Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7254
CASS
Sentenza 10 luglio 1999

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La citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., in relazione al precedente art. 163, secondo comma, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per cui non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7254
    Data del deposito : 10 luglio 1999

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