Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1285 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VIVONA GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in Viale Europa, 159 - Alcamo
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 30/01/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 24/07/2024, ha evocato in giudizio proponendo opposizione avverso la comunicazione di debito n. CP_1
820020842970K4202406 con la quale l'Istituto previdenziale dichiara di avere accertato un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale di pertinenza della Gestione commercianti per l'importo di euro 5.778,55, eccependo l'intervenuta prescrizione in quanto riferita all'anno 2017.
Si è costituito in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione delò contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso provvedimento di annullamento dell'atto in autotutela.
La causa è stata istruita documentalmente.
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie il provvedimento del 13/1/2025 prodotto dall' in data CP_1
13/1/2025 è quindi statisfattivo della pretesa della parte ricorrente, avendo l'Istituto concordato nelle proprie difese, sul fatto che la prescrizione era già maturata sia pur con data diversa da quella eccepita dal ricorrente (maggio 2024).
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle per metà, avendo l' provveduto CP_1
prontamente ad annullare d'ufficio l'atto emesso, dichiarandolo prescritti i crediti e, per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1
parte, che liquida per frazione in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani, 30/01/2025 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra