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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 665/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 665 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
(C.F.: ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ; Parte_6 C.F._6
1
e dall'Avv. Vitaliana Vitaletti Email_1
Bianchini (pec: ed elettivamente Email_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Macerata, via Crescimbeni n.
42;
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ) in persona del Rettore p.t, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura di Stato di Ancona (C.F. ) P.IVA_2
presso i cui Uffici in Ancona, c.so Mazzini 55, la medesima è elettivamente domiciliata;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 441/2023 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 24 maggio 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, riformare la sentenza n. 441/2023 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data
24 maggio 2023 all'esito del procedimento sub RG n. 280/2017, per tutti i motivi esposti in atto di appello e conseguentemente accogliere le seguenti domande formulate in primo grado:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità in capo alla parte appellata per le ragioni tutte di cui agli atti del presente giudizio e/o a qualsiasi titolo lo ritenga il Giudice e, per effetto, condannare l' Controparte_2
[...
[...] , in persona del Rettore pro tempore, con sede in Camerino
[...]
(MC), Piazza Cavour n. 19/F al risarcimento dei danni patiti dagli appellanti così quantificabili
• Dott.ssa euro 5.893,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_5
monetaria;
• Dott.ssa euro 5.868,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_4
monetaria;
• Dottor euro 5.786,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_6
monetaria;
• Dottor euro 5.893,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria;
• Dott.ssa euro 5.868,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_3
monetaria
• Dott.ssa euro 5.787,40 oltre interesse e rivalutazione Parte_1
monetaria
E così per complessivi euro 35.095,40 o a quell'altra somma maggiore e/o
minore accertanda in corso di causa e da ritenersi di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1° dicembre 2011 sino al soddisfo.
Sempre in via principale, accertare e dichiarare altresì la responsabilità in capo alla parte convenuta per il danno da perdita di chance patito dagli appellanti e per l'effetto condannare l' , in persona del Controparte_2
Rettore pro tempore con sede in Camerino (MC), Piazza Cavour n. 19/F al
risarcimento in loro favore della somma da liquidarsi in via equitativa per ciascun ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1
3 dicembre 2011 sino al soddisfo che si indica nella misura di euro 18.000,00 per ciascun attore e così per complessivi euro 108.000,00, o a quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In ogni caso, condannare l' , al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei legali antistatari”.
Per l'appellata: “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile
l'appello e/o comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto e, a
conferma della impugnata sentenza, rigettare tue le domande azionate dagli attori. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 441/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023 ha rigettato le domande di risarcimento dei danni proposte da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
ed nei confronti dell' Pt_5 Parte_6 Controparte_2
.
[...]
Gli attori esponevano di aver frequentato il corso di specializzazione post lauream in “Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, attivata dall'Università di Camerino nell'anno accademico 2011-2012, il cui diploma rilasciato al termine del triennio sarebbe stato “valido a tutti gli effetti di legge e per i concorsi presso il Servizio Sanitario Nazionale”, circostanza risultata non corrispondente alla realtà in quanto la specializzazione in questione
4 non risultava inserita né nella Tabelle B all.DM 30.1.1998, contenente le specializzazioni considerate valevoli per l'accesso al secondo livello dirigenziale presso il SSN, né nell'Allegato A bis di cui all'Accordo Collettivo nazionale della
Medicina specialistica e Veterinaria convenzionata, disciplinante i titoli specialistici necessari per l'inserimento nelle graduatorie zonali per medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il SSN.
Gli attori chiedevano pertanto la condanna dell' , a titolo Controparte_2
di risarcimento dei danni, alla restituzione delle spese sostenute per la partecipazione al corso in oggetto, nonché al danno per la perdita di chance correlato alla mancata partecipazione ai concorsi pubblici per incarichi dirigenziali nel SSN ed alle graduatorie zonali per medici convenzionati.
L' costituitasi ha resistito negando la dedotta responsabilità. CP_2
Il primo giudice, pur rilevando la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'inadempimento, ha però ritenuto che detto inadempimento non fosse imputabile all' , che poteva legittimamente fare Controparte_2
affidamento sulla procedura di aggiornamento delle tabelle allegate al D.M. 30
gennaio 1998 (e degli allegati all'Accordo Collettivo Nazionale) da effettuarsi a cura del competente Ministero della Salute su raccordo con il . Il giudice di CP_3
primo grado ha poi compensato le spese di lite tra le parti in virtù della peculiarità delle questioni trattate.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
, ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
i quali hanno riproposto le domande risarcitorie disattese dal primo Parte_6
giudice.
5 L' costituitasi, conclude per il rigetto Controparte_2
dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l'errata ricostruzione del fatto, e censurano in particolare la statuizione che ha ritenuto l'inadempimento non imputabile all' . Controparte_2
Gli appellanti deducono che l'Ateneo era già a conoscenza - o avrebbe dovuto esserlo mediante l'ordinaria diligenza - del fatto che la specializzazione in esame non era inserita nel Provvedimento Nazionale né nell'ACN, e quindi valevole per l'accesso al SSN: l' aveva pertanto posto in essere un grave CP_2
inadempimento, poiché aveva garantito l'idoneità del titolo, pubblicizzandolo con il bando di concorso, pur in assenza dei presupposti di legge.
Secondo parte appellante, invece, l' avrebbe dovuto verificare, prima CP_2
dell'attivazione del corso per cui è causa, che il diploma di specializzazione era ricompreso tra quelli validi per la partecipazione ai concorsi SSN, tanto più perché i riferimenti normativi erano già vigenti al momento dell'attivazione del bando.
Oltretutto, secondo parte appellante, l' era ( o avrebbe dovuto essere CP_4
mediante l'ordinaria diligenza) anche consapevole dell'inutilizzabilità del diploma fin dall'attivazione del corso, come provato dalla comunicazione prot. n. 3901 del 20.4.2015 (doc. 14 fascicolo primo grado).
Gli appellanti ripropongono pertanto le domande di risarcimento dei danni disattese dal primo giudice.
2. Il motivo di gravame è fondato nei limiti di cui appresso.
6 2.1. E' incontroverso che il bando relativo al corso di specializzazione in “Igiene
e Controllo dei Prodotti di Pesca e dell'Acquacoltura” indetto dall' Controparte_2
nell'anno accademico 2011/2012 riportasse l'indicazione
[...]
secondo cui la frequentazione del corso avrebbe consentito il conseguimento del diploma di specializzazione “valido a tutti gli effetti e per i concorsi presso il
Servizio Sanitario Nazionale”.
2.2 Del pari pacifico che, benché il D.M. 27/01/2006 di Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di area veterinaria avesse individuato, tra le scuole di detta area
- nel settore “Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” - la specializzazione in “Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquicoltura”, detto corso non era stato inserito nella Tabella ministeriale delle specializzazioni valevoli per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale: la tabella B allegata al D.M. 30/01/1998 è stata integrata con l'inserimento di
“Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquicoltura” tra le discipline equipollenti solo con il D.M. 08/06/2016 del Ministero della Salute.
Solo a seguito di tale provvedimento ministeriale i titolari del relativo titolo di specializzazione hanno potuto partecipare ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al SSN.
2.3 Considerato dunque che la disciplina che prevedeva i requisiti necessari per l'accesso al SSN da parte dei medici veterinari specialisti era già in vigore al momento di pubblicazione del bando, l' non poteva ragionevolmente CP_2
ignorare, mediante l'ordinaria diligenza, che la Scuola di Specializzazione non era compresa tra quelle idonee alla partecipazione a concorsi pubblici presso il
7 SSN, in quanto non prevista né nel provvedimento ministeriale e nella relativa
Tabella, né nel Accordo Collettivo Nazionale del 23/03/2005.
L'Ateneo era in ogni caso tenuto a verificare la veridicità di quanto riportato nel bando di accesso, accertando, in particolare, prima dell'attivazione del corso,
che il relativo diploma di specializzazione, secondo quanto enunciato, fosse effettivamente compreso tra i titoli validi per la partecipazione ai concorsi presso il Servizio Sanitario Nazionale.
2.4 Dall'accoglimento del mezzo deriva la necessità di provvedere alle domande di risarcimento proposte dagli appellanti.
2.5.Conviene premettere che, come già evidenziato, il D.M 8 giugno 2016,
pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2016 di modifica alle tabelle di cui al
DM 30 gennaio 1998, ha inserito la Scuola di specializzazione in Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle tabelle ministeriali. Il titolo è perciò da quella data idoneo per l'iscrizione alle graduatorie e la partecipazione ai concorsi pubblici dal 2016.
2.6 Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della S.C., ai fini della risarcibilità del danno da “perdita di chance”, dev'essere provata la seria ed apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso (Cass. 26/1/2022 n.
2261).
Nel caso di specie deve ritenersi provato:
a) il mancato inserimento nelle graduatorie del SSN;
b) l'esclusione dai concorsi pubblici (rispettivamente doc. 17, 15, 16, 18),
in conseguenza della mancanza di un valido titolo di studio.
8 Tale limitazione, peraltro, come già evidenziato, è cessata con il successivo D.M., pubblicato nella G.U. del 24.6.2016, che ha inserito tale specializzazione nelle tabelle ministeriali.
Va dunque astrattamente riconosciuto agli appellanti - i quali hanno conseguito il diploma nel luglio dell'anno 2014 - il danno derivante dal ritardo nella possibilità di partecipare alle selezioni per pubblici concorsi e di poter essere inseriti nelle graduatorie zonali, in conseguenza della inidoneità del relativo titolo di specializzazione, inidoneità che è peraltro venuto meno nel giugno 2016.
Avuto riguardo alla mancata partecipazione degli appellanti ai concorsi pubblici, si osserva peraltro che ai fini dell'attribuzione della pretesa risarcitoria non appare sufficiente il mero dato dell'esclusione, per carenza del titolo di studio abilitante a partecipare alla selezione, in mancanza della prova, seppur presuntiva, della sussistenza, nella rispettiva sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso (Cass.n.2261 del 2022, cit.).
Tale prova nella fattispecie in esame non appare raggiunta, posto che gli appellanti si limitano a dedurre che il solo fatto di non poter essere ammessi ad alcun concorso abbia determinato la lesione di una legittima, concreta ed efficace aspettativa.
Appare invece rispondente ai canoni di risarcibilità il lamentato ritardo nell'inserimento nelle graduatorie del SSN, cha ha certamente comportato un pregiudizio in termini di ritardo nella possibilità di accesso al servizio pubblico e minore anzianità anche ai fini dfegli eventuali avanzamenti in carriera.
9 Tale pregiudizio , considerato da un lato il costo complessivo sostenuto dagli appellanti per il corso di specializzazione ed il presumibile mancato guadagno a causa della ritardata iscrizione può equitativamente determinarsi in 4.000,00 €, già comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi, in favore di ciascun appellante.
3. L'accoglimento del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata sul capo delle spese di lite.
3.1 Considerato dunque l'esito della lite e la sproporzione tra l'ammontare del risarcimento richiesto dagli appellanti e quello riconosciuto, l' Controparte_2
va condannata alla refusione di 2\3 delle spese di entrambi i
[...]
gradi, che si compensano per il residuo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Pt_5 Parte_6
441/2023, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- Condanna l' a corrispondere la somma di Controparte_2
euro 4.000,00, già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, in favore di ciascun appellante.
- Condanna l' a rifondere agli appellanti 2\3 Controparte_2
delle spese di lite ,compensate per il residuo, che liquida, per l'intero, in euro
4.609,00 €, di cui 800,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge per il giudizio di primo grado, ed in
10 4.573,00 € , di cui 1.200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, per il presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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