Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 374 / 2025 R.G.
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Nella causa civile tra con il patrocinio dell'avv. A. Belotti Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv. G. Bonelli e R. Condello Controparte_1
RESISTENTE
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata, sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 05.03.2025, ha chiesto il sequestro conservativo in Parte_2 corso di causa dei beni mobili, immobili e crediti di proprietà di , fino alla Controparte_1 concorrenza di euro 46.230,00, pari al credito per prestazioni professionali dalla stessa vantato.
Si costituiva nel giudizio cautelare , chiedendo la reiezione del ricorso Controparte_1 proposto.
I
La pronuncia di condanna che intende ottenere nel giudizio di merito cui la tutela Parte_1 cautelare è strumentale ha per oggetto la domanda di pagamento dell'importo di € 46.230,00
(Iva compresa), vantato da per prestazioni professionali rese in favore di Parte_1 CP_1
nella trattazione e gestione della procedura risarcitoria afferente i danni subiti dal
[...] resistente in seguito al sinistro occorso in data 1° luglio 2021, procedura conclusasi con l'offerta stragiudiziale di € 370.694,00 da parte della Controparte_2
Ora, costituisce circostanza pacifica e documentale che, in data 30 luglio 2021,
[...]
abbia conferito ad il mandato per la trattazione del sinistro occorsogli (v. CP_1 Parte_1 doc. n. 7 fascicolo monitorio).
1
In data 11 gennaio 2023, in esecuzione di quanto previsto all'art. 5 del contratto del 30 luglio
2021, emetteva la fattura n. 6/2023 relativa alle prestazioni rese, ma Parte_1 CP_1
non provvedeva al pagamento e, in data 13.01.2023, revocava il mandato conferito
[...] alla ricorrente (v. docc. nn. 8 e 9 fascicolo monitorio). ha quindi chiesto nell'ambito del giudizio di riassunzione la condanna del Parte_1
al pagamento dell'importo di € 46.238,00 portato dalla fattura n. 6/2023, oltre CP_1 interessi.
Ciò premesso, si osserva che la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra Parte_1
l'esistenza, nella fattispecie in esame, del “fumus boni iuris” che, secondo la giurisprudenza, consiste in “una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione” (v. tra le molte conformi, Cass. 26.06.1998, n. 6336). E' infatti noto che, per ottenere un sequestro conservativo, è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, rimanendo riservato al Giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare (cfr. Cass.
19.4.1983, n. 2672).
Il resistente ha eccepito che le clausole portate dall'art. 5, rubricato “Compenso e spese”, sarebbero generiche e nulle, in quanto contraddistinte da una formulazione “non chiara e specifica”, tanto da risultare “eccessivamente onerose” e tali da non consentire, “al momento della sottoscrizione, all'opponente di conoscere in maniera chiara e precisa quale sarebbe stato il corrispettivo complessivamente dovuto e da corrispondere al professionista incaricato”.
È certamente vero (v. Cass. n. 23655/21) che possono essere qualificate vessatorie quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma soltanto, giusta l'art. 34 del Codice del Consumo nella versione ratione temporis applicabile, se tali elementi non risultino individuati in modo chiaro e comprensibile;
mancanza di chiarezza e incomprensibilità che, nella determinazione del corrispettivo previsto a favore di , non si riscontrano. Pt_1
Invero, la lettura dell'art. 5 del contratto de quo consente di concludere che le clausole di determinazione del corrispettivo a favore del professionista sono perfettamente comprensibili, sia dal punto di vista formale e lessicale, sia dal punto di vista informativo, risultando facilmente intelligibili le conseguenze economiche alle quali il consumatore va incontro aderendo al contratto.
Infatti, il comma 1 dell'art. 5 dispone che “il compenso per la prestazione dei servizi … è pari al 10% del danno effettivamente risarcito come liquidato nella quietanza della compagnia
2 assicuratrice o altro soggetto risarcitore;
a maggior chiarezza si evidenzia che, anche qualora la quietanza o altro documento equipollente preveda il pagamento di onorari per l'attività prestata da , il cliente sarà comunque tenuto a pagare l'ulteriore percentuale pattuita in Pt_1 relazione alla sorte capitale”.
La portata della clausola è quindi chiarissima.
Il comma 4 del medesimo art. 5, precisa poi che “il compenso al netto dell'IVA sarà corrisposto dal Cliente alla […]”. Pt_1
I commi 1 e 4 dell'art. 5 chiariscono l'obbligo di maggiorare dell'IVA il compenso dovuto a per cui si deve escludere che la clausola di cui all'art.
5.1 sia vessatoria e, quindi, Parte_1 affetta da nullità.
Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del contratto, il resistente ha lamentato che la previsione genererebbe una duplicazione degli “indeterminati oneri economici a carico del cliente”.
Ora, il comma 2 dell'art. 5 dispone che: “Qualora, al fine di recuperare l'importo risarcitorio, il cliente abbia incaricato un legale e quest'ultimo recuperi la somma risarcitoria, anche attraverso una decisione giudiziale, alla spetterà comunque la percentuale pattuita Pt_1 sulla sorte capitale”.
Anche in tal caso, la portata letterale e informativa della previsione contrattuale risulta chiaramente comprensibile, poiché la clausola è evidentemente volta a disciplinare le ipotesi in cui abbia prestato, anche tramite consulenti dalla stessa incaricati, la propria Parte_1 opera curando la fase di istruzione e di trattazione extragiudiziale del sinistro con la compagnia assicurativa, tuttavia ricevendo un immotivato diniego al risarcimento del danno, ovvero un insufficiente ristoro.
In tal caso, se l'azione legale intrapresa tramite il difensore designato dal consumatore conduce, comunque nella vigenza del rapporto con (e, in ogni caso, fatta salva la Parte_1 possibilità di revoca), al riconoscimento del giusto risarcimento, le spese legali competono direttamente all'avvocato, mentre ad spetta un compenso pari al 10% del danno Pt_1 effettivamente risarcito, oltre IVA.
La ratio della disposizione è quella di remunerare l'attività extragiudiziale svolta dalla ricorrente, propedeutica e funzionale all'attivazione del contenzioso, risultata infruttuosa soltanto a causa del poi accertato immotivato rifiuto della compagnia assicurativa di risarcire il danno.
Si deve escludere, pertanto, che la clausola di cui all'art.
5.2 sia vessatoria e, quindi, affetta da nullità.
Il resistente ha poi lamentato la vessatorietà anche della clausola di cui al comma 3 dell'art. 5, secondo cui “le spese relative all'istruzione ed alla gestione della pratica, oltre agli onorari dei consulenti di parte, eventualmente anticipate dalla , saranno rimborsate dal Cliente Parte_1 oltre a quanto già concordato e contenuto nell'art. 5.1”, affermando che le spese non risulterebbero specificate, in quanto “rimesse alla unilaterale determinazione del professionista, neppure precedute da consenso preventivo del consumatore”.
3 Anche tale censura è però infondata, risultando chiara la portata letterale e informativa della clausola e non presentando alcun profilo di squilibrio una previsione che contempli il rimborso di una spesa sostenuta e documentata.
Infine, il comma 5 dell'art. 5 dispone che “il compenso sarà in ogni caso dovuto anche qualora il Cliente dichiari di non accettare l'offerta pervenuta a seguito dell'attività svolta dalla e lo stesso comunichi di revocare l'incarico; in questo caso il compenso sarà Parte_1 in ogni caso pari al 10% dell'offerta comunicata al Cliente”.
Con riferimento a tale clausola, il resistente ha lamentato che la previsione genererebbe un notevole squilibrio tra le parti laddove, in caso di revoca dell'incarico, lega la misura del compenso al 10% dell'offerta e non già al 10% del danno effettivamente liquidato in quel momento.
Anche in questo caso, la censura verte sull'adeguatezza del compenso, ma, come evidenziato,
l'adeguatezza può essere assoggettata al sindacato di vessatorietà soltanto se, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo, la clausola che determina il compenso risulti oscura, poco trasparente e non comprensibile;
ma così non è nel caso concreto.
Pertanto, la censura di squilibrio nella determinazione del compenso deve ritenersi irrilevante, ma la stessa è anche infondata, alla luce della ratio sottesa alla previsione. Infatti, com'è noto, le offerte provenienti dalle compagnie assicurative possono essere trattenute “a titolo d'acconto” (così anche l'offerta di € 319.050,00 proveniente da v. doc. Controparte_2
n. 6 fascicolo monitorio).
Se, come sostiene il resistente, il compenso fosse dovuto, in caso di revoca dell'incarico, in percentuale sul solo danno a quel momento liquidato, è facile comprendere come il consumatore, avuta notizia dell'offerta (che può trattenere a titolo d'acconto), potrebbe essere spinto a revocare il mandato prima di avere incassato la somma, per sottrarsi al pagamento dovuto.
Pertanto, come nel caso in esame, quando l'offerta della compagnia assicurativa possa ritenersi il risultato dell'attività di , si deve concludere che la stessa ha maturato il diritto Pt_1 al compenso.
E, nella fattispecie, non vi è dubbio che l'offerta di € 319.050,00 sia da ricondurre all'operato di , che ha condotto trattative con il liquidatore, e, in data 22 novembre 2022, ha Pt_1 trasmesso a la quantificazione della domanda risarcitoria unitamente Controparte_2 alla relazione medico legale di parte e ad una serie di allegati (v. doc. n. 9 della ricorrente).
In conclusione, la logica ed il meccanismo del pagamento del compenso e del rimborso delle spese risultano correttamente illustrati nelle clausole di cui all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti ed il contenuto delle stesse clausole è sufficientemente determinato e chiaro, non contrastando con la disciplina a tutela del consumatore, atteso che il metodo di determinazione, per nulla complesso, è illustrato in modo comprensibile ed è coerente con la logica del contratto.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto sottoscritto tra le parti “a mente degli artt. 428 e
1425 cc”, sollevata dal resistente, che ha lamentato che il avrebbe sottoscritto il CP_1
4 contratto in condizioni di incapacità di intendere e volere, è sufficiente rilevare che di tale circostanza non vi è allo stato alcuna prova in atti.
Pertanto, sussiste nella fattispecie il requisito del fumus boni juris.
II
Riguardo al periculum in mora, consistente nel pericolo che il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare i crediti, secondo la giurisprudenza, gli elementi sintomatici del periculum si ricavano sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza economica del patrimonio oggetto di garanzia, sia da elementi soggettivi, riferiti al comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal debitore. Inoltre, nell'accertamento del periculum, il Giudice può fare riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi quanto soggettivi, senza che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere (Cass.
17.06.1998, n. 6042; Cass. 26.02.1998, n. 2139; Cass. 17.07.1996, n. 6460).
Quanto agli elementi oggettivi, il periculum sussiste quando i beni che costituiscono il patrimonio del debitore siano insufficienti e/o inadeguati rispetto all'entità del credito da tutelare.
Secondo la Corte di Cassazione, il giudice può apprezzare il requisito del periculum facendo
“riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio” Cass. n.
2081/2002).
Così, “il periculum in mora che giustifica l'emissione della misura cautelare del sequestro conservativo può essere rappresentato dalla sola sproporzione fra il patrimonio del debitore e l'entità del credito tutelato” (Trib. Padova 12.05.1999; Tribunale Arezzo 19.4.2007).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge chiaramente la sproporzione tra l'entità del credito vantato da ed il patrimonio del resistente nella presente azione Pt_1 cautelare.
Invero, il resistente non è titolare di beni immobili e, nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, l'unica dichiarazione positiva ricevuta è stata quella di Poste
Italiane per un importo pari a € 76.209,68 in data 16.11.2023 (v. docc. nn. 12, 13 e 14 della ricorrente).
Trattandosi di somma di denaro, attesa la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente e la caducazione della procedura di pignoramento presso terzi, il fatto che la stessa possa essere svincolata e immessa nella disponibilità del debitore creerà un evidente pregiudizio in capo alla ricorrente, che perderà verosimilmente ogni possibilità di soddisfare il proprio credito.
Al riguardo, occorre rilevare che il patrimonio mobiliare del debitore consta oggi del solo importo pignorato, che è di gran lunga inferiore a quello ottenuto grazie all'attività svolta da
(quasi € 400.000,00). Pt_1
Appare quindi evidente la sproporzione tra il patrimonio del resistente e l'entità del credito che si intende tutelare in via cautelare, per cui si deve ritenere sussistente il periculum in mora
5 dal punto di vista oggettivo.
Peraltro, la repentina diminuzione del patrimonio mobiliare del , che da circa € CP_1
400.000,00 si è ridotto al solo importo pignorato, fa ritenere verosimile e soprattutto attuale (a fronte della caducazione del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo venuto meno e dell'imminente liberazione delle somme pignorate) il rischio che il debitore possa liberarsi del denaro che verrà svincolato, impedendo alla ricorrente di soddisfarsi.
Nel caso in esame, non dev'essere inoltre trascurato, tra gli elementi soggettivi che concretano il periculum in mora, il comportamento processuale od extraprocessuale del debitore (v. Cass.
08.04.1982, n. 2172). Infatti, il convenuto, come risulta dalle relate di notifica del pignoramento presso terzi incardinato a suo carico (v. doc. n. 13 della ricorrente), si è reso irreperibile, tanto è vero che tutte le notifiche si sono perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
La tutela cautelare invocata appare quindi necessaria anche sotto questo aspetto, posto che alla luce del comportamento serbato dal resistente, l'imminente svincolo delle somme custodite da in forza di atto di pignoramento presso terzi fondato su un Controparte_3 decreto ingiuntivo oggi revocato, comprometterà il diritto di credito della ricorrente.
Anche gli elementi soggettivi del periculum in mora appaiono, pertanto, pienamente integrati sotto i diversi aspetti sopra evidenziati.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso proposto dev'essere quindi accolto. visti gli artt. 669 octies e 671 c.p.c.
AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di proprietà di , Controparte_1 fino alla concorrenza di euro 46.230,00.
Riserva al merito la decisione sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite.
Cuneo 02/04/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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