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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e 281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1460 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: C.F. , rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 come in atti, dall'avv. Lucia Natale (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliati in Palmi (RC), Lucia Natale (C.F.
), Via Gramsci n. 51; C.F._3
- Parte Opponente –
E
(C.F.: ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. /P.IVA ) in persona del l.r.p.t., in qualità di
[...] P.IVA_2 Pt_3
rappresentata e difesa, come in atti, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Laura Frezza (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via Zanardelli n. 72;
- Parte opposta -
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 349/2023 emesso dal Tribunale di Palmi il 29.09.2023, notificato in data 06.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo n. Parte_2
349/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 41.798,43 oltre interessi e spese della fase monitoria.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione gli attori deducevano che l'opposto decreto ingiuntivo traeva origine dal contratto di finanziamento stipulato il 07.06.2005 con , di importo pari ad € Controparte_3
35.000,00, tuttavia, rilevavano dalle allegazioni della società opposta, che il credito in contestazione era stato più volte ceduto nell'ambito di diverse operazioni di cartolarizzazione: da OS CA a da Controparte_4
questa a che infine lo aveva ceduto a Controparte_5 Controparte_1
Contestando tali vicende del credito, eccepivano che alcuna delle sopradette cessioni fosse mai stata notificata ai debitori ceduti.
1.3. Sul presupposto delle premesse, gli opponenti eccepivano:
a) in via pregiudiziale in rito, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) in via preliminare, difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, per non avere, la stessa, provato la propria titolarità Controparte_1 attiva del rapporto dedotto in giudizio mediante la produzione del contratto di cessione intercorso con la cedente, attesa la inidoneità, Controparte_5
sotto il profilo probatorio, dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ai sensi della Legge 130 del 30 aprile 1990 e dell'art. 58 TUB. Parte opponente invocava a sostegno delle proprie deduzioni i principi sanciti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito in forza dei quali, nelle operazioni di cessione dei crediti mediante operazioni di cartolarizzazione, ex artt. 1 e 4 L. 130/1990 e 58 TUB, l'avviso di cessione, sebbene costituisca un
2 requisito di efficacia della cessione, esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica dell'atto traslativo al titolare del debito ceduto, non è tuttavia di per sé idonea a provare l'esistenza dell'atto traslativo del credito.
c) l'intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati ai debitori solidale, essendo gli avvisi di ricevimento depositati in atti dalla società opposta sottoscritti da persone non identificabili estranei ai debitori e con loro non conviventi.
d) La nullità del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB per mancanza di prova scritta e per insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
1.4. Gli attori concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Nel costituirsi in giudizio l'opposta cessionaria, tramite Controparte_1 la mandataria contestava l'eccezione preliminare di difetto di CP_6
legittimazione attiva ex adverso sollevata, asserendo la propria titolarità del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. 38 del 02.04.2022.
Precisava che anche le precedenti cessioni da OS CA a Controparte_4
e da quest'ultima a erano state regolarmente
[...] Controparte_7 pubblicizzate mediante avvisi pubblicati nella gazzetta Ufficiale parte II, tempestivamente versati in atti.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione, l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
3 in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Produceva a sostegno delle proprie deduzioni: gli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, la notifica al debitore e la dichiarazione resa dalla cedente, il 30.01.2022 e 31.03.2022. Controparte_4
2.1. Nel merito, la società opposta contestava le avverse deduzioni siccome generiche ed infondate.
Eccepiva, in particolare, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, avendo notificato diversi atti interruttivi ai debitori presso il domicilio dei debitori, nonché l'idoneità e completezza della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo (contratto di finanziamento, estratti contabili) e la certezza, esigibilità e liquidità del credito ingiunto.
Concludeva, dunque, per il rigetto della spiegata opposizione e per la condanna degli opponenti alle spese legali.
3. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In particolare, è meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
La società opposta, invero, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
4.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha quindi il compito
4 di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito1.
4.2. Reputa la giudicante che sia onere della società opposta -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto- fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che, in caso di cessioni plurime, il cessionario, in presenza di una contestazione specifica, ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi, tramite allegazione dei relativi contratti (Cass. Civ.
Ordinanza n. 17944 del 2023).
Invero, l'onere probatorio gravante sul creditore deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111
c.p.c. (secondo recente Cass. n. 24798/2020).
4.3. Nel caso di specie, il creditore ha omesso di ricostruire documentalmente le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione di quello oggetto di causa nelle varie operazioni di cartolarizzazione (Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque non è di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
4116/2016), salvo che quanto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di 1 cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421 5 individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile
Sentenza n. 24798/2020).
È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione2.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente3.
Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB4.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione5.
4.4. Facendo applicazione dei princìpi giurisprudenziale richiamati al caso che occupa, deve rilevarsi come la società opposta non abbia compiutamente provato in giudizio le vicende traslative del credito, in particolare, l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa nelle varie operazioni di cartolarizzazione intervenute tra la società finanziatrice, e CP_8 [...]
, tra questa e tra Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 4 Cass., n. 17944/2023 cit. 5 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”
[..
[...] [...]
avendo affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di Pt_4
cessione all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia, il luce della recente giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione6.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno, dunque, confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di
Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione7.
È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Orbene, nella concreta fattispecie, poiché è oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova ed a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco8. 4.5. La società opposta, pur a fronte di puntuali contestazioni di parte opponente, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
Né tantomeno può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione, prodotta su carta intestata di Controparte_10 rilasciata appositamente per il giudizio, che, in quanto dichiarazione resa da un terzo estraneo al giudizio (amministratore della cedente), non può assumere valore probatorio e/o confessorio.
Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
è onere della parte che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria. In relazione a tale ultimo profilo, la Corte di
Cassazione ha dunque riconosciuto alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio la facoltà di disconoscimento della scrittura proveniente dal terzo, facoltà esercitabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 215 c.p.c, il cui mancato esercizio
9 può essere apprezzato dal giudice per dedurre elementi di prova circa la autenticità del documento medesimo9.
4.6. Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, dunque, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c., né la disciplina processuale di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c., trattandosi di prove atipiche aventi valore meramente indiziario, come tali, idonee a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice unitamente agli altri elementi acquisiti al processo.
La dichiarazione di avvenuta cessione proveniente da una delle cedenti che non è parte in causa, depositata in atti dalla società Controparte_4 opposta e contestata dalla controparte, non può -in assenza del contratto di cessione ed a fronte delle specifiche doglianze- costituire prova della legittimazione sostanziale della cessionaria, né assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla
Banca cedente.
In difetto di produzione dell'atto di cessione relativo al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, reputa il giudicante che non possa ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di ad agire per il pagamento del credito. Tale onere Controparte_1 probatorio non può, per le ragioni sopra evidenziate, ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova. 9 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938; nello stesso senso cfr. Cass Civ. Ord., 23-10-2017, n. 24976 “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia…” 10 5. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M.
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte (fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla spiegata opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
349/2023 emesso dal Tribunale di Palmi il 29/09/2023;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 259,00 per spese documentate ed euro
3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, che distrae in favore dell'avv. Lucia Natale dichiaratasi antistataria.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 17/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 3 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 6 6 Cass., n. 17944/2023 cit. 7 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 8 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e 281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1460 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: C.F. , rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 come in atti, dall'avv. Lucia Natale (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliati in Palmi (RC), Lucia Natale (C.F.
), Via Gramsci n. 51; C.F._3
- Parte Opponente –
E
(C.F.: ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. /P.IVA ) in persona del l.r.p.t., in qualità di
[...] P.IVA_2 Pt_3
rappresentata e difesa, come in atti, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Laura Frezza (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via Zanardelli n. 72;
- Parte opposta -
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 349/2023 emesso dal Tribunale di Palmi il 29.09.2023, notificato in data 06.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo n. Parte_2
349/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 41.798,43 oltre interessi e spese della fase monitoria.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione gli attori deducevano che l'opposto decreto ingiuntivo traeva origine dal contratto di finanziamento stipulato il 07.06.2005 con , di importo pari ad € Controparte_3
35.000,00, tuttavia, rilevavano dalle allegazioni della società opposta, che il credito in contestazione era stato più volte ceduto nell'ambito di diverse operazioni di cartolarizzazione: da OS CA a da Controparte_4
questa a che infine lo aveva ceduto a Controparte_5 Controparte_1
Contestando tali vicende del credito, eccepivano che alcuna delle sopradette cessioni fosse mai stata notificata ai debitori ceduti.
1.3. Sul presupposto delle premesse, gli opponenti eccepivano:
a) in via pregiudiziale in rito, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) in via preliminare, difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, per non avere, la stessa, provato la propria titolarità Controparte_1 attiva del rapporto dedotto in giudizio mediante la produzione del contratto di cessione intercorso con la cedente, attesa la inidoneità, Controparte_5
sotto il profilo probatorio, dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ai sensi della Legge 130 del 30 aprile 1990 e dell'art. 58 TUB. Parte opponente invocava a sostegno delle proprie deduzioni i principi sanciti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito in forza dei quali, nelle operazioni di cessione dei crediti mediante operazioni di cartolarizzazione, ex artt. 1 e 4 L. 130/1990 e 58 TUB, l'avviso di cessione, sebbene costituisca un
2 requisito di efficacia della cessione, esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica dell'atto traslativo al titolare del debito ceduto, non è tuttavia di per sé idonea a provare l'esistenza dell'atto traslativo del credito.
c) l'intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati ai debitori solidale, essendo gli avvisi di ricevimento depositati in atti dalla società opposta sottoscritti da persone non identificabili estranei ai debitori e con loro non conviventi.
d) La nullità del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB per mancanza di prova scritta e per insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
1.4. Gli attori concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Nel costituirsi in giudizio l'opposta cessionaria, tramite Controparte_1 la mandataria contestava l'eccezione preliminare di difetto di CP_6
legittimazione attiva ex adverso sollevata, asserendo la propria titolarità del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. 38 del 02.04.2022.
Precisava che anche le precedenti cessioni da OS CA a Controparte_4
e da quest'ultima a erano state regolarmente
[...] Controparte_7 pubblicizzate mediante avvisi pubblicati nella gazzetta Ufficiale parte II, tempestivamente versati in atti.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione, l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
3 in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Produceva a sostegno delle proprie deduzioni: gli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, la notifica al debitore e la dichiarazione resa dalla cedente, il 30.01.2022 e 31.03.2022. Controparte_4
2.1. Nel merito, la società opposta contestava le avverse deduzioni siccome generiche ed infondate.
Eccepiva, in particolare, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, avendo notificato diversi atti interruttivi ai debitori presso il domicilio dei debitori, nonché l'idoneità e completezza della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo (contratto di finanziamento, estratti contabili) e la certezza, esigibilità e liquidità del credito ingiunto.
Concludeva, dunque, per il rigetto della spiegata opposizione e per la condanna degli opponenti alle spese legali.
3. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In particolare, è meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
La società opposta, invero, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
4.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha quindi il compito
4 di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito1.
4.2. Reputa la giudicante che sia onere della società opposta -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto- fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che, in caso di cessioni plurime, il cessionario, in presenza di una contestazione specifica, ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi, tramite allegazione dei relativi contratti (Cass. Civ.
Ordinanza n. 17944 del 2023).
Invero, l'onere probatorio gravante sul creditore deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111
c.p.c. (secondo recente Cass. n. 24798/2020).
4.3. Nel caso di specie, il creditore ha omesso di ricostruire documentalmente le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione di quello oggetto di causa nelle varie operazioni di cartolarizzazione (Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque non è di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
4116/2016), salvo che quanto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di 1 cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421 5 individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile
Sentenza n. 24798/2020).
È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione2.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente3.
Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB4.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione5.
4.4. Facendo applicazione dei princìpi giurisprudenziale richiamati al caso che occupa, deve rilevarsi come la società opposta non abbia compiutamente provato in giudizio le vicende traslative del credito, in particolare, l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa nelle varie operazioni di cartolarizzazione intervenute tra la società finanziatrice, e CP_8 [...]
, tra questa e tra Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 4 Cass., n. 17944/2023 cit. 5 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”
[..
[...] [...]
avendo affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di Pt_4
cessione all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia, il luce della recente giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione6.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno, dunque, confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di
Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione7.
È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Orbene, nella concreta fattispecie, poiché è oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova ed a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco8. 4.5. La società opposta, pur a fronte di puntuali contestazioni di parte opponente, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
Né tantomeno può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione, prodotta su carta intestata di Controparte_10 rilasciata appositamente per il giudizio, che, in quanto dichiarazione resa da un terzo estraneo al giudizio (amministratore della cedente), non può assumere valore probatorio e/o confessorio.
Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
è onere della parte che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria. In relazione a tale ultimo profilo, la Corte di
Cassazione ha dunque riconosciuto alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio la facoltà di disconoscimento della scrittura proveniente dal terzo, facoltà esercitabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 215 c.p.c, il cui mancato esercizio
9 può essere apprezzato dal giudice per dedurre elementi di prova circa la autenticità del documento medesimo9.
4.6. Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, dunque, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c., né la disciplina processuale di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c., trattandosi di prove atipiche aventi valore meramente indiziario, come tali, idonee a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice unitamente agli altri elementi acquisiti al processo.
La dichiarazione di avvenuta cessione proveniente da una delle cedenti che non è parte in causa, depositata in atti dalla società Controparte_4 opposta e contestata dalla controparte, non può -in assenza del contratto di cessione ed a fronte delle specifiche doglianze- costituire prova della legittimazione sostanziale della cessionaria, né assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla
Banca cedente.
In difetto di produzione dell'atto di cessione relativo al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, reputa il giudicante che non possa ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di ad agire per il pagamento del credito. Tale onere Controparte_1 probatorio non può, per le ragioni sopra evidenziate, ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova. 9 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938; nello stesso senso cfr. Cass Civ. Ord., 23-10-2017, n. 24976 “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia…” 10 5. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M.
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte (fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla spiegata opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
349/2023 emesso dal Tribunale di Palmi il 29/09/2023;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 259,00 per spese documentate ed euro
3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, che distrae in favore dell'avv. Lucia Natale dichiaratasi antistataria.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 17/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 3 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 6 6 Cass., n. 17944/2023 cit. 7 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 8 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790. 8