Articolo 618 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 618. ((Fondo per le missioni militari di pace)) 1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma " ((Missioni militari di pace)) ", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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