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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza dell'11.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6864/2021
TRA
CF: , in persona legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annamaria Agosto, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rapp.to e Controparte_1
difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Elvira
Genovese, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 12.11.2021 Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra affinché
[...] Controparte_1
venisse accertata e dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre, irrogata nei confronti del dipendente, con vittoria di spese e competenze di
1 giudizio. Deduceva la società ricorrente: che la sig.ra era una sua CP_1 dipendente applicata, all'epoca dei fatti contestati, presso l'Ufficio Postale di Santa Maria La Fossa;
che a seguito di controlli in merito alla corretta gestione degli strumenti di pagamento, in particolare i pagamenti regolati con Carte BancoPosta, Carte Postepay (Standard ed Evolution) e con QR
Code (cashback), anche in relazione a possibili implicazioni con l'iniziativa promozionale definita Cashback Postepay (prorogata al 30 giugno 2021) la quale, in analogia all'analogo programma statale di cui al Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2020 n. 156
(“Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”), riconosce un incentivo economico per gli acquisti/servizi regolati con pagamento digitale (es.: il QR CODE suddetto), venivano riscontrate delle criticità operative riconducibili alla detta dipendente nel periodo compreso tra il
26.04.2021 ed il 3.05.2021 e il periodo tra il 3 e il 10 giugno 2021; che a seguito di detti controlli, in capo alla sig.ra Controparte_1 individuata mediante l'user id “ ” ad essa univocamente CP_2
attribuita, emergevano diversi pagamenti, effettuati sia con il su richiamato
QR CODE, sia mediante Carta Postepay/Postamat, risultati associati a rapporti finanziari appartenenti alla dipendente stessa;
che nello specifico: in data 27.04.2021 risulterebbero effettuate 5 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
29.04.2011 risulterebbero effettuate 6 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
03.05.2021 risulterebbe effettuata 1 operazione di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
3.06.2021 risulterebbero effettuate 15 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di
2 pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
4.06.2021 risulterebbero effettuate 15 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate, per un totale di 32 operazioni di pagamento che sarebbero state effettuate con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 4 operazioni di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazioni frazionate;
che la dipendente avrebbe utilizzato i propri documenti elettronici per regolare pagamenti in contanti frazionandoli più volte allo scopo di aumentare il numero di operazioni eseguite e poter così provare a rientrare tra i primi
100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici ed aggiudicarsi il rimborso speciale di € 1.500,00 previsto dall'art. 8 della disposizione legislativa n.
156/2020, in aggiunta al rimborso pari al 10% previsto dal Programma
Cashback dell'importo di ogni transazione che avrebbe percepito alla fine del primo semestre 2021, nonché agli incentivi derivanti dall'iniziativa promozionale rivolta ai clienti possessori di carte Postepay con wallet attivo in App Postepay e debit card Mastercard (Bancoposta) con conto abilitato in App Bancoposta e che abbiano scaricato APP Postepay, la quale prevede che i titolari di carta Postepay e carta BancoPosta ricevano un cashback pari ad 1€ per ogni pagamento di importo uguale o superiore a 10 € effettuato con Codice Postepay tramite App Postepay su acquisti effettuati, negli
Uffici postali;
che ai premi citati si aggiungono anche quelli previsti per le operazioni di pagamento in modalità QR CODE, sempre eseguite con la propria carta Postamat, che hanno consentito al dipendente di ricevere, per ogni operazione di importo pari o superiore ad € 10, la somma di € 1,00 prevista dal PostePay Cashback;
che richieste spiegazioni alla dipendente in merito alle operatività irregolari la stessa avrebbe dichiarato: Per_1
“preciso che le operazioni di pagamento dei bollettini sono personali e di essere stata iscritta al programma cashback di Stato ma non ho comunque ricevuto il bonus perché mi sono accorta dello sbaglio e non ripeterò più questo tipo di operatività”; che con nota del 14.09.2021 si provvedeva a
3 contestare alla dipendente la responsabilità disciplinare per non avere operato correttamente e per aver violato i principi ispiratori del Codice
Etico in vigore in Azienda;
che con nota
[...]
del 08.10.2021 veniva intimata alla lavoratrice Parte_2
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni tre;
che tale sanzione rimaneva sospesa nella sua efficacia, in quanto la dipendente chiedeva la costituzione di un Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato all Caserta;
che in data 5.11.2021 CP_3
Con perveniva comunicazione a mezzo pec dall di Caserta per la costituzione di Collegio di Conciliazione ed Arbitrato;
che con nota del Con 10.11.2021 comunicava all' di Caserta la propria Parte_1 volontà di non aderire all'invito di nominare un proprio rappresentante e di adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare irrogata. Tanto premesso, ribadiva che la dipendente aveva contravvenuto alle disposizioni aziendali e a quanto previsto dal Codice Etico e dai Principi di buona condotta per il personale di Ufficio Postale. Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni alla dipendente . Vinte le spese. Controparte_1
Si costituiva la sig.ra eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della prova ai sensi dell'art. 244 cpc. Nel merito, contestava la legittimità della sanzione irrogatagli, evidenziando che non vi era stato alcun inadempimento degli obblighi contrattuali. In particolare, precisava che il periodo in cui tale contestazione era avvenuto era caratterizzato dall'emergenza Covid 19, che nell'ufficio Postale in cui svolgeva la propria prestazione lavorativa erano presenti due operatori sportello, e di aver provveduto ad effettuare operazioni personali direttamente, nei momenti in cui la stessa era libera o a fine turno onde evitare di gravare la propria collega nei momenti in cui era impegnata con altri clienti. Lamentava, infine, la sproporzionalità della sanzione
4 comminata e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese con attribuzione.
Con nota depositata telematicamente in data 29.08.2024 parte ricorrente produceva verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data
18.07.2024, in cui rinunziava alla domanda azionata con Parte_1
il presente ricorso e, nel contempo, le parti convenivano, con espressa accettazione da parte della sig.ra , la derubricazione Controparte_1
della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre in quella della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno.
Parte resistente espressamente prestava accettazione alla rinuncia alla domanda di cui al presente giudizio, così come formulata nel corpo del verbale di conciliazione dalla parte ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza con la presente sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Ed invero, in ragione della sopravvenuta conciliazione sindacale e conseguente derubricazione della sanzione disciplinare la cui legittimità veniva richiesto di accertare in questa sede, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, infatti, evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la
5 stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie
6 fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368;
Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286;
Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126). Nella specie la conciliazione stragiudiziale come dedotto dalle stesse parti ha determinato il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
7 Venuta meno la materia del contendere , la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tenuto conto del contenuto della conciliazione stragiudiziale, del corretto comportamento processuale delle parti, nonché della volontà delle stesse in ordine al regime delle spese processuali espressa in sede di conciliazione, sussistono ragioni di equità per compensare tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza dell'11.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6864/2021
TRA
CF: , in persona legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annamaria Agosto, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rapp.to e Controparte_1
difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Elvira
Genovese, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 12.11.2021 Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra affinché
[...] Controparte_1
venisse accertata e dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre, irrogata nei confronti del dipendente, con vittoria di spese e competenze di
1 giudizio. Deduceva la società ricorrente: che la sig.ra era una sua CP_1 dipendente applicata, all'epoca dei fatti contestati, presso l'Ufficio Postale di Santa Maria La Fossa;
che a seguito di controlli in merito alla corretta gestione degli strumenti di pagamento, in particolare i pagamenti regolati con Carte BancoPosta, Carte Postepay (Standard ed Evolution) e con QR
Code (cashback), anche in relazione a possibili implicazioni con l'iniziativa promozionale definita Cashback Postepay (prorogata al 30 giugno 2021) la quale, in analogia all'analogo programma statale di cui al Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2020 n. 156
(“Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”), riconosce un incentivo economico per gli acquisti/servizi regolati con pagamento digitale (es.: il QR CODE suddetto), venivano riscontrate delle criticità operative riconducibili alla detta dipendente nel periodo compreso tra il
26.04.2021 ed il 3.05.2021 e il periodo tra il 3 e il 10 giugno 2021; che a seguito di detti controlli, in capo alla sig.ra Controparte_1 individuata mediante l'user id “ ” ad essa univocamente CP_2
attribuita, emergevano diversi pagamenti, effettuati sia con il su richiamato
QR CODE, sia mediante Carta Postepay/Postamat, risultati associati a rapporti finanziari appartenenti alla dipendente stessa;
che nello specifico: in data 27.04.2021 risulterebbero effettuate 5 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
29.04.2011 risulterebbero effettuate 6 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
03.05.2021 risulterebbe effettuata 1 operazione di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
3.06.2021 risulterebbero effettuate 15 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 1 operazione di
2 pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazione frazionata, in data
4.06.2021 risulterebbero effettuate 15 operazioni di pagamento con postepay/postamat personali operazioni frazionate, per un totale di 32 operazioni di pagamento che sarebbero state effettuate con postepay/postamat personali operazioni frazionate e 4 operazioni di pagamento con l'utilizzo del QR – CODE operazioni frazionate;
che la dipendente avrebbe utilizzato i propri documenti elettronici per regolare pagamenti in contanti frazionandoli più volte allo scopo di aumentare il numero di operazioni eseguite e poter così provare a rientrare tra i primi
100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici ed aggiudicarsi il rimborso speciale di € 1.500,00 previsto dall'art. 8 della disposizione legislativa n.
156/2020, in aggiunta al rimborso pari al 10% previsto dal Programma
Cashback dell'importo di ogni transazione che avrebbe percepito alla fine del primo semestre 2021, nonché agli incentivi derivanti dall'iniziativa promozionale rivolta ai clienti possessori di carte Postepay con wallet attivo in App Postepay e debit card Mastercard (Bancoposta) con conto abilitato in App Bancoposta e che abbiano scaricato APP Postepay, la quale prevede che i titolari di carta Postepay e carta BancoPosta ricevano un cashback pari ad 1€ per ogni pagamento di importo uguale o superiore a 10 € effettuato con Codice Postepay tramite App Postepay su acquisti effettuati, negli
Uffici postali;
che ai premi citati si aggiungono anche quelli previsti per le operazioni di pagamento in modalità QR CODE, sempre eseguite con la propria carta Postamat, che hanno consentito al dipendente di ricevere, per ogni operazione di importo pari o superiore ad € 10, la somma di € 1,00 prevista dal PostePay Cashback;
che richieste spiegazioni alla dipendente in merito alle operatività irregolari la stessa avrebbe dichiarato: Per_1
“preciso che le operazioni di pagamento dei bollettini sono personali e di essere stata iscritta al programma cashback di Stato ma non ho comunque ricevuto il bonus perché mi sono accorta dello sbaglio e non ripeterò più questo tipo di operatività”; che con nota del 14.09.2021 si provvedeva a
3 contestare alla dipendente la responsabilità disciplinare per non avere operato correttamente e per aver violato i principi ispiratori del Codice
Etico in vigore in Azienda;
che con nota
[...]
del 08.10.2021 veniva intimata alla lavoratrice Parte_2
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni tre;
che tale sanzione rimaneva sospesa nella sua efficacia, in quanto la dipendente chiedeva la costituzione di un Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato all Caserta;
che in data 5.11.2021 CP_3
Con perveniva comunicazione a mezzo pec dall di Caserta per la costituzione di Collegio di Conciliazione ed Arbitrato;
che con nota del Con 10.11.2021 comunicava all' di Caserta la propria Parte_1 volontà di non aderire all'invito di nominare un proprio rappresentante e di adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare irrogata. Tanto premesso, ribadiva che la dipendente aveva contravvenuto alle disposizioni aziendali e a quanto previsto dal Codice Etico e dai Principi di buona condotta per il personale di Ufficio Postale. Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni alla dipendente . Vinte le spese. Controparte_1
Si costituiva la sig.ra eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della prova ai sensi dell'art. 244 cpc. Nel merito, contestava la legittimità della sanzione irrogatagli, evidenziando che non vi era stato alcun inadempimento degli obblighi contrattuali. In particolare, precisava che il periodo in cui tale contestazione era avvenuto era caratterizzato dall'emergenza Covid 19, che nell'ufficio Postale in cui svolgeva la propria prestazione lavorativa erano presenti due operatori sportello, e di aver provveduto ad effettuare operazioni personali direttamente, nei momenti in cui la stessa era libera o a fine turno onde evitare di gravare la propria collega nei momenti in cui era impegnata con altri clienti. Lamentava, infine, la sproporzionalità della sanzione
4 comminata e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese con attribuzione.
Con nota depositata telematicamente in data 29.08.2024 parte ricorrente produceva verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data
18.07.2024, in cui rinunziava alla domanda azionata con Parte_1
il presente ricorso e, nel contempo, le parti convenivano, con espressa accettazione da parte della sig.ra , la derubricazione Controparte_1
della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre in quella della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno.
Parte resistente espressamente prestava accettazione alla rinuncia alla domanda di cui al presente giudizio, così come formulata nel corpo del verbale di conciliazione dalla parte ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza con la presente sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Ed invero, in ragione della sopravvenuta conciliazione sindacale e conseguente derubricazione della sanzione disciplinare la cui legittimità veniva richiesto di accertare in questa sede, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, infatti, evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la
5 stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie
6 fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368;
Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286;
Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126). Nella specie la conciliazione stragiudiziale come dedotto dalle stesse parti ha determinato il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
7 Venuta meno la materia del contendere , la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tenuto conto del contenuto della conciliazione stragiudiziale, del corretto comportamento processuale delle parti, nonché della volontà delle stesse in ordine al regime delle spese processuali espressa in sede di conciliazione, sussistono ragioni di equità per compensare tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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