Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 08.02.2023 e promosso con atto di citazione notificato in data 01.02.2023 da
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Tito Livio, n. 4, presso la Direzione Avvocatura Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
ATTORE - OPPONENTE contro in concordato preventivo, in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2
partita IVA , con sede in Napoli, viale dei Pini n. 53, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cinque, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo di prestazioni sociosanitarie
Conclusioni per l'opponente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattese le eccezioni e deduzioni tutte formulate ex adverso e respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e Controparte_3 Controparte_4 accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite;
2) condannare i terzi chiamati in causa a rivalere, tenere indenne, garantire e manlevare l'opponente Amministrazione dalle eventuali conseguenze negative del presente giudizio, con rifusione delle spese di lite.
Conclusioni per l'opposta: In via principale, accertare e dichiarare infondata l'opposizione avversaria per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, considerati i pagamenti avvenuti in corso di causa, confermare il decreto ingiuntivo n. 26488/2022 del 22 dicembre 2022 per la somma di euro 740,53. In via subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento delle prestazioni socio sanitarie della in favore del per le causali di CP_1 Parte_1 cui in narrativa e, per l'effetto, considerati i pagamenti avvenuti in corso di causa, condannare
l'opponente al pagamento della somma di euro 740,53 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14/05/2021 e sino al soddisfo, nonché le spese della
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MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9202/2022 del
22.12.2022, notificato in data 23.12.2022, con cui il tribunale di Napoli ha ingiunto al
[...] di pagare € 23.840,88, oltre interessi e spese, in favore della Parte_1 [...]
(di seguito, per comodità, ), a titolo di corrispettivo delle Controparte_1 CP_1 prestazioni sociosanitarie eseguite in favore dei signori e . Parte_2 Parte_3
Il credito azionato in via monitoria si riferisce alle seguenti fatture: n. 11/PA/17 del
28/02/2017 di € 1.481,48; n. 176/PA/19 del 31/12/2019 di € 363,78; n. 23/PA/20 del
29/02/2020 di € 1.534,39; n. 35/PA/20 del 31/03/2020 di €1.640,21; n. 47/PA/20 del
30/04/2020 di € 1.587,30; n. 61/PA/20 del 31/05/2020 di € 1.640,21; n. 81/PA/20 del
30/06/2020 di € 1.587,30; n. 90/PA/20 del 31/07/2020 di € 1.640,51; n. 105/PA/20 del
31/08/2020 di € 1.640,21; n. 143/ND/20 del 23/11/2020 di € 10.725,79 (sostituita con le fatture n. 80/ND/2021 del 24/05/2021 di € 1.438,71 e n. 81/ND/2021 del 24/05/2021 di €
9.287,08).
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: - di aver pagato, in data 02.09.2021, Pt_1 la fattura n. 80/ND/2021 del 24/05/2021 di € 1.438,71, perché relativa a prestazioni sociosanitarie risalenti al mese di agosto del 2016; - che per le prestazioni successive al mese di ottobre 2016, la quota sociale a carico dei comuni veniva erogata, in via sostitutiva, tramite la centrale unica di pagamento in applicazione della legge della regione Controparte_4
Campania n. 11/2017 e di quanto stabilito con la delibera di Giunta regionale n. 282 del
14.06.2016 e della successiva circolare applicativa prot. 790664 del 02.12.2016; - che con la citata delibera n. 282 del 14/06/2016, la aveva istituito un apposito capitolo Controparte_5 di spesa, adottando un nuovo procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale atto a consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni fosse trasferita dalla Regione alle aziende sanitarie locali e da queste pagata tramite la centrale unica di pagamento, in nome e per conto dei comuni/Ambiti territoriali per i piani di zona sociali, che restavano tuttavia gli unici debitori;
- che, a decorrere dal mese di ottobre 2016,
l , di cui era comune capofila, trasmetteva alle aziende sanitarie locali Controparte_6 competenti le attestazioni mensili di liquidabilità delle fatture di ogni singola struttura socio- sanitaria che ospitava utenti del medesimo ambito territoriale, per il successivo inoltro dei mandati di pagamento alla - che, rispetto a tutte le fatture oggetto del Controparte_4 decreto ingiuntivo (ad eccezione di quella pagata in via diretta), aveva ottemperato a tutti gli incombenti di propria competenza, prodromici all'emissione dei mandati di pagamento da parte delle aziende sanitarie locali e alla successiva erogazione del dovuto tramite la centrale unica di pagamento, - che quindi non poteva essere considerato inadempiente rispetto al mancato pagamento delle fatture. Ciò dedotto, ha concluso nel seguente modo: “1) in via principale e
2 previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e Controparte_3 Controparte_4 accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite;
2) in via subordinata, condannare i terzi chiamati in causa a rivalere, tenere indenne, garantire e manlevare l'opponente Amministrazione dalle eventuali conseguenze negative del presente giudizio, con rifusione delle spese di lite”.
La si è costituita, evidenziando che la controparte non aveva contestato il CP_1 credito ingiunto e che la era soltanto l'esecutrice materiale dei pagamenti. Controparte_4
Inoltre, l'opponente ha riconosciuto il pagamento delle fatture n. 80 e n. 81 e ha dichiarato che le fatture n. 11/PA/17, n. 176/PA/19, n. 90/PA/2020 e n. 105/PA/2020 erano state pagate in data 23.03.2023 (dopo la notificazione del decreto ingiuntivo). Ciò dedotto, ha concluso nel seguente modo: “In via principale, accertare e dichiarare infondata l'opposizione avversaria per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 26488/2022 del
22 dicembre 2022 per la somma di euro 7.989,41. In via subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento delle prestazioni socio sanitarie della in favore del CP_1 Parte_1 per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento
[...] della somma di euro € 7.989,41 oltre interessi legali calcolati al tasso e secondo i criteri indicati dall'art. 1284 c.c., decorrenti dalla domanda, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per spese e € 567,00 per compenso, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Dopo una serie di rinvii volti a verificare il pagamento di ulteriori fatture, la causa è stata assegnata in decisione in data 05.12.2024 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. In corso di causa la ha incassato ulteriori € 7.248,88, come dichiarato dal CP_1 suo difensore all'udienza del 25.01.2024. Nella suddetta udienza, l'opposta ha quantificato in €
740,53 il credito residuo da imputare al corrispettivo delle prestazioni eseguite nel 2020 (cfr. doc. prodotti dal in data 26.06.2024). Nel corso delle successive udienze non è stato Pt_1 possibile ricostruire perché il suddetto importo non è stato pagato, pur in presenza dell'attestazione di liquidabilità emessa dal né quest'ultimo è stato in grado di Pt_1 documentare l'eventuale pagamento (vedi udienze dell'11.04.2024, del 24.06.2024 e del
14.10.2024).
A fronte di tale situazione, la ha concluso per la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo nei limiti di € 740,53 e, in via subordinata, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del suddetto importo, oltre interessi e spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.
A seguito dei pagamenti eseguiti in pendenza di lite, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto il credito si è ridotto a € 740,53. Di tale importo risponde il Parte_1 per i motivi di seguito esposti.
[...]
Premesso che l'esecuzione delle prestazioni da parte della è circostanza non CP_1
3 contestata, così come non è contestato il suo diritto di credito al pagamento del corrispettivo, come dimostra il fatto che il ha attestato la liquidabilità di tutte le fatture azionate in Pt_1 via monitoria, va osservato che, a seguito della delibera di Giunta regionale n. 282 del
14/06/2016, l'obbligazione di pagamento della componente socio sanitaria è rimasta a carico del comune di volta in volta interessato, che resta l'unico debitore nei confronti della struttura erogatrice delle prestazioni sociosanitarie. Infatti, con tale delibera la ha posto le CP_5 premesse per delineare “un procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale […] atto a consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni, erogata a seguito di ammissione ai servizi regolarmente determinata dalle UVI – Unità di
Valutazione Integrata, venga trasferita dalla Regione alle e da queste corrisposta CP_7 alle strutture, in nome e per conto dei Comuni/Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali”, precisando però che quest'ultimi “restano tuttavia gli unici debitori”. Dunque, la delibera prevede una semplificazione delle modalità di erogazione dei corrispettivi dovuti alle “strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti”, ma non determina alcuna variazione in ordine al soggetto obbligato al pagamento dei detti corrispettivi, che resta individuato nel comune di residenza del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge della regione
Campania n. 8 del 22/04/2003, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 08/11/2000 e dal d.P.C.M. 14.02.2001 (vedi allegato A).
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000,
“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Dunque, alla luce di quanto precede, il deve essere condannato a pagare Parte_1 alla controparte € 740,53, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14/05/2021 (data della messa in mora) e sino al soddisfo.
Né l'ente locale può evitare la condanna sostenendo di aver fatto quanto in suo potere per consentire il pagamento delle fatture, atteso che, quale soggetto debitore del corrispettivo, Con risponde dell'operato dell e della mera delegata al pagamento. CP_4
A questo punto va ribadita la decisione di non chiamare in causa l e la Controparte_3 per i motivi già esposti con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2024: trattandosi di CP_4 credito non contestato, la chiamata in causa dei suddetti terzi avrebbe determinato un inutile rallentamento del processo a danno dell'opposta, la quale peraltro è estranea ai rapporti tra Con
e inoltre, salvo il caso del litisconsorzio necessario (non Pt_1 Controparte_4 ricorrente nella specie), l'autorizzazione alla chiamata del terzo è atto discrezionale del giudice
(Cass., sez. un., n. 4309 del 23/02/2010).
In conclusione, a seguito dei pagamenti intervenuti in corso di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il deve essere condannato a pagare alla controparte Parte_1 il residuo importo di 740,53, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con
4 decorrenza dal 14/05/2021 (data della messa in mora) e sino al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificato dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) tenuto conto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 9202/2022 e condanna il a pagare alla Parte_1 [...] il residuo importo di 740,53, oltre interessi al tasso ex art. Controparte_1
1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14/05/2021;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dell'opposta, liquidate in €
145,50 per esborsi ed € 3.358,00 per compenso del difensore (di cui € 567,00 per la fase monitoria;
€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 27.03.2025 Il Giudice
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