Ordinanza cautelare 11 maggio 2018
Decreto cautelare 17 novembre 2018
Sentenza 10 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 30 agosto 2019
Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2023
Improcedibile
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01762/2025REG.PROV.COLL.
N. 00020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2024, proposto da
Edil Costruzioni L3 IO BR di OR M. & C. S.a.s. già Edil Costruzioni L3 di IO BR & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nanula, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Puglia, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Barletta Andria Trani, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale di Barletta, tutti in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Maiora S.r.l., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 4875/2023, pubblicata in data 16.05.2023, resa inter partes a definizione del giudizio n. 4878/2019 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Puglia, dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari, dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Barletta Andria Trani e dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale di Barletta;
Vista la nota del 10 febbraio 2025, depositata in pari data, con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 la Cons. Gudrun Agostini;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto, depositato in data 10 febbraio 2025, la società Edil Costruzioni L3 IO BR di OR M & C. s.a.s. ha chiesto ex art. 106 cod. proc. amm. la revocazione della sentenza emessa da questo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4875/2023 Reg. Prov. Coll. di accoglimento del ricorso n. 4878/2019 proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia per l’impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1585/2018 che, in accoglimento dell’originario ricorso dell’odierna ricorrente in revocazione, aveva annullato gli atti relativi all’indagine di mercato avviata dall’Agenzia delle Entrate allo scopo di individuare nel Comune di Barletta un immobile da adibire a sede della Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani e dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia, e in particolare: l’avviso pubblico del 19.5.2017, il parere di idoneità tecnico-economica e valutazione comparativa del 12.12.2017, il parere di congruità sul canone di locazione del 9.1.2018, i verbali della commissione, la valutazione e la graduatoria delle offerte del 1 dicembre 2017 nonché il contratto stipulato con la società Maiora S.r.l., odierna controinteressata;
2. Si sono costituiti in giudizio in data 16 gennaio 2024 in resistenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Puglia, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari e l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale di Barletta;
3. Con atto depositato il 10 febbraio 2025 la ricorrente in revocazione ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Puglia con nota prot. n. 1691 del 25.07.2024 (che viene allegata) ha dato atto della sopravvenuta impossibilità di dare ulteriormente seguito alla procedura avviata con bando prot. n. 25105 del 19 maggio 2017 in considerazione dell’intervenuta modifica, nel corso dell’ iter procedurale, dell’immobile e delle condizioni offerte in gara da parte della proprietà immobiliare prescelta e delle mutate esigenze allocative dell’Agenzia delle Entrate rispetto a quelle rappresentate nel bando del 2017;
4. Con il medesimo atto, firmato anche dal legale rappresentante, depositato il 10 febbraio 2025, la società ricorrente ha formalmente richiesto di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
5. Rilevato che non si è registrata opposizione alcuna da parte delle amministrazioni costituite;
6. Al Collegio pertanto non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in revocazione per sopravvenuto difetto di interesse. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. di Stato, sez. V, 15 novembre 2021, Sez. IV n. 1464/2025);
7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso in revocazione deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite stante il complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO