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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 4230/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Negri del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Molteni del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Oggetto: domanda ex art.2932 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e sullo svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione del 04.03.2024, conveniva in Parte_1
giudizio la moglie , allegando: Controparte_1 - che in data 27.06.2013 le parti acquistavano l'unità immobiliare sita in
Sauze di Cesana, Via delle Combe 22, censita al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 538, subalterno 9, categoria A/2, rendita € 386,05, unitamente a due posti auto coperti, rispettivamente censiti al foglio 10, particella 538, subalterni 2 e 3, entrambi aventi una rendita di € 38,06;
- che per scelta dei coniugi il 50% dei detti immobili veniva fiduciariamente intestato alla moglie;
- che con scrittura del 25.05.2014, infatti, la convenuta dava atto del patto fiduciario e si impegnava irrevocabilmente a trasferire il 50% delle proprietà al marito a semplice richiesta;
- che l'immobile di cui è causa veniva, in data 13.02.2023, inserito nel fondo patrimoniale costituito a mezzo del rogito del Notaio Per_1
[...]
- che in data 01.07.2023 l'attore chiedeva alla moglie di adempiere alla propria obbligazione di trasferirgli la sua quota di proprietà, essendo pendente tra le parti procedimento di separazione personale;
- che la convenuta non adempiva.
In forza di tali allegazioni, parte attrice, andato vano il tentativo di conciliazione nella procedura di mediazione, adiva il Tribunale, proponendo domanda ex art. 2932 c.c.
2.Si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1
la pretesa avversaria, deducendo:
- che, diversamente da quanto rappresentato dall'attore, l'alloggio di
Sauze di Cesana veniva acquistato nel 2013 dalla sola convenuta e veniva pagato mediante due assegni circolari ed un mutuo di €
272.000,00, acceso presso da quest'ultima e rimborsato CP_2
integralmente ed esclusivamente dalla medesima con disposizione di pagamento tratte sul suo conto corrente personale;
- che, dunque, l'immobile era di sua esclusiva proprietà;
pag. 2 di 16 - che nel maggio 2014 la convenuta sottoscriveva la scrittura invocata da parte attrice quale presunto patto fiduciario solo perché il marito, in fase di trattativa per potenziali investimenti in relazione alla sua attività imprenditoriale, voleva palesare una certa consistenza patrimoniale;
- che però lo stesso attore ha sempre riconosciuto il detto immobile come esclusivo della moglie;
- che in data 16.06.2023 la convenuta revocava espressamente la propria promessa di trasferire l'immobile al marito sia per il lungo tempo ormai trascorso sia perché era mutato il rapporto tra i coniugi, non più improntato a solidarietà e rispetto;
- che solo dopo l'espressa revoca del 16.06.2023 l'attore chiedeva l'esecuzione di quanto contenuto nella scrittura del 25.05.2014;
- che, in ogni caso, la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta, in quanto la promessa del 25.05.2014 non contiene l'esatta identificazione dell'immobile;
- che la domanda è altresì infondata, essendo il presunto patto fiduciario nullo ex art. 1418 c.c., perché privo di una specifica causa giuridica;
- che la scrittura del 25.05.2014 contiene una mera promessa di donazione, incoercibile ex art. 2932 c.c.;
- che, infine, il marito non aveva più alcun diritto di utilizzare gli immobili di cui è causa, di esclusiva proprietà della moglie, per i quali, dunque, svolgeva domanda riconvenzionale di rilascio.
3.All'udienza del 23.07.2024 le parti convenivano circa la natura documentale della causa e dunque chiedevano fissarsi udienza di discussione e precisazione delle conclusioni.
4. Il G.I. disposta, in un primo momento, con ordinanza 17.9.2024 discussione orale al 19.11.2024, revocava, poi, la stessa e rifissava l'incombente, con le stesse modalità, con la seguente motivazione: “rilevato che, a fronte di
pag. 3 di 16 domanda ex art.2932 c.c. formulata da parte attrice, l'istruttoria debba essere integrata, a cura e spese della parte interessata e sul solco di Cass.12654/2020
e 14976/2023, con breve relazione peritale asseverata attestante la regolarità catastale e urbanistico/edilizia dell'immobile (che costituisce condizione dell'azione, passibile di produzione anche in grado d'appello)”. Acquisita la relazione tecnica asseverata a forma dell'arch. e le precisazione delle Per_2 conclusioni (depositate su registro telematico in data 13.12.2024 dall'attore e in data 12.12.2024 dalla convenuta), all'udienza del 17.12.2024, udita la discussione orale, tratteneva la causa a decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c.
Ritenuto.
1.Come noto, si può dire che il negozio fiduciario consista in un'operazione negoziale con la quale un soggetto (c.d. “fiduciante”) trasferisce o fa trasferire da un terzo la titolarità di un bene ad un altro soggetto (c.d. “fiduciario”), il quale si obbliga a utilizzare il bene stesso secondo le indicazioni del primo e a ritrasferirlo, in un momento successivo, al fiduciante medesimo o ad un terzo da questi designato.
Quanto sopra produce quindi un effetto reale, posto che la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto (il fiduciante o un terzo) ad un altro soggetto (il fiduciario), ed un effetto obbligatorio, dal momento che il fiduciario si obbliga verso il fiduciante a gestire ed amministrare il bene secondo le sue istruzioni e a ritrasferirgliene la titolarità.
Sebbene il negozio fiduciario non sia oggetto di disciplina all'interno del nostro sistema codicistico – tranne che per ciò che attiene le disposizioni fiduciarie contenute in un testamento (art. 627 c.c.) -, esso viene ormai pacificamente considerato come un negozio atipico, connotato da una causa atipica, c.d. causa fiduciae, rappresentata dall'affidamento del fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, affidamento che poggia sul principio dell'autonomia dei privati ai sensi dell'art. 1322 c.c., stante il quale ai privati è dato concludere contratti atipici con il solo limite che gli pag. 4 di 16 stessi perseguano fini meritevoli di tutela dal nostro ordinamento e che gli stessi non eludano norme imperative, che altrimenti sarebbero nulli ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Precisato quanto sopra, va preliminarmente ricordato che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. 8001/2011; Cass.
6024/1993), che quando un'obbligazione comporta l'obbligo di trasferire un bene immobile, ciò deve avvenire nella forma prevista per la vendita
(forma scritta ad substantiam).
In forza di ciò, in materia di forma del patto fiduciario immobiliare, si sono succeduti due diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, consistendo il pactum fiduciae immobiliare nell'impegno al futuro trasferimento della titolarità di un bene, esso deve essere assimilato al contratto preliminare, con la conseguente operatività della regola della forma per relationem di cui all'art. 1351 c.c. (cfr.
Cass. civ. n. 5663/1988; 9489/2000; 11757/2014; 23093/2019). Se manca ab origine la forma scritta, il patto, dunque, è nullo. Secondo tale giurisprudenza, non può considerarsi sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta la mera dichiarazione unilaterale (ricognitiva o confessoria) resa ex post dal fiduciario, con cui questi riconosca l'esistenza di un accordo previamente intervenuto con il fiduciante in forma orale (cfr. Cass. civ. n. 3706/1994;
10163/2011).
Un secondo orientamento, rappresentato dalla pronuncia n. 10633/2014 della
Suprema Corte, citata da parte convenuta, sostiene, al contrario, che il patto fiduciario immobiliare non richieda la forma scritta, potendosi ritenere soddisfatto tale medesimo requisito anche dalla sola dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario contenente l'impegno al trasferimento al fiduciante del bene in esplicita attuazione del patto precedentemente concluso in forma orale.
Muovendo, da un lato, dalla pratica constatazione secondo la quale è affatto infrequente che l'accordo fiduciario sia concluso in forma orale e conformandosi, dall'altro lato, ad un'analoga innovativa pronuncia, di poco precedente, in tema di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni pag. 5 di 16 immobili (cfr. Cass. civ. n. 20051/2013), tale orientamento conferisce alla dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, successiva alla conclusione orale del pactum fiduciae, il rango di vera e propria fonte di obbligazione laddove contenga un “impegno attuale e preciso al ritrasferimento”. La detta dichiarazione peraltro costituirebbe autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, rendendo così possibile l'esecuzione in forma specifica ex. art. 2932 c.c., purché sia individuato esattamente l'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.
La tematica, più di recente, è tornata all'attenzione della Corte di
Cassazione, questa volta a Sezioni Unite (sent. 6459/2020), che ha dato una lettura nuova all'istituto, alla quale questo Tribunale aderisce pienamente.
Le Sezioni Unite ritengono che il patto fiduciario sia assimilabile più ad un mandato senza rappresentanza che ad un contratto preliminare, in quanto
“il mandato senza rappresentanza costituendo lo strumento tipico dell'agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli l'obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza necessità di ulteriori combinazioni (…) quel determinato intento”.
Le Sezioni Unite, in punto di requisito formale, ribadiscono che analogamente al mandato senza rappresentanza, anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'osservanza del requisito in forma scritta, invece, è richiesto per gli atti traslativi, e dunque per il contratto di acquisto iniziale del fiduciario e per il successivo di ritrasferimento al fiduciante.
pag. 6 di 16 Pertanto, la forma scritta del pactum fiduciae non è richiesta per la validità dello stesso, quanto piuttosto per soddisfare l'onere probatorio in giudizio.
Peraltro, superata anche la prova del patto in giudizio, esso “è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento al fiduciante”.
Sul punto è opportuno sin da subito ricordare, come fa anche la sentenza delle Sezioni Unite in esame, che “non sussistono ostacoli ad ammettere,
a tutela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui all'art. 2932 cod.civ.: avendo questa Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto sia in relazione ad altro negozio sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege”.
La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario non costituisce, dunque, autonoma fonte di obbligazione, ma, rileva “come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, presumendosi l'esistenza di questo fino a prova contraria.
Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del f iduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perché il rapporto fondamentale deve bensì sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la
pag. 7 di 16 vicenda in un'inversione dell'onere della prova. In altr i termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente;
assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto”.
2.Applicando i principi di cui sopra al caso in esame, si deve concludere che con la scrittura del 25.05.2014 la convenuta ha compiuto un mero atto di ricognizione del proprio obbligo di ritrasferire il 50% della proprietà degli immobili siti in Sauze di Cesana al marito;
obbligo sorto nel giugno 2013, quando gli immobili furono acquistati e intestati ai coniugi, in ragione del 50% cadauno, presuntivamente in forza dell'accordo verbale assunto.
La scrittura è costituita da una dichiarazione unilaterale della parte, che dichiara che “l'unità immobiliare sita in Sauze di Cesana, Via Combe 22, comprensiva di giardino e n. 2 posti auto, è intestata a me fiduciariamente per il 50% della stessa”; il documento contiene poi anche l'obbligo a trasferire la proprietà al marito “in qualsiasi momento, a sua semplice richiesta, a sua cura e spese”.
La scrittura, redatta dalla convenuta quasi un anno dopo l'acquisto degli immobili che ne costituiscono l'oggetto, sottende con tutta evidenza al patto fiduciario che all'epoca dell'acquisto fu stretto dai coniugi in forma verbale.
Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, la scrittura, pur non riportando i dati catastali degli immobili da ri-trasferire, li identifica analiticamente, senza possibilità di confusione con altri di proprietà dei coniugi (il che costituisce evenienza ben diversa dall'ipotesi trattata dalla sentenza Cass.n.10633/2014, nella quale il marito si impegnava a fornire alla moglie la provvista per acquisti immobiliari futuri).
La causa giuridica dell'accordo risiede, come già detto, nell'affidamento del fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, affidamento che poggia sul principio dell'autonomia dei privati ai sensi dell'art. 1322 c.c .
pag. 8 di 16 La struttura stessa del pactum fiduciae cum amico non necessita, infatti, come asserisce parte convenuta, che vi sia una causa giuridica diversa ed aggiuntiva rispetto al mero accordo delle parti di intestare un immobile in tutto o in parte all'altro soggetto che contestualmente si obbliga a restituirlo al legittimo proprietario.
In ogni caso la scrittura del 25.05.2014, avendo chiara natura ricognitiva, comporta che era onere di parte convenuta dimostrare l'inesistenza o il venir meno del patto fiduciario su cui parte attrice ha fondato la propria domanda.
La convenuta non ha fornito né chiesto di fornire la prova contraria, limitandosi ad allegare che la dichiarazione unilaterale fu necessaria perché il marito doveva dimostrare una maggiore consistenza patrimoniale per poter effettuare non meglio precisati investimenti aziendali.
Tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio.
La ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta in comparsa di costituzione, peraltro, non trova conforto neppure nella dichiarazione del
16.06.2023 con la quale decideva di Controparte_1 comunicare al marito la “revoca della promessa” fatta in data 25.05.2014,
“in quanto priva di causa, visto anche il lunghissimo tempo intercorso, e comunque la manifesta mancanza dei presupposti di solidarietà recip roca che giustificavano l'attribuzione”.
Nella dichiarazione del 16.06.2023 la convenuta non solo non fa il minimo cenno al fatto che l'immobile sarebbe stato di sua esclusiva proprietà per averlo ella pagato integralmente, ma neppure contesta in maniera p recisa l'assenza del patto fiduciario, che invece compare per la prima volta nell'atto di costituzione nel presente giudizio.
Si ritiene che, laddove fosse risultato vero che l'immobile fosse stato acquistato dalla sola convenuta e dunque la comproprietà f osse fittizia ma in maniera opposta rispetto alla prospettazione attorea, ella non avrebbe avuto alcun motivo per redigere una “revoca della promessa” del tenore di quella in atti, ma avrebbe invece evidenziato il suo acquisto esclusivo;
allo pag. 9 di 16 stesso tempo non si comprende per quale motivo nella lettera del
16.06.2023 non via alcuna menzione alla circostanza secondo la quale la promessa del 15.05.2014 sarebbe stata fatta solo ad arte per far risultare un patrimonio del marito più consistente di quello reale.
Alla luce del valore probatorio della dichiarazione del 15.05.2014 parte convenuta avrebbe dovuto esercitare uno sforzo probatorio maggiore, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver pagato dal proprio conto corrente l'intero prezzo degli immobili di cui è causa, posto che tale elemento non si concilia per nulla con la successiva dichiarazione del
15.05.2014, con la quale, come già detto, ella forniva la conferma e la prova del precedente patto fiduciario verbale concluso con il marito.
Non è neppure pertinente l'eccezione di parte convenuta secondo cui la promessa del 15.05.2014 sarebbe priva di efficacia, in quanto legittimamente e tempestivamente revocata.
E' di tutta evidenza, infatti, che il patto fiduciario stretto dalle parti nel giugno 2013, quando acquistarono gli immobili de quibus, decidendone l'intestazione al 50%, è un contratto che, come tale, non può essere sciolto per decisione unilaterale di una parte ex art. 1372 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra, merita accoglimento la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'esistenza di un patto fiduciario tra le parti, in forza del quale la convenuta si era impegnata e ritrasferire al marito il 50% degli immobili siti in Sauze di Cesana, acquistati nel giugno
2013, e dell'inadempimento della stessa rispetto al detto pactum fiduciae, la prova della cui esistenza è nell'atto di ricognizione del 25.05.2014 sottoscritto dalla convenuta.
3.Chiarito quanto sopra, occorre passare all'esame della domanda formulata da parte attrice in forza dell'art. 2932 c.c.
La domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è fondata.
Detta norma stabilisce che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso
pag. 10 di 16 dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Le condizioni per l'ottenimento della tutela sono dunque:
i) che vi sia l'inadempimento dell'obbligo di contrarre della parte avversa;
ii) che l'esecuzione contrattuale sia ancora attuale e possibile
(condizione che non può sussistere quando la situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo) e che tale rimedio non sia escluso dal titolo, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, escludere l'esperibilità di tale rimedio al momento del contratto preliminare;
iii) che, in caso di esecuzione in forma specifica del preliminare
(avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto), la parte che ha proposto la domanda abbia eseguito o offerto di eseguire la propria prestazione ex art. 2932 II comma c.c.
Quanto al primo requisito, esso sussiste, essendo pacifico che la convenuta abbia rifiutato di trasferire al marito gli immobili a seguito della sua richiesta del
01.07.2023.
Appurato, dunque, che sussiste l'inadempimento contrattuale di
[...]
rispetto al patto fiduciario, occorre valutare se vi siano Controparte_3
anche gli altri due presupposti (la possibilità e la non esclusione del titolo).
Chiarito subito che il titolo (vale a dire il pactum fiduciae) non esclude la tutela in forma specifica azionata da parte attrice e che il trasferimento ex art. 2932
c.c., laddove possibile, dovrà avvenire senza corresponsione di alcun prezzo da parte dell'attore, stanti gli accordi esistenti tra le parti, occorre sindacare la sussistenza della possibilità di concludere il contratto.
pag. 11 di 16 E' doveroso all'uopo ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c., al pari di qualsiasi altro atto di trasferimento immobiliare tra vivi, deve rigorosamente rispettare le prescrizioni di cui all'art. 17 della legge 47 del 1985
(ora sostituito dall'art. 46 del D.P.R.380/2001) e di cui all'art. 29 della legge 52 del 1985, che, a pena di nullità, rispettivamente impongono la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile con l'espressa menzione degli estremi del permesso di costruire o dell'eventuale permesso in sanatoria, e la presenza nell'atto delle menzioni catastali, ossia la corretta identificazione catastale degli immobili oggetto di vendita, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Ancora di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12654/2020, ha avuto occasione di precisare che “ la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 cc non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia […] Tale principio si fonda su due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
per altro verso, la possibilità di successiva “conferma”, con effetto sanante, del contratto nullo – secondo il disposto della L. n. 47 del 1985, articolo 17, comma
4 e articolo 40, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, articolo 46, comma 4 – non influenza la disciplina della sentenza ex articolo 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche
pag. 12 di 16 della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare”
(cfr., da ultimo, Cass. n. 12654/2020).
La Suprema Corte ha poi anche affermato che “la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex articolo 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 40, attestante
l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19)”, ulteriormente precisando con la sentenza n. 14976/2023 che “al promissario acquirente, in caso di mancato assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul promittente venditore, deve ritenersi permesso di supplire – nel suo interesse e al fine di realizzare lo scopo che le parti si erano prefisse con la stipula del contratto preliminare – a tale omissione, o rendendo la dichiarazione di regolarità urbanistica personalmente ovvero (cioè in alternativa) producendo la necessaria produzione documentale che attesti detta regolarità, la quale può, certamente, consistere in una perizia giurata di un tecnico di fiducia incaricato dalla stessa parte promissaria acquirente, che l'abbia fatta propria con la sua produzione in sede giudiziale, così derivandone la diretta riferibilità alla medesima (e non, invece, ad un terzo)”.
Nel caso di specie, la questione, sollevata d'ufficio, è stata risolta col deposito da parte attrice della relazione asseverata a firma dell'arch. , Per_2
attestante la conformità catastale e edilizio-urbanistica degli immobili oggetto di domanda di trasferimento.
L'integrale accoglimento delle domande di parte ricorrente determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale.
pag. 13 di 16 4.Le spese di lite, liquidate, per compenso, come da dispositivo nel medio del
D.M. 55/2014, come novellato dal D.M.37/2022, per tutte le fasi espletate
(dunque tutte, esclusa quella istruttoria) in relazione al valore dichiarato della controversia (inferiore a €.50.000,00), seguono l'integrale soccombenza di parte resistente.
Al ricorrente vanno anche riconosciuti i costi di avvio della mediazione obbligatoria, il cui espletamento è comprovato dal verbale prodotto, calcolati ai sensi del D.M.150/2023 in €.190,00, i costi di asseverazione della perizia (bollo di €.41,36) e gli esposti (C.U. e marca) per complessivi €.545,00. Non possono essere, invece, riconosciute in rifusione le spese della relazione tecnica, non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accerta e dichiara che in data 27.06.2023, al momento dell'acquisto degli immobili siti in Sauze di Cesana, meglio identificati al successivo punto 3, i coniugi e , conclusero Parte_1 Controparte_1
patto fiduciario in forza del quale gli immobili furono cointestati in ragione del
50% cadauno e la moglie si obbligò a trasferire la sua quota di proprietà, pari a
½ dell'intero, al marito, a semplice richiesta;
2.accerta e dichiara che la convenuta si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte col patto fiduciario del 27.06.2023 e, per l'effetto,
3.ai sensi dell'art.2932 c.c., trasferisce a favore di , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e contro , nata a [...] il Controparte_1
15.1.1973 (C.F. ) C.F._2
pag. 14 di 16 la quota del 50% di piena proprietà dei seguenti immobili siti in Sauze di
Cesana in Via della Combe n. 22 e precisamente:
*al piano primo, secondo fuori terra, alloggio -con accesso da atrio comune composto da tre camere, soggiorno, cucina, doppi servizi e due disimpegni alle coerenze: aria su area comune a tre lati, atrio comune e vano scala – distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Sauze di Cesana come segue:
foglio 10 particella 538 subalterno 9 Via delle Combe n. 22 piano 1 categoria
A/2 classe 2 vani 6,5 R.C. Euro 386,05;
**al piano interrato, un posto auto coperto -alle coerenze: corsia verso terrapieno, area di manovra, corsia verso posto auto distinto con subalterno 3, sottosuolo area comune- distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Sauze di Cesana come segue:
foglio 10 particella 538 subalterno 2 Via delle Combe n. 22 piano S1, categoria C/6, classe 1 mq 11, R.C. Euro 38,06;
***al piano interrato, un posto auto coperto -alle coerenze: corsia verso posto auto distinto con il subalterno 2 di cui sopra, area di manovra, corsia verso posto auto distinto con il subalterno 2 di cui sopra area di manovra, corsia verso posto auto distinto con il subalterno 4, sottosuolo area comune- distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Sauze di Cesana come segue:
foglio 10 particella 538 subalterno 3 Via delle Combe n. 22 piano S1, categoria C/6 classe 1 mq 11, R.C. Euro 38,06;
4.rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
5.dichiara tenuto e condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.776,36 per esposti non Parte_1 imponibili e € 5.810,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
pag. 15 di 16 Così deciso in Torino, il 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dal Funzionario UPP dr.Luca Boretti).
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 4230/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Negri del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Molteni del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Oggetto: domanda ex art.2932 c.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e sullo svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione del 04.03.2024, conveniva in Parte_1
giudizio la moglie , allegando: Controparte_1 - che in data 27.06.2013 le parti acquistavano l'unità immobiliare sita in
Sauze di Cesana, Via delle Combe 22, censita al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 538, subalterno 9, categoria A/2, rendita € 386,05, unitamente a due posti auto coperti, rispettivamente censiti al foglio 10, particella 538, subalterni 2 e 3, entrambi aventi una rendita di € 38,06;
- che per scelta dei coniugi il 50% dei detti immobili veniva fiduciariamente intestato alla moglie;
- che con scrittura del 25.05.2014, infatti, la convenuta dava atto del patto fiduciario e si impegnava irrevocabilmente a trasferire il 50% delle proprietà al marito a semplice richiesta;
- che l'immobile di cui è causa veniva, in data 13.02.2023, inserito nel fondo patrimoniale costituito a mezzo del rogito del Notaio Per_1
[...]
- che in data 01.07.2023 l'attore chiedeva alla moglie di adempiere alla propria obbligazione di trasferirgli la sua quota di proprietà, essendo pendente tra le parti procedimento di separazione personale;
- che la convenuta non adempiva.
In forza di tali allegazioni, parte attrice, andato vano il tentativo di conciliazione nella procedura di mediazione, adiva il Tribunale, proponendo domanda ex art. 2932 c.c.
2.Si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1
la pretesa avversaria, deducendo:
- che, diversamente da quanto rappresentato dall'attore, l'alloggio di
Sauze di Cesana veniva acquistato nel 2013 dalla sola convenuta e veniva pagato mediante due assegni circolari ed un mutuo di €
272.000,00, acceso presso da quest'ultima e rimborsato CP_2
integralmente ed esclusivamente dalla medesima con disposizione di pagamento tratte sul suo conto corrente personale;
- che, dunque, l'immobile era di sua esclusiva proprietà;
pag. 2 di 16 - che nel maggio 2014 la convenuta sottoscriveva la scrittura invocata da parte attrice quale presunto patto fiduciario solo perché il marito, in fase di trattativa per potenziali investimenti in relazione alla sua attività imprenditoriale, voleva palesare una certa consistenza patrimoniale;
- che però lo stesso attore ha sempre riconosciuto il detto immobile come esclusivo della moglie;
- che in data 16.06.2023 la convenuta revocava espressamente la propria promessa di trasferire l'immobile al marito sia per il lungo tempo ormai trascorso sia perché era mutato il rapporto tra i coniugi, non più improntato a solidarietà e rispetto;
- che solo dopo l'espressa revoca del 16.06.2023 l'attore chiedeva l'esecuzione di quanto contenuto nella scrittura del 25.05.2014;
- che, in ogni caso, la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta, in quanto la promessa del 25.05.2014 non contiene l'esatta identificazione dell'immobile;
- che la domanda è altresì infondata, essendo il presunto patto fiduciario nullo ex art. 1418 c.c., perché privo di una specifica causa giuridica;
- che la scrittura del 25.05.2014 contiene una mera promessa di donazione, incoercibile ex art. 2932 c.c.;
- che, infine, il marito non aveva più alcun diritto di utilizzare gli immobili di cui è causa, di esclusiva proprietà della moglie, per i quali, dunque, svolgeva domanda riconvenzionale di rilascio.
3.All'udienza del 23.07.2024 le parti convenivano circa la natura documentale della causa e dunque chiedevano fissarsi udienza di discussione e precisazione delle conclusioni.
4. Il G.I. disposta, in un primo momento, con ordinanza 17.9.2024 discussione orale al 19.11.2024, revocava, poi, la stessa e rifissava l'incombente, con le stesse modalità, con la seguente motivazione: “rilevato che, a fronte di
pag. 3 di 16 domanda ex art.2932 c.c. formulata da parte attrice, l'istruttoria debba essere integrata, a cura e spese della parte interessata e sul solco di Cass.12654/2020
e 14976/2023, con breve relazione peritale asseverata attestante la regolarità catastale e urbanistico/edilizia dell'immobile (che costituisce condizione dell'azione, passibile di produzione anche in grado d'appello)”. Acquisita la relazione tecnica asseverata a forma dell'arch. e le precisazione delle Per_2 conclusioni (depositate su registro telematico in data 13.12.2024 dall'attore e in data 12.12.2024 dalla convenuta), all'udienza del 17.12.2024, udita la discussione orale, tratteneva la causa a decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c.
Ritenuto.
1.Come noto, si può dire che il negozio fiduciario consista in un'operazione negoziale con la quale un soggetto (c.d. “fiduciante”) trasferisce o fa trasferire da un terzo la titolarità di un bene ad un altro soggetto (c.d. “fiduciario”), il quale si obbliga a utilizzare il bene stesso secondo le indicazioni del primo e a ritrasferirlo, in un momento successivo, al fiduciante medesimo o ad un terzo da questi designato.
Quanto sopra produce quindi un effetto reale, posto che la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto (il fiduciante o un terzo) ad un altro soggetto (il fiduciario), ed un effetto obbligatorio, dal momento che il fiduciario si obbliga verso il fiduciante a gestire ed amministrare il bene secondo le sue istruzioni e a ritrasferirgliene la titolarità.
Sebbene il negozio fiduciario non sia oggetto di disciplina all'interno del nostro sistema codicistico – tranne che per ciò che attiene le disposizioni fiduciarie contenute in un testamento (art. 627 c.c.) -, esso viene ormai pacificamente considerato come un negozio atipico, connotato da una causa atipica, c.d. causa fiduciae, rappresentata dall'affidamento del fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, affidamento che poggia sul principio dell'autonomia dei privati ai sensi dell'art. 1322 c.c., stante il quale ai privati è dato concludere contratti atipici con il solo limite che gli pag. 4 di 16 stessi perseguano fini meritevoli di tutela dal nostro ordinamento e che gli stessi non eludano norme imperative, che altrimenti sarebbero nulli ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Precisato quanto sopra, va preliminarmente ricordato che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. 8001/2011; Cass.
6024/1993), che quando un'obbligazione comporta l'obbligo di trasferire un bene immobile, ciò deve avvenire nella forma prevista per la vendita
(forma scritta ad substantiam).
In forza di ciò, in materia di forma del patto fiduciario immobiliare, si sono succeduti due diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, consistendo il pactum fiduciae immobiliare nell'impegno al futuro trasferimento della titolarità di un bene, esso deve essere assimilato al contratto preliminare, con la conseguente operatività della regola della forma per relationem di cui all'art. 1351 c.c. (cfr.
Cass. civ. n. 5663/1988; 9489/2000; 11757/2014; 23093/2019). Se manca ab origine la forma scritta, il patto, dunque, è nullo. Secondo tale giurisprudenza, non può considerarsi sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta la mera dichiarazione unilaterale (ricognitiva o confessoria) resa ex post dal fiduciario, con cui questi riconosca l'esistenza di un accordo previamente intervenuto con il fiduciante in forma orale (cfr. Cass. civ. n. 3706/1994;
10163/2011).
Un secondo orientamento, rappresentato dalla pronuncia n. 10633/2014 della
Suprema Corte, citata da parte convenuta, sostiene, al contrario, che il patto fiduciario immobiliare non richieda la forma scritta, potendosi ritenere soddisfatto tale medesimo requisito anche dalla sola dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario contenente l'impegno al trasferimento al fiduciante del bene in esplicita attuazione del patto precedentemente concluso in forma orale.
Muovendo, da un lato, dalla pratica constatazione secondo la quale è affatto infrequente che l'accordo fiduciario sia concluso in forma orale e conformandosi, dall'altro lato, ad un'analoga innovativa pronuncia, di poco precedente, in tema di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni pag. 5 di 16 immobili (cfr. Cass. civ. n. 20051/2013), tale orientamento conferisce alla dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, successiva alla conclusione orale del pactum fiduciae, il rango di vera e propria fonte di obbligazione laddove contenga un “impegno attuale e preciso al ritrasferimento”. La detta dichiarazione peraltro costituirebbe autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, rendendo così possibile l'esecuzione in forma specifica ex. art. 2932 c.c., purché sia individuato esattamente l'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.
La tematica, più di recente, è tornata all'attenzione della Corte di
Cassazione, questa volta a Sezioni Unite (sent. 6459/2020), che ha dato una lettura nuova all'istituto, alla quale questo Tribunale aderisce pienamente.
Le Sezioni Unite ritengono che il patto fiduciario sia assimilabile più ad un mandato senza rappresentanza che ad un contratto preliminare, in quanto
“il mandato senza rappresentanza costituendo lo strumento tipico dell'agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli l'obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza necessità di ulteriori combinazioni (…) quel determinato intento”.
Le Sezioni Unite, in punto di requisito formale, ribadiscono che analogamente al mandato senza rappresentanza, anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'osservanza del requisito in forma scritta, invece, è richiesto per gli atti traslativi, e dunque per il contratto di acquisto iniziale del fiduciario e per il successivo di ritrasferimento al fiduciante.
pag. 6 di 16 Pertanto, la forma scritta del pactum fiduciae non è richiesta per la validità dello stesso, quanto piuttosto per soddisfare l'onere probatorio in giudizio.
Peraltro, superata anche la prova del patto in giudizio, esso “è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento al fiduciante”.
Sul punto è opportuno sin da subito ricordare, come fa anche la sentenza delle Sezioni Unite in esame, che “non sussistono ostacoli ad ammettere,
a tutela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui all'art. 2932 cod.civ.: avendo questa Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto sia in relazione ad altro negozio sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege”.
La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario non costituisce, dunque, autonoma fonte di obbligazione, ma, rileva “come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, presumendosi l'esistenza di questo fino a prova contraria.
Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del f iduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perché il rapporto fondamentale deve bensì sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la
pag. 7 di 16 vicenda in un'inversione dell'onere della prova. In altr i termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente;
assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto”.
2.Applicando i principi di cui sopra al caso in esame, si deve concludere che con la scrittura del 25.05.2014 la convenuta ha compiuto un mero atto di ricognizione del proprio obbligo di ritrasferire il 50% della proprietà degli immobili siti in Sauze di Cesana al marito;
obbligo sorto nel giugno 2013, quando gli immobili furono acquistati e intestati ai coniugi, in ragione del 50% cadauno, presuntivamente in forza dell'accordo verbale assunto.
La scrittura è costituita da una dichiarazione unilaterale della parte, che dichiara che “l'unità immobiliare sita in Sauze di Cesana, Via Combe 22, comprensiva di giardino e n. 2 posti auto, è intestata a me fiduciariamente per il 50% della stessa”; il documento contiene poi anche l'obbligo a trasferire la proprietà al marito “in qualsiasi momento, a sua semplice richiesta, a sua cura e spese”.
La scrittura, redatta dalla convenuta quasi un anno dopo l'acquisto degli immobili che ne costituiscono l'oggetto, sottende con tutta evidenza al patto fiduciario che all'epoca dell'acquisto fu stretto dai coniugi in forma verbale.
Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, la scrittura, pur non riportando i dati catastali degli immobili da ri-trasferire, li identifica analiticamente, senza possibilità di confusione con altri di proprietà dei coniugi (il che costituisce evenienza ben diversa dall'ipotesi trattata dalla sentenza Cass.n.10633/2014, nella quale il marito si impegnava a fornire alla moglie la provvista per acquisti immobiliari futuri).
La causa giuridica dell'accordo risiede, come già detto, nell'affidamento del fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, affidamento che poggia sul principio dell'autonomia dei privati ai sensi dell'art. 1322 c.c .
pag. 8 di 16 La struttura stessa del pactum fiduciae cum amico non necessita, infatti, come asserisce parte convenuta, che vi sia una causa giuridica diversa ed aggiuntiva rispetto al mero accordo delle parti di intestare un immobile in tutto o in parte all'altro soggetto che contestualmente si obbliga a restituirlo al legittimo proprietario.
In ogni caso la scrittura del 25.05.2014, avendo chiara natura ricognitiva, comporta che era onere di parte convenuta dimostrare l'inesistenza o il venir meno del patto fiduciario su cui parte attrice ha fondato la propria domanda.
La convenuta non ha fornito né chiesto di fornire la prova contraria, limitandosi ad allegare che la dichiarazione unilaterale fu necessaria perché il marito doveva dimostrare una maggiore consistenza patrimoniale per poter effettuare non meglio precisati investimenti aziendali.
Tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio.
La ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta in comparsa di costituzione, peraltro, non trova conforto neppure nella dichiarazione del
16.06.2023 con la quale decideva di Controparte_1 comunicare al marito la “revoca della promessa” fatta in data 25.05.2014,
“in quanto priva di causa, visto anche il lunghissimo tempo intercorso, e comunque la manifesta mancanza dei presupposti di solidarietà recip roca che giustificavano l'attribuzione”.
Nella dichiarazione del 16.06.2023 la convenuta non solo non fa il minimo cenno al fatto che l'immobile sarebbe stato di sua esclusiva proprietà per averlo ella pagato integralmente, ma neppure contesta in maniera p recisa l'assenza del patto fiduciario, che invece compare per la prima volta nell'atto di costituzione nel presente giudizio.
Si ritiene che, laddove fosse risultato vero che l'immobile fosse stato acquistato dalla sola convenuta e dunque la comproprietà f osse fittizia ma in maniera opposta rispetto alla prospettazione attorea, ella non avrebbe avuto alcun motivo per redigere una “revoca della promessa” del tenore di quella in atti, ma avrebbe invece evidenziato il suo acquisto esclusivo;
allo pag. 9 di 16 stesso tempo non si comprende per quale motivo nella lettera del
16.06.2023 non via alcuna menzione alla circostanza secondo la quale la promessa del 15.05.2014 sarebbe stata fatta solo ad arte per far risultare un patrimonio del marito più consistente di quello reale.
Alla luce del valore probatorio della dichiarazione del 15.05.2014 parte convenuta avrebbe dovuto esercitare uno sforzo probatorio maggiore, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver pagato dal proprio conto corrente l'intero prezzo degli immobili di cui è causa, posto che tale elemento non si concilia per nulla con la successiva dichiarazione del
15.05.2014, con la quale, come già detto, ella forniva la conferma e la prova del precedente patto fiduciario verbale concluso con il marito.
Non è neppure pertinente l'eccezione di parte convenuta secondo cui la promessa del 15.05.2014 sarebbe priva di efficacia, in quanto legittimamente e tempestivamente revocata.
E' di tutta evidenza, infatti, che il patto fiduciario stretto dalle parti nel giugno 2013, quando acquistarono gli immobili de quibus, decidendone l'intestazione al 50%, è un contratto che, come tale, non può essere sciolto per decisione unilaterale di una parte ex art. 1372 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra, merita accoglimento la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'esistenza di un patto fiduciario tra le parti, in forza del quale la convenuta si era impegnata e ritrasferire al marito il 50% degli immobili siti in Sauze di Cesana, acquistati nel giugno
2013, e dell'inadempimento della stessa rispetto al detto pactum fiduciae, la prova della cui esistenza è nell'atto di ricognizione del 25.05.2014 sottoscritto dalla convenuta.
3.Chiarito quanto sopra, occorre passare all'esame della domanda formulata da parte attrice in forza dell'art. 2932 c.c.
La domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è fondata.
Detta norma stabilisce che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso
pag. 10 di 16 dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Le condizioni per l'ottenimento della tutela sono dunque:
i) che vi sia l'inadempimento dell'obbligo di contrarre della parte avversa;
ii) che l'esecuzione contrattuale sia ancora attuale e possibile
(condizione che non può sussistere quando la situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo) e che tale rimedio non sia escluso dal titolo, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, escludere l'esperibilità di tale rimedio al momento del contratto preliminare;
iii) che, in caso di esecuzione in forma specifica del preliminare
(avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto), la parte che ha proposto la domanda abbia eseguito o offerto di eseguire la propria prestazione ex art. 2932 II comma c.c.
Quanto al primo requisito, esso sussiste, essendo pacifico che la convenuta abbia rifiutato di trasferire al marito gli immobili a seguito della sua richiesta del
01.07.2023.
Appurato, dunque, che sussiste l'inadempimento contrattuale di
[...]
rispetto al patto fiduciario, occorre valutare se vi siano Controparte_3
anche gli altri due presupposti (la possibilità e la non esclusione del titolo).
Chiarito subito che il titolo (vale a dire il pactum fiduciae) non esclude la tutela in forma specifica azionata da parte attrice e che il trasferimento ex art. 2932
c.c., laddove possibile, dovrà avvenire senza corresponsione di alcun prezzo da parte dell'attore, stanti gli accordi esistenti tra le parti, occorre sindacare la sussistenza della possibilità di concludere il contratto.
pag. 11 di 16 E' doveroso all'uopo ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c., al pari di qualsiasi altro atto di trasferimento immobiliare tra vivi, deve rigorosamente rispettare le prescrizioni di cui all'art. 17 della legge 47 del 1985
(ora sostituito dall'art. 46 del D.P.R.380/2001) e di cui all'art. 29 della legge 52 del 1985, che, a pena di nullità, rispettivamente impongono la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile con l'espressa menzione degli estremi del permesso di costruire o dell'eventuale permesso in sanatoria, e la presenza nell'atto delle menzioni catastali, ossia la corretta identificazione catastale degli immobili oggetto di vendita, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Ancora di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12654/2020, ha avuto occasione di precisare che “ la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 cc non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia […] Tale principio si fonda su due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
per altro verso, la possibilità di successiva “conferma”, con effetto sanante, del contratto nullo – secondo il disposto della L. n. 47 del 1985, articolo 17, comma
4 e articolo 40, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, articolo 46, comma 4 – non influenza la disciplina della sentenza ex articolo 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche
pag. 12 di 16 della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare”
(cfr., da ultimo, Cass. n. 12654/2020).
La Suprema Corte ha poi anche affermato che “la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex articolo 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 40, attestante
l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19)”, ulteriormente precisando con la sentenza n. 14976/2023 che “al promissario acquirente, in caso di mancato assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul promittente venditore, deve ritenersi permesso di supplire – nel suo interesse e al fine di realizzare lo scopo che le parti si erano prefisse con la stipula del contratto preliminare – a tale omissione, o rendendo la dichiarazione di regolarità urbanistica personalmente ovvero (cioè in alternativa) producendo la necessaria produzione documentale che attesti detta regolarità, la quale può, certamente, consistere in una perizia giurata di un tecnico di fiducia incaricato dalla stessa parte promissaria acquirente, che l'abbia fatta propria con la sua produzione in sede giudiziale, così derivandone la diretta riferibilità alla medesima (e non, invece, ad un terzo)”.
Nel caso di specie, la questione, sollevata d'ufficio, è stata risolta col deposito da parte attrice della relazione asseverata a firma dell'arch. , Per_2
attestante la conformità catastale e edilizio-urbanistica degli immobili oggetto di domanda di trasferimento.
L'integrale accoglimento delle domande di parte ricorrente determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale.
pag. 13 di 16 4.Le spese di lite, liquidate, per compenso, come da dispositivo nel medio del
D.M. 55/2014, come novellato dal D.M.37/2022, per tutte le fasi espletate
(dunque tutte, esclusa quella istruttoria) in relazione al valore dichiarato della controversia (inferiore a €.50.000,00), seguono l'integrale soccombenza di parte resistente.
Al ricorrente vanno anche riconosciuti i costi di avvio della mediazione obbligatoria, il cui espletamento è comprovato dal verbale prodotto, calcolati ai sensi del D.M.150/2023 in €.190,00, i costi di asseverazione della perizia (bollo di €.41,36) e gli esposti (C.U. e marca) per complessivi €.545,00. Non possono essere, invece, riconosciute in rifusione le spese della relazione tecnica, non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accerta e dichiara che in data 27.06.2023, al momento dell'acquisto degli immobili siti in Sauze di Cesana, meglio identificati al successivo punto 3, i coniugi e , conclusero Parte_1 Controparte_1
patto fiduciario in forza del quale gli immobili furono cointestati in ragione del
50% cadauno e la moglie si obbligò a trasferire la sua quota di proprietà, pari a
½ dell'intero, al marito, a semplice richiesta;
2.accerta e dichiara che la convenuta si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte col patto fiduciario del 27.06.2023 e, per l'effetto,
3.ai sensi dell'art.2932 c.c., trasferisce a favore di , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e contro , nata a [...] il Controparte_1
15.1.1973 (C.F. ) C.F._2
pag. 14 di 16 la quota del 50% di piena proprietà dei seguenti immobili siti in Sauze di
Cesana in Via della Combe n. 22 e precisamente:
*al piano primo, secondo fuori terra, alloggio -con accesso da atrio comune composto da tre camere, soggiorno, cucina, doppi servizi e due disimpegni alle coerenze: aria su area comune a tre lati, atrio comune e vano scala – distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Sauze di Cesana come segue:
foglio 10 particella 538 subalterno 9 Via delle Combe n. 22 piano 1 categoria
A/2 classe 2 vani 6,5 R.C. Euro 386,05;
**al piano interrato, un posto auto coperto -alle coerenze: corsia verso terrapieno, area di manovra, corsia verso posto auto distinto con subalterno 3, sottosuolo area comune- distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Sauze di Cesana come segue:
foglio 10 particella 538 subalterno 2 Via delle Combe n. 22 piano S1, categoria C/6, classe 1 mq 11, R.C. Euro 38,06;
***al piano interrato, un posto auto coperto -alle coerenze: corsia verso posto auto distinto con il subalterno 2 di cui sopra, area di manovra, corsia verso posto auto distinto con il subalterno 2 di cui sopra area di manovra, corsia verso posto auto distinto con il subalterno 4, sottosuolo area comune- distinto al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Sauze di Cesana come segue:
foglio 10 particella 538 subalterno 3 Via delle Combe n. 22 piano S1, categoria C/6 classe 1 mq 11, R.C. Euro 38,06;
4.rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
5.dichiara tenuto e condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.776,36 per esposti non Parte_1 imponibili e € 5.810,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
pag. 15 di 16 Così deciso in Torino, il 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dal Funzionario UPP dr.Luca Boretti).
pag. 16 di 16