano al n. 1 parte 2 serie A anno 2010; dalla loro unione nascevano i figli NN il 30.07.2010 e il 19.01.2014; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni così come indicate nel ricorso introduttivo
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nata Bari il 20.07.1985) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario il 31.12.2009 CP_1 in Triggiano, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Triggiano al n. 1 parte 2 serie
A anno 2010 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il
30.07.2024 ed iscritto al n. r.g. V.G. 4506/2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo