TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/06/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4904/2022 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso Parte_1 Parte_2
introduttivo, dagli Avv.ti Domenico Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Maddaloni (CE) alla Via San Francesco D'Assisi, n. 14
– attori – opponenti –
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo CP_1
difensore, dall'Avv. Paola Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Mazzini, n. 21/D
– convenuto – opposto – Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno il
17 Maggio 2022 e notificato in data 19 Maggio 2022.
CONCLUSIONI: All'udienza del 14 Maggio 2025, all'esito della discussione, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso in opposizione i Sigg.ri e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno il 17 Maggio 2022 e notificato in data 19 Maggio 2022, con il quale, su ricorso del Sig. gli era ingiunto il CP_1
pagamento della somma di € 650,00, oltre accessori, per il mancato pagamento del canone di locazione relativo alla mensilità di Aprile 2022.
Deducevano gli opponenti la risoluzione anticipata, in data 31 Marzo 2022, del contratto di locazione intercorso fra le parti, a seguito di disdetta esercitata ai sensi dell'art. 5 del contratto stesso e di invito al ritiro delle chiavi, disatteso dal locatore. Instavano conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in riconvenzionale, per la declaratoria di consegna dell'immobile in data 31 Marzo 2022, con detenzione delle chiavi da parte dei conduttori a titolo di custodia onerosa,
e condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale, ammontante ad € 1.300,00, oltre interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto deducendo l'infondatezza delle ragioni di controparte, atteso l'esercizio illegittimo da parte del conduttore del recesso in mancanza del preavviso semestrale e dell'indicazione dei giusti motivi, ed instando conclusivamente per il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio.
Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concesso a parte opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione, all'udienza del 14 Maggio 2024, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori costituiti, la causa era decisa mediante pubblica lettura del dispositivo in udienza.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda di ingiunzione stante il corretto espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione del 10 Gennaio
2023 depositato telematicamente dal convenuto-opposto in data 13 Gennaio 2023).
Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, le parti, nella loro autonomia negoziale, possono fissare un termine di preavviso inferiore a quello semestrale previsto dall'art. 27 della L. 27 luglio 1978 n. 392 per il recesso del conduttore, il cui esercizio fa sorgere l'obbligo di corrispondere i canoni sino al compimento del periodo di preavviso come convenzionalmente stabilito (cfr. Corte di Appello di
Napoli, Sezione VI, 9 Luglio 2020, n. 2538).
E tuttavia il recesso anticipato, per poter essere legittimamente esercitato determinando la risoluzione anticipata del contratto di locazione, deve essere accompagnato dall'indicazione della sussistenza di gravi motivi e dalla loro specificazione, dovendo gli stessi consistere in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla firma, e non possono basarsi sulla semplice opportunità di non continuare la locazione (cfr. Cass. Civ., n. 2868/2015).
E' fatta tuttavia salva l'ipotesi in cui il recesso del conduttore costituisca oggetto di clausola specifica del contratto di locazione, dove si stabilisce che questo diritto possa essere esercitato anche in assenza di giustificazione.
Ciò premesso, nella fattispecie, le parti, con contratto di locazione ad uso abitativo concernente l'immobile ubicato in Salerno alla Via Silvio Baratta, n. 137, posto al piano terzo, registrato all'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Salerno al n 1072/3T il 5/2/2015 e successivamente rinnovato,
concordavano all'art 5) la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi da recapitarsi a mezzo racc. a/r. Orbene, detta clausola, peraltro specificamente confermata anche ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 del codice civile, se, da un canto, legittima il recesso del conduttore con un termine di preavviso inferiore a quello semestrale, dall'altro non prevede che detto diritto possa essere esercitato omettendo di specificare la causa giustificativa, ma, al contrario, espressamente attribuisce alle parti il diritto di recedere (sia pure con preavviso di tre mesi), ma “come previsto per legge”, ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 2868/2015 cit), specificando i motivi.
Si configura conseguentemente come legittimo il rifiuto del locatore di ricevere la consegna dell'immobile in data 31 Marzo 2022, atteso che il diritto di recesso contrattualmente previsto non risulta correttamente esercitato mediante la specificazione dei gravi motivi. Ne consegue l'obbligo dei conduttori, odierni opponenti, di corrispondere la mensilità di Aprile 2022 ingiunta con il decreto ingiuntivo per cui è giudizio, atteso che l'art. 1220 cod. civ. esclude la mora del conduttore, che abbia tempestivamente ed anche in modo non formale eseguito l'offerta, a meno che il conduttore non l'abbia rifiutata per un motivo legittimo, come accaduto nella fattispecie.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo impugnato. Deve altresì rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti tendente ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione alla data del 31 Marzo 2022, atteso che il non corretto esercizio del diritto di recesso ha determinato la prosecuzione di detto contratto.
Merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale, anch'essa spiegata dagli attori, avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale corrisposto al momento della conclusione ed ammontante ad € 1.300,00, oltre interessi legali dal deposito sino all'effettivo soddisfo.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna degli opponenti al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del procuratore costituito dell'opposto, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – Fase di Studio: € 425,00; Fase Introduttiva: € 425; Fase
Istruttoria/Trattazione: € 851,00; Fase Decisionale: € 851,00 – Totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4904/2022 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 17 Maggio
2022 e notificato in data 19 Maggio 2022; 2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 17 Maggio 2022 e notificato in data
19 Maggio 2022; 3) RIGETTA PARZIALMENTE la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice/opponente; 4) IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice/opponente condanna l'opposto alla restituzione in favore degli CP_1
opponenti e della cauzione pari ad € 1.300,00 oltre interessi legali Parte_1 Parte_2
dal deposito sino all'effettivo soddisfo;
5) CONDANNA gli opponenti e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in € 2.552,00, oltre Parte_2
IVA, Cassa Avvocati e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Paola Rinaldi.
Riserva giorni 15 per deposito della motivazione
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 14 Maggio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4904/2022 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso Parte_1 Parte_2
introduttivo, dagli Avv.ti Domenico Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Maddaloni (CE) alla Via San Francesco D'Assisi, n. 14
– attori – opponenti –
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo CP_1
difensore, dall'Avv. Paola Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Mazzini, n. 21/D
– convenuto – opposto – Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno il
17 Maggio 2022 e notificato in data 19 Maggio 2022.
CONCLUSIONI: All'udienza del 14 Maggio 2025, all'esito della discussione, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso in opposizione i Sigg.ri e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno il 17 Maggio 2022 e notificato in data 19 Maggio 2022, con il quale, su ricorso del Sig. gli era ingiunto il CP_1
pagamento della somma di € 650,00, oltre accessori, per il mancato pagamento del canone di locazione relativo alla mensilità di Aprile 2022.
Deducevano gli opponenti la risoluzione anticipata, in data 31 Marzo 2022, del contratto di locazione intercorso fra le parti, a seguito di disdetta esercitata ai sensi dell'art. 5 del contratto stesso e di invito al ritiro delle chiavi, disatteso dal locatore. Instavano conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in riconvenzionale, per la declaratoria di consegna dell'immobile in data 31 Marzo 2022, con detenzione delle chiavi da parte dei conduttori a titolo di custodia onerosa,
e condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale, ammontante ad € 1.300,00, oltre interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto deducendo l'infondatezza delle ragioni di controparte, atteso l'esercizio illegittimo da parte del conduttore del recesso in mancanza del preavviso semestrale e dell'indicazione dei giusti motivi, ed instando conclusivamente per il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio.
Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concesso a parte opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione, all'udienza del 14 Maggio 2024, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori costituiti, la causa era decisa mediante pubblica lettura del dispositivo in udienza.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda di ingiunzione stante il corretto espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione del 10 Gennaio
2023 depositato telematicamente dal convenuto-opposto in data 13 Gennaio 2023).
Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, le parti, nella loro autonomia negoziale, possono fissare un termine di preavviso inferiore a quello semestrale previsto dall'art. 27 della L. 27 luglio 1978 n. 392 per il recesso del conduttore, il cui esercizio fa sorgere l'obbligo di corrispondere i canoni sino al compimento del periodo di preavviso come convenzionalmente stabilito (cfr. Corte di Appello di
Napoli, Sezione VI, 9 Luglio 2020, n. 2538).
E tuttavia il recesso anticipato, per poter essere legittimamente esercitato determinando la risoluzione anticipata del contratto di locazione, deve essere accompagnato dall'indicazione della sussistenza di gravi motivi e dalla loro specificazione, dovendo gli stessi consistere in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla firma, e non possono basarsi sulla semplice opportunità di non continuare la locazione (cfr. Cass. Civ., n. 2868/2015).
E' fatta tuttavia salva l'ipotesi in cui il recesso del conduttore costituisca oggetto di clausola specifica del contratto di locazione, dove si stabilisce che questo diritto possa essere esercitato anche in assenza di giustificazione.
Ciò premesso, nella fattispecie, le parti, con contratto di locazione ad uso abitativo concernente l'immobile ubicato in Salerno alla Via Silvio Baratta, n. 137, posto al piano terzo, registrato all'Agenzia dell'Entrate – Ufficio di Salerno al n 1072/3T il 5/2/2015 e successivamente rinnovato,
concordavano all'art 5) la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi da recapitarsi a mezzo racc. a/r. Orbene, detta clausola, peraltro specificamente confermata anche ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 del codice civile, se, da un canto, legittima il recesso del conduttore con un termine di preavviso inferiore a quello semestrale, dall'altro non prevede che detto diritto possa essere esercitato omettendo di specificare la causa giustificativa, ma, al contrario, espressamente attribuisce alle parti il diritto di recedere (sia pure con preavviso di tre mesi), ma “come previsto per legge”, ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 2868/2015 cit), specificando i motivi.
Si configura conseguentemente come legittimo il rifiuto del locatore di ricevere la consegna dell'immobile in data 31 Marzo 2022, atteso che il diritto di recesso contrattualmente previsto non risulta correttamente esercitato mediante la specificazione dei gravi motivi. Ne consegue l'obbligo dei conduttori, odierni opponenti, di corrispondere la mensilità di Aprile 2022 ingiunta con il decreto ingiuntivo per cui è giudizio, atteso che l'art. 1220 cod. civ. esclude la mora del conduttore, che abbia tempestivamente ed anche in modo non formale eseguito l'offerta, a meno che il conduttore non l'abbia rifiutata per un motivo legittimo, come accaduto nella fattispecie.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo impugnato. Deve altresì rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti tendente ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione alla data del 31 Marzo 2022, atteso che il non corretto esercizio del diritto di recesso ha determinato la prosecuzione di detto contratto.
Merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale, anch'essa spiegata dagli attori, avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale corrisposto al momento della conclusione ed ammontante ad € 1.300,00, oltre interessi legali dal deposito sino all'effettivo soddisfo.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna degli opponenti al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del procuratore costituito dell'opposto, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – Fase di Studio: € 425,00; Fase Introduttiva: € 425; Fase
Istruttoria/Trattazione: € 851,00; Fase Decisionale: € 851,00 – Totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4904/2022 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 17 Maggio
2022 e notificato in data 19 Maggio 2022; 2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1348/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 17 Maggio 2022 e notificato in data
19 Maggio 2022; 3) RIGETTA PARZIALMENTE la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice/opponente; 4) IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice/opponente condanna l'opposto alla restituzione in favore degli CP_1
opponenti e della cauzione pari ad € 1.300,00 oltre interessi legali Parte_1 Parte_2
dal deposito sino all'effettivo soddisfo;
5) CONDANNA gli opponenti e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in € 2.552,00, oltre Parte_2
IVA, Cassa Avvocati e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Paola Rinaldi.
Riserva giorni 15 per deposito della motivazione
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 14 Maggio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.