Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
La citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., in relazione al precedente art. 163, secondo comma, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per cui non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE
Dott. Ugo VITRONE CONSIGLIERE
Dott. Giovanni VERUCCI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla
ENGITEC IMPIANTI S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.7, presso l'Avv. Rodolfo Coronati che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Adolfo Laviani di Milano, in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
BANCA MEDIOCREDITO S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.267, presso l'Avv. Salvatore Pugliese che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Irrera di Torino, in forza di procura in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza n.827 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 18.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.2.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.4.1993, la S.p.A. Engitec Impianti conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino l'Ente di diritto pubblico CR PI, chiedendone la condanna all'adempimento del contratto preliminare di sconto tra dette parti asseritamente intercorso ed alla conseguente erogazione della somma di lire 2.495.500, oltre gli accessori, nonché domandando, in via subordinata, che venisse dichiarato risolto il contratto medesimo per inadempimento del CR, con condanna in ogni caso di quest'ultimo al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la S.p.A. CR PI (già Ente pubblico CR PI ), contestando che fosse stato concluso un preliminare di sconto ed assumendo che la corrispondenza esibita ex adverso a fondamento delle proprie pretese evidenziasse unicamente l'esistenza di una fase di trattative prenegoziali, non sfociate poi nella conclusione di un contratto. In corso di lite, si costituiva la S.p.A. Banca CR, qualificandosi successore universale della S.p.A. CR PI (estinta in seguito a fusione come da atto pubblico in data 29.12.1994) e richiamando le difese già svolte dalla dante causa.
Il Tribunale adito, con sentenza del 24.11.1995/7.6.1996, respingeva le pretese attoree, ritenendo non provata la conclusione di un contratto preliminare di sconto, ma semplicemente intercorse delle trattative in relazione alle quali non era stata formulata domanda per responsabilità precontrattuale.
Avverso la sentenza, proponeva appello la società soccombente con atto rivolto alla S.p.A. CR PI e notificato il 17.10.1996, adducendo erroneo apprezzamento da parte del primo giudice circa il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti.
Si costituiva quindi nel grado la S.p.A. Banca CR, la quale:
a) eccepiva pregiudizialmente la nullità della citazione in appello siccome rivolta alla S.p.A. CR PI, ovvero ad un soggetto in realtà estinto per fusione nella stessa Banca CR, assumendo che la propria costituzione comportasse la sanatoria della nullità in argomento solamente ex nunc, con la conseguente inammissibilità del gravarne per essere nel frattempo passata in giudicato la decisione del Tribunale;
b) si opponeva nel merito alle avverse argomentazioni. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 305/18.6.1997, dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo la nullità della citazione di secondo grado per essere stata quest'ultima inequivocabilmente rivolta ad un soggetto estinto e non più presente nel giudizio di primo grado, ovvero la S.p.A. CR PI, incorporata nella S.p.A. Banca CR la quale si era costituita nel procedimento davanti al Tribunale in veste di successore universale della predetta CR PI e nei cui confronti era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre, del resto, la costituzione in appello della medesima Banca CR aveva avuto efficacia sanante ex nunc e non aveva perciò impedito il formarsi del giudicato, essendo intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art.325 c.p.c.. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione la S.p.A. Engitec Impianti, deducendo quattro motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso la S.p.A. Banca CR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente riconosciuta, così disattendendo le opposte conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero all'udienza pubblica di discussione, l'ammissibilità del ricorso in relazione al dettato dell'art.366, primo comma, n.3, c.p.c., il quale prevede tra i requisiti del ricorso per cassazione "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".
A questo fine, infatti, non è necessario che l'esposizione in oggetto costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di impugnazione, essendo invece sufficiente che dal contesto dell'atto e, segnatamente, dagli argomenti addotti a sostegno dei motivi stessi, sia desumibile, come nella specie, un quadro relativamente chiaro e completo sia delle circostanze (indispensabili in funzione dell'oggetto dell'impugnazione) dalle quali trae origine la controversia, sia delle varie vicende del processo, tale da lasciare intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 11 marzo 1995, n. 2867; Cass.20 gennaio 1995, n. 618; Cass. 26 agosto 1994, n. 751; Cass. 23 marzo
1994, n. 2796). Con il primo motivo del ricorso, deduce la ricorrente:
a) che la sentenza di primo grado del tutto inopinatamente indicò il contraddittore della Engitec S.p.A. nella Banca CR S.p.A., soggetto diverso dalla convenuta CR PI S.p.A. che si era regolarmente costituita precisando le proprie conclusioni e comparendo all'udienza di discussione davanti al collegio;
b) che nell'impugnata sentenza si legge come, nel corso del giudizio di primo grado, si sarebbe costituito un nuovo soggetto a norma dell'art.300 c.p.c., laddove la cessazione della capacità di stare in giudizio deve essere dichiarata dal procuratore costituito o notificata, ciò che, nel caso in esame, non è avvenuto;
c) che la sentenza del Tribunale rappresenta un dettato inesistente perché reso in assenza di contraddittorio e, quindi, nei confronti del solo attore, onde la sentenza di secondo grado segue la sorte di quella di primo grado, cioè quella di una sentenza resa tra due parti esistenti ma carente dei presupposti, non essendo del resto la situazione sanabile e risultando perciò irrilevante la mancata allegazione di quanto precede nel giudizio di secondo grado. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, dà ragione delle circostanze secondo le quali:
a) nel corso del giudizio di primo grado davanti al Tribunale, si era costituita ai sensi dell'art.300 c.p.c. la S.p.A. Banca CR, qualificandosi successore universale della S.p.A. CR PI (estinta in seguito a fusione come da atto pubblico in data 29.12.1994) e richiamando le difese già svolte dal dante causa;
b) il dispositivo della sentenza era stato pronunciato nel confronti del medesimo successore a titolo universale. Tale apprezzamento si palesa del tutto aderente alle risultanze processuali, là dove cioè:
1) il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Torino è stato incardinato da parte della S.p.A. Engitec Impianti nel confronti dell'Ente di diritto pubblico CR PI;
2) in tale giudizio si è costituita la S.p.A. CR PI (già Ente pubblico CR PI);
3) precisate le conclusioni e fissata l'udienza di discussione davanti al collegio per il 24.11.1995, con comparsa del 13.11.1995 depositata in cancelleria lo stesso giorno, si è costituita in causa, ex art.300 c.p.c., la Banca CR S.p.A., dando conto di essere la risultante di un procedimento di fusione operato con atto pubblico del 29.12.1994 e di essere quindi succeduta nelle situazioni giuridiche già facenti capo ai propri danti causa, tra i quali esattamente il CR PI S.p.A., alle cui difese precedentemente svolte si è richiamata, figurando peraltro elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa in termini esattamente corrispondenti;
4) la sentenza del Tribunale, pur recando nell'intestazione il riferimento (ancora) alla CR PI S.p.A., ha dato puntualmente atto nello "Svolgimento del processo" delle circostanze sopra indicate (sub 3), contenendo quindi un dispositivo del seguente tenore "respinge le domande tutte avanzate dalla s.p.a. Engitec avverso la s.p.a. Banca CR con atto di citazione notificato in data 1.4.1993".
Consegue, dunque, da quanto precede:
a) che, nel corso del giudizio di primo grado introdotto dall'odierna ricorrente nei confronti dell'Ente pubblico CR PI e nel quale si era ritualmente costituita la S.p.A. CR PI, si è indubitabilmente verificata, a seguito del procedimento di fusione operato a mezzo dell'atto pubblico in data 29.12.1994, l'estinzione della società (CR PI S.p.A.) assoggettata a fusione ed il subingresso nel rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della S.p.A. Banca CR (Cass. 22 settembre 1997, n. 9349; Cass. 24 febbraio 1995, n. 2115);
b) che il predetto fenomeno estintivo, assimilabile agli effetti processuali alla morte della persona fisica, era quindi astrattamente idoneo a produrre l'interruzione del processo (Cass. 21 agosto 1996, n. 7704);
c) che siffatta interruzione non si è tuttavia realizzata non avendo il procuratore della società già costituita (CR PI S.p.A.) fatto la prescritta dichiarazione dell'evento verificatosi nel corso del giudizio (ex art.300, primo comma, c.p.c.) ed essendo anzi avvenuta la costituzione volontaria del soggetto (Banca CR S.p.A.) legittimato a proseguire il processo (ex art.300, secondo comma, c.p.c.), a nulla rilevando, poi, il fatto che all'udienza di discussione della causa davanti al Tribunale sia intervenuto il procuratore della (già) convenuta CR PI S.p.A., posto che, come accennato, la Banca CR S.p.A. si era costituita con il ministero dei medesimi difensori, onde appare palese che la partecipazione di uno di questi (o di entrambi) alla predetta udienza sia in realtà avvenuta in nome e per conto del nuovo soggetto e non anche del soggetto estinto;
d) che la sentenza del primo giudice non costituisce affatto un dettato inesistente perché resa in assenza di contraddittorio e nei confronti del solo attore (ovvero perché "carente dei presupposti"), risultando anzi, per le ragioni dette, legittimamente emessa nei riguardi del soggetto che era succeduto, agli effetti processuali ed in forza di rituale costituzione volontaria intervenuta in corso di lite a seguito dell'evento estintivo realizzatosi a carico del primitivo convenuto, esattamente a quest'ultimo.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al disposto dell'art.164 c.p.c., deducendo:
1) che in nessun caso si può affermare l'esistenza dell'assoluta incertezza che erroneamente è stata ravvisata dalla Corte di merito;
2) che l'atto di appello era rivolto a impugnare la sentenza del Tribunale, tanto è vero che il gravame notificato è stato ricevuto dalla Società CR PI, cui l'allora appellante aveva esplicitamente rivolto l'appello;
3) che le due notifiche (alla parte cioè e al suo procuratore, che era il medesimo per entrambi i soggetti) non possono non aver portato a conoscenza dell'interessato sia l'impugnazione sia i suoi contenuti, tanto è vero che la costituzione è avvenuta e che la relativa difesa, sia pure sotto riserva, è stata esercitata anche nel merito.
Il motivo non è fondato.
Si osserva, infatti, al riguardo:
a) che l'impugnata sentenza non ha minimamente fatto cenno all'assoluta incertezza menzionata dalla ricorrente, se non nel senso di avere dato conto del riferimento dell'appellante all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non ricorre nullità dell'atto introduttivo qualora la persona del convenuto sia comunque desumibile dal contesto dell'atto e di avere tuttavia precisato (affatto correttamente) come si trattasse di giurisprudenza riferibile non al caso in esame, ma alla diversa ipotesi in cui sussista incertezza nell'individuazione del convenuto alla stregua della letterale enunciazione della "vocatio in jus" e sia peraltro possibile giungere ad una chiarificazione in base agli elementi risultanti dal contesto dell'atto introduttivo, laddove, nella specie, non vi era dubbio, secondo l'apprezzamento di fatto (di per sè) incensurato compiuto dalla Corte territoriale, che l'appellante medesima avesse inteso citare la S.p.A. CR PI e non la S.p.A. Banca CR, tanto risultando dalla testuale dizione "CR PI" della formula di citazione e dalla indicazione, ivi contenuta, della sede legale di Piazza Solferino n.22, corrispondente a quella della società incorporata e diversa da quella della società incorporante, sita in Corso Stati Uniti n.21;
b) che è perfettamente vero che l'atto di appello sia stato rivolto ad impugnare la sentenza del Tribunale e che il gravame sia stato notificato alla S.p.A. CR PI, venendo da quest'ultima ricevuto. laddove, però, è di tutta evidenza, per le ragioni accennate, che l'appello stesso, diretto verso la predetta società secondo quanto del resto riconosciuto dalla medesima ricorrente, sia stato rivolto verso un soggetto errato siccome estinto (la S.p.A. CR PI appunto) e non anche verso quello (ovvero la S.p.A. Banca CR) che, invece, rappresentava il legittimo contraddittore, avendo assunto, in qualità esattamente di successore a titolo universale, la veste di parte nel grado anteriore ed essendo stato, per tale motivo, il destinatario espresso della statuizione del primo giudice;
c) che è, quindi, affatto ininfluente la circostanza che le notifiche dell'atto di appello effettuate alla S.p.A. CR PI abbiano portato comunque a conoscenza della S.p.A. Banca CR sia l'impugnazione sia i suoi contenuti, così come proverebbe l'avvenuta costituzione di quest'ultima nel grado ed il fatto che la stessa si sia altresì difesa nel merito in quella sede, atteso che, secondo quanto correttamente ritenuto dal giudice di merito, la costituzione in giudizio della S.p.A. Banca CR ha avuto efficacia sanante ex nunc e, dunque, essendo avvenuta dopo il decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c. (giusta l'incensurato apprezzamento della Corte territoriale), non ha impedito il formarsi del giudicato già maturatosi, nel senso esattamente che la citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata posteriormente alla fusione (ed alla stessa costituzione in giudizio della società incorporante), è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (vecchio rito) in relazione al precedente art. 163, comma secondo, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, onde non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione (Cass. 20 ottobre 1993, n. 10372; nonché Cass.26 novembre 1998, n. 12009; Cass. 11 febbraio 1992, n. 1528).
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al disposto dell'art. 115 c.p.c., deducendo che non risulti prodotto in causa alcun documento attestante l'atto di fusione per il quale sarebbe venuta meno la capacità della CR PI S.p.A., onde il primo giudice non avrebbe potuto decidere in assoluta assenza di prova.
Il motivo non è ammissibile.
Se pure è vero, infatti, che il soggetto che si costituisce in giudizio nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire la prova dell'asserita sua qualità, è altrettanto vero, però, che tale onere non soltanto presuppone una contestazione, ma riguarda un elemento di fatto della controversia, concernente la titolarità del rapporto dedotto in causa, il cui difetto non è enunciabile ne' rilevabile per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 9 luglio 1996, n. 6240), così come, invece, ha fatto l'odierna ricorrente, senza cioè che la questione fosse mai stata prima sollevata nei gradi di merito.
Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta ancora la stessa ricorrente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice di appello non si sia pronunciato sui mezzi istruttori dedotti da sè medesima, rilevanti ed influenti ai fini del decidere. Il motivo non è fondato.
È palese, infatti, come la Corte di merito, ritenuto di accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per intervenuta formazione del giudicato in ragione del decorso del termine di cui all'art. 324 c.p.c., non avrebbe certamente potuto, nè dovuto, pronunciare sul merito della controversia e, segnatamente, sulla rilevanza e sull'influenza dei mezzi istruttori dedotti dall'odierna ricorrente.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il criterio dettato dall'art. 385, primo comma, c.p.c.: dette spese si liquidano in lire 976.300 di cui lire 800.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in lire 976.300, di cui lire 800.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999